AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2003.308
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, CRP
Titolo:
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.
Incarto n.
60.2003.308
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Rocco
Filippini, vicecancelliere
sedente per
statuire sull’istanza 24/25.9.2003 presentata da
IS 1
patr. da: PA 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento
penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 emanato dal
procuratore pubblico Arturo Garzoni (NLP __________), un’indennità a’ sensi
degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 1/3.10.2003 del procuratore pubblico, che
si rimette al prudente giudizio di questa Camera per quanto attiene alla
qualità (o meno) di “accusato” dell’istante ed all’indennità per spese legali,
rilevando inoltre che la pretesa per torto morale appare eccessiva, sproporzionata
e non sufficientemente motivata (e provata);
preso atto dello scritto 7/8.10.2003 di IS 1;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con risoluzione n. __________ del 17.7.1995 il Consiglio di Stato ha aperto
un’inchiesta disciplinare nei confronti dell’istante, allora responsabile del __________
presso l’__________ (__________);
che
in data 19.12.1995 la Direzione del citato istituto ha redatto all’attenzione
dell’Ufficio della gestione del personale un rapporto circostanziato
sull’istante;
che
sulla base di detto rapporto, con esposto 27.2.1996 il Consiglio di Stato ha
sporto nei suoi confronti denuncia penale per i titoli di truffa e di falsità
in documenti in relazione alla richiesta di un doppio finanziamento per il progetto
di ricerca denominato “” alla __________ ed alla __________ ed in
relazione al pagamento a carico dello Stato di una fattura in realtà a carico
di un ospite dell’ (cfr. AI 1);
che
con decisione 28.11.2002 il procuratore pubblico Arturo Garzoni ha decretato il
non luogo a procedere in ordine alla denuncia penale, rilevando in particolare
– con riferimento all’ipotizzato reato di truffa – che non si può “(…)
ragionevolmente ritenere che il Dr. IS 1 abbia tentato di trarre in inganno le
fondazioni alle quali ha richiesto il doppio finanziamento” e – con
riferimento all’asserito reato di falsità in documenti – che “(…) non
sussistono sufficienti elementi per poter ritenere che il documento incriminato
sia stato falsificato dal Dr. IS 1, e tantomeno che egli l’abbia utilizzato per
commettere, rispettivamente tentare di commettere, una truffa in danno di terzi”
(NLP __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli la somma di CHF 9'575.65, di cui CHF 6'575.65 per spese
legali e CHF 3'000.-- a titolo di torto morale;
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017
ss.);
che,
come detto, il diritto di cui agli art. 317 ss. CPP compete all’“accusato
prosciolto”;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il magistrato inquirente ha
promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
l’inchiesta è rimasta allo stadio delle informazioni preliminari, concludendosi
con il decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 (NLP __________);
che
lo scopo delle informazioni preliminari é quello di verificare se una notizia
di reato é sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere
l’accusa e avviare l’istruzione formale, o se decretare un non luogo a
procedere (art. 184 cpv. 1 e 2 CPP);
che
in questa fase preliminare, l’interessato non ha veste di accusato e pertanto
non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP) e da quel momento l’accusato beneficia di
determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di
accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di
“accusato”, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona
concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale
promozione dell'accusa (cfr. sentenza GIAR 15.7.1994 in re P. F.);
che
è quindi da considerare “accusata” ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando il caso non è
senza importanza e presenta difficoltà di fatto e diritto che superano le
capacità dell'accusato;
che
in ambito penale, ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale (DTF
120 Ia 43 e rif.; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di
procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 e 19 ad art. 49 CPP; G. PIQUEREZ,
op. cit., n. 1253 ss.);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l'interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura);
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
il Tribunale federale nega invece il diritto costituzionale al gratuito
patrocinio (cfr. DTF 129 I 281, 128 I 225, 126 I 194, 124 I 304, 122 I 49 e
275, 120 Ia 43; cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 2 e 18 ss.
ad art. 49 vCPP; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 40 n. 11 e
16; G. PIQUEREZ, op. cit., Zurigo 2000, n. 1259 ss.; B. CORBOZ, Le droit
constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
il procedimento penale è stato aperto per i titoli di truffa (art. 146 CP) e di
falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), per cui l’istante poteva attendersi
la pena della reclusione fino a cinque anni (cfr. anche art. 68 CP);
che
le informazioni preliminari hanno comportato sostanzialmente due interrogatori
dell’istante – di data 9.4.1996 (AI 2) e 8.10.2001 (AI 6) – ed il richiamo dell’incarto
relativo all’inchiesta disciplinare (AI 8 e 9);
che
la fattispecie particolare – segnatamente con riferimento alle difficoltà giuridiche
inerenti l’accusa di truffa con oggetto la richiesta di un doppio finanziamento
per il progetto di ricerca presso l’__________ – imponeva la presenza di un
legale fin da subito;
che
pertanto va ritenuto “accusato” a’ sensi dell’art. 317 CPP;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa
Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali
seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di
esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti
alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la
remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--
orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996),
senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un
avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole
margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PA 1, di complessivi CHF 6'575.65 [di cui CHF 5'400.-- a
titolo di onorario (21 ore e 36 minuti circa a CHF 250.--/ora), CHF 711.20 di
spese e CHF 464.45 di IVA (doc. B)];
che,
esaminato l’incarto, il dispendio orario esposto – pur
riconoscendo la particolarità della fattispecie dovuta alla posizione
professionale dell’istante (cfr. istanza 24/25.9.2003, p. 3) – appare
oggettivamente sproporzionato per un avvocato con le dovute conoscenze in
ambito penale, segnatamente con riferimento ai vari colloqui (anche telefonici)
con l’istante;
che
del resto la procedura penale – benché si sia protratta per oltre 6 anni e
mezzo – ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato
difficoltà di fatto o di diritto particolari, circostanza che difatti l’istante
non sostiene;
che
inoltre la procedura prevista dagli art. 317 ss. CPP mira unicamente a
risarcire “l’accusato prosciolto” dei vari pregiudizi che quest’ultimo
ha subito a causa del procedimento penale di cui è stato oggetto, per cui le
prestazioni dipendenti dall’inchiesta disciplinare – aperta dal Consiglio di
Stato con risoluzione n. __________ del 17.7.1995, ovvero prima ancora di
sporgere denuncia penale al Ministero pubblico – non possono essere prese in
considerazione in questa sede;
che
viene conseguentemente ammesso un dispendio orario pari a 9 ore e 40 minuti, di
cui 180 minuti inerenti i vari colloqui (anche telefonici) con l’istante, 60
minuti per gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 90 minuti inerenti l’esame
dell’incarto penale di data 1.10.2001, 180 minuti inerenti l’interrogatorio di
data 8.10.2001 (che si è protratto dalle ore 14.00 alle ore 15.45), 10 minuti
inerenti l’esame del decreto di non luogo a procedere di data 2.12.2002 e 60
minuti inerenti la stesura della presente istanza, stralciata in particolare la
prestazione di data 29.3.1996 “isp. atti Sez. personale __________”, in
quanto appare piuttosto connessa con la procedura disciplinare;
che
pertanto, applicando alle prestazioni fino all’8.6.2000 (pari a 1 ora e 50
minuti, di cui 90 minuti inerenti i colloqui con l’istante e 20 minuti inerenti
gli scritti) una tariffa di CHF 220.--/ora ed a quelle successive (pari a 7 ore
e 50 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del
mandato, l’onorario da risarcire ammonta a CHF 2'362.50;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 386.20, di cui CHF
50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 5.-- per le spese telefoniche, CHF
80.-- per gli scritti (compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF
16.20 per gli invii postali, CHF 83.-- per la trasferta __________ di data
8.10.2001 e CHF 152.-- per le fotocopie (stralciate in particolare quelle di
data 5.4.1996, in quanto non meglio specificate in relazione alla procedura
penale qui in esame);
che
l’IVA ammonta a CHF 208.40 [al 7.5% su CHF 526.80 (per le prestazioni fino
all’8.6.2000, di cui CHF 404.-- di onorario e CHF 122.80 di spese) e al 7.6% su
CHF 2'221.90 (per le prestazioni successive, di cui CHF 1'958.50 di onorario e
CHF 263.40 di spese)];
che
l'indennità prevista dall'art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al
danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere
d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui
la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata
riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è
stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può
ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito
dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che
domanda al proposito la somma di CHF 3'000.--, sostenendo che “(…) il
Consiglio di Stato ha dapprima ‘allontanato’ il Dott. IS 1 dalla sua funzione
di collaboratore scientifico presso l’__________ ed in seguito ha soppresso la
funzione, costringendo così il Dott. IS 1 a richiedere il pensionamento
anticipato e ad interrompere la propria apprezzata quanto qualificata attività
scientifica. Ciò che lo ha mortificato non poco” (istanza 24/25.9.2003, p.
4);
che
l’istante non dimostra, come gli incombeva, che gli asseriti pregiudizi in
ambito professionale dipendono – in nesso di causalità adeguato – dal procedimento
penale;
che
del resto ha liberamente accettato la proposta di pensionamento anticipato con
scritto 2.7.2001;
che
inoltre non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a
tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento
penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
questa conclusione tiene conto del resto della soddisfazione personale già
derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era
ingiustificato, come emerge dal decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni e dalla presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che,
visto quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo
complessivo di CHF 2'957.10;
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
- L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al
decreto di non luogo a procedere 28.11.2002 del procuratore pubblico Arturo
Garzoni (inc. NLP __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a
titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'957.10.
-
Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
-
Intimazione:
per conoscenza:
- Dipartimento delle
Istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per la Camera
dei ricorsi penali
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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