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Numero d'incarto:
52.2001.329
Data decisione, Autorità:
17.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00329
Lugano
17 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 settembre 2001 di
contro
la decisione 4 settembre 2001 del Consiglio di Stato
(n. 4172) che annulla la licenza edilizia 30 maggio 2001 rilasciata
all'insorgente dal municipio di __________ per trasformare in grottino il
ripostiglio annesso alla casa d'abitazione che sorge sulla part. n.
__________ RF;
viste le risposte:
-
26 settembre 2001 del
municipio di __________;
-
2 ottobre 2001 del
Consiglio di Stato;
-
2 ottobre 2001 della
comunione dei comproprietari del condominio __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
ricorrente __________ è proprietaria di una casa d'abitazione monofamiliare,
situata a __________ in località __________ (part. n. __________ RF). Nell'angolo
NW del fondo, a confine con le part. n. __________ (lato W) e __________ (lato
N), sorge un ripostiglio lungo m 8.20 e largo m 3.20.
Il 29 novembre 2000, la ricorrente ha
chiesto al municipio il permesso di ampliare il manufatto, aggiungendo un'ala
di m 7.40 x 2.20 sul lato N e prolungando il manufatto di m 2.80 sul lato W.
part. 68
< 3.20 >< 7.40
< 2.80 >< 8.20 >
part. 480
N
Il 10 gennaio 2001 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che l'ampliamento potesse
beneficiare di deroghe (non previste dalle NAPR) alla lunghezza massima delle
costruzioni accessorie (m 10.00) ed alla distanza minima dagli edifici principali
(m 3.00).
Il 26 aprile 2001 __________ ha chiesto al
municipio il permesso di trasformare il ripostiglio così ampliato in un
grottino, chiudendone le aperture ed inserendovi un blocco per cucinare.
Alla domanda si è opposta la comunione dei
comproprietari del condominio __________, obiettando che con la trasformazione
il manufatto perdeva le caratteristiche di costruzione accessoria e doveva
pertanto rispettare le distanze dal confine prescritte per le costruzioni
principali.
Con decisione 30 maggio 2001 il municipio ha
rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.
B. Con
giudizio 4 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento,
accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza condiviso
l'assunto degli insorgenti.
C. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
L'insorgente rileva che il grottino non si
presta ad un uso abitativo, poiché è privo di finestre, di riscaldamento e di
servizi igienici. La presenza di un blocco cucina e di un caminetto non lo renderebbe
abitabile.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni. Il
municipio rinuncia a presentarne, mentre la comunione dei comproprietari del
condominio __________ si limita a chiedere la conferma del giudizio impugnato.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa
ed incontestata è la legittimazione attiva dell'insorgente. Il ricorso, tempestivo,
è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 8.5 NAPR di __________e, sono considerate accessorie le costruzioni
al servizio di un fabbricato principale, che non sono destinate all'abitazione
o al lavoro, che non hanno una funzione industriale, artigianale o commerciale
e che non sono più lunghe di 10 e più alte di 3 m.
Se presentano queste caratteristiche, le
costruzioni accessorie possono sorgere a distanze inferiori a quelle altrimenti
prescritte dal confine e da edifici (art. 9.3 NAPR). Per beneficiare di questa
facilitazione, le costruzioni accessorie devono essere prive di una
destinazione autonoma e porsi in un rapporto di subordinazione funzionale
rispetto alla costruzione principale (RDAT 1986 n. 39, 1985 n. 61, 1978, n. 52;
Scolari, Commentario, II ed., ad art. 11 LE n. 849 seg.).
2.2. Un edificio è destinato all'abitazione
quando permette alle persone di risiedervi, temporaneamente o in modo durevole,
soggiornando al suo interno, al riparo dalle intemperie, per trascorrere il
tempo libero da impegni di lavoro, per riposarsi e ristorarsi. La funzione
residenziale si manifesta sotto molteplici aspetti e comprende diverse
attività, tipiche della vita domestica. Per essere considerato idoneo all'abitazione
l'edificio deve quindi essere convenientemente strutturato e disporre di un minimo
di impianti di servizio che permettano di far fronte alle esigenze dei suoi
utenti in fatto di riposo, di ristorazione (cucina) e di cura dell'igiene
(bagno/WC). Gli spazi destinati al soddisfacimento di queste esigenze sono
considerati abitabili e vanno conteggiati come SUL ai fini del calcolo dell'i.s.
- Nell'evenienza
concreta, il controverso intervento è volto a permettere alla ricorrente di
utilizzare come grottino un manufatto che era sinora destinato a deposito. La
trasformazione comporta soltanto la posa di un piccolo blocco per cucinare e di
un caminetto. Le aperture, come ha precisato la ricorrente soltanto in questa
sede, rimarrebbero prive di serramenti. Il fabbricato non verrebbe dotato di
servizi igienici e continuerebbe ad essere privo di riscaldamento. La nuova
destinazione consiste essenzialmente nell'uso del manufatto per trascorrervi
parte del tempo libero da impegni di lavoro, soggiornandovi temporaneamente a
scopo ricreativo durante la bella stagione.
Così com'è prospettata, la nuova funzione
del fabbricato è da considerare almeno parzialmente abitativa. Anche se temporaneo,
il soggiorno - a scopo di ristoro - di persone all'interno del grottino
presenta invero le connotazioni tipiche dell'uso residenziale degli edifici. Il
fatto che vi si possa soggiornare soltanto durante la bella stagione, per
passare alcune ore del tempo libero da impegni di lavoro, non permette di
giungere a diversa conclusione circa la destinazione del fabbricato. Per considerare
destinato all'abitazione un fabbricato minore, annesso ad una casa d'abitazione,
non occorre che sia in grado di soddisfare tutte le esigenze che caratterizzano
la funzione residenziale. È sufficiente che risponda all'una od all'altra di
queste esigenze. La funzione residenziale, in questi casi, va ritenuta anche se
si limita ad alcuni aspetti caratteristici dell'abitare, quali la consumazione
di pasti, la lettura, l'ascolto di musica od il semplice riposo. Un fabbricato,
utilizzato come foresteria al servizio di una casa d'abitazione, ha una
destinazione residenziale anche se non dispone di una cucina propria e di
servizi igienici autonomi. Anche se la sua funzione è subalterna a quella
dell'edificio principale, non può quindi esserle riconosciuta la qualifica di
costruzione accessoria. Parimenti non potrebbe essere considerata tale una
piccola costruzione nella quale sono sistemati i servizi igienici di un
edificio principale utilizzato come abitazione.
Analogamente, non può essere disconosciuta
la vocazione abitativa ad un manufatto come quello in discussione, destinato a
permettere il soggiorno temporaneo e la ristorazione occasionale delle persone
che risiedono nella casa d'abitazione da cui dipende. La natura subalterna e
complementare non basta per riconoscergli la qualifica di costruzione
accessoria, perché il fabbricato assolve una funzione abitativa. La mancanza di
serramenti, di un impianto di riscaldamento e di servizi igienici non impedisce
quindi di considerarlo destinato all'abitazione. Non a caso, del resto, il
municipio ha conteggiato la sua superficie come SUL nel calcolo dell'i.s.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 8.3 NAPR di __________; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 800.00 è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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