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Numero d'incarto:
52.2002.118
Data decisione, Autorità:
30.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00118
Lugano
30 luglio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 marzo 2002 della
Comunione dei comproprietari del condominio
rappr. da: __________
Contro
la decisione 27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 913) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata dai ricorrenti
contro la licenza edilizia 24 luglio 2001 rilasciata dal municipio di
__________ alla __________ per alcune varianti apportate in corso di
costruzione alle case d'abitazione unifamiliari realizzate sulle part. n.
__________, __________, __________, __________ e __________ RF;
viste le risposte:
18 aprile 2002 del
municipio di __________;
6 maggio 2002 della
__________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 4 aprile
2001 la __________ ha chiesto al municipio di __________, sotto forma di
notifica, il permesso parzialmente in sanatoria per alcune modifiche apportate
o ancora da apportare alle cinque case d'abitazione unifamiliari, che stava
costruendo in località __________ (part. n. __________, __________, __________,
__________ e __________ RF; zona R3), a monte della strada cantonale che sale
verso il centro del paese. Le varianti avevano per oggetto:
·
l'innalzamento del muro che sostiene i fondi
verso valle,
·
la costruzione di un'autorimessa sul retro della
casa n. 1,
·
la formazione di alcune aperture,
·
l’ampliamento del piano scantinato,
·
e la costruzione di un armadio per i contatori
del gas e dell'elettricità.
Alla domanda si è opposta la comunione dei
comproprietari del vicino condominio __________ (part. n. __________ RF), contestandola
dal profilo della sufficienza dei piani, dell'applicabilità della procedura di
notifica, degli indici e della conformità dell'accesso all'autorimessa.
B. Con
decisione 24 luglio 2001 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta,
respingendo l'opposizione dei vicini qui ricorrenti.
C. Con
giudizio 27 febbraio 2002, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'impugnativa
inoltrata dagli opponenti avverso la predetta licenza, che ha confermato alla
condizione di ridurre l'altezza del muro di sostegno a m 2.50 e quella
dell'autorimessa al colmo a m 3.50.
Dopo aver respinto le censure riferite alla
procedura di notifica adottata per il rilascio del permesso in variante, il
Governo ha ritenuto che i piani presentati fossero sufficienti, perché
fornivano tutte le indicazioni atte a rendere comprensibili la natura e
l'estensione delle opere oggetto della domanda. Esperita una sommaria verifica
degli indici, il Consiglio di Stato ha poi corretto la licenza, riducendo
l’altezza del muro di sostegno verso la strada da m 2.63 a m 2.50,
rispettivamente quella del colmo dell’autorimessa da m 3.57 a m 3.50, limiti
massimi ammessi per questi manufatti.
D. Contro il
predetto giudizio governativo, la comunione dei comproprietari del condominio
__________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli
di annullarlo assieme alla controversa licenza edilizia e postulando che venga
fatto obbligo all’istante di correggere i difetti della domanda di costruzione.
Dopo aver espresso alcuni dubbi in merito ai
documenti su cui il Consiglio di Stato ha fondato il giudizio impugnato,
l’insorgente ripropone anzitutto le censure sollevate in relazione alla conformità
della domanda di costruzione ed alla procedura di notifica applicata dal
municipio. Contesta poi le deduzioni del Consiglio di Stato riguardanti gli
indici, rimproverandogli di aver accettato i calcoli annessi alla domanda di
costruzione senza esperire alcuna verifica effettiva. Solleva infine analoghe
censure in relazione alle altezze tra terreno naturale e terreno sistemato,
all’altezza delle costruzioni sovrastanti ed all’autorimessa.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il
municipio di __________ e la __________, contestando succintamente le tesi
della ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei
seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva della ricorrente,
proprietaria di fondi contermini o comunque vicini a quelli dedotti in edificazione
e già opponente.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile
in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Le fotografie prodotte dalla ricorrente
con il complemento al ricorso permettono di formarsi un’opinione sufficientemente
precisa della situazione dei luoghi e dell’oggetto della contestazione. Nemmeno
la ricorrente chiede peraltro l’assunzione di particolari prove.
- Il fatto
che il Consiglio di Stato non abbia menzionato e discusso nel giudizio impugnato
tutti i documenti prodotti dalla ricorrente non significa che non ne abbia comunque
preso conoscenza. Di principio, l’autorità era tenuta a confrontarsi ad essi
soltanto nella misura in cui erano utili per pronunciarsi sulle censure
sollevate dalla ricorrente e sostanziare le sue deduzioni.
Al complemento di ricorso inoltrato
dall’insorgente al Consiglio di Stato, un atto peraltro irrito, benché
tempestivo, la precedente istanza ha comunque dato implicitamente riscontro nel
giudizio impugnato, laddove ricorda che l’autorità di ricorso non deve
pronunciarsi sulla legittimità delle opere effettivamente realizzate, ma deve limitarsi
a verificare la conformità della domanda di costruzione - così come risulta dai
piani - con il diritto applicabile.
- La
ricorrente sembra dolersi anche in questa sede della procedura di notifica applicata
dal municipio alla domanda di costruzione. A torto, poiché, come ha già spiegato
il Consiglio di Stato, alle cui pertinenti ed esaurienti considerazioni per
brevità si rinvia, la procedura di notifica applicata dal municipio non ha minimamente
pregiudicato l’insorgente nell’esercizio dei suoi diritti di difesa.
Quando, come in concreto, la domanda
presentata sotto forma di notifica viene pubblicata, l’unica differenza che
distingue la procedura di notifica da quella ordinaria è data dal preavviso del
Dipartimento del territorio (Ufficio domande di costruzione) sulla conformità
dell’intervento con il diritto federale e cantonale rimesso al suo giudizio per
l’applicazione. Preavviso che si giustifica chiedere soltanto nel caso in cui
la domanda di costruzione presenta aspetti che richiamano l’applicazione del diritto
federale o cantonale.
Non ponendo, in concreto, la controversa
domanda di variante questioni di competenza dell’autorità cantonale, la scelta
procedurale del municipio non presta il fianco a critiche.
- Indici
di occupazione e di sfruttamento
4.1. La variante in discussione determina
anzitutto un aumento di 19.88 mq della superficie edificata, conseguente
all’edifica-zione dell’autorimessa sul retro della casa n. 1 (part. n.
__________). Grazie ai trasferimenti di superficie edificata riassunti dalla
tabella annessa alla domanda di costruzione, l’indice d’occupazione appare
comunque rispettato.
Le sommarie e generiche censure sollevate
dalla ricorrente al riguardo vanno quindi disattese.
Analoghe considerazioni valgono per il
leggero aumento della superficie edificata derivante dalle modifiche apportate
al corpo di congiunzione tra le case n. 4 e 5.
4.2. La variante comporta anche rilevanti
modifiche dei locali interrati, la cui superficie risulta sostanzialmente
aumentata rispetto a quella prevista dai piani inizialmente approvati. Invece
di un solo locale, ad uso "lavanderia-caldaia", di m 6.53 x 6.50, la
superficie dei piani interrati è stata parificata a quella dei piani
sovrastanti. In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:
·
casa n. 1:
è stato aggiunto un locale, privo di finestre, ma riscaldato, definito come
"deposito" dai piani, rispettivamente come "disponibile"
dal calcolo degli indici; la sua superficie è stata computata nella SUL (+ mq
26.78);
·
casa n. 2:
è stato aggiunto un locale definito come "disponibile" dai piani, non
riscaldato, ma dotato di una piccola finestra (m 1.20 x 0.80) ed accessibile dall’esterno
attraverso una scala che scende sotto il livello del terreno sistemato;
la sua superficie (+ mq 31.62) non è stata
computata come SUL;
·
casa n. 3:
è stato aggiunto un locale deposito di mq 23.80, non riscaldato e privo di
finestre; la sua superficie non è stata computata nella SUL;
·
casa n. 4:
sono stati aggiunti due locali riscaldati, uno di 14.00 mq, munito di una
finestra (m 1.20 x 0.80) ed accessibile dall’esterno attraverso una scala che
scende sotto il livello del terreno sistemato ed uno di 15.24 mq, privo di
finestre, entrambi definiti come "disponibile" dai piani della
variante; la loro superficie è stata computata nella SUL assieme alla doccia ed
alle scale d’accesso;
è stata inoltre aumentata (+ mq 15.60) la superficie del corpo di collegamento
con la casa contigua;
·
casa n. 5:
è stato aggiunto un locale "disponibile" di mq 26.78, munito di una
finestra (m 1.20 x 1.34) ed accessibile dall’esterno attraverso una scala che
scende sotto il livello del terreno sistemato; la sua superficie è stata
computata nella SUL;
è stata inoltre aumentata (+ mq 15.60) la SUL del corpo di collegamento con la
casa contigua;
Orbene, una minuziosa verifica del calcolo
degli indici e dei travasi di indice risultanti dalla tabella annessa alla
domanda di variante permette di escludere violazioni dei parametri fissati
dalle NAPR. Contrariamente a quanto assume l’insorgente, patrocinata da un
architetto, i piani agli atti sono sufficientemente chiari.
Le sommarie e generiche censure riproposte
in questa sede dalla ricorrente con riferimento agli indici vanno quindi
disattese.
- Sistemazione
del terreno ed altezza degli edifici
5.1. Verso la strada di accesso ai fondi, la
sistemazione del terreno prevista dai piani annessi alla domanda di variante è
conforme al diritto. Non superando l’altezza di m 1.50 dal livello del terreno
naturale ed essendo largo almeno m 3, la sistemazione del terreno, così com'è
prevista dai piani, non incide infatti sull’altezza degli edifici sovrastanti
(art. 40 e 41 LE).
L’altezza del terrapieno va invece aggiunta
all’altezza della casa n. 5 in corrispondenza dell’angolo NE della casa n. 5,
dove il terrapieno è largo meno di 3 m. La licenza in variante va comunque
confermata nei limiti stabiliti dalla precedente istanza, perché
complessivamente anche l’altezza di questo edificio rientra nei limiti fissati
dall’art. 35 NAPR per la zona R3 in cui è ubicata la part. n __________ (m
10.50 alla gronda e 12.50 al colmo). La differenza di livello tra la rampa
d’accesso alla residenza della ricorrente (m 400.80) e quella alla gronda (m
410.65) è infatti di m 9.85, mentre il colmo (m 412.10) si colloca ad
un’altezza di m 11.30.
Anche le eccezioni sollevate dalla
ricorrente in relazione alle altezze del terrapieno non possono pertanto essere
accolte.
5.2. A scanso di equivoci, va comunque
ribadito che la licenza in esame si limita ad accertare che i lavori previsti
dai piani presentati sono conformi al diritto. Se le opere di sistemazione del
terreno effettivamente realizzate siano conformi a tale licenza è questione che
esula dai limiti del presente giudizio e dovrà semmai essere oggetto di un
formale accertamento da parte del municipio.
- Autorimessa
La ricorrente rimprovera al Consiglio di
Stato di non aver esaminato le contestazioni relative alla sicurezza che aveva
sollevato in prima istanza. La censura va disattesa perché non è stata
adeguatamente sostanziata. Non spetta a questo tribunale ricercare le
contestazioni che il Governo avrebbe omesso di esaminare.
- Sulla scorta
delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto. La tassa di
giustizia va posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 35 NAPR di __________;
3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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