AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.1999.48
Data decisione, Autorità:
09.06.2004, PENAL
Incarto n.
72.1999.48
Lugano,
9 giugno 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Mendrisio
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
prevenuto colpevole
di:
- truffa
per
avere,
a
__________, nel 1988/1989,
agendo
quale presidente del CdA e direttore della __________ (di seguito __________),
poi fallita, e quindi quale responsabile di fatto e di diritto della società,
a scopo
di indebito profitto e mediante inganno astuto,
indotto
la __________ (di seguito __________), tramite suoi funzionari, ad atti
pregiudizievoli del patrimonio,
inducendo
l'istituto bancario a concedere alla __________ una linea di credito di FRS
500'000.- in data 11.01.1989 (con aumento della stessa a FRS 1'000'000.- in
data 16.03.1989), garantita dalla cessione di fatture (computate al 70%
dell'importo espresso dalla fattura stessa),
presentando,
per l'ottenimento del credito, falsi bilanci, sottacendo lo stato di insolvenza
della società,
sottacendo
inoltre il fatto che le fatture cedute a garanzia della linea di credito (o
parte delle stesse) sarebbero state, a seconda delle necessità di liquidità
della __________, incassate presso altre banche senza ristorno alla __________
dei relativi importi e senza comunicazione dell'avvenuto incasso, in tal modo
non permettendo alla banca la "cancellazione" delle rispettive
garanzie, quindi ulteriormente ingannando la __________ in relazione
all'effettività delle garanzie stesse allo scopo di continuare nell'utilizzo
della linea di credito in violazione delle condizioni contrattuali,
con un
illecito profitto corrispondente al minimo all'entità della linea di credito
concessa ed al massimo all'esposizione globale più alta raggiunta (il
05.10.1989) e pari a FRS 1'359'525,68,
con un
danno patrimoniale per la __________ quantificabile in FRS 534'179,40 pari allo
scoperto globale in data 31.05.1990,
e meglio:
- sottaciuto
alla banca, al momento delle trattative,
che la società era insolvente perlomeno fin dal
31.12.1987 e che ciò non emergeva dai relativi bilanci a causa di
sopravvalutazioni di attivi (in particolare debitori clienti FRS +1'461'890.09
e crediti intersocietari FRS +1'133'550.49) e sottovalutazione di passivi (in
particolare creditori FRS -388'451.49) che, se correttamente registrati,
avrebbero evidenziato perdite superiori a FRS 4'000'000.- a fronte di un
capitale sociale di FRS 2'000'000.-;
- allestito,
per l'esercizio 1987,
almeno due bilanci (entrambi non corrispondenti
alla reale situazione della società),
uno che
evidenziava un utile d'esercizio di FRS 12'577.73 ed una perdita riportata di
FRS 34'401.59 ed un altro che evidenziava un utile d'esercizio di FRS 12'577.73
ed un utile riportato di FRS 284'315.39,
producendo
alla __________, per l'ottenimento della linea di credito, solo il secondo;
- incassato
presso altre banche, omettendo di ristornare alla __________, comunque
omettendo di segnalare il fatto, parte delle fatture cedute alla __________, a
garanzia dei prelievi effettuati,
sottacendo
in tal modo la diminuzione delle garanzie stesse e ottenendo, mediante cessione
di nuove fatture, la possibilità di continuare ad utilizzare, mediante
ulteriori prelievi, la linea di credito senza aver fornito la necessaria
copertura,
ritenuto
che al 20.10.1989 il credito utilizzato e non coperto da fatture cedute in
garanzia (al 70 %) era di FRS 513'612.46 mentre alla __________ risultava essere
di soli FRS 98'242.-;
- ripetuta
diminuzione dell'attivo in danno dei creditori
(ex
bancarotta fraudolenta)
per
avere,
a
__________, nel 1988/1989/1990,
agendo
quale presidente del CdA e direttore della __________ (fallita) e quindi quale
responsabile di fatto e di diritto,
in più
occasioni ed in danno dei creditori della società, conoscendo o comunque
dovendo conoscere lo stato di
insolvenza
diminuito il proprio attivo di almeno FRS 1'393'364,70 (o controvalore),
alienando
gratuitamente, o contro prestazioni manifestamente inferiori, valori
patrimoniali, rispettivamente rinunciando gratuitamente a diritti che
spettavano alla società;
e meglio:
a. in
data 02.11.1989 rinunciato ad un credito di FRS 597'140.80 (controvalore di DM
122'016.18 e NFL 625'586.70) nei confronti della __________ (società del gruppo
__________, che deteneva il 100 % del capitale azionario della __________)
dichiarando quale "nuovo creditore" un certo __________ (già
dirigente/agente della __________ che avrebbe commesso illeciti nei confronti
di quest'ultima e che non ha mai accettato la ripresa del debito nei confronti
della __________) per poi abbatterlo completamente il 15.02.1990 in quanto non
incassabile;
b. il
3.11.1989 trapassato (e quindi ceduto) alla __________ (azionista al 100 %
della __________) un credito di FRS 683'389.70 (o controvalore) della
__________ nei confronti della __________ per poi compensarlo con debiti della
__________ nei confronti della __________, in data 7.12.1989;
c. il
31.12.1989 trapassato (e quindi ceduto) alla __________ (azionista al 100 %
della __________) un credito della società nei confronti dello stesso
__________ pari a FRS 112'834.20, per compensarlo, alla medesima data, con
debiti della __________ nei confronti della __________:
ritenuto
che il 16.02.1990 alla __________ é stata concessa una moratoria concordataria
e in data 01.10.1990 ne é stato decretato il fallimento.
- bancarotta
fraudolenta
(ex
bancarotta fraudolenta)
per
avere,
a
__________, nel 1988/1989/1990,
agendo
quale presidente del CdA e direttore della __________ (fallita) e quindi quale
responsabile di fatto e di diritto,
nel corso
del 1989
in più
occasioni ed in danno dei creditori,
diminuito
fittiziamente il proprio attivo simulando debiti, risp. riconoscendo debiti
fittizi,
in
particolare inserendo in contabilità note di addebito (non compensate) a favore
della __________ e della __________, inesistenti e prive di ogni e qualsiasi
giustificazione,
e meglio:
·
FRS 7'836.90 il 01.01.1989
·
FRS 7'943.45 il 01.01.1989
·
FRS 61'046.89 il 01.01.1989
·
USD 116'414.05 il 21.11.1989
·
OES 230'714.60 il 21.11.1989
·
HFL 37'297.50 il 21.11.1989
·
DM 61'468.77 il 22.12.1989
·
HFL 47'831.20 il 22.12.1989
- ripetuta
falsità in documenti
per avere,
a
__________, nel 1988/1989/1990,
agendo
quale presidente del CdA e direttore della __________ (fallita) e quindi quale
responsabile di fatto e di diritto,
a partire
almeno dal 1987 compilato, rispettivamente fatto compilare, falsi bilanci della
__________, in particolare inserendo in contabilità crediti non esigibili alle
voci "debitori clienti" e "debitori diversi", enumerando
crediti di terzi privi di fondamento e approntando per uno stesso esercizio più
copie dello stesso bilancio (con risultati diversi), al fine di non dover
depositare i bilanci, rispettivamente di ottenere crediti da terzi, quindi a
scopo di indebito vantaggio, come meglio descritto ai punti 1, 2, 3 del
presente atto;
fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti 146 (ex 148), 163 e 164 (ex 163), 251 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 23/1999
dell'11 marzo 1999, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il __________.
§ L'accusato
__________ assistito dal difensore di fiducia avv. __________.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30
alle ore 11:45.
Quesiti incidentali
Il Presidente, con l’accordo delle
parti, pone a giudizio, i seguenti quesiti incidentali:
quesiti: 1. Sussiste prescrizione dell’azione penale per il reato imputato
al punto 1 AA?
-
Sussiste
prescrizione dell’azione penale per il reato imputato al punto 2 AA?
-
Sussiste
prescrizione dell’azione penale per il reato imputato al punto 3 AA?
-
sussiste
prescrizione dell'azione penale per il reato imputato al punto 4 AA?
Previo esame del fatto e del diritto
La Corte
risponde: affermativamente al quesito n. 1,
parzialmente al n. 4 e negativamente ai quesiti n. 2 e 3;
e decide: 1.
È accertata la prescrizione dell'azione penale per il reato di truffa (punto
1 AA) e per il reato di falsità in documenti (punto 4 AA) limitatamente ai
fatti precedenti il 9 giugno 1989.
·
Il Procuratore pubblico, posto che vi è una violazione del principio di celerità, propone
per tenerne conto di diminuire la pena nei confronti dell'imputato, piuttosto
che esentare da pena l'accusato o archiviare l'incarto penale.
·
La Difesa, di
contro, chiede l'archiviazione del caso, stante l'inattività della giustizia
pari alla durata di 7/8 anni e le difficoltà che vi sarebbero a ricostruire e
dimostrare i fatti a fronte del tempo trascorso da quando sono accaduti.
Il Presidente, con l’accordo delle parti,
pone a giudizio, il seguente quesito incidentale:
quesito: 1. Deve
essere abbandonato il procedimento penale in considerazione della violazione
del principio di celerità?
Considerato - che l'atto di accusa
dell'11 marzo 1999 imputa al prevenuto i reati di truffa, asseritamente
commessa "nel 1988/1989" (punto 1), di ripetuta diminuzione
dell'attivo in danno dei creditori e di bancarotta fraudolenta, commessi "nel
1988/1989/1990" (punti 2 e 3), e di ripetuta falsità in documenti, perpetrata
anch'essa "nel 1988/1989/1990" (punto 4);
-
che a
fronte di ipotesi di reato così datate la Corte ha ritenuto opportuno
pronunciarsi preliminarmente, con giudizio incidentale, sulla questione della
prescrizione dell'azione penale;
-
che ne è
seguito il proscioglimento dell'imputato a seguito dell'intervenuta
prescrizione penale dalle imputazioni di truffa e di falsità in documenti
limitatamente ai fatti precedenti il 9 giugno 1989;
-
che di
contro non sono risultate prescritte le ipotesi di reati fallimentari, per i
quali vale il cosiddetto principio dell'unità della prescrizione, e quella di
falsità in documenti per eventuali fatti accaduti dopo il 9 giugno 1989;
-
che la
prescrizione di tutte le rimanenti ipotesi di reato si compirebbe al più tardi
il 22 dicembre 2004;
-
che,
risolta la questione della prescrizione, la Corte si è chinata anche sulla
problematica della violazione del principio della celerità;
-
che essa
ha accertato una situazione di grave violazione di detto principio;
-
che essa,
in un secondo giudizio incidentale, si è pertanto chiesta se il procedimento
non debba essere abbandonato in conseguenza di tale violazione, quesito risolto
affermativamente;
-
che a
mente della Corte lo Stato ha in altri termini, stante la colpevole inazione
del Ministero Pubblico prima, e del Tribunale Penale Cantonale poi, oramai
definitivamente perduto la facoltà di inficiare la presunzione di innocenza di
cui beneficia il prevenuto;
-
che in
queste circostanze non vi può essere pronuncia nemmeno sulle pretese delle
parti civili, la cui esistenza è comunque stata oggetto di valutazione nella
decisione di abbandonare il procedimento;
-
che si
rileva comunque che quella della parte civile __________ deriva unicamente
dall'ipotesi di reato di truffa, ritenuta prescritta dalla Corte;
-
che
__________, l'unica altra parte civile annunciatasi come tale al dibattimento,
non è in realtà da considerare parte civile;
-
che egli
si duole infatti delle conseguenze del fallimento della __________ e rivendica
per sé l'importo corrispondente all'ACB rilasciatogli a suo tempo per questo
motivo;
-
che in
realtà parte civile è semmai la massa fallimentare, e che comunque il
pregiudizio del singolo creditore non corrisponde semplicemente all'ammontare
del suo credito nei confronti della fallita, ma semmai alla differenza tra il
dividendo effettivamente percepito e quello che avrebbe ricevuto qualora non vi
fossero stati i reati fallimentari;
-
che la
difficile questione della corretta quantificazione del danno sarebbe comunque
da risolvere in sede civile, alla quale il richiedente sarebbe in ogni caso
stato rinviato;
-
che le
spese del procedimento sono a carico dello Stato.
Previo esame del fatto e del diritto
La Corte
risponde: affermativamente
al quesito n. 1;
e decide: 1.
__________ è prosciolto dall'imputazione di truffa e da quella di falsità in
documenti per i fatti precedenti il 9 giugno 1989 per intervenuta prescrizione
dell'azione penale.
-
Per il
resto, stante la grave violazione del principio di celerità, il procedimento
penale è abbandonato.
-
Non si dà
luogo a pronuncia sulle pretese delle Parti civili.
-
I costi
del procedimento penale sono a carico dello Stato.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza integrale.
Intimazione a:
-
procuratore
pubblico __________
-
Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
-
Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
-
Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp
238,
6807
Taverne
-
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,
6501
Bellinzona
-
(rappr. PC)
-
(rappr. PC)
-
(rappr. PC)
-
(PC)
terzi implicati
_PC1
2.
_PC2
3.
_PC3
4.
_PC4
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Distinta spese a carico dello Stato:
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Interprete fr. 210.--
Perizie fr. 856'692.15
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 857'152.15
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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