AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2002.119
Data decisione, Autorità:
23.05.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00119
Lugano
23 maggio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 marzo 2002 di
entrambi patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 5 marzo 2002 (n. 1045) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso
la decisione 18 dicembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei
permessi e dell'immigrazione, in materia di rilascio di un permesso di
domicilio rispettivamente di rinnovo dell'autorizzazione della dimora;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
ha lavorato nel nostro Cantone dal 1962 al 1963 al beneficio di un permesso di
dimora, dal giugno al novembre 1980 e dal febbraio 1987 al febbraio 1989 come
confinante, e dal 1989 al settembre 1991 come stagionale. La ricorrente è coniugata
dal 1951 con il connazionale __________, il quale era rimasto a vivere in
Italia, segnatamente nella vicina __________. Dalla loro unione sono nate
__________ e __________, che risiedono in Ticino e sono al beneficio, rispettivamente,
della nazionalità svizzera per matrimonio e di un permesso di domicilio.
B. a) Il 25
novembre 1996 __________ e __________ hanno chiesto all'allora Sezione degli
stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni il
rilascio di un permesso di dimora, sostenendo che volevano fare del Ticino il
centro della loro vita in quanto all'estero non avevano più parenti stretti che
potessero occuparsi di loro e confermando, tra l'altro, "di non
possedere sostanza mobiliare ed immobiliare né in Svizzera né all'estero; la
copertura di tutte le eventuali spese derivanti dal soggiorno nel vostro
Cantone come pure la garanzia che in nessun caso faremo capo ad aiuti
assistenziali sono assicurate dalla dichiarazione allegata all'istanza e
firmata dalle nostre figlie".
Le figlie degli insorgenti hanno dichiarato:
"con la presente __________, nata
__________, e __________, nata __________, dichiarano di poter tenere vicino i
nostri genitori, in quanto sono in pensione e vivono all'estero, non hanno
parenti noi siamo residenti a __________, e abbiamo impegni lavorativi non
possiamo sempre andare da loro quando sono malati, inoltre erano domiciliati
qualche anno fa, i nostri genitori prendono la pensione italiana di Lit.
2'400'000 ogni due mesi, e dovrebbero prendere anche quella svizzera. Le figlie
garantiscono il mantenimento dei due genitori, in caso fosse necessario ricoverare
in casa per anziani, le spese le assumeremo noi vita natural durante.
Garantiamo inoltre che in nessun caso faremo capo ad aiuti assistenziali".
b) A seguito di tali garanzie, la Sezione
degli stranieri ha rilasciato a __________ e a __________ un permesso di dimora
annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza il 22
novembre 2001. I ricorrenti alloggiano in via __________ a __________, in un
appartamento di 2½ locali e con una superficie di 52.73 mq preso in locazione
dalla figlia __________ nel 1994.
C. Il 18
dicembre 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di
__________ e __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di
domicilio, rifiutando nel contempo di rinnovare loro il permesso di dimora. Ha
rimproverato ai ricorrenti di non aver rispettato le condizioni per cui avevano
ottenuto un permesso di soggiorno nel nostro Cantone. L'autorità era venuta a
conoscenza che gli interessati erano a carico dell'assistenza pubblica dal
dicembre 1997, contraendo un debito di fr. 50'798.55. La decisione è stata resa
in applicazione degli art. 4, 5, 9, 10, 12 e 16 LDDS; 8, 10 e 16 ODDS.
D. a) Con
giudizio del 5 marzo 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta
risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta
da __________ e __________. Esperita l'istruttoria, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che i ricorrenti non potessero prevalersi di alcun diritto al rilascio
di un permesso di domicilio in applicazione del diritto federale; tanto meno
sulla scorta di un trattato multi o bilaterale. Nel merito, il Governo ha
ribadito gli argomenti addotti dal dipartimento, rilevando inoltre che non
appariva pronosticabile un miglioramento della situazione finanziaria degli
interessati in quanto avevano richiesto il rinnovo dei sussidi per la pigione
fino al 30 giugno 2002, mentre avrebbero dovuto attendere fino al novembre 2006
per ottenere il diritto alla prestazione complementare alla rendita AVS.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto esigibile il rientro degli interessati in
Italia, segnatamente nella fascia di confine. Alla cifra 3 del dispositivo
della risoluzione veniva indicato che la stessa era definitiva.
b) Preso atto della decisione del Consiglio
di Stato, il dipartimento ha fissato agli insorgenti il 15 aprile 2002 quale
ultimo termine per lasciare il territorio cantonale.
E. Contro la
predetta pronunzia governativa, __________ e __________ si aggravano ora
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando
il rilascio di un permesso di domicilio, in via del tutto subordinata il
rinnovo del loro permesso di dimora. Sostengono di avervi diritto in virtù
degli accordi italo-svizzeri per aver soggiornato regolarmente e
ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni, ma anche giusta l'art. 8
CEDU per essere in un rapporto di dipendenza con le loro figlie: __________
sarebbe poliomielitico, invalido e cieco da un occhio, la moglie __________ non
sarebbe in grado di curarlo senza l'ausilio di __________ e __________. Nel
merito, asseriscono che le loro figlie faranno fronte quanto prima per evitare
loro di restare a carico dell'assistenza pubblica. Criticano in particolare il
dipartimento per non aver fissato un termine per tacitare il debito in
questione, ritenuto che tra poco più di 3 anni otterranno le prestazioni
complementari alla rendita AVS, che permetterà loro di uscire dal bisogno. In
siffatte circostanze, soggiungono i ricorrenti, le autorità inferiori dovevano
almeno rinnovare loro il permesso di dimora, emanando in tal modo una decisione
conforme al principio della proporzionalità. Infine, chiedono di essere posti
al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto
necessario, in seguito. Dal canto suo, il Consiglio di Stato propone di dichiarare
irricevibile il gravame.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In
materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo
a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di
Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere
impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr.
art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3
OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di
permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti
delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla
concessione del permesso di dimora, di domicilio o di lavoro. Lo straniero ha
quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale
pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di
un trattato internazionale (art. 11 cpv. 2 ODDS; DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.3. Nel caso specifico, i ricorrenti non
possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale, da cui
potrebbe derivare un diritto al rilascio di un permesso di domicilio o al
rinnovo di un'autorizzazione di soggiorno.
1.4. Occorre ora accertare se i ricorrenti possono
invocare il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e
l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), la Dichiarazione 5 maggio 1934
concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) e
l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori
italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS 0.142.114.548). L'art. 10 cpv. 2
dell'Accordo 10 agosto 1964 prevede che i lavoratori italiani in Svizzera sono
sottoposti al regime previsto dall'art. 2 par. 2° della Dichiarazione del 5
maggio 1934, secondo cui ottengono un permesso di domicilio dopo una dimora
regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi dell'art. 1 paragrafo 1 di tale
Dichiarazione. Tuttavia, a seguito della Dichiarazione del Consiglio federale
23 aprile 1983 - non pubblicata - è stata adottata la prassi secondo cui i
lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in
Svizzera dopo 5 anni di soggiorno ininterrotto e regolare (v. Direttive dell'Ufficio
federale degli stranieri, UFDS, ad 333.2, stato al giugno 2000; per una critica
a tale prassi cfr. Kottusch, Die Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG,
ZBI 87/1986, pag. 525 segg.). Il Tribunale federale ha per contro lasciato
aperto il quesito (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997 304 con rif.). Il Tribunale
cantonale amministrativo ha già avuto modo di chinarsi su tale problematica. In
STA 20 giugno 2000 in re V. (consid. 1.3.), concernente un lavoratore italiano,
questo Tribunale ha aderito alla prassi adottata dall'UFDS. Inoltre, in virtù
dell'art. 11 cifra 1 dell'Accordo italo-elvetico relativo all'emigrazione dei
lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964, ha diritto al rinnovo del
suo permesso di dimora, per il posto che già occupa, il lavoratore avente 5
anni di soggiorno in Svizzera.
In concreto, il 23 novembre 1996 __________
e __________ hanno ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente
rinnovato, l'ultima volta fino al 22 novembre 2001. Durante questi 5 anni, il
loro soggiorno in Svizzera è stato regolare ed ininterrotto. D'altra parte,
però, gli insorgenti sono pensionati e non dei lavoratori. Essi non adempiono
pertanto l'ulteriore condizione per ottenere il domicilio o il rinnovo del loro
permesso di dimora. Di conseguenza, i suddetti presupposti adottati per prassi
non sono adempiuti nella fattispecie.
1.5. Lo straniero può, a seconda delle
circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia
e ottenere un permesso di soggiorno. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre tuttavia che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la
persona della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino elvetico o straniero titolare di un permesso di domicilio) esista
una relazione stretta, intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 122 II 5
consid. e; 119 Ib 93 consid. 1b). Le relazioni familiari protette dall'art. 8
CEDU sono anzitutto quelle tra coniugi e quelle tra genitori e figli minorenni,
che vivono in comunione domestica. Trattandosi di persone che non fanno parte
del nucleo familiare vero e proprio e con le quali non vi è (più), di regola,
una comunione domestica, vi è una relazione familiare protetta quando lo
straniero che domanda un permesso di soggiorno si trova nei confronti del familiare
che risiede in Svizzera in un rapporto così stretto che si deve parlare di un
vero e proprio rapporto di dipendenza. Una tale relazione può risultare dalla
necessità di specifiche cure o da un bisogno di assistenza come, ad esempio, in
caso di handicap fisico o psichico oppure in caso di grave malattia; trattandosi
di persone anziane, vi è un tale rapporto quando le stesse non possono più
vivere in modo indipendente o necessitano di cure a causa della loro età (DTF
120 Ib 261 consid. 1e). In mancanza di un tale rapporto di dipendenza, il
rifiuto dell'autorizzazione non lede l'art. 8 CEDU e il ricorso di diritto
amministrativo è irricevibile (DTF 120 Ib 260 consid. 1d; 115 Ib 4 consid. 2).
In concreto, la figlia dei ricorrenti,
__________, è cittadina svizzera, mentre __________ è al beneficio di un
permesso di domicilio. Il primo presupposto per poter appellarsi all'art. 8
CEDU è quindi soddisfatto. Il fatto che __________ e __________ non facciano
comunione domestica con i genitori, facendoli per di più cadere a carico
dell'assistenza pubblica, lascia invece planare qualche dubbio sulla natura e
l'intensità della loro relazione famigliare. Del resto, non appare nemmeno che
gli insorgenti si trovino in uno stato di dipendenza con le figlie. Non risulta
che __________ necessiti di cure, mentre il fatto invocato per la prima volta
in questa sede che __________ soffra in particolare di una paresi all'arto
inferiore sinistro per progressa poliomielite e di essere cieco da un occhio e
invalido (doc. D-F) non gli ha impedito finora di vivere in modo indipendente
con sua moglie e di provvedere da sé al suo sostentamento senza
l'imprescindibile assistenza di __________ e di __________, se non nell'ambito
delle naturali relazioni tra genitori e figli. Per la soluzione della vertenza
non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo tali aspetti. In effetti,
per le ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione
dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art.
10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da persone legittimate a ricorrere (art.
43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Il diritto
al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è
assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta
l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in
quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per
la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la
prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la
protezione dei diritti e delle libertà altrui. La questione se un permesso di
soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una
ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco.
-
In
concreto, __________ e __________ sono ininterrottamente a carico dello Stato
dal dicembre 1997 e l'importo assistenziale accumulato pari a fr. 54'498.55
(stato al 28 febbraio 2002), accertato dal Consiglio di Stato, è rilevante. Per
di più, essi hanno chiesto e ottenuto ulteriori prestazioni fino al 30 giugno
2002, e meglio fr. 925.– mensili per il pagamento della pigione (v. decisione
14 dicembre 2001 dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, USSI,
allegata all'istanza per l'assistenza giudiziaria). Con un'entrata complessiva
di fr. 496.– mensili come rendita AVS, alla quale si aggiunge ogni due mesi la
pensione italiana di circa Lit. 1'400'000, i ricorrenti non possono senz'altro
far fronte al loro fabbisogno senza dover ricorrere all'assistenza (v. scritto
28 febbraio 2002 dell'USSI al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
rapporto informativo 6 novembre 2001 dell'Ufficio controllo abitanti della Città
di __________, pag. 2). Del resto, è solo perché il 25 novembre 1996 le figlie
__________ e __________ avevano garantito che i loro genitori non avrebbero
chiesto prestazioni assistenziali che la Sezione degli stranieri aveva rilasciato
a __________ e __________ un permesso di soggiorno. Orbene, non avendo adempiuto
alla condizione imposta all'atto della concessione del loro permesso (cfr. art.
9 cpv. 2 lett. b LDDS), a giusta ragione il dipartimento non ha più concesso
agli insorgenti l'autorizzazione a soggiornare nel nostro Cantone. Tanto più
che persiste il rischio concreto che essi continuino a richiedere ulteriori
prestazioni assistenziali. L'USSI ha recentemente informato l'autorità
inferiore che la situazione economica dei ricorrenti potrà migliorare solo a
partire dal novembre 2006, quando gli interessati otterranno il diritto alla
prestazione complementare alla rendita AVS (v. scritto 28 febbraio 2002
citato). In queste circostanze, determinante risulta l'aiuto delle figlie dei
ricorrenti. Sennonché, il fatto che __________ e __________ sarebbero finalmente
disposte ad assumersi gli oneri di vitto e alloggio dei propri genitori, rimediando
a una situazione creatasi nel corso di parecchi anni a dispregio delle assicurazioni
fornite nel 1996 nell'ambito dell'ottenimento del permesso di dimora, non è
tuttavia corredato da alcun supporto probatorio. Ora, benché la procedura amministrativa
sia retta dalla massima inquisitoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), secondo la quale
spetta di principio all'autorità accertare d'ufficio e in modo completo i fatti
determinanti per la causa, va comunque ricordato che, soprattutto laddove una
parte abbia introdotto una domanda nel suo interesse o si trovi in condizione
di meglio conoscere i fatti, la medesima è tenuta a collaborare attivamente
all'accertamento della fattispecie, fornendo informazioni al giudice e
indicando i mezzi di prova posti a sostegno delle sue allegazioni. E' finanche
pretestuoso l'argomento degli insorgenti, quando adducono che, prossimamente,
potranno in ogni caso tornare a soggiornare in Svizzera in virtù dell'accordo
bilaterale tra il nostro Paese e l'Unione Europea sulla libera circolazione
delle persone. In queste circostanze, non può entrare in linea di conto nemmeno
il rinnovo del loro permesso di dimora.
I ricorrenti soggiornano stabilmente in
Svizzera soltanto da 5 anni. Prima di entrare nel nostro Paese, essi hanno
risieduto nel loro Paese d'origine, e meglio nella provincia lombarda. Non è
inoltre dato vedere come __________ non possa prendersi eventualmente cura del
marito come lo ha fatto finora. In Italia esistono peraltro le strutture adatte
alle loro necessità. Seppur legata a qualche difficoltà, una loro risocializzazione
nel loro paese d'origine, dove hanno vissuto gran parte della loro vita, è
tutto sommato esigibile. Tanto più che agli stessi rimane sempre la possibilità
di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. Cosicché
rimangono salvaguardate le relazioni con le due figlie residenti in Ticino. Per
il resto, si può rinviare alle pertinenti motivazioni della decisione
impugnata.
4 L'istanza
di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta
siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmm). Tassa e spese
di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Non si può quindi
prescindere dall’applicazione di una tassa di giudizio, che tenga conto della
situazione finanziaria degli insorgenti.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a
LALPS; 1, 4, 5, 6, 9, 12 e 16 LDDS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmm
nonché i menzionati accordi italo-svizzeri;
dichiara
e pronuncia:
-
In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La domanda
di ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 600.–, sono a carico dei ricorrenti,
in solido.
-
Contro la
presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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