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Numero d'incarto:
52.2001.333
Data decisione, Autorità:
27.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00333
Lugano
27 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 settembre 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato
(n. 3923), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
decisione 14 giugno 1999 con cui il municipio di __________ le ha negato la
licenza in sanatoria per la chiusura di un porticato e le ha ordinato il
ripristino della situazione preesistente (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il 13
ottobre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________
la licenza edilizia per chiudere parzialmente il porticato, precedentemente
adibito ad autorimessa, della loro abitazione situata sulla part. n. __________
RF in località __________, sottoponendola alla seguente condizione:
"non potrà essere apportato cambiamento di destinazione al porticato; le
aperture dovranno rimanere sprovviste di serramenti".
L'edificio sorge nella zona residenziale
particolare (RP2) del comune, dov'è previsto un indice di sfruttamento massimo
(i.s.) dello 0.2 (art. 41 cifra 1 NAPR).
b) Il 26 ottobre 1998 il municipio ha
constatato che le aperture del porticato erano state chiuse con serramenti e
rolladen, in particolare quella ad arco con una porta/finestra, e che le
finiture interne erano state completate in modo da rendere abitabile il locale.
La tabella dello sfruttamento riferito al
fondo n. __________ si presentava di conseguenza come segue:
·
superficie edificabile mq
577
·
SUL massima concessa
(0.2) = mq 115.40
·
SUL esistente (casa su
due piani) mq 210 (105x2)
i.s. = 210:577 = 0.363
·
SUL compreso porticato = mq
231 (210x21)
i.s. = 231:577 = 0.400
B. a) Il 19
marzo 1999 __________ ha notificato all'autorità comunale la chiusura del
porticato, precisando che non vi era stato nessun cambiamento di destinazione,
il locale essendo destinato a deposito invernale per piante da giardino.
b) Con decisione 14 giugno 1999 il municipio
di __________ ha negato la licenza, accogliendo l'opposizione del vicino
__________, e ha ordinato nel contempo a __________ di ripristinare la
situazione preesistente entro 15 giorni.
L'autorità comunale ha rilevato che la
chiusura totale del porticato presupponeva un cambiamento di destinazione, in
quanto presentava tutte le caratteristiche intrinseche di un locale abitabile.
Ha pure ritenuto che non potesse essere concessa una licenza in sanatoria,
poiché la casa d'abitazione era stata costruita prima dell'entrata in vigore
del PR con un indice di sfruttamento (i.s.) che eccedeva già il massimo
consentito.
C. Con
giudizio 28 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________.
Il Governo ha rilevato che il locale,
abitabile e collegato al resto della casa, violava l'art. 41 NAPR in quanto
superava gli indici ammessi. Ha infine ritenuto proporzionato l'ordine di
ripristino del porticato nella situazione prevista dalla licenza edilizia del
13 ottobre 1994, dal momento che comportava soltanto l'eliminazione di una porta/finestra.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, la soccombente insorge davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendo preliminarmente di sospendere la vertenza
per permettere al municipio di pronunciarsi sulla domanda di cambiamento di
destinazione che gli ha nel frattempo inoltrato. In via principale l'insorgente
postula invece il rilascio della licenza edilizia rifiutata e l'annullamento
dell'ordine di ripristino, mentre in via del tutto subordinata chiede il
riesame del caso da parte dell'autorità inferiore.
La ricorrente ritiene sproporzionato il
provvedimento censurato. A suo avviso sarebbe sufficiente imporle di destinare
il locale a lavanderia, legnaia o, meglio, a luogo hobby per l'esercizio fisico
suo e dei suoi famigliari come ora intende richiedere con la notifica di
cambiamento di destinazione. L'ordine di ripristino non sarebbe sorretto da un
sufficiente interesse pubblico, data l'irrisoria entità del superamento
dell'i.s. dovuto al serramento sostituito. Secondo l'insorgente, il Consiglio
di Stato non avrebbe dovuto prendere in considerazione la parte di SUL già
esistente e che gode di un diritto acquisito, dal momento che il mappale è
stato edificato prima dell'entrata in vigore del PR.
E. All'accoglimento
del ricorso di oppongono il Consiglio di Stato e il vicino, i quali non formulano
particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il
municipio di __________, che contesta in dettaglio gli argomenti
dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45
LE. La legittimazione attiva della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Nel caso
concreto, l'insorgente ha chiuso totalmente il porticato, cambiandone la
destinazione. E' incontestato che il vano in discussione è abitabile ed è
collegato alla casa. Esso va pertanto computato nell'i.s. Il fondo della
ricorrente supera in ogni caso l'i.s. di 0.2 previsto all'art. 41 cifra 1 NAPR
di __________ ed ammesso per la zona RP2, già senza prendere in considerazione
l'intervento litigioso.
Di conseguenza, la decisione del municipio
di negare la licenza in sanatoria alla ricorrente per la chiusura del porticato
per violazione dell'art. 41 cifra 1 NAPR non presta il fianco a critica alcuna.
Le premesse per l'adozione di un
provvedimento di ripristino sono quindi date nel caso specifico.
- 3.1.
Giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la rettifica o la demolizione
delle opere eseguite senza permesso in contrasto insanabile con il diritto
edilizio materialmente applicabile.
La demolizione e la rettifica delle opere
abusive costituiscono il mezzo conferito dalla legge all'autorità per ristabilire
una situazione conforme al diritto.
L'art. 43 LE riserva tuttavia il principio
di proporzionalità, escludendo l'adozione di misure di ripristino nei casi in
cui le difformità siano minime e senza rilevanza per l'interesse pubblico. Il
principio di proporzionalità esige che il mezzo utilizzato sia idoneo a
raggiungere lo scopo perseguito e che sussista un rapporto ragionevole tra il
risultato auspicato e le restrizioni applicate.
3.2. Nell'evenienza concreta l'ordine di
ripristinare il porticato nella situazione prevista dalla licenza edilizia 13
ottobre 1994 (chiusura parziale dello stesso), eliminando la porta/finestra,
persegue finalità sorrette da un chiaro interesse pubblico.
A torto la ricorrente minimizza la portata
dell'intervento litigioso. Se è vero che l'abitazione è stata edificata prima
dell'entrata in vigore del PR nel 1984 e che con un i.s. di 0.363 superava già
il limite attuale di 0.200 previsto dall'art. 41 cifra 1 NAPR, è altrettanto
vero che con il porticato realizzato abusivamente vi è un aumento di 0.037 che
porta a un raddoppio dell'i.s. permesso nella zona. Contrariamente a quanto assume
l'insorgente, per calcolare l'i.s. e giudicare la proporzionalità dell'ordine
impugnato, va presa in considerazione tutta la parte di SUL esistente sul fondo
e non unicamente quella dell'opera eseguita in contrasto con la legge, anche se
il mappale è stato edificato prima dell'entrata in vigore delle NAPR.
La violazione non è pertanto minima e senza
rilevanza per l'interesse pubblico.
3.3. L'ordine è conforme al principio di
adeguatezza. L'insorgente ha infranto la legge intenzionalmente; non può
sostenere di essersi scostata in buona fede dal permesso a suo tempo ricevuto.
Chiudendo il porticato, essa ne ha cambiato la destinazione.
Il ripristino della situazione prevista
dalla licenza edilizia 13 ottobre 1994 può essere attuato soltanto eliminando
la porta/finestra posata per chiudere la grande apertura ad arco: l'ordine di rimuoverla
costituisce l'unico mezzo atto a conseguire lo scopo d'interesse pubblico
perseguito dalla norma violata. L'intervento può essere attuato facilmente e
con poca spesa, non occorrendo, a tal fine, intervenire sulla muratura
dell'edificio. Tanto più che, poco prima della decisione municipale impugnata,
l'insorgente si era già impegnata a rimuovere il serramento in questione
(scritto 20 maggio 1999 al municipio).
Non permette di giungere a diversa
conclusione il fatto che l'insorgente intenda ora adibire il vano a locale
hobby per l'esercizio fisico suo e dei suoi famigliari, inoltrando una
richiesta in tal senso al municipio, tra l'altro senza seguire la procedura ordinaria.
Ai fini del computo della SUL decisiva non è la destinazione indicata dal proprietario,
bensì la situazione oggettiva dei vani ai fini di una possibile utilizzazione.
In altre parole, l'opera non deve prestarsi ad essere utilizzata a scopi
abitativi o lavorativi (Scolari, Commentario, II. ed., n. 1126 ad art. 38 LE).
Senza l'eliminazione della porta/finestra, data l'esistenza di un'apertura che
collega l'abitazione con il locale, il vano non sarebbe separato fisicamente e
chiaramente dagli altri locali dell'abitazione della ricorrente (v.
documentazione fotografica, agli atti).
L'ordine censurato appare pertanto conforme
al diritto.
- Stando
così le cose, il ricorso va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente la
tassa di giustizia e le ripetibili (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38, 43, 45 LE; 41 NAPR di
__________; 3, 18, 21, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.– è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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