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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.1997.4
Data decisione, Autorità:
03.02.1998, TRAM
Incarto n.
53.97.00004
Lugano
3 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione 12 dicembre 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
chiedente:
-
La petizione è accolta.
-
La decisione 19 dicembre 1997, no.
5949, del Consiglio di Stato è annullata.
-
Alla petizione è concesso effetto
sospensivo;
vista la risposta 7 gennaio 1997 della
Sezione delle risorse umane, chiedente:
- La petizione è integralmente
respinta.
E' confermata la decisione
governativa 19 novembre 1997
-
Alla petizione non è concesso
l'effetto sospensivo.
-
Protestate spese e ripetibili.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attore __________ è
entrato al servizio dello Stato nel 1974 come commesso di IIª. In seguito a
ripetute promozioni nel 1982 è diventato segretario aggiunto di Iª con funzioni
di cassiere presso la Sezione della circolazione. All'attore era assegnata la
22ª classe di stipendio con 10 aumenti e con un aumento straordinario del 5 %
fondato sull'art. 7 bis LStip.
B. Con risoluzione 5 giugno
1997, no. 2837, il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare
nei confronti dell'attore.
L'inchiesta ha permesso di accertare che __________ si era appropriato
dell'importo di fr. 7'456.20 corrispondente all'incasso di 6 fatture per
pratiche di immatricolazione e dell'importo di
fr. 1'572.50 risultante dalla vendita di buoni per la mensa. Importi,
che l'attore aveva comunque nel frattempo restituito.
Con decisione 27 agosto 1997 il Consiglio di Stato ha sospeso
l’attore dall'impiego con privazione totale dello stipendio per la durata di 15
giorni a titolo di sanzione disciplinare.
Il provvedimento è cresciuto in giudicato in seguito al
ritiro del ricorso che __________ aveva in un primo tempo inoltrato a questo
Tribunale.
C. Richiamato il suddetto
provvedimento disciplinare, il 19 novembre 1997 il Consiglio di Stato ha
risolto di trasferire __________ dalla funzione di cassiere della Sezione della
circolazione ad una non meglio precisata funzione "all'interno della
Divisione degli interni", assegnandogli la 19ª classe dell'organico con 10
aumenti.
Il trasferimento era giustificato dall'oggettiva,
comprensibile impossibilità di riaffidare all'attore la responsabilità della
cassa.
D. Contro questa risoluzione
governativa __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo
con petizione 12 dicembre 1997, ponendo a giudizio le domande riprodotte in epigrafe.
A mente dell’attore il trasferimento costituirebbe di fatto
una pena aggiuntiva a quella inflittagli con la precedente risoluzione disciplinare.
L'assegnazione di una classe d'organico inferiore lo pregiudicherebbe inoltre
gravemente i suoi interessi economici.
Da qui la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo.
E. All'accoglimento della
petizione si è opposta la Sezione delle risorse umane, postulandone il rigetto
con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- A norma dell'art. 68 LOrd
il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza unica, ex art. 71
lett. d PAmm, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal
rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente.
Deducibili al Tribunale cantonale amministrativo, in base
alle disposizioni succitate, sono soltanto le contestazioni di natura pecuniaria
derivanti da rapporti di pubblico impiego retti dalla LOrd. Contestazioni
d'altra natura sono improponibili (RDAT 1983 N. 26 e rimandi; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 N 5 b).
- Nell'evenienza concreta,
l'attore chiede l'annullamento della decisione con cui il Consiglio di Stato
l'ha trasferito dalla funzione di cassiere presso la Sezione della circolazione
ad altra, non meglio precisata, funzione "all'interno della Divisione dell'interno".
La domanda, così com'è formulata, è improponibile.
Essa non è infatti volta ad ottenere un risultato di natura
pecuniaria, ma è intesa a conseguire, in via di azione diretta, un risultato
che non può essere conseguito in via di ricorso, non preve-dendo l'art. 67 LOrd
la possibilità di impugnare davanti a questo Tribunale le decisioni di
trasferimento.
Già per questo motivo la petizione va quindi respinta siccome
inammissibile.
- Abbondanzialmente, si può
ancora rilevare che la petizione andrebbe respinta siccome infondata anche
nella misura in cui si volesse intravedere nella domanda principale formulata
dal ricorrente una richiesta di assegnazione di una classe di stipendio
superiore a quella prevista dalla decisione di trasferimento.
Secondo l'art. 19 cpv. 2 LStip, in caso di trasferimento ad
una funzione di classe inferiore, lo stipendio deve corrispondere almeno a
quello previsto per la nuova funzione con gli aumenti maturati nella classe
precedente.
Orbene, secondo il regolamento concernente le funzioni e le
classificazioni dei dipendenti dello Stato del 17 giugno 1997 per la funzione
di funzionario amministrativo è prevista una classe di stipendio variante tra
la 13ª e la 19ª.
Ne discende che assegnando all'attore la 19ª classe con i 10
aumenti maturati nella classe precedente, il Consiglio di Stato non soltanto ha
rispettato la legge, ma si è dimostrato addirittura magnanimo nei confronti
dell’attore, optando per la classe più alta di quelle che aveva a disposizione.
Malvenuto è quindi il ricorrente a dolersi del trattamento
riservatogli dal Consiglio di Stato, che non solo lo mantiene al suo servizio,
ma gli concede ancora la retribuzione massima prevista per la nuova funzione.
- La tassa di giustizia e le
spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 67, 68, LOrd, 11 LStip; 3, 18, 28, 71 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
In quanto ammissibile, la
petizione è respinta.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico dell'attore.
-
Intimazione a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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