AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.378
Data decisione, Autorità:
30.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00378
Lugano
30 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 ottobre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 2 ottobre 2001 (n. 4673) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la decisione 13 agosto 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione di entrata
e di rilascio di un permesso di soggiorno ai figli __________ e __________
(ricongiungimento famigliare);
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La
cittadina dominicana __________ ha quattro figli, tra i quali __________ e __________,
nati da relazioni con il connazionale __________. La ricorrente ha soggiornato
regolarmente in Svizzera durante qualche mese nel 1991, 1992 e 1993. Il 30
gennaio 1994 __________ è stata nuovamente autorizzata ad entrare nel nostro
Paese, questa volta per sposarsi con il cittadino elvetico __________, divorziato.
Quest'ultimo ha una figlia, ormai prossima alla maggiore età. Le nozze sono
state celebrate il __________ a __________. A seguito del matrimonio, l'insorgente
è stata posta al beneficio di un permesso di dimora, regolarmente rinnovato. Il
1° aprile 1998 i coniugi __________ sono andati ad abitare a __________, in una
casa di loro proprietà. Il 25 maggio 2000 la ricorrente ha iniziato a svolgere
un'attività lucrativa. Il 30 gennaio 2001 __________ ha ottenuto la cittadinanza
svizzera per naturalizzazione agevolata.
B. a) Il 4
maggio 2001 __________, cugina della ricorrente, ha chiesto alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite
del Consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, l'autorizzazione di entrata
e di soggiorno nel nostro Paese di __________ e __________. Alla domanda è
stata allegata la dichiarazione di __________, con cui autorizzava i suoi due
figli a ricongiungersi con la loro madre.
b) Con decisione 13 agosto 2001, il
dipartimento ha respinto le rispettive domande. Ha rilevato che il
raggruppamento famigliare era stato chiesto tardivamente in quanto __________
viveva stabilmente in Svizzera dal 1994. La risoluzione è stata resa sulla base
degli art. 4 e 16 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU.
C. Con
giudizio 2 ottobre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo
ha posto in evidenza la lunga separazione volontaria tra madre e figli, la mancanza
tra di essi di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute ed
ha ritenuto che nulla impedisse agli stessi di mantenere i loro rapporti
famigliari come erano intrattenuti fino a quel momento. L'Esecutivo cantonale
ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di
interessi preponderanti che imponessero una modifica delle loro relazioni;
tanto meno gli asseriti problemi di salute di sua madre, che si occupava di
__________ e __________. Ha ritenuto in ogni caso che questi ultimi potessero
essere accuditi dal nonno, dal padre __________, dalla cugina della ricorrente
e dalla sua famiglia oppure dai loro fratelli o dalla famiglia del loro padre.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che
__________ e __________ vengano autorizzati ad entrare in Svizzera e posti al
beneficio di un permesso di dimora giusta gli art. 17 LDDS e 8 CEDU. Rimprovera
al Consiglio di Stato di non aver accertato la necessità del ricongiungimento
famigliare in Svizzera. Sostiene di aver mantenuto con i figli un legame
intenso e vivo tramite regolari visite e telefonate, prendendo le decisioni
importanti per la loro educazione e versando regolarmente del denaro per il
loro mantenimento. Giustifica il ritardo con cui ha chiesto il ricongiungimento
per motivi finanziari. Sostiene che prima del maggio 2000, momento in cui ha
iniziato a lavorare, doveva vivere con il solo reddito di suo marito, il quale
era tenuto a versare gli alimenti alla figlia di primo letto. La situazione
economica sarebbe infine migliorata, anche perché quest'ultima è ormai prossima
alla maggiore età e potrà di conseguenza mantenersi da sola. Contesta in
seguito che i suoi figli abbiano strette relazioni con i famigliari che vivono
nella Repubblica Dominicana, all'infuori della nonna materna malata. Per
dimostrare i problemi di salute di sua madre e l'impossibilità della stessa di
continuare ad occuparsi di __________ e di __________, versa agli atti diversa
documentazione relativa. Infine, chiede di essere sentita personalmente
unitamente a suo marito.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un
diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si
fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato
internazionale (DTF123 II 145 consid. 1b).
1.3. Non esiste alcun trattato conchiuso tra
la Confederazione svizzera e la Repubblica Dominicana dal quale potrebbe scaturire
un diritto al rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento
famigliare. Anche la Convenzione 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (RS
0.107) non istituisce un diritto in tal senso (DTF 124 II 361, consid. 3b).
1.4. La giurisprudenza federale ha sancito
che l'art. 17 cpv. 2 LDDS, relativo al ricongiungimento famigliare con genitori
stranieri domiciliati, si applica per analogia ai figli stranieri con padre o
madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). Orbene, secondo tale disposto,
terza frase, i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di
essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano
con questi ultimi. Al momento della richiesta del permesso di soggiorno per vivere
con la madre, __________ e __________ avevano rispettivamente __________ e
__________ anni. Conformemente alla norma menzionata, di principio, essi
disporrebbero dunque di un diritto a un permesso per risiedere in Svizzera
presso la madre. Se dunque la censura di violazione di tale disposto
nell'ambito del ricongiungimento famigliare fosse sollevata innanzi al
Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte
federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 cpv. 1
lett. b n. 3 OG. Il gravame è pertanto ricevibile anche avanti al Tribunale
cantonale amministrativo. Sapere se, in concreto, la pretesa citata conduca al
rilascio del permesso postulato è una questione di merito e non di ammissibilità.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame
di parentela con una persona che possiede la nazionalità svizzera e che risiede
nel nostro paese può invocare a protezione della propria vita familiare l'art.
8 CEDU (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). In tal caso, se il legame di parentela è
intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità cantonale di negare
un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione
di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al
Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF
122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di
riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS.
Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di
aver mantenuto con __________ e __________ un legame intenso e vivo tramite regolari
visite, telefonate e versamenti in denaro. Per la soluzione della vertenza non
è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità
del legame familiare che lega la madre ai suoi due figli. In effetti, per la
ragioni che seguono (cfr. consid. 5), nella misura in cui la censura di
violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta
nel merito.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e
46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. Come si vedrà in appresso (consid. 2),
il ricorso può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
- La
ricorrente critica il Consiglio di Stato per non averla sentita, insieme a suo
marito __________, al fine di dimostrare l'intensità del suo legame affettivo
con i suoi due figli di primo letto. In questa sede, essa ribadisce la sua
domanda.
2.1. La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale
cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte
dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto
di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia
emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare
all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di
determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia
17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta
dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo
principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi
suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove
necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia
212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito,
all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato
delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non
condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento di rilievo per il
giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT,
N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità
amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti,
ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che
non fosse necessario raccogliere la testimonianza offerta dalla ricorrente, in
quanto non appariva necessaria ai fini del giudizio (consid. A). Siffatta
motivazione basta per giustificare il diniego, da parte dell'Esecutivo
cantonale, di esperire un'istruttoria. La documentazione annessa era infatti
sufficiente per l'emanazione della risoluzione governativa. Tenuto conto delle
prove già presenti nell'incarto e della successiva documentazione versata agli
atti dalla ricorrente con il gravame in rassegna, questo Tribunale ritiene
anch'esso che non sia necessario sentire __________, in quanto la sua audizione
non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
affidabili e di rilievo per la presente decisione. Tanto meno quella
dell'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde,
garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo
sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117
II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte
generale, N. 141 e 146).
2.3. In virtù del principio
dell'apprezzamento anticipato delle prove offerte, le richieste formulate
dall'insorgente non vengono pertanto accolte.
-
L'art. 17
cpv. 2 LDDS è volto a permettere e ad assicurare a livello giuridico un'effettiva
convivenza famigliare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c, 118 Ib 153 consid. 2b, 115 Ib
97 consid. 3a). Tale disposto può essere di conseguenza invocato solo per
favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in
Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i
diciotto anni li fa venire nel nostro paese. In questi casi si presume che il
vero obiettivo non è l'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno.
Un'eccezione può unicamente sussistere se validi motivi hanno impedito un
ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia
stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il
ricongiungimento dell'intero nucleo famigliare, il Tribunale federale ha già
avuto modo di precisare come la medesima sia pure applicabile per analogia
nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non
esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a
raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Essi hanno però diritto di
essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese, solo se
è con quest'ultimo che essi hanno le relazioni familiari più intense. Nella
valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle
circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive
future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b). In ogni caso non può essere ritenuto come
unicamente determinante il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero,
dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento famigliare
non diverrebbe in pratica mai possibile. E' necessario per contro accertare
presso quale dei genitori la prole abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi
ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono
modificati, l'adattamento alla nuova situazione famigliare dovrebbe, di
principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Valgono per analogia i
principi appena esposti anche nel caso in cui uno dei genitori vive in Svizzera
e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura ad una terza persona
o presso un altro famigliare che non sia né il padre né la madre (DTF 125 II
585, consid. 2c).
-
4.1. L'8
dicembre 1993 __________ ha chiesto di essere autorizzata a entrare in Svizzera
per sposarsi e vivervi definitivamente, lasciando i suoi quattro figli presso i
suoi famigliari. La ricorrente non è dunque stata costretta ad allontanarsi
dalla sua prole. Essa ha scelto la via della separazione per rifarsi una nuova
vita all'estero, allorquando __________ e __________ avevano un'età in cui
necessitavano maggiormente della sua presenza (__________rispettivamente
__________ anni). A partire dalle nozze celebrate il __________, essa ha dunque
beneficiato di un permesso di dimora annuale ed aveva quindi la possibilità di
richiedere immediatamente il ricongiungimento famigliare. Tuttavia, è solo il 4
maggio 2001 che __________ ha voluto che due dei suoi quattro figli entrassero
in Svizzera. Va pure tenuto in considerazione l'atteggiamento assunto dall'insorgente
verso le autorità di polizia degli stranieri, alle quali aveva nascosto, fino
al deposito della domanda di ricongiungimento famigliare, di essere madre di
__________ e di __________. In questo modo essa non ha rispettato l'obbligo
sancito dagli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS, volti a permettere alle autorità di
prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le conseguenze che la
concessione di un permesso di soggiorno potrebbe comportare sul
sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF
115 Ib 98 consid. 3b). Questo modo di agire suscita ulteriori dubbi circa
l'intensità del legame. L'insorgente sostiene per contro di aver sempre
mantenuto i contatti con i suoi due figli di primo letto tramite telefonate e
l'invio di denaro volto al loro mantenimento, rendendo loro visita e prendendo
tutte le decisioni importanti che li riguardano. A sostegno dei suoi argomenti,
essa ha versato agli atti copia del suo passaporto recante timbri di diverse
uscite ed entrate da e per la Repubblica Dominicana (doc. B), di diversa
documentazione bancaria e di un bollettino di invio di denaro (doc. C). Ha pure
prodotto una dichiarazione di __________ e __________ (doc. F). Ciò non basta
tuttavia a far apparire questa relazione famigliare prevalente su quelle
esistenti nel proprio Paese d'origine, segnatamente con i nonni e la cugina
della ricorrente, che ha sottoscritto la domanda di autorizzazione di entrata
(v. ricorso al Consiglio di Stato), ma pure con il padre, che li ha autorizzati
ad espatriare. Non si può inoltre sostenere che la madre abbia dimostrato di
essersi assunta la responsabilità dell'educazione dei suoi due figli a
distanza, ritenuto che era la nonna materna ad occuparsene (v. doc. D: copia di
una dichiarazione giurata in lingua spagnola di __________, fratello della
ricorrente). E' del resto naturale che madre e figli mantengano dei rapporti
durante gli anni di separazione. In queste circostanze, il fatto che la
ricorrente non abbia immediatamente chiesto il ricongiungimento famigliare per
motivi finanziari non è di decisivo rilievo. L'insorgente non ha dunque intrapreso
tempestivamente tutti gli sforzi possibili per concretizzare il ricongiungimento
famigliare. Non va poi sottovalutato che si tratta di una riunione parziale
della famiglia, in quanto non fa altro che separare __________ e __________ dai
due fratelli di primo letto.
4.2. A prescindere dall'esistenza o meno di
un legame attuale intenso e vivo tra gli interessati, occorre accertare se
sussistono in ogni caso interessi familiari preponderanti che esigano una
modifica delle relazioni esistenti come trattenute finora. Innanzitutto, se già
il ricongiungimento famigliare sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS viene fatto
dipendere dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid.
3), a più forte ragione si deve ammettere che in situazioni dove l'insorgente
ha fornito all'autorità delle informazioni inesatte sul conto della propria
prole, soltanto la presenza di circostanze del tutto particolari permette di
soprassedere a simili comportamenti e giustifica la concessione del permesso
richiesto. Poste queste premesse, la ricorrente adduce che dall'inizio del 2001
sua madre __________, la quale si sarebbe occupata di __________ e __________,
sarebbe gravemente malata e bisognosa di assistenza medica a causa di demenza
senile e di un ictus cerebrale che le impedirebbe di parlare e muoversi (v.
ricorso al Consiglio di Stato; doc. E). Ci si può chiedere quale sia la portata
del certificato medico prodotto in fotocopia la prima volta dinnanzi al
Tribunale e non tradotto in lingua italiana. Sia come sia, il quesito non
necessita di essere approfondito. L'argomento addotto dalla ricorrente per
motivare il ricongiungimento famigliare non appare determinante. Rispetto al
passato, l'attuale situazione famigliare di __________ e __________ non ha subìto
delle modifiche tali da impedir loro di continuare a vivere nella Repubblica Dominicana
ed imporre di risiedere in Svizzera dalla madre, unico legame che hanno nel
nostro Paese. Che gli altri famigliari non possano occuparsi della crescita di
__________ e __________, i quali hanno ora rispettivamente __________ e
__________ anni, appare poco credibile. Vi sono ancora segnatamente il nonno
materno, la cugina dell'insorgente, ma anche due altri fratelli, verosimilmente
più grandi di loro. Inoltre, essi hanno sempre trascorso la loro vita nella
Repubblica Dominicana, dove si trovano da sempre i loro legami sociali
principali, culturali ed affettivi e non sono mai giunti in Svizzera, nemmeno
per rendere visita alla loro madre. Non appare dunque appropriato inserirli in
un ambiente di cui non conoscono la lingua e in un sistema socioprofessionale totalmente
diverso dal loro. Non sussistono pertanto interessi famigliari preponderanti
tali da modificare in modo imperativo i rapporti attualmente esistenti tra
__________ e __________ e l'insorgente.
Da quanto precede, si deve concludere che i
presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il
principio della proporzionalità non è stato violato. Il ricorso, su questo
punto, va dunque respinto.
- Occorre
ora esaminare se la decisione impugnata viola l'art. 8 CEDU.
5.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità
nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista
dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere
economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o
della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2).
5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la
relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona
residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo
familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere
separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio
vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento
che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita
familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392
consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti,
in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi
dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri
praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato
svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra
popolazione svizzera e straniera - appare legittimo rifiutare un permesso di
entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando
la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del
genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti
che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una
modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni
familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
5.3. In concreto, è da escludere che l'art.
8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia
violato. In primo luogo, la ricorrente si è definitivamente separata da
__________ e __________ ben sette anni fa. Non vi sono inoltre interessi
famigliari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In
simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibile
origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro
paese, esso dev'essere considerato giustificato. Questa soluzione s'impone a
maggior ragione se si tien conto che sussistono più che fondati motivi per
ritenere che la venuta in Svizzera dei figli non poggi in misura preponderante
sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda semplicemente al
soddisfacimento di obiettivi di natura economica, come migliori condizioni di
vita, d'insegnamento o un futuro professionale più favorevole. Va infine
rilevato che nulla impedisce a __________ di continuare a mantenere le
relazioni personali come le ha intrattenute con __________ e __________ finora.
Non risulta del resto che la madre abbia incontrato ostacoli di rilievo
recandosi nella Repubblica Dominicana per render loro visita. Anche da questo
punto di vista, la decisione impugnata è compatibile con l'art. 8 CEDU.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU;
100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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