AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.381
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00381
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 ottobre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 2 ottobre 2001 (n. 4679) del
Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata
dall'insorgente avverso la decisione 27 giugno 2000 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di decadenza del
permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il
cittadino italiano __________, originario della provincia di __________, ha iniziato
a lavorare in Svizzera nel luglio 1970 come frontaliero. Il 12 marzo 1971 egli
ha ottenuto un permesso di dimora per stagionali e, alla fine del medesimo
anno, un'autorizzazione di soggiorno annuale. Il __________ il ricorrente si è
sposato a __________ (prov. di __________) con la connazionale __________. Per
questo motivo, quest'ultima è stata posta al beneficio di un permesso di dimora
per vivere insieme al marito in Svizzera. Il 12 marzo 1981, le autorità hanno
rilasciato ai coniugi __________ un permesso di domicilio, con prossimo termine
di controllo fissato per il 12 marzo 2002. Dalla loro unione è nata __________.
b) __________ ha lavorato come tecnico edile
presso la __________ di __________, successivamente fallita, dove ricopriva la
carica di direttore. Dal 1994 il ricorrente non ha più svolto attività
lucrativa; nella seconda metà degli anni '90, egli ha ottenuto una rendita
intera AI. __________ è insegnante a __________ (prov. di __________), dove la
figlia __________ ha frequentato le scuole dell'obbligo.
c) Il 18 giugno, 8 settembre e 7 ottobre
1999 l'Ufficio esecuzioni di __________ ha invano tentato di notificare a
__________ e a __________ diversi precetti esecutivi, con l'intervento della
Polizia cantonale, che in data 13 ottobre e 31 dicembre 1999 ha trasmesso alla
Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il
seguente rapporto di segnalazione:
"La
famiglia __________ (con permesso C) risulta domiciliata a __________ in via
__________, in realtà da anni abita in Italia nella zona di confine. Non ci è
comunque noto il loro indirizzo. A __________ in via __________ hanno solo una
bucalettere che gli è stata messa a disposizione dalla sorella di lui,
proprietaria dello stabile. A quanto ci risulta la figlia, che dovrebbe
frequentare le scuole medie, non è iscritta a nessuna delle nostre scuole".
B. a)
Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 27 giugno 2000 il Dipartimento
delle istituzioni ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio di
__________, __________ e __________, perché non soggiornavano in Svizzera da
oltre sei mesi (art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS). La risoluzione, spedita per raccomandata,
non è stata ritirata dall'insorgente.
b) Il 21 agosto 2000 la Sezione dei permessi
e dell'immigrazione ha comunicato all'Istituto delle assicurazioni sociali (in
seguito: IAS), il quale dal gennaio 2000 non riusciva più a versare la rendita
mensile al ricorrente presso il suo domicilio di __________, che __________
aveva un recapito in Italia a __________, in via __________.
c) Il 12 febbraio 2001 l'insorgente ha
informato l'Ufficio regionale degli stranieri di __________, il locale
municipio e l'IAS, che incombenti di ordine legale lo obbligavano a rimanere in
Italia al fine di seguire direttamente le vicende giudiziarie che lo riguardavano
e che era sua intenzione conservare il domicilio in Svizzera.
d) Il 17 luglio 2001 __________ è venuto
formalmente a conoscenza della decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione
tramite una comunicazione dell'IAS.
C. Adìto il 26
luglio/10 settembre 2001 da __________, il 2 ottobre successivo il Consiglio di
Stato ha dichiarato irricevibile il suo ricorso. Il Governo ha considerato tardivo
il gravame, in quanto inoltrato oltre i termini ricorsuali. A titolo
abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che non vi erano elementi
oggettivi che potessero dar luogo a un riesame del caso.
D. Contro la
predetta pronunzia, ma solo nella misura in cui concerne la decadenza del suo
permesso di domicilio, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ritiene che il termine per impugnare
la decisione decorresse dal 17 luglio 2001, momento in cui egli ha preso conoscenza
del provvedimento adottato dall'autorità di prime cure. Asserisce di non aver
ritirato tempestivamente la raccomandata, in quanto assente durante un breve periodo
all'estero e non doveva certo aspettarsi di ricevere una decisione così
incisiva circa il suo permesso. Sostiene che la dichiarazione di sua sorella,
già versata agli atti dinnanzi al Consiglio di Stato, non fa altro che
confermare i suoi argomenti. Nel merito, ritiene che la decisione impugnata sia
corredata da prove insufficienti. In particolare, la Polizia cantonale non
avrebbe dimostrato la sua assenza all'estero durante sei mesi.
E. All'accoglimento
del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con
argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto, il ricorso
di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la revoca
di permessi (art. 101 lett. d combinato con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG)
o la constatazione della loro decadenza (DTF 99 Ib 1 consid. 2; Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997, pag. 325). Anche la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto
data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è infatti
necessario richiamare presso l'IAS l'incarto AI del ricorrente, in quanto non
appare idoneo a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi
affidabili e di rilievo per il giudizio.
- 2.1.
Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione
dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non
preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmm). I termini stabiliti
dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmm).
Per quanto riguarda la decorrenza dei
termini ricorsuali, va osservato quanto segue. Quando il tentativo di
intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela
infruttuoso, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella
postale del destinatario. L'invio è considerato validamente notificato, se
viene successivamente ritirato presso l'ufficio postale. Se ciò non avviene entro
il termine di ritiro, l'invio è considerato notificato l'ultimo giorno di
questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di
ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta
"Zustellfiktion"; DTF 127 I 34, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e
rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad
art. 14 con rif.). Tale termine è di sette giorni, come precedentemente sancito
dall'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul
servizio delle poste (Osp 1) e ora dalle Condizioni generali della posta (cifra
4.6 litt. b 1° periodo, nella versione, qui di rilievo, del 1° gennaio 1999).
Il Tribunale federale ha più volte ribadito che applicare tale finzione nel
caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non equivale a un eccesso di
formalismo. Tale finzione risponde infatti ad un'esigenza di chiarezza, semplicità
e soprattutto uniformità; dal profilo della certezza del diritto è importante
non solo per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e
per le autorità di ricorso, riconoscere in base a criteri oggettivi che una
decisione sia cresciuta in giudicato (da ultimo: DTF 127 I 35, consid. 2b).
2.2. In concreto, la decisione 27 giugno
2000 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei
termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al
domicilio del ricorrente (via __________, a __________), il quale non l'ha
ritirata. E' stato quindi emesso un avviso di ritiro nella bucalettere
dell'interessato; dopodiché l'invio è stato retrocesso al mittente. I 15 giorni
per impugnare il provvedimento hanno quindi iniziato a decorrere il 5 luglio
2000, equivalente al giorno successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio
postale, e sono scaduti, tenuto conto delle ferie giudiziarie estive, il 21
agosto 2000, il giorno precedente essendo festivo (v. art. 10 cpv. 3 e 13
PAmm). Ne consegue che la decisione di decadenza del permesso di domicilio di
__________, __________ e __________ adottata dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione è cresciuta in giudicato il 22 agosto 2000. Il ricorso 26
luglio/10 settembre 2001 al Consiglio di Stato era dunque manifestamente
tardivo. A ragione il Governo ha pertanto dichiarato irricevibile il gravame.
2.3. Il ricorrente sostiene che, a causa
della sua assenza all'estero, è venuto a conoscenza del provvedimento in parola
soltanto il 17 luglio 2001, in occasione di una comunicazione dell'IAS. In
queste circostanze, soggiunge __________, siccome non doveva aspettarsi un
provvedimento così incisivo, egli non era tenuto a prendere tutte quelle misure
necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata
durante la sua assenza. Sostiene inoltre che la seguente dichiarazione del 7
settembre 2001 di sua sorella __________, versata agli atti dinnanzi al
Consiglio di Stato (v. doc. B), non fa altro che confermare i suoi argomenti:
"Ho dato in
uso a mio fratello un appartamento sito nel mio immobile di via __________ a
__________ sino alla primavera dell'anno 2000. In seguito ho richiesto a mio
fratello che avesse a trasferirsi nel nostro appartamento, sito nel medesimo
immobile, ove disponevamo di una stanza per lui. Confermo altresì che mio
fratello nel periodo dacché ha vissuto in via __________ (prima da solo, poi
nel mio appartamento) ha sempre risieduto in Svizzera, quantunque di tanto in
tanto si trasferisse in Italia presso la moglie, che abita la zona di confine.
In effetti la moglie, con la quale i rapporti con mio fratello sono ultimamente
difficili, anche a cagione della situazione personale di mio fratello, ha
deciso di trasferirsi nella zona di confine poiché voleva stare vicino alla
mamma anziana, bisognosa di cure. Dopo di che, per l'appunto, mio fratello è giunto
ad abitare nella nostra casa. Confermo e ribadisco che nel corso dell'ultimo
anno e mezzo, dacché mio fratello è giunto a vivere nel nostro appartamento, ha
soggiornato circa la metà del tempo (approssimativamente) in Svizzera. Il suo
soggiorno fuori dalla Svizzera, in modo seguito, non è mai durato oltre due
mesi. Ciò è occorso in occasione di due/tre volte nel corso dell'ultimo anno e
mezzo. Espressamente richiesta, confermo che nel corso del mese di
giugno/luglio 2000, mio fratello non risiedeva in Svizzera. Mi ricordo a tale
proposito un suo soggiorno in Italia presso la moglie, bisognosa di cure in
quel periodo a motivo dei postumi del suo grave incidente della circolazione".
Gli argomenti dell'insorgente non possono
essere condivisi. Egli non pretende di non aver ricevuto l'apposito formulario
di invito al ritiro della raccomandata, con la quale il dipartimento aveva dichiarato
decaduto il suo permesso di domicilio, che è stato compilato oltre un anno
prima dell'inoltro del ricorso al Governo. Inoltre, __________ non ha fatto
altro che ribadire la lunga assenza dalla Svizzera di suo fratello. Orbene, in
siffatte circostanze, __________ non poteva certo escludere che eventuali atti
giudiziari o amministrativi gli venissero recapitati entro breve tempo all'indirizzo
di __________. Tanto più che egli aveva già interessato diverse autorità
amministrative e giudiziarie, sia in Italia che in Svizzera (v. ricorso 26
luglio 2001 trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e
l'allegata documentazione). Di conseguenza, il ricorrente non ha agito con
diligenza prendendo tutte quelle misure necessarie affinché la corrispondenza
gli potesse essere regolarmente notificata tramite terza persona; ad esempio
sua sorella presso la quale l'interessato aveva il recapito. Infine,
l'insorgente non invoca nemmeno la restituzione in intero contro il lasso dei
termini (art. 12 PAmm).
2.4. Il Consiglio di Stato ha pertanto
correttamente accertato la tardività del gravame inoltratogli da __________ lo
ha conseguentemente dichiarato irricevibile. Per il resto, è sufficiente rinviare
alle pertinenti motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia
e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c LDDS; 100 cpv. 1 lett.
b n. 3 e 101 lett. d OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 28,
30, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del
ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster