AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2002.394
Data decisione, Autorità:
18.03.2003, TRAM
Incarto n.
52.2002.394
Lugano
18 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 ottobre 2002 di
__________,
patr. da: avv. __________,
contro
la risoluzione 18 settembre 2002 del Consiglio di
Stato (n. 4415) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso
la decisione 2 luglio 2002 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione (UP), gli ha negato il rilascio del permesso
di porto d'armi;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il
ricorrente __________ è titolare di un'autorizzazione rilasciatagli il 24
aprile 2002 dall'UP per svolgere professionalmente le attività di
investigazione, sorveglianza, difesa e trasporto valori. Al fine di proteggersi
dai pericoli insiti nella professione esercitata, con istanze 5 aprile e 10
maggio 2002 l'insorgente ha presentato una domanda per ottenere il permesso di
porto d'armi.
b. Con
rapporto d'esecuzione 7 giugno 2002 la Polizia cantonale di __________ ha
accertato che, in due diverse occasioni, l'insorgente ha usato in modo
improprio un'arma da fuoco di sua proprietà, segnatamente:
-
"a __________, in occasione di un servizio svolto in
qualità di ausiliario per conto della __________, ha portato con sé l'arma
scarica nell'astuccio applicato alla cintola, per farsi vedere e darsi una
certa importanza e per il fatto che una settimana prima un suo collega era
stato aggredito da una decina di cittadini stranieri";
-
"a __________, in occasione di un servizio svolto in
qualità di ausiliario per conto della __________, ha portato con sé l'arma in
una borsa poiché al termine intendeva recarsi al poligono di tiro di __________
e, in questa occasione, all'interno della vettura e durante una pausa, ha
estratto l'arma dalla confezione ed ha azionato il meccanismo di scatto per
alcune volte".
c. Il 21
giugno 2002 l'UP ha attestato il superamento degli esami teorici e pratici per
il porto d'armi. Preso atto del citato rapporto di polizia, con decisione 2
luglio 2002 l'autorità dipartimentale ha negato il rilascio del permesso di
porto d'armi postulato, poiché, a suo dire, il ricorrente non fornirebbe
garanzie sufficienti per un corretto uso delle armi nell'ambito delle attività
di investigazione, sorveglianza, difesa e trasporto valori.
B. Con
giudizio 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da
__________. Richiamati i severi criteri con cui occorre vagliare le concessioni
di licenze per porto d'armi, il Governo ha sostanzialmente negato al ricorrente
la clausola del bisogno ex art. 27 cpv. 2 lett. b LArm. Inoltre, secondo
l'Esecutivo cantonale l'insorgente non fornirebbe garanzie sufficienti per un
corretto uso delle armi, dal momento che in due occasioni avrebbe fatto un uso
improprio di un'arma da fuoco. Ha infine negato una violazione della libertà
economica.
C. Contro la
decisione governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando, in via principale, il
rilascio del permesso di porto d'armi e, in via subordinata, la concessione di
un per-messo condizionato ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LCLArm. Riassunti i
fatti, il ricorrente lamenta anzitutto una violazione del diritto di essere
sentito, poiché, in relazione ad un documento nodale, prodotto in sede di
osservazioni dall'UP, il Governo gli avrebbe di fatto negato la possibilità di
replicare. Precisa che per poter esercitare la sua professione ed essere
assunto dall'agenzia __________ (__________) necessiterebbe del porto d'armi richiesto
e produce a proposito lo scritto 7 ottobre 2002 della __________. Ribadisce che
il rifiuto di tale permesso limiterebbe a priori la sua libertà economica e
contesta, nel merito, il motivo addotto dalle istanze inferiori per negargli il
permesso di porto d'armi, segnatamente la messa in pericolo propria e di terzi,
atteso che l'UP, pur conoscendo i fatti di cui al rapporto di polizia 7 giugno
2002, ha accertato l'idoneità a portare l'arma al momento della conferma del
superamento degli esami pratici e teorici. In tutti i casi, rileva che l'arma
manipolata in occasione degli episodi di __________ e __________ sarebbe stata
scarica.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad
identica conclusione perviene il dipartimento, contestando in dettaglio la tesi
del ricorrente, con argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nel seguito.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 16 cpv. 2
della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli
accessori di armi e le munizioni del 31 gennaio 2000 (LCLArm; RL 11.1.2.4). La
legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 16 cpv. 2 LCLArm), è dunque ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
L'insorgente
si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito, rimproverando
al Governo di non avergli concesso la possibilità di replicare in relazione ad
un documento che l'UP ha prodotto in sede di osservazioni. La questione può
tuttavia rimanere aperta, considerato che l'asserita violazione del diritto di
essere sentito invocata dal ricorrente è stata in ogni caso sanata tramite
l'inoltro del presente ricorso dinnanzi a questo Tribunale. Non risulta
d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o
che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dalle autorità
inferiori. Ne fa fede l'impugnativa introdotta in questa sede.
-
3.1.
Giusta l'art. 27 cpv. 1 prima frase LArm, chiunque intende portare un'arma in
pubblico necessita di un permesso di porto di armi. Il cpv. 2 della predetta
norma soggiunge che il permesso di porto di armi è accordato a chi: (a) adempie
le condizioni per il rilascio di un permesso d'acquisto giusta l'art. 8 cpv. 2
LArm, (b) rende verosimile che necessita di un'arma per proteggersi o
pro-teggere altre persone od oggetti contro un pericolo reale e (c) ha superato
un esame nel quale ha dato prova di saper maneggiare le armi e di conoscere le
disposizioni legali concernenti l'uso delle armi.
3.2. L'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm consacra
a livello federale il principio della clausola del bisogno, che impone al
richiedente di rendere verosimile la necessità di disporre di un’arma per difendersi
o per proteggere persone o cose da un pericolo sufficientemente grave, concreto
ed effettivo. Il porto d’arma, finalizzato ad un eventuale impiego della
stessa, deve inoltre rapportarsi in modo adeguato alla gravità dell'insidia
incombente, apparendo come il solo mezzo idoneo a sventare o quantomeno ridurre
il pericolo (cfr. FF 1996 I 891 ad art. 27; STF 11.12.2000, inc. 2A.407/2000,
consid. 2b; RDAT I-2000 N. 49, consid. 2.2.). La verifica della consistenza del
bisogno invocato dal richiedente è rimessa in larga misura all’apprezzamento
dell'autorità amministrativa. Questa è tenuta a soppesare tutti i fattori fatti
valere per suffragare il bisogno, ponendo a confronto la situazione personale
dell'interessato con i pericoli ai quali è esposto. In caso di contestazione
circa la sussistenza del bisogno, l'autorità di ricorso deve limitarsi a
verificare che l'istanza decidente non sia incorsa in una violazione del
diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 PAmm). Non
può per contro sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità
inferiore.
3.3.
Secondo l'art. 8 cpv. 2 LArm, il permesso d'acquisto di armi non è rilasciato
alle persone che, tra l'altro, danno motivi di ritenere che esporranno a
pericolo sé stessi o terzi (lett. c).
- Nella
fattispecie, l'insorgente non precisa, né tantomeno sostanzia, i pericoli a cui
sarebbe esposto nell'ambito della sua attività. In particolare, egli non
fornisce alcuna indicazione circa la natura dei suoi possibili interventi in
seno alla __________. Nemmeno il fatto che il ricorrente sia titolare di
un'autorizzazione per svolgere professionalmente le attività di investigazione,
sorveglianza, difesa e trasporto valori lo soccorre, ritenuto che, di per sé,
tale circostanza ancora non comprova l'esistenza di un reale ed effettivo bisogno
di difesa ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 lett. b LArm. Prova ne è tra l'altro il
fatto che il ricorrente già ha lavorato per la citata agenzia senza disporre di
un permesso di porto d'armi, ciò che esclude, a non averne dubbio, pure la
pretesa violazione della sua libertà economica. L'insorgente non ha dunque reso
verosimile la necessità di disporre di un'arma per difendersi o per proteggere
persone o cose da un pericolo sufficientemente grave, concreto ed effettivo.
Del resto, pure la condizione di cui all'art. 8 cpv. 2 lett. c LArm difetta nel
caso di specie. In effetti, gli avvenimenti di Riazzino e __________, oltre a
costituire una palese infrazione alla __________ (art. 33 cpv. 1 lett. a),
lasciano denotare nel ricorrente una facile predisposizione all'uso improprio
di armi da fuoco. Di conseguenza, la decisione dell'UP (condivisa dal Governo)
di ritenere insufficienti le garanzie fornite dall'insorgente per un uso
corretto delle armi nell'ambito della sua professione non può che essere tutelata,
fermo restando che questo tribunale è comunque tenuto a verificare che l'istanza
di prime cure non sia incorsa in una violazione del diritto, segnatamente sotto
il profilo dell’abuso di potere (art. 61 PAmm).
Non da
ultimo è bene rilevare l'incongruenza della tesi sostenuta dal ricorrente secondo
cui il comportamento dell'UP sarebbe stato contradditorio per avere, da un lato
attestato il superamento degli esami pratici e teorici per l'ottenimento del permesso
di porto d'armi, e dall'altro negato il rilascio dello stesso permesso. In
effetti, il superamento di tali esami non comporta automaticamente il rilascio
del permesso, ma è semplicemente una delle condizioni che la legge impone per
ottenere il porto d'armi.
-
In via
subordinata, il ricorrente postula il rilascio di un permesso condizionato ai
sensi dell'art. 9 cpv. 1 LCLArm. A tale richiesta non può tuttavia esser dato
seguito, considerato che la nuova LArm (che ha unificato a livello federale il
diritto in materia di commercio e porto di armi e munizioni) non prevede la
possibilità di rilasciare permessi di porto d'armi subordinati a condizioni od
oneri speciali (v. art. 27 LArm e 29-30 OArm). Le eccezioni di cui all'art. 9
cpv. 1 LCLArm invocate dal ricorrente esulano completamente dalla presente
fattispecie poiché concernono essenzialmente i permessi per le armi ritenute
per principio proibite (art. 5 cpv. 1 LArm) e per le quali il legislatore
federale ha conferito ai cantoni la competenza di decidere eccezioni (cfr., al
proposito, gli art. 5 cpv. 3, 19 cpv. 2 e 20 cpv. 2 LArm, nonché 48 OArm).
-
In
considerazione di quanto precede, il ricorso va dunque respinto e la decisione
impugnata confermata, siccome immune da violazioni di diritto (art. 61 PAmm).
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 27 Cost.; 5, 8, 19, 20, 27 e 33 LArm;
29, 30 e 48 OArm; 9 e 16 LCLArm; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
-
Contro la
presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale
di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster