AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2003.217
Data decisione, Autorità:
22.10.2003, TRAM
Incarto n.
52.2003.217
Lugano
22 ottobre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Irène Pavone, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 27 giugno 2003 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 11 giugno 2003 del Consiglio di Stato
(n. 2508), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
decisione 18 marzo 2003 del municipio di __________ (72/2003), con cui è
stata ordinata la presentazione di una licenza edilizia in sanatoria per
l’ampliamento del sub. A con parziale cambiamento di destinazione da deposito
attrezzi in abitazione, la costruzione sub. D, la formazione di un canile e
la costruzione chiusa da un telone, costruiti abusivamente sulla part. n.
__________ RF di __________, situata fuori della zona edificabile;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il
ricorrente __________ è proprietario della part. n. __________ RF di
__________, situata in zona agricola.
Dopo
vicissitudini note alle parti, che non occorre qui ricordare, il municipio di
__________, con risoluzione municipale n. 24/2002 del 5 febbraio 2002, ha
intimato al ricorrente l’ordine di demolizione dei sub. C e D siti sul mappale
__________ RF. Contro tale decisione, __________ è insorto davanti il Consiglio
di Stato, il quale, con decisione 18 settembre 2002, cresciuta pacificamente in
giudicato, ha annullato l’ordine di demolizione sub. D per il motivo che era
stato impartito senza che fosse stata accertata la conformità dell’opera con il
diritto edilizio applicabile, e quello relativo al sub. C, giacché non era
stato interpellato preventivamente il Dipartimento del territorio.
B. Successivamente,
il municipio, con due decisioni 18 marzo 2003, ha ordinato la demolizione del
sub. C (71/2003) e la presentazione della domanda di costruzione in sanatoria
per l’ampliamento del sub. A con parziale cambiamento di destinazione da
deposito attrezzi in abitazione, la costruzione del sub. D (ripostiglio 2 mq),
la formazione di un canile ed infine la costruzione chiusa da un telone
(72/2003).
C. Con
giudizio 11 giugno 2003, il Consiglio di Stato ha costatato che il ricorso
avverso la decisione 71/2003 era diventato privo di oggetto perché il
ricorrente aveva demolito il sub C. Ha peraltro confermato la risoluzione
municipale n. 72/2003 concernente l’ordine di presentare le domande di
costruzione in sanatoria.
Secondo
il Governo, le opere interessate, situate fuori zona edificabile, e mai autorizzate,
per ammissione del ricorrente stesso (vedi verbale di sopralluogo del
28.05.2003), devono essere sottoposte all’iter autorizzativo in sanatoria ai
sensi dell’art. 46 RLE.
D. Con ricorso
27 giugno 2003, __________ è insorto davanti a questo tribunale postulando
l’annullamento della risoluzione municipale n. 72/2003. Il ricorrente ribadisce
in sostanza gli argomenti esposti davanti al Consiglio di Stato, segnatamente
che la costruzione abusiva dello scantinato e ripostiglio al sub. B era stata
sanata mediante il pagamento della multa di fr. 200.- inflitta con decisione
municipale del 11 maggio 1994. Ritiene pertanto arbitrario il comportamento
delle autorità comunali e cantonali che dopo vari anni “si ricredono” e
ordinano la procedura in sanatoria.
Inoltre,
asserisce che, per quanto concerne il manufatto sub. A (ripostiglio attrezzi e
locale contadino), l’azione di ripristino del municipio sarebbe già prescritta
da tempo, poiché l’opera, realizzata nel 1986, sarebbe sottoposta al termine
quinquennale dell’art. 57 cpv. 5 LE 1973 e non a quello trentennale dell’art.
43 LE 1991.
Il
ricorrente non si sofferma sulla problematica del canile e della costruzione
chiusa dal telone.
E. Il
Consiglio di Stato si oppone all’accoglimento dell’impugnativa, riconfermandosi
nelle tesi contenute nel proprio giudizio. Ad identica conclusione giunge il
municipio con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE (vedi
art. 45 LE). Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente e
personalmente toccato dal giudizio impugnato (art. 43 PAmm). Il ricorso,
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.
Il
giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.
18 cpv. 1 PAmm).
-
A titolo
preliminare, occorre precisare che, conformemente alle disposizioni transitorie
dell’art. 52 cpv. 2 LE 1991, è applicabile al caso di specie la legge edilizia
del 13 marzo 1991, in vigore dal 1° gennaio 1993.
-
3.1.
Controversa in primo luogo è la questione a sapere se, nel cambiamento di destinazione
sub. A da ripostiglio per attrezzi (cfr. licenza edilizia
comunale del 16.12.1986) a locale per uso abitativo, siano
ravvisabili gli estremi di un cambiamento di destinazione soggetto ad
autorizzazione (art. 1 cpv. 2 LE) o se invece si tratti di una modifica
irrilevante dal profilo del diritto pianificatorio, ambientale e della polizia
delle costruzioni.
3.2.
L'ordine di presentare una domanda di costruzione in sanatoria costituisce un
provvedimento incoercibile, mediante il quale l'autorità amministrativa,
accertato che una determinata opera edilizia è stata realizzata od è utilizzata
senza la necessaria autorizzazione od in contrasto con l'autorizzazione
ricevuta, sollecita il proprietario a collaborare ai fini dell'accertamento
della legittimità dell'intervento abusivo (cfr. Scolari, Commentario, II ed.,
N. 1265).
Siffatto
ordine si giustifica non appena risulti verosimile che su un determinato fondo
sono state promosse senza alcun’autoriz-zazione attività soggette a permesso di
costruzione.
3.3. La
licenza edilizia è necessaria segnatamente per le trasformazioni rilevanti, ivi
compreso il cambiamento di destinazione (art. 1 cpv. 2 LE; art. 4 litt.a RLE).
Prima di
stabilire cosa si debba intendere per "cambiamento di destinazione" è
opportuno chiarire il concetto di "destinazione".
Con
questo termine si intende generalmente quell'insieme di caratteristiche che definiscono
l'identità di una costruzione dal profilo della sua utilizzazione.
Costituiscono la destinazione quegli aspetti qualitativi che permettono di
identificare un'opera edilizia attraverso lo scopo per il quale viene edificata.
Alla
destinazione il diritto pianificatorio attribuisce particolare rilevanza. In
ossequio al principio della conformità di zona, sancito dall'art. 22 cpv. 2
lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire può, infatti, essere rilasciata
soltanto per edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona
d’utilizzazione, ossia per opere edilizie la cui destinazione s’integra
convenientemente nella funzione assegnata alla zona in cui sono ubicati.
3.4. Per
cambiamento di destinazione rilevante dal profilo del diritto pianificatorio si
intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un
edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e
localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (STA 26 .6.96 in
re C.; DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 N. 12; Scolari, Commentario, II.
ed., N. 647-649). Dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti e quindi atte
ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione,
sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme
edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le modifiche
che determinano o sono atte a determinare un'intensificazione o comunque un'alterazione
apprezzabile delle ripercussioni ambientali (STA 28.2.92 in re comune di
__________; 27.3.92 in re B.F.SA; 3.1.94 in re comune di __________).
Alla luce
del concetto di "destinazione" sopra illustrato sono inoltre da
considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le modifiche delle
condizioni d’utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non
trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli
scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata. Determinante è la modifica
dell'identità della costruzione dal punto di vista qualitativo.
3.5.
Nell'evenienza concreta, il controverso manufatto è stato realizzato sulla base
di una licenza edilizia, rilasciata il 16 dicembre 1986 dal municipio
all'insorgente, destinata alla costruzione di un "ripostiglio per
attrezzi".
Tuttavia,
oltre all’uso previsto, il ricorrente ammette di aver utilizzato il manufatto
quale locale contadino e di averlo munito di servizi igienici. In effetti,
nell’atto di ricorso davanti al Consiglio di Stato del 2 aprile 2003, afferma
che gli è “servito per alterni soggiorni in considerazione del fatto che
egli, abitando a __________ ed essendo sprovvisto nel modo più assoluto di licenza
di condurre veicoli, necessitasse di un riparo in caso di maltempo e
sistemazione provvisoria dopo le giornate trascorse al lavoro sui vari fondi
cui deve accudire in zona”. Conferma inoltre questa situazione con il
ricorso in oggetto.
3.6. In
queste circostanze, non si può negare che la sistemazione a scopo abitativo di
un locale destinato originariamente ad un deposito attrezzi, costituisca un cambiamento
delle modalità di utilizzazione atto a sovvertire in misura apprezzabile l'identità
della costruzione preesistente dal profilo qualitativo.
In
effetti, sono evidentemente molto diverse le esigenze poste per la costruzione
di un locale destinato al soggiorno di persone di quelle poste per il deposito
di attrezzi. Inoltre, considerato che il manufatto sorge in zona non
edificabile, deve obbligatoriamente essere esaminato l’adempimento delle
particolari condizioni poste alla base delle costruzioni fuori zona edificabile
(art. 24 ss. LPT; art. 71 ss. LALPT).
Valutata
nel suo insieme la situazione venutasi a creare, appare di conseguenza del
tutto sostenibile ravvisare nella modifica delle condizioni di utilizzazione,
gli estremi di un cambiamento di destinazione. Considerata nell'ottica
dell'identità del fabbricato dal profilo qualitativo, pur non rivestendo
un’importante rilevanza, tale modifica appare invero sufficiente per
determinare l'esigenza di un controllo preventivo, da esperire nell'ambito di
una procedura di rilascio del permesso di costruzione, ai fini dell'accertamento
della conformità della nuova utilizzazione per rapporto alla funzione residenziale
della zona di situazione.
3.7.
L’eccezione di prescrizione dell’ordine di demolizione, sollevata dall’insorgente,
dovrà, se del caso, essere esaminata dall’autorità competente al momento in
cui, dopo aver accertato la legittimità o meno dell’intervento, dovesse
ordinare la demolizione del manufatto.
Sarebbe
prematuro esaminare ora quest’aspetto, considerato che non è nemmeno ancora
stata avviata la procedura di licenza in sanatoria. Va comunque rilevato, a
scanso di contestazioni evitabili, che per le costruzioni realizzate
abusivamente fuori della zona edificabile fa comunque stato il termine di
prescrizione trentennale (cfr. Scolari, op. cit., N. 1313ss).
- 4.1. È
inoltre controverso l’ordine di presentare la licenza a posteriori per le
seguenti opere:
l’ampliamento del sub. A;
la costruzione sub. D;
la formazione di un canile e
la costruzione chiusa da un telone (vedi foto
agli atti),
le quali,
come concordemente dichiarato dall’insorgente e dal rappresentante del comune
(cfr. verbale d’inchiesta e sopralluogo del 28 maggio 2003), non sono mai state
formalmente autorizzate, come d’altronde confermato dagli atti di causa.
Si
sottolinea come lo scantinato al sub. B non è oggetto della decisione
impugnata e che, pertanto, le osservazioni del ricorrente in merito sono irrilevanti
in questa sede.
4.2. Come
già detto in precedenza, l'ordine di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria si giustifica non appena risulti verosimile che su un determinato
fondo sono state promosse senza alcun’autorizzazione attività soggette a
permesso di costruzione.
Si
ricorda inoltre che per gli interventi fuori della zona edificabile, devono
obbligatoriamente essere esaminati l’adempimento delle particolari condizioni
poste alla base delle costruzioni in questo specifica tipo di zona
(segnatamente l’obbligo di ubicazione vincolata, vedi art. 24 ss. LPT; art. 71
ss. LALPT).
4.3. Nel
caso concreto, non sono contestati né l’effettiva realizzazione dei manufatti
oggetto della decisione impugnata, né il fatto che siano stati costruiti fuori
zona edificabile e senza autorizzazione.
Stando
così le cose, non può che essere confermata la decisione del municipio n.
72/2003 e di conseguenza l’obbligo per il ricorrente di presentare le domande
di licenza edilizia in sanatoria anche per queste opere.
- Sulla
scorta delle considerazioni sopra esposte, il ricorso va pertanto respinto. La
tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 ss. LPT; 71 ss LALPT; 1 cpv. 1,
21, 45, 52 cpv. 2 LE; 4 litt.a, 46 RLE; 18, 28, 43, 46 PAmm e ogni altra norma
applicabile;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è respinto.
-
La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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