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Numero d'incarto:
52.2002.390
Data decisione, Autorità:
21.01.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.390
Lugano
21 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 8 ottobre 2002 della
__________,
patrocinata dall'avv. __________,
contro
la decisione 18 settembre 2002 (no. 4403) del
Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione 25 aprile 2002 con cui il municipio di __________ ha
rilasciato al proprio comune la licenza edilizia per posare una barriera in
via alla __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Via __________ di __________ è una strada comunale, che conduce a
Porza, passando dalla località di __________. Secondo il piano del traffico di
__________ in vigore sino alla fine del 2000, l'impianto era classificato come
strada collettrice C3.
Nel corso del 2000, il municipio di
__________ ha deciso di chiuderlo al traffico di transito all’altezza del
confine tra i due comuni. Il 13 marzo 2000 il municipio di __________ si è
dichiarato favorevole all'iniziativa.
Il 23 giugno 2000, la Divisione delle
costruzioni ha autorizzato il municipio di Vezia a posare dei segnali 4.09
"strada senza uscita" ai due capi dell'arteria.
Il 15 novembre 2000 il municipio di
__________ ha deciso di declassare via __________ a strada agricola.
Il 22 dicembre 2000 il Dipartimento del
territorio ha approvato la relativa variante del piano del traffico, che il
municipio di __________ gli aveva sottoposto secondo la procedura prevista per
le modifiche di poco conto del PR. I ricorsi proposti avverso la predetta
decisione dipartimentale sono stati dichiarati irricevibili dal Consiglio di
Stato prima e dal Tribunale della pianificazione del territorio poi (vedi STPT
19 agosto 2002 in re __________ e 11 ottobre 2002 in re __________): la
variante di PR è quindi in vigore.
B. Il 16
gennaio 2002 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso
di posare su via __________ (mapp. __________) una barriera - costituita da due
strutture metalliche tubolari disposte in parallelo a 80 cm di distanza - all'altezza
del confine con __________, in modo da chiudere la strada al traffico come
previsto in sede pianificatoria.
Alla domanda si sono opposti diversi
cittadini di __________, __________ e __________, nonché il municipio di
__________ e la __________ di Lugano, i quali hanno avversato l'opera sollevando
numerose censure d'ordine formale e materiale, in particolare riguardo
all'interesse pubblico ed alla proporzionalità dell'intervento.
Raccolto il preavviso favorevole del
Dipartimento del territorio, il 25 aprile 2002 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta, rigettando nel contempo le opposizioni pervenutegli.
C. Con
giudizio 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione,
respingendo le impugnative contro di essa inoltrate dagli opponenti.
L'autorità di ricorso di prime cure ha
ritenuto in sostanza che l'opera di sbarramento, soggetta alla LE, potesse
essere posta al beneficio di un permesso eccezionale siccome ad ubicazione
vincolata e perfettamente inserita nel contesto degli obbiettivi di protezione
perseguiti dalla pianificazione locale. In quanto rilasciata sulla scorta
dell'art. 24 LPT in esito ad una procedura ordinaria di licenza edilizia
svoltasi correttamente, l'autorizzazione resisterebbe a tutte le critiche
ricevibili sollevate dagli insorgenti.
D. Avverso la
predetta pronunzia governative la __________ è insorta davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla licenza
edilizia 25 aprile 2002 accordata dal municipio di __________.
La ricorrente ha riproposto in pratica tutte
le censure addotte senza successo innanzi alla precedente istanza. In via
preliminare ha quindi invocato una lesione degli art. 6 CEDU e 30 Cost.,
rilevando che la decisione impugnata non emana da un tribunale indipendente ed
imparziale, cosicché a livello cantonale manca un autentico doppio grado di
giurisdizione.
Contestata la procedura seguita dal
municipio per declassare via __________, l'insorgente ha poi sostenuto che la
chiusura al traffico della strada non è sorretta da un interesse pubblico preponderante
e disattende i principi costituzionali che garantiscono la libertà personale,
la proprietà e la libertà economica. L'opera dedotta in licenza contrasterebbe
inoltre con le norme sulla polizia del fuoco e provocherebbe un travaso di
traffico verso i comuni vicini, disattendendo il principio della coordinazione
tra PR e rendendo necessarie indagini di impatto ambientale. Violerebbe inoltre
il principio della proporzionalità, atteso che per raggiungere lo scopo
divisato basterebbe esporre un'adeguata segnaletica e farla rispettare.
E. All'accoglimento
del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma
della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto il
municipio di __________, il quale ha avversato le tesi della ricorrente con
argomenti di cui si dirà - ove occorresse - nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
- La
controversa licenza è stata rilasciata in base alla LE. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e
la tempestività dell'impugnativa sono quindi date dagli art. 21 LE, nonché 43 e
46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e
può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere a particolari
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1.
Giusta gli art. 1 cpv. 3 lett. a LE e 3 cpv. 1 lett. a RLE, non soggiacciono al
rilascio di una licenza edilizia secondo la LE gli edifici o impianti la cui
approvazione è disciplinata nel dettaglio da leggi speciali, segnatamente dalla
LStr.
La LStr - precisa il suo art. 1 cpv. 1 -
torna applicabile alle strade pubbliche (di proprietà del cantone, dei comuni,
dei consorzi e dei patriziati; art. 2 cpv. 2 LStr) o aperte al pubblico (che
possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone; art. 2 cpv. 3
LStr). Non sono considerate tali le piste campestri, forestali e simili che
servono esclusivamente all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi (art. 2
cpv. 4 LStr).
Il permesso per la costruzione delle strade
che ricadono nel campo d'applicazione della LStr è rilasciato dal Tribunale di espropriazione,
che decide definitivamente (cfr. art. 22 e 33 LStr). Questa competenza non è
circoscritta alla costruzione delle strade, ma si estende a tutte le opere
edilizie che insistono sul campo stradale (art. 3 LStr; RDAT II-1993 N. 39).
Sottostanno quindi all'approvazione da parte del Tribunale di espropriazione
tanto le costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale,
quanto le opere edilizie che pur essendo destinate ad altri scopi interferiscono
con la circolazione dei veicoli e dei pedoni (STA 30 luglio 2002 in re comune
di Locarno). Vanno invece esenti da permesso ai sensi della LStr i lavori di
semplice manutenzione o di ripristino di opere distrutte da eventi naturali o
da altre cause, ossia quei lavori prevalentemente intesi a conservare lo stato
e l'uso delle strade esistenti e che non modificano in modo apprezzabile né
l'opera né l'aspetto dei luoghi (cfr. messaggio 4 maggio 1982 concernente il
progetto di legge sulle strade, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982,
vol. 4, p. 2495 ss.; RDAT II-1993 N. 39 e 41).
2.2. Nell'evenienza concreta, la posa della
barriera su via alla __________ non era soggetta alla procedura di rilascio di
un permesso di costruzione secondo la LE. Stante la natura, la funzione e
l'ubicazione dell'opera dedotta in edificazione sul mapp. __________, essa
avrebbe dovuto essere approvata dal Tribunale di espropriazione nell'ambito di
un procedimento ex art. 33 LStr come quello che il comune di Vezia aveva
rettamente avviato nel mese di marzo del 2001 (inc. TE no. 13/2001). In
effetti, via __________ è una strada pubblica tuttora aperta al pubblico
malgrado il declassamento subito in ambito pianificatorio. Al contrario di
quanto supposto dal Consiglio di Stato e, verosimilmente, dal Tribunale di
espropriazione (vedi verbale 21.06.2001 inc. no. 13/2001, dal quale emerge che
il comune è stato indotto a ritirare l'istanza di pubblicazione del progetto
definitivo), non è neppure un'opera viaria utilizzata esclusivamente a fini
agricoli, tant'è che al momento è ancora sfruttata come arteria di transito e
anche in futuro, qualora verrà installato lo sbarramento che la trasformerà in
una via a fondo cieco, perlomeno nella parte iniziale che si diparte da via
__________, fungerà da strada di servizio a beneficio delle proprietà edificate
che la costeggiano. Donde l'impossibilità per il municipio di autorizzare il
controverso intervento mediante il rilascio di un permesso di costruzione fondato
sulla LE.
- Ne segue
che seppur per motivi completamente diversi da quelli addotti il gravame
dev'essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione governativa
impugnata e della licenza edilizia 25 aprile 2002 rilasciata dal municipio di
__________.
Il comune di __________ viene esentato dal
pagamento della tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza
(art. 31 PAmm; RDAT I-1993 N. 19).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 21 LE; 3 RLE; 1, 2, 3, 33 LStr; 3,
18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza sono annullate:
1.1. la
decisione 18 settembre 2002 (no. 4403) del Consiglio di Stato;
1.2. la
licenza edilizia 25 aprile 2002 rilasciata dal municipio al comune di Vezia per
la posa di una barriera su via alla __________.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Il comune
di __________ verserà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe
le istanze.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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