AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2001.398
Data decisione, Autorità:
21.06.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00398
Lugano
21 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 novembre 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 24 ottobre 2001 (n. 4985) del
Consiglio di Stato, che ha evaso ai sensi dei considerandi l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 luglio 2001 con cui il
municipio di __________ le ha ordinato di allontanare tutti i cani di sua
proprietà dal territorio comunale;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
vive a __________. A __________ la ricorrente, proprietaria di diversi cani,
alleva ovini, capre, cavalli e asini presso una stalla situata nella zona
agricola di quel comune (part. n. __________).
In diverse occasioni, __________ è stata
richiamata dal municipio di __________ in quanto i suoi cani, oltre a
disturbare il vicinato a causa del loro frequente latrare, vagavano sovente
liberi sul suolo pubblico creando pericolo alle persone, segnatamente lungo il
fiume __________.
Il 27 gennaio 2000, la ricorrente è stata
nuovamente invitata ad adottare i provvedimenti necessari per porre rimedio
alla turbativa. Della situazione è stata messa al corrente la Società Protezione
Animali di __________.
Nuovamente richiamata dalle autorità locali,
il 5 luglio 2001 __________ si è impegnata a fare il possibile, affinché i suoi
cani non disturbassero più il vicinato (rapporto d'intervento 6 luglio 2001
della Polizia comunale di __________). Nel contempo, al municipio sono giunte
ancora diverse lamentele da parte di una ventina di persone a causa del
continuo latrare dei cani, soprattutto durante le ore notturne, costringendo
alcuni vicini a chiudere le finestre per poter dormire (v. scritti 4 e 6 luglio
2001).
La sera del 15 luglio 2001 la polizia locale
ha constatato, a più riprese, che alcuni cani di proprietà dell'insorgente
abbaiavano con insistenza; altri invece vagavano liberamente all'esterno della
stalla (rapporto di constatazione 16 luglio 2001).
B. a)
Fondandosi sulle premesse emergenze, con risoluzione 19 luglio 2001 il municipio
di __________ ha ordinato a __________ di allontanare dal territorio comunale
tutti i cani di sua proprietà tenuti sul mapp. n. __________ entro il 6 agosto
2001. L'ordine è stato reso sulla base dell'art. 107 LOC e impartito sotto la
comminatoria delle sanzioni previste all'art. 292 CP.
b) Esperiti ulteriori accertamenti tra il 28
luglio e il 7 agosto 2001, la polizia ha constatato che la situazione di
disagio persisteva (rapporto di constatazione 8 agosto 2001).
Dal canto suo, la __________ ha accertato
che tre cani della ricorrente si trovavano all'interno di un recinto elettrico
senza cuccia, uno era legato con una corta catena, un altro ancora si trovava
all'interno di un furgone, al buio con una temperatura di oltre 35°, il quale
guaiva e voleva uscire. Quest'ultimo, accaldato, è stato infine sequestrato
dalla __________ e successivamente consegnato alla proprietaria alla presenza
del sindaco di __________ e dell'usciere comunale. Nel luogo è stata riscontrata
dell'acqua fetida e della sporcizia (rapporti d'intervento 16, 17, 18 e 19
agosto 2001).
C. Con
giudizio 24 ottobre 2001, il Consiglio di Stato ha evaso come ai considerandi
il ricorso interposto da __________ contro la predetta decisione municipale.
Il Governo ha ritenuto che la ricorrente
avesse violato l'art. 107 LOC combinato con la normativa in materia di
protezione degli animali sul modo di tenere i suoi cani e che non fosse
pertanto necessario verificare la situazione di disturbo provocata dai cani
alle persone, motivo posto a fondamento della risoluzione municipale impugnata.
L'Esecutivo cantonale ha tuttavia ritenuto
l'ordine di allontanamento contrario al principio della proporzionalità, in
quanto esponeva i cani ad un incerto destino. Lo ha quindi completato,
imponendo all'interessata la consegna dei cani alla __________.
La decisione è stata resa sulla base degli
art. 197 (recte: 107) LOC; 2, 3, 4 LPDA; 1, 2, 3, 4 OPAn; 5 LALPDA e 4
RLALPDA.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo insieme alla controversa
decisione municipale.
Eccepisce in primo luogo l'insufficiente motivazione
del provvedimento impugnato, dolendosi in sostanza della violazione del suo
diritto di essere sentita. Rileva che la decisione, fondata sulla legislazione
in materia di protezione degli animali e su fatti nuovi, non indica le ragioni
per cui i suoi cani devono essere allontanati e dati in consegna proprio alla
__________.
Sostiene in seguito che la misura, oltre a
essere illegale, è in ogni caso sproporzionata, adducendo che i suoi cani da
lavoro sono indispensabili per la sua attività di allevamento e si trovano
nella zona agricola del comune, dove i rumori sono più facilmente tollerati.
Per di più, soggiunge la ricorrente, l'allontanamento dei suoi cani le
provocherebbe un danno economico e vi sarebbero altri animali a disturbare.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il municipio di
__________, che non formulano particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo
(art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43
PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'audizione dell'insorgente non è
necessaria, in quanto non appare idonea a procurare al Tribunale la conoscenza
di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Né la
legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte
il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far
valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e
rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).
- La
ricorrente denuncia la carenza di motivazione della decisione impugnata, dolendosi
in sostanza di una violazione del suo diritto di essere sentita.
2.1. Giusta l'art. 26 PAmm ogni decisione
deve essere motivata per iscritto. L'estensione della motivazione va
determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze e degli interessi del
destinatario. La motivazione è in linea di massima sufficiente quando fornisce
agli interessati gli elementi indispensabili per esercitare il diritto di
ricorso (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art.
26 PAmm, n. 1 seg. e rimandi).
2.2. La decisione governativa in esame, che
si limita a richiamare i rapporti della __________ prodotti dal municipio per
ritenere che __________ abbia violato la legislazione sulla protezione degli
animali, costituisce senz'altro una motivazione sufficiente. L'insorgente si è
infatti resa conto della portata del giudizio impugnato, avendolo puntualmente
contestato.
La violazione del diritto di essere sentito
dell'interessata è quindi già stata sanata, poiché __________ ha preso
posizione sulle menzionate risultanze tramite il suo gravame al Tribunale, dove
avrebbe anche potuto consultare l'incarto.
Le eccezioni sollevate dalla ricorrente con
riferimento alla motivazione del provvedimento censurato vanno pertanto disattese.
- 3.1.
Giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale:
queste hanno tra l'altro per oggetto il mantenimento dell'ordine e della
tranquillità (cfr. lett. a).
La norma in questione è essenzialmente una
norma attributiva di competenze in quanto si limita di principio a designare,
all'interno del comune, l'organo (municipio) al quale è demandato il compito di
tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina invece né la natura né le
modalità degli interventi ammissibili. Il contenuto delle singole misure deve
invece essere fissato da ulteriori, specifiche norme di diritto materiale,
oppure - dove queste mancano - dalla cosiddetta clausola generale di polizia:
rimedio di natura sussidiaria che, in caso di urgenza, permette al municipio di
adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi
ed immediati per i beni di polizia (RDAT I-1993 N. 2, consid. 2.1. con numerosi
rinvii).
3.2. Secondo l'art. 2 della legge federale
sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455), agli animali va riservato un
trattamento che tiene conto nel miglior modo possibile delle loro necessità;
chiunque si occupa di animali deve, nella misura consentita dalle circostanze,
aver cura del loro benessere. E' vietato infliggere ingiustificatamente ad animali
dolori, sofferenze, lesioni o spavento. L'art. 25 cpv. 1 LPDA dispone che
l'autorità interviene immediatamente se è accertato che animali sono gravemente
trascurati o del tutto maltenuti. Essa può, tra l'altro, sequestrare cautelativamente
gli animali e ricoverarli adeguatamente a spese del detentore.
L'art. 5 cpv. 1 della legge di applicazione
alla legge federale sulla protezione degli animali (LALPDA; RL 8.3.1.1.)
prevede la competenza dei municipi, tra l'altro, a vigilare sull'osservanza
della legislazione in tale materia e ad applicare le misure di polizia locale
ai sensi della LOC. Tale organo può avvalersi delle associazioni per la
protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento delle opere sociali,
come la __________ (art. 6 lett. a LALPDA e 1 RLALPDA).
- 4.1. In
concreto, tanto nella misura in cui si fonda sulla normativa in materia di protezione
degli animali, quanto nella misura in cui è sorretto dalla clausola generale di
polizia, il controverso ordine di allontanamento regge perfettamente alle
critiche dell'insorgente.
Esso risulta giustificato dall'inderogabile
necessità di tutelare la tranquillità dei vicini dal continuo latrare dei cani,
soprattutto durante le ore notturne, e l'incolumità delle persone dai gravi
rischi che comporta la loro ulteriore detenzione.
Difatti, essi costituiscono una fonte di
pericolo grave, diretto ed incombente per la sicurezza pubblica, quando vagano
sul suolo pubblico, e una turbativa evidente, quando abbaiano insistentemente
(v. rapporti d'intervento 6 e 16 luglio 2001 dell'Agt. __________; scritti 4 e
6 luglio 2001 di diversi abitanti del comune).
Per di più, alcuni di essi sono gravemente
trascurati e del tutto maltenuti. Lo dimostrano gli interventi della __________
del 16, 17, 18 e 19 agosto 2001, relativi ai due cani-pastore maremmani adulti
che si trovavano all'interno di un recinto elettrico senza cuccia e al cane
accaldato rinchiuso in un furgone, senza dimenticare la sporcizia rilevata sul
posto. Non vi è del resto motivo di dubitare dell'attendibilità di quanto
constatato dalla __________ (cfr. Goetschel, Kommentar zum Eidgenössischen
Tierschutzgesetz, Berna e Stoccarda 1986, ad art. 25 pagg. 179-180).
4.2. La misura in contestazione,
ulteriormente precisata dal Consiglio di Stato con l'obbligo di consegna dei
cani dell'insorgente alla __________, è adeguata alle circostanze. Vista anche
la grave trascuratezza in cui si trovano i cani, l'adozione di altri
provvedimenti meno incisivi al fine di permettere alla ricorrente di tenerli
presso di sé, come il porto obbligatorio della museruola o del guinzaglio, non
migliorerebbero verosimilmente la situazione.
Non permette quindi di giungere a diversa
conclusione nemmeno il fatto che, attualmente, la ricorrente deterrebbe a
__________ soltanto due cani pastore maremmani da lavoro (ricorso ad 4.a/e), a
suo dire indispensabili per la sua attività di allevamento.
L'ordine di allontanare tutti i cani
dell'insorgente, consegnandoli a un'associazione per la protezione degli
animali riconosciuta come la __________, appare pertanto come l'unico rimedio
atto ad eliminare una volta per tutte la turbativa agli abitanti della zona.
- Sulla
scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Visti gli art. 107, 208 LOC; 2, 3, 4, 25 LPDA; 5, 6
LALPDA; 1 RLALPDA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.–, sono a carico della ricorrente.
-
Contro la
presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale,
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster