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Numero d'incarto:
52.2001.300
Data decisione, Autorità:
15.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00300
Lugano
15 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 agosto 2001 del
contro
la decisione 10 luglio 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3335) che annulla la decisione 31 gennaio 2001 con cui il municipio di
__________ ha negato a __________ la licenza in sanatoria per opere edilizie
realizzate fuori della zona edificabile e gli ha ordinato il ripristino della
situazione preesistente;
viste le risposte:
-
11 settembre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
14 settembre 2001 di
__________;
-
21 settembre 2001 del
Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che nel
1995 il resistente __________ è diventato proprietario di un fondo (part. n.
__________ RF), situato ai margini dell'abitato di __________;
che il PR vigente attribuisce la parte
inferiore del fondo alla zona edificabile (R3), mentre la parte alta (sub. b),
censita dalla mappa catastale come bosco, è assegnata alla zona forestale (inedificabile);
che negli anni seguenti __________ ha
tagliato senza autorizzazione alcune piante (3 castagni e 7 robinie),
costruendo un paio di scalette in pietra e dei muretti, destinati a sorreggere
un orticello, che ha poi recintato mettendovi a dimora alcune piante da frutta
(12 ceppi di vite, 3 meli, 2 prugni) e alcuni arbusti ornamentali (1 ortensia,
2 ginestre e 1 forsizia);
che con risoluzione 26 maggio 1999 il
Consiglio di Stato ha accertato il limite dell'area forestale a confine con la
zona edificabile; in base a tale accertamento è emerso che soltanto la parte
alta del subalterno b del fondo è compresa nella zona boschiva;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui
rievocare, il 14 giugno 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso in
sanatoria per le opere (muretti, cinte e scalette) realizzate all'interno della
zona considerata boschiva del fondo;
che alla domanda si è opposto il
Dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento si ponesse in contrasto
manifesto con la legislazione forestale;
che, raccolto il preavviso favorevole
dell'autorità cantonale per l'adozione di un provvedimento di ripristino di una
situazione conforme al diritto, il 31 gennaio 2001 il municipio ha negato la
licenza chiesta in sanatoria, ordinando nel contempo la rimozione dei muretti
delle piantagioni e delle recinzioni eseguite sulla part. __________ b RF;
che __________ ha impugnato la predetta
decisione davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 10 luglio 2001 il Consiglio
di Stato ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando
gli atti al municipio affinché statuisse nuovamente sulla domanda di costruzione
dopo aver stabilito se al momento in cui sono state eseguite le opere abusive
non fossero incluse nella zona edificabile;
che, dopo aver rilevato che l'ordine di
ripristino non scaturiva da una sufficiente ponderazione degli interessi
contrapposti, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che gli atti non
permettessero di stabilire se prima dell'accertamento forestale del 1999 il
fondo non fosse inserito nella zona edificabile;
che contro il predetto giudizio governativo
il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento;
che a mente del comune sarebbe evidente che
le opere sono state realizzate fuori della zona edificabile; contrariamente a
quanto assume il Consiglio di Stato, l'ordine di ripristino procederebbe
inoltre da un'attenta ponderazione degli interessi contrapposti;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene
__________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione attiva del comune è
certa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie
prodotte dal resistente: un sopralluogo non appare quindi atto a procurare a
questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT il
permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto per opere edilizie
conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione (principio della
conformità di zona); di principio, nella zona forestale possono quindi essere
autorizzati soltanto interventi edilizi destinati alla gestione del bosco;
che, in deroga al principio succitato, fuori
della zona edificabile possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni
per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione assegnata
alla zona di situazione se, cumulativamente, la loro destinazione esige tale
ubicazione (ubicazione vincolata; art. 24 cpv. 1 lett. a LPT) e non vi si
oppongono interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT);
che il limite della zona edificabile a
contatto con il bosco deve essere oggetto di formale accertamento da esperire
nell'ambito dell'adozione o della revisione dei piani regolatori (art. 10 cpv.
2 LFo);
che ove tale accertamento non sia stato
esperito ed il limite del bosco a contatto con la zona edificabile risultante
dal PR abbia, di conseguenza, soltanto valore indicativo, le domande di costruzione
interessanti fondi a contatto con il bosco esigono che venga preventivamente
accertata l'estensione dell'area forestale da parte del Consiglio di Stato;
che nell'evenienza concreta i manufatti in
discussione insistono su una porzione di terreno inclusa nella zona forestale
definita dal Consiglio di Stato con decisione 26 maggio 1999, adottata
nell'ambito della revisione del PR comunale, pubblicata sul FU e cresciuta in
giudicato formale;
che, contrariamente a quanto assume il
Governo, l'estensione della zona forestale definita da tale accertamento e la
posizione delle opere abusive emergono chiaramente dalle planimetrie agli atti;
non v'è nulla da chiarire, basta saperle leggere;
che, da questo profilo, le opere edilizie in
contestazione non possono essere poste al beneficio di un permesso in
sanatoria, poiché la loro destinazione (agricola) non è conforme alla funzione
(forestale) assegnata alla zona in cui sorgono, non soddisfano il requisito
dell'ubicazione vincolata di cui all'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT e si pongono in
palese contrasto con il preponderante interesse alla conservazione del bosco
(art. 24 cpv. 1 lett. b LPT);
che nella misura in cui annulla la decisione
di diniego della licenza in sanatoria il giudizio impugnato non può essere
confermato siccome chiaramente lesivo del diritto;
che il municipio ordina le demolizione o la
rettifica delle opere edilizie realizzate senza permesso in contrasto con il
diritto edilizio materialmente applicabile, tranne nel caso in cui le
differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico (art. 43
LE);
che in caso di modifiche dell'ordinamento
edilizio applicabile, ai fini del giudizio sull'ordine di ripristino, fa stato
il diritto più favorevole al costruttore (principio della lex mitior), a meno
che questi non abbia inteso mettere l'autorità davanti al fatto compiuto,
prevenendo l'entrata in vigore di norme più restrittive (Scolari, Commentario,
II ed., ad art. 43 LE, n. 1282 e rimandi);
che, nell'evenienza concreta, l'accertamento
forestale esperito dal Consiglio di Stato nel 1999 ha leggermente esteso la
parte edificabile del fondo, spostando verso monte il limite della zona
forestale, raffigurata a titolo meramente indicativo (art. 24 NAPR) dal piano
del paesaggio;
che di questo accertamento il ricorrente ha
già beneficiato, conseguendo il permesso in sanatoria per le altre opere
realizzate abusivamente sulla parte (sub. b), censita come bosco dalla mappa
catastale, che tale accertamento ha invece assegnato alla zona edificabile;
che, non avendo tale accertamento ridotto,
ma semmai esteso la superficie edificabile del fondo, non v'è ragione che possa
giustificare un rinvio degli atti all'autorità comunale affinché proceda ad
ulteriori verifiche sull'estensione della zona forestale per rapporto a quella
edificabile; verifiche, che, oltre a competere allo stesso Consiglio di Stato
(art. 4 LCFo), non si vede come potrebbero portare a conclusioni diverse da
quelle consegnate nella decisione 26 maggio 1999;
che, anche se riferito ad opere edilizie
d'importanza secondaria (muretti, scalette e recinzioni), l'ordine di
demolizione censurato non viola il principio di proporzionalità, non
sussistendo alcun ragionevole motivo per tollerare all'interno della zona
forestale manufatti realizzati abusivamente che possono essere facilmente
rimossi;
che, stando così le cose, la decisione
governativa impugnata va annullata siccome crassamente lesiva del diritto anche
nella misura in cui ha per oggetto l'ordine di ripristino;
che la tassa di giustizia è a carico del
resistente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 10 LFo; 3, 18, 28, 60, 61,
65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 luglio 2001 del Consiglio
di Stato (n. 3335) è annullata;
1.2. l'ordine di demolizione 31 gennaio 2001 del
municipio di __________ è confermato.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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