AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.195
Data decisione, Autorità:
12.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00195
Lugano
12 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 2002 di
contro
la decisione 17 aprile 2002 del Consiglio di Stato
(n. 1751) che "commina" ai ricorrenti una multa di fr. 3'000.-
ciascuno per violazione ripetuta ed intenzionale dell’obbligo di partecipare
alle sedute del municipio;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i ricorrenti __________ e __________
sono municipali di __________;
che durante l’autunno 2000 i ricorrenti
hanno ripetutamente disertato le sedute del municipio, in seguito a profondi
contrasti con i colleghi; hanno ripreso a parteciparvi soltanto dopo reiterate
diffide della Sezione degli enti locali (SEL) del Dipartimento delle
istituzioni;
che con decisione 28 marzo 2001 il Consiglio
di Stato, agente quale autorità di vigilanza sui comuni, ha stigmatizzato il comportamento
dei ricorrenti, rinunciando ad infliggere loro sanzioni disciplinari, ma
prospettando l’adozione di provvedimenti fondati sull’art. 197 LOC in caso di recidiva;
che, incuranti del predetto giudizio, i
ricorrenti hanno immediatamente ripreso a disertare le sedute del municipio;
che, chiamati a giustificarsi dal Dipartimento
delle istituzioni, il 5 maggio 2001 hanno prodotto due certificati medici;
che il certificato 5 aprile 2001 della dott.
__________ attestava che il ricorrente __________ non aveva "potuto
partecipare per motivi di salute alle riunioni municipali da metà marzo in
avanti"; il certificato 4 aprile 2001 della dott. __________ attestava
invece che il ricorrente __________ doveva "purtroppo abbandonare gli
impegni come municipale";
che con decisione 23 agosto 2001 il
Consiglio di Stato ha nuovamente ricordato ai ricorrenti l’obbligo di
partecipare alle sedute del municipio, prescindendo tuttavia ancora una volta
da qualsiasi sanzione;
che, perdurando le assenze, il 18 dicembre
2001 il Governo ha assegnato ai ricorrenti un ultimo termine di 15 giorni per
giustificarsi, producendo se del caso dei certificati medici che si esprimessero
in merito ai motivi di salute che impedirebbero loro di adempiere l'obbligo
sancito dall'art. 96 LOC;
che per giustificare il loro atteggiamento i
ricorrenti hanno nuovamente denunciato il clima di tensione che regnerebbe in
seno all’esecutivo comunale, le aggressioni verbali di cui sarebbero vittime,
la cattiva amministrazione di cui sarebbero responsabili i colleghi, nonché la
carente vigilanza da parte dell’autorità cantonale;
che con decisione 17 aprile 2002, di cui ha
ordinato la pubblicazione all’albo comunale, il Consiglio di Stato ha
"comminato" una multa di fr. 3'000.- a ciascuno dei ricorrenti per
violazione ripetuta dell’obbligo di presenziare alle sedute;
che il Governo ha anzitutto illustrato i
limiti dell’obbligo di presenziare alle sedute del municipio, evidenziando i
motivi particolari che possono giustificare un’eccezione;
che il Consiglio di Stato ha poi rilevato la
natura eminentemente politica dei motivi addotti dai municipali __________ e
__________ per giustificare le loro assenze, escludendo che le ragioni di
salute addotte potessero scusare il loro comportamento;
che, dopo aver illustrato in dettaglio i
molteplici interventi che è stato costretto ad effettuare quale autorità di
vigilanza sui comuni a causa della particolare situazione di conflitto regnante
in seno all'esecutivo di __________, il Consiglio di Stato ha sottolineato la
gravità della violazione di legge, posta in essere dai ricorrenti con il loro
comportamento ostruzionistico; ha quindi ritenuto inevitabile sanzionarlo con
la multa di cui si è detto sopra;
che a titolo di sanzione accessoria il
Consiglio di Stato ha ordinato di pubblicare la decisione di multa all’albo
comunale;
che le spese di fr. 2'500.- sono state poste
a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 750.- ciascuno e del comune per la
differenza;
che i ricorrenti sono stati diffidati a
presenziare alle sedute del municipio, pena la destituzione;
che contro il predetto giudizio governativo
__________ e __________ insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l’annullamento;
che i ricorrenti contestano la sanzione
prevalendosi delle loro condizioni di salute, che non sopporterebbero il clima
di tensione esistente in seno al municipio; le loro assenze sarebbero quindi
giustificate;
che all’accoglimento del ricorso si oppone
il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
che ad identica conclusione perviene il
municipio, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti e rilevando che le
assenze sono continuate anche dopo la decisione del Consiglio di Stato qui
impugnata;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall’art. 197 cpv. 7 LOC;
che certa è la legittimazione attiva dei
ricorrenti, direttamente e personalmente toccati dal provvedimento impugnato;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
PAmm); nemmeno i ricorrenti postulano peraltro l’assunzione di particolari
prove;
che giusta l’art. 96 LOC la partecipazione
alle sedute è obbligatoria;
che l’obbligo di partecipare alle sedute del
municipio costituisce un dovere fondamentale della carica; serve ad assicurare
il buon funzionamento del collegio e costituisce una risposta concreta al
mandato ricevuto dagli elettori;
che eccezioni a quest’obbligo sono ammesse
soltanto per periodi limitati e per motivi gravi, di salute o professionali;
che l'aventinismo è considerato dalla LOC
alla stregua di un metodo di opposizione illegittimo; il diritto d'opposizione
va democraticamente esercitato in seno al consesso d'appartenenza;
che giusta l’art. 197 cpv. 1 LOC, il
Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio in
carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell’
autorità di vigilanza o di grave negligenza nell’esercizio delle loro funzioni
i seguenti provvedimenti:
a) ...
b) l’ ammonimento;
c) la multa fino
ad un massimo di fr. 20'000.--;
d) la sospensione
dalla carica fino ad un massimo di sei mesi;
e) la
destituzione;
che la destituzione è pronunciata nei casi
di gravi e ripetute violazioni nell’esercizio dei propri incombenti (cpv. 2);
che ogni provvedimento deve essere motivato
e preceduto da un’inchiesta nella quale è data all’interessato la possibilità
di giustificarsi (cpv. 3);
che il Consiglio di Stato può ordinare la
pubblicazione all’albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di
sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria (cpv. 4);
che in concreto, i ricorrenti, disertando in
modo sistematico le sedute del municipio, incuranti delle ripetute diffide
dell’autorità cantonale, hanno ripetutamente violato l’obbligo sancito
dall’art. 96 LOC;
che i motivi di salute, nuovamente addotti
in questa sede a giustificazione del loro inaccettabile comportamento, non
essendo suffragati da certificati medici attendibili, non costituiscono una
valida giustificazione;
che, nonostante le sollecitazioni rivolte
loro, i ricorrenti non hanno provveduto ad aggiornare i certificati -
apparentemente di compiacenza - che avevano prodotto l’anno scorso;
che dopo la risoluzione 22 agosto 2001 del
Consiglio di Stato i ricorrenti non potevano più ragionevolmente credere che i
motivi di salute costituissero una valida giustificazione;
che gli atti dimostrano peraltro, al di là
di ogni ragionevole dubbio, che l’atteggiamento ostruzionistico assunto dai
ricorrenti è dettato da motivazioni di stampo politico nel senso più deteriore
del termine;
che le ripetute violazioni commesse
richiamano l’irrogazione di una sanzione disciplinare incisiva, atta ad indurre
i trasgressori a ravvedersi ed a desistere dal loro illegittimo atteggiamento;
che la colpa dei ricorrenti è grave:
l’infrazione è stata perfezionata intenzionalmente, ossia consapevolmente e
deliberatamente, a dispetto dei ripetuti ed espliciti richiami all'ordine
rivolti loro dall'autorità cantonale;
che il Consiglio di Stato ha ritenuto
adeguato "comminare" ai ricorrenti una multa di fr. 3'000.- ciascuno;
che il termine "comminare",
maldestramente utilizzato dal Consiglio di Stato, va inteso nel senso di
infliggere e non soltanto di minacciare una sanzione in caso di violazione
della legge; nemmeno i ricorrenti, del resto, l’hanno inteso diversamente;
che questo tribunale, valutate tutte le
circostanze, ritiene comunque eccessiva la sanzione irrogata;
che una multa di fr. 2'000.- appare più
adeguata allo scopo di rappacificazione che deve essere perseguito da qualsiasi
misura adottata dall’autorità di vigilanza in un comune contrassegnato da una
situazione di aperto conflitto fra gli opposti schieramenti politici;
che la riduzione non è quindi da ascrivere
alle pretestuose giustificazioni d’ordine valetudinario addotte dai ricorrenti,
ma ad un ennesimo tentativo di ripristinare un clima sereno e costruttivo
all’interno dell’esecutivo comunale;
che in quest’ottica il Tribunale cantonale
amministrativo, che fruisce di pieno potere di cognizione, ritiene anche
opportuno prescindere dalla pubblicazione della sentenza all’albo comunale;
che questo gesto di apparente clemenza non
deve comunque essere frainteso ed interpretato come un segno di debolezza: la
comminatoria, ossia la minaccia, della destituzione in caso di ulteriore
violazione dell’obbligo di cui all’art. 96 LOC va senz’altro confermata;
che la tassa di giustizia va posta a carico
dei ricorrenti proporzionalmente al loro grado di soccombenza;
che non si assegnano ripetibili, poiché il
comune resistente, con avvedutezza, ha dichiarato di rinunciarvi in segno di
buona volontà.
Per questi motivi,
visti gli art. 96, 197 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 17 aprile 2002 del
Consiglio di Stato è riformata nel senso che:
1.1.
la multa inflitta ai ricorrenti è ridotta a fr.
2'000.- (dispositivo n. 1);
1.2.
l'ordine di pubblicare la decisione del
Consiglio di Stato all’albo è annullato (dispositivo n. 2).
-
La tassa di
giustizia di fr. 600.- è suddivisa in parti uguali fra i ricorrenti.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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