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Numero d'incarto:
52.2001.453
Data decisione, Autorità:
07.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00453
Lugano
7 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 13 dicembre 2001 della
patr. da: avv. __________
contro
il bando del concorso 29 novembre 2001, indetto dal
patriziato di Isone per le opere da impresario costruttore relative alla
trasformazione della casa patriziale;
vista la risposta 20 dicembre
2001 dell'Ufficio patriziale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 29
novembre 2001 il patriziato di Isone ha indetto un pubblico concorso per le opere
da impresario costruttore relative alla trasformazione della casa patriziale
(FU n. __________ del __________).
Il bando stabiliva che le opere sarebbero
state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri:
B. Contro il
bando di concorso è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo
l'impresa di costruzione __________, chiedendone l'annullamento. L'insorgente
contesta in sostanza l'eccessivo peso attribuito al criterio di aggiudicazione
dell'economicità (prezzo). A tal proposito, richiama l'art. 42 cpv. 3 RLCPubb,
secondo cui "di regola, la ponderazione di un singolo criterio non
dovrebbe superare il 50%".
C. All'accoglimento
del ricorso si oppone l'amministrazione patriziale, rilevando che la LCPubb
lascia ai committenti ampia libertà di attribuire ai criteri di aggiudicazione
i fattori di aggiudicazione che ritiene più confacenti. Il valore del 50%,
fissato dall'art. 42 cpv. 3 RLCPubb, travalicherebbe i limiti di una semplice
norma di attuazione della legge.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, attiva nel campo
dell'edilizia e quindi potenziale concorrente.
Il ricorso, tempestivamente interposto
contro un atto impugnabile (art. 37 lett. a LCPubb), è dunque ricevibile in
ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta
l'art. 32 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio alla clientela,
l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale ed il
valore tecnico (cpv. 1). I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma,
devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine d'importanza (cpv.
2). Trattandosi di beni ampiamente standardizzati, conclude l'art. 32 LCPubb,
l'aggiudicazione della commessa può avvenire anche tenendo conto unicamente del
criterio del minor prezzo (cpv. 3).
Il principio della trasparenza esige che i
criteri di aggiudicazione vengano determinati già al momento dell'apertura del
concorso, al fine di evitare che in sede di aggiudicazione il committente li
stabilisca a piacimento per giustificare una determinata scelta. In
quest'ottica, l'art. 5 cpv. 1 lett. i RLCPubb prescrive che ad ogni criterio
e/o sottocriterio di aggiudicazione venga attribuito anche il relativo fattore
di ponderazione. Esigenza, questa, che è ribadita dall'art. 42 cpv. 3 prima
frase RLCPubb.
Al fine di evitare che un singolo criterio
di aggiudicazione, in particolare il prezzo, diventi determinante, l'art. 42
cpv. 3 seconda frase RLCPubb stabilisce che "di regola, nello spirito
dell'art. 32 della legge, la ponderazione di un singolo criterio non dovrebbe
superare il 50%".
Questa disposizione ha più che altro il
valore di semplice raccomandazione. Lo attesta l'uso della forma verbale
condizionale (dovrebbe), che - al di là della riserva di deroga -
impedisce alla norma di assurgere al rango di prescrizione vincolante. Per costringere
il committente ad assegnare ai singoli criteri di aggiudicazione un valore di
ponderazione inferiore al 50%, il legislatore delegato si sarebbe altrimenti
avvalso della forma verbale indicativa (deve).
- Nel caso
in esame, il patriziato di __________ ha assegnato al criterio di aggiudicazione
dell'economicità (prezzo) un peso preponderante (70%) rispetto a quello della
qualità (30%). Il committente non si è quindi attenuto alla raccomandazione
sancita dall'art. 42 cpv. 3 (RLCPubb). Contrariamente a quanto assume
l'insorgente, in questa inosservanza non sono ravvisabili gli estremi di una
violazione del diritto suscettibile di inficiare la validità del concorso,
perché il limite del 50% sancito dall'art. 42 cpv. 3 seconda frase RLCPubb non
ha valore di prescrizione vincolante.
Identica sarebbe comunque la conclusione
anche nel caso in cui si volesse ravvisare nella disposizione succitata gli
estremi di una norma imperativa temperata da una riserva di deroga. La limitata
importanza della commessa (ristrutturazione di un modesto edificio esistente)
permetterebbe in effetti di giustificare un'eccezione alla regola sancita
dall'art. 42 cpv. 3 LCPubb.
- Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico della
ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 42 RLCPubb; 3, 18,
28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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