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Numero d'incarto:
52.2002.289
Data decisione, Autorità:
22.08.2002, TRAM
Incarto n.
52.2002.00289
Lugano
22 agosto
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 luglio 2002 della
contro
la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato
(n. 3447), che delibera all'__________ i lavori di rifacimento
dell'impermeabilizzazione del tetto piano in materiale sintetico della
palestra della Scuola media di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'11
gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha indetto per il tramite del Dipartimento
delle Finanze e Economia (DFE) un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per
aggiudicare i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto piano
in materiale sintetico della palestra della Scuola media di __________ (FU n.
__________ pag. __________ seg.).
Il bando di concorso precisava che le opere
sarebbero state ag giudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti
criteri d'aggiudicazione:
-
economicità (50%)
-
termini (30%)
-
qualità (20%).
Il capitolato
d'appalto e modulo d'offerta precisava alla posizione 16 che le offerte
sarebbero state valutate in base ai criteri suindicati, applicati in base a
sottocriteri da definire ulteriormente secondo il seguente schema:
01 Economicità – prezzo
50%
01.1
......................
%
01.2
......................
%
01.3
......................
%
100%
02 Termini
30%
02.1
......................
%
02.2
......................
%
02.3
......................
%
100%
03 Qualità
20%
03.1
......................
%
03.2
......................
%
03.3
......................
%
100%
Alle posizioni
3.1 "Termini vincolanti" e 3.1.1 "Inizio dei
lavori", il capitolato stabiliva unicamente che "la STA si
riserva il diritto di chiedere all'Ass l'inizio dei lavori entro 10 giorni
dall'ordine esecutivo degli stessi". Per il programma di lavoro (pos.
3.1.2) rinviava alla posizione 14, che si limitava ad indicare "inizio
lavori giugno 2002".
I concorrenti
dovevano specificare i quadri della ditta, le maestranze globali e quelle
relative all'appalto. Non era chiesta la produzione di referenze.
B. Alla gara
hanno partecipato dieci ditte. Scartate per motivi formali le offerte di quattro
concorrenti, la Sezione della logistica ha ponderato le offerte rimanenti, in
base ai criteri d'aggiudicazione prestabiliti.
In relazione al prezzo le offerte
sono state così valutate:
__________ fr.
64'924.70 50.00
__________ fr. 68'648.00 46.39
__________ fr.
69'204.70 45.95
__________ fr.
75'041.85 41.40
__________ fr.
77'419.30 39.54
__________ fr.
78'015.90 39.07
Dal profilo dei
termini le offerte sono invece state valutate in base ai dati sulle maestranze
forniti dalle concorrenti.
Partendo dalla
considerazione che la "ditta ideale" per la commessa in esame avrebbe
dovuto occupare 17 dipendenti ed impiegarne 4 per l'esecuzione del lavoro, il
committente ha allestito la seguente griglia di ponderazione:
maestranze
globali
punti
maestranze
offerte
in cantiere
punti
10
20
4
10
8
19
4
8
6
18
< 2
6
< 5
15
Applicati i suddetti parametri ai dati sulle
maestranze forniti dalle concorrenti, il committente è giunto alla seguente
valutazione delle offerte dal profilo dei termini:
Maestranze
globali
maestranze
offerte
in cantiere
punti
22
0
26
148
4
30
99
8
28
17
13
26
45
5
28
46
4
30
Il committente
ha infine attribuito ulteriori 20 punti a tutte le offerte, considerandole
equivalenti dal profilo della qualità.
Ne è scaturita
la seguente graduatoria:
ditta
Prezzo
termini
qualità
punti
46.4
30.0
20
96.4
50.0
26.0
20
96.0
46.0
28.0
20
94.0
39.1
30.0
20
89.1
39.5
28.0
20
87.5
41.4
26.0
20
87.4
Fondandosi su
queste risultanze, il 9 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha deliberato i
lavori messi a concorso alla ditta __________.
C. Contro
questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
L'insorgente rileva che l'offerta
dell'aggiudicataria è del 7.22 % più onerosa della sua. Osserva inoltre di non
essere stata interpellata per la definizione di eventuali termini per
l'esecuzione dei lavori. Sottolinea infine di avere 25 dipendenti, 20 dei quali
specializzati nei lavori oggetto della commessa, mentre l'__________ è attiva
soprattutto nel campo delle pavimentazioni stradali.
D. La Sezione
della logistica ha sollecitato l'accoglimento parziale dell'impugnativa,
negando di aver valutato in modo scorretto le offerte dal profilo del prezzo
e dei termini, ma riconoscendo di aver omesso di valutarle adeguatamente
dal profilo della qualità, apprezzando le capacità e l'esperienza delle
concorrenti nell'utilizzo del materiale __________.
La deliberataria __________ non ha
presentato osservazioni nel termine assegnatole.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. La ricorrente, attiva nel settore specifico interessato dalla commessa,
è legittimata a ricorrere.
Il ricorso, tempestivamente introdotto
contro una decisione impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1.
Giusta l'art. 50 cpv. 1 PAmm, l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione
della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del
ricorrente. Essa emana una nuova decisione, soggiunge la norma (cpv.2), che
deve essere comunicata all'autorità di ricorso. Quest'ultima esamina il ricorso
solo nella misura in cui non sia divenuto senza oggetto (cpv. 3).
Evidenti motivi di economia processuale e il
rispetto del principio della buona fede impongono all'autorità di modificare il
provvedimento impugnato, quando si accorge di essere incorsa in un errore
(Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 50 PAmm,
n. 1).
2.2. In sede di risposta al ricorso, la
Sezione della logistica ha rilevato che "nell'ambito della valutazione
del criterio della qualità (referenze), il committente ha agito, a causa di una
semplice ed involontaria svista, con leggerezza, assegnando a tutte le ditte in
gara il punteggio massimo, 20 punti, omettendo quindi di valutare singolarmente
e concretamente l'esperienza e le referenze delle concorrenti segnatamente la
capacità e il grado di esperienza di ogni singola ditta nell'utilizzo del
materiale __________ ".
Ha quindi sollecitato questo tribunale a "decidere
ai sensi della richiesta della ricorrente", postulando il parziale
accoglimento del ricorso.
Pur riconoscendo di essere incorso in un
errore, il Consiglio di Stato non si è formalmente avvalso dalla facoltà
concessagli dall'art. 50 PAmm. Non v'è tuttavia dubbio che abbia sostanzialmente
aderito al ricorso. Il fatto che ne abbia chiesto soltanto il parziale
accoglimento non permette di dedurre che la decisione impugnata debba essere in
parte confermata. L'incomprensibile limitazione della domanda è unicamente da
ascrivere alle considerazioni sviluppate con la risposta, ove la Sezione della
logistica ammette di essere incorsa in un errore soltanto in relazione alla
valutazione della qualità delle offerte, negando l'esistenza di
qualsiasi difetto per rapporto al giudizio espresso in base ai criteri del prezzo
e dei termini.
Il disinteresse all'esito della vertenza
manifestato dalla deliberataria, che ha rinunciato a presentare osservazioni,
abbinato alle concordi domande di giudizio formulate dal committente e dalla
ricorrente permettono, nel caso concreto, di accogliere l'impugnativa senza
doverne esaminare il fondamento. L'apparente, difettosa definizione dei criteri
d'aggiudicazione previsti dal capitolato non costituisce un motivo sufficiente
per pronunciarsi sulla bontà degli argomenti addotti dalla Sezione della logistica
per aderire al ricorso. Sarà tuttavia compito di quest'ultima verificare
ulteriormente se la definizione dei criteri di aggiudicazione riferiti ai termini
ed alla qualità, contenuta nel capitolato, permetta effettivamente di
esprimere un giudizio oggettivo su aspetti in ordine ai quali i concorrenti non
sono stati sollecitati a fornire particolari indicazioni (referenze).
- In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la controversa
decisione di aggiudicazione.
Dato l'esito, si prescinde dall'applicazione
di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 9 luglio 2002 del
Consiglio di Stato (n. 3447), che delibera all'__________ i lavori di rifacimento
dell'impermeabilizzazione del tetto piano in materiale sintetico della palestra
della Scuola media di __________ è annullata.
-
Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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