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Numero d'incarto:
52.2001.318
Data decisione, Autorità:
09.10.2001, TRAM
Incarto n.
52.2001.00318
Lugano
9 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 maggio 2001 dell'
contro
la decisione 18 aprile 2001 con cui il Dipartimento
del territorio ha deliberato all'Azienda __________ gli interventi
selvicolturali di protezione delle strade cantonali __________, __________ e
__________;
viste le risposte:
-
14 maggio 2001 del
Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti;
-
14 maggio 2001 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
-
15 maggio 2001 del
Dipartimento del territorio, Sezione forestale cantonale;
-
12 giugno 2001
dell'Azienda __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12
gennaio 2001 l'Ufficio forestale del 5° circondario di __________ ha indetto un
pubblico concorso per gli interventi selvicolturali necessari a proteggere le
strade cantonali nei tratti __________, __________ e __________ (FU n.
__________ del __________);
che in tempo utile sono pervenute al
committente le offerte di sette ditte, fra cui quella dell'Azienda __________
di fr. 89'565.40 e quella dell'Azienda __________, qui ricorrente, di fr.
75'835.65;
che, valutate le offerte, il 10 aprile 2001,
l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ha espresso preavviso favorevole
all'offerta dell'__________, scartando invece quella della ricorrente, siccome
non iscritta a RC come richiesto dall'art. 14a LApp;
che, facendo proprio il preavviso dell'ULSA,
il 18 aprile 2001 la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del
territorio ha deliberato i lavori all'__________;
che contro questa decisione l'__________ è
insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e
sollecitando la delibera in suo favore;
che l'insorgente rileva in sostanza di
essere un'azienda che fa riferimento alla __________, ente iscritto a RC;
che all'accoglimento del ricorso si oppone
l'ULSA con argomenti che saranno discussi qui appresso, mentre l'__________ ha
rinunciato a presentare osservazioni;
che con giudizio 10 luglio 2001 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, trasmettendolo al Tribunale
cantonale amministrativo giusta l'art. 47 LCPubb;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 36 e 47
LCPubb, subentrata alla LApp;
che certa è la legittimazione attiva
dell'insorgente, azienda autonoma della __________ e partecipante al concorso,
dal quale è stata estromessa;
che il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, trattandosi di un concorso aperto prima
dell'entrata in vigore della LCPubb, la materia del contendere è retta dalla
LApp (art. 47 LCPubb);
che giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. a LApp
sono legittimate a partecipare ai concorsi indetti dallo Stato "le
imprese iscritte a RC da almeno due anni al momento della pubblicazione del
concorso, ritenuto che l'iscrizione deve riferirsi alla categoria di arti e mestieri
nella quale rientra l'opera da eseguire";
che la ricorrente, non iscritta a RC, si
limita in sostanza a chiedere di beneficiare dell'iscrizione a RC della
__________, ente che l'ha costituita;
che anche se si volesse seguire la tesi
dell'insorgente, il ricorso non potrebbe comunque essere accolto, poiché l'iscrizione
a RC della __________, contrariamente a quanto esige l'art. 14 cpv.1 lett. a
LApp, manifestamente non si riferisce alla categoria di arti e mestieri nella
quale rientra l'opera da eseguire;
che lo scopo della __________, stando
all'iscrizione a RC, è in effetti quello di "favorire la collaborazione
tra i suo membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse regionale e
generale; elaborare il programma di sviluppo regionale in conformità della
legge federale sull'aiuto gli investimenti nelle regioni montane del
28.06.1974; promuovere tutte le attività idonee a favorire lo sviluppo della regione";
che il fatto che l'art. 2 dello statuto
della __________, fra i vari scopi dell'associazione, preveda anche la gestione
di servizi di interesse pubblico, quali ad esempio l'azienda forestale regionale,
è privo di rilievo: determinante è lo scopo risultante dall'iscrizione a RC;
che, sulla scorta delle considerazioni che
precedono, il ricorso va quindi senz'altro respinto, confermando la decisione
impugnata siccome esente da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dell'insorgente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LApp; 36, 47 LCPubb; 3, 18, 28, 60,
61, PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 300.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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