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Numero d'incarto:
60.2007.443
Data decisione, Autorità:
04.12.2007, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. parte civile quale istante
Incarto n.
60.2007.443
Lugano
4 dicembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi),
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/9.11.2007
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a
consultare l’incarto penale __________ ed a estrarre fotocopie;
richiamate le osservazioni 14.11.2007 del
presidente della Corte delle assise criminali, giudice Claudio Zali, con cui si
rimette al giudizio di questa Corte;
richiamate le osservazioni 16/19.11.2007
del procuratore generale Bruno Balestra con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
-
Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di due persone per
reati economici commessi in relazione ad un istituto bancario __________. Il procedimento
si è concluso con la sentenza di condanna __________ cresciuta in giudicato
(inc. __________).
-
Con la
presente istanza, IS 1 chiede di poter avere i verbali del procedimento, nel
quale ha avuto ruolo di parte civile, ed è stato rinviato al foro civile
(sentenza __________, p. 120, punto 5.2. del dichiara e pronuncia). Il
presidente della corte di merito si è rimesso al giudizio di questa Camera,
mentre il procuratore generale ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta.
-
L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
-
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) al procedimento
nel frattempo terminato, deve ricorrere alla procedura prevista dall’art. 27
CPP, come ricordano i lavori preparatori (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art.
8 p. 10).
Dai lavori
preparatori risulta che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento,
l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994 p. 19).
-
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dalla qualità di
parte e dal rinvio al foro civile deciso dalla Corte del merito.
-
L’istanza
è accolta. Considerate le dimensioni dell’incarto, l’istante (con l’eventuale
patrocinatore) potrà esaminare lo stesso presso il Tribunale penale cantonale,
previo contatto preventivo, per poi indicare la copia di quali verbali gli
necessitano.
-
Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
-
L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
-
La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
-
Intimazione:
terzi
implicati
- PI
1
- PI
2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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