AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
72.2002.150
Data decisione, Autorità:
25.03.2004, PENAL
Incarto n.
72.2002.150
Mendrisio,
25 marzo 2004/eg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Lugano
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi l’accusata, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
detenuta dal 16 gennaio al 27 maggio 2002;
prevenuta colpevole di:
- ripetuta
truffa
per
avere,
a Lugano,
Milano, Roma e altrove in Svizzera e in Italia, fra l'aprile 1997 ed il novembre
2001,
con
l'intento di procacciarsi un indebito profitto, ripetutamente ed
intenzionalmente,
ingannato
astutamente svariate persone, affermando cose false, dissimulando cose vere e
confermandone subdolamente l'errore, inducendole a compiere atti
pregiudizievoli al patrimonio loro o di terzi, e ciò sia mediante emissione di
atti di pegno a suo favore (cfr. sub. 1.1) che provocando trasferimenti di
valori patrimoniali a suo favore (cfr. sub. 1.2 e 1.3), conseguendo mediante
tali illeciti un indebito profitto pari a
§ US$ 518'880,75
§ ITL 200'000'000.--
§ GBP 195'000.--
e meglio per avere,
1.1. A
Lugano, Milano e Roma in particolare, fra l'aprile 1997 ed il marzo 2001,
ingannato
astutamente svariate persone,
inducendole
a mettere a pegno i loro averi a suo favore, in specie mediante inserimento nei
relativi atti di pegno degli estremi delle sue relazioni bancarie,
in
particolare,
1.1.1. a Roma e Lugano, nell'aprile 1997,
ingannato
astutamente __________ (di seguito: __________), titolare fra l'altro della
relazione nr. __________ aperta presso la __________ (di seguito: __________),
sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultima, inducendola ad
apporre senza che ne avesse consapevolezza la sua firma su un atto di
costituzione in pegno datato 29 aprile 1997 rilasciato a favore della relazione
nr. __________sempre aperta presso la __________, a lei intestata, sottacendole
che avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire sue future operazioni
finanziarie, poi effettivamente messe in atto sulla relazione suddetta,
inducendo in tal modo __________ a compiere un atto pregiudizievole al proprio
patrimonio, che, da quel momento, risultava concretamente esposto a rischio;
1.1.2. a
Milano e Lugano, nel febbraio 1999,
ingannato
astutamente __________, titolare della relazione nr. __________ aperta presso
la __________, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultimo,
inducendolo a mettere a pegno i propri averi anche a favore della relazione nr.
__________aperta presso la __________, a lei intestata, mediante atto di pegno
23 febbraio 1999 e ciò senza che ne avesse consapevolezza, sottacendogli che
avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire sue future operazioni
finanziarie poi messe in atto sulla suddetta relazione, inducendo in tal modo
__________ a compiere un atto pregiudizievole al proprio patrimonio, che, da
quel momento, risultava concretamente esposto a rischio;
1.1.3. a
Milano e Lugano, nel marzo 2001,
ingannato
astutamente __________, titolare della relazione nr. __________ aperta presso
la __________, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultima,
inducendola ad apporre senza che ne avesse consapevolezza la sua firma su un
atto di costituzione in pegno datato 6 marzo 2001 rilasciato anche a favore
della relazione nr. __________a lei intestata e sempre aperta presso la
__________, sottacendole che avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire
sue future operazioni finanziarie poi messe in atto sulla relazione suddetta,
inducendo in tal modo __________ a compiere un atto pregiudizievole al proprio
patrimonio, che, da quel momento, risultava concretamente esposto a rischio;
1.2. a
Lugano, Milano, Roma ed altrove in Italia, nell'aprile 1999 e nel maggio/giugno
2000, con l'intenzione di procacciarsi un indebito profitto,
nella sua
qualità di consulente di __________,
sfruttando
il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultima, ingannato astutamente
__________ affermando cose false, sottacendo cose vere e confermandone
subdolamente l'errore, inducendola a compiere atti pregiudizievoli al suo
patrimonio,
e meglio
per avere
1.2.1. a Milano, Roma e Lugano, nell'aprile 1999,
nella sua
qualità di gestore patrimoniale degli averi di __________ depositati sulle
relazioni nr. __________, nr. __________aperte presso __________ (di seguito:
__________) e nr. __________ aperta presso la __________ ingannato astutamente
__________, fornendole informazioni inveritiere circa il reale risultato della
gestione da lei messa in atto nel periodo 1998/1999, ottenendo così il
riconoscimento di una remunerazione pari a US$ 120'000.--, calcolata in
funzione degli utili asseritamente conseguiti, inducendo in tal modo __________
a versarle l'importo suddetto, con ordine scritto datato 19 aprile 1999, a
favore della sua relazione nr. __________aperta presso la __________;
1.2.2. nel maggio / giugno 2000, nella sua qualità di gestore patrimoniale
degli averi di __________ depositati sulle relazioni indicate sub 1.2.1,
ingannato astutamente __________, affermando contrariamente al vero che, grazie
alla sua attività per il periodo 1999/2000, il patrimonio in gestione aveva subìto
un notevole incremento (16,3 % in base annua), sottacendole che in realtà era
stato conseguito un risultato nettamente inferiore, ottenuto, in base ai dati
erronei mostrati alla sua cliente, il riconoscimento di una remunerazione pari
a US$ 120'000.--, calcolata in funzione degli utili asseritamente
conseguiti, inducendo in tal modo __________ a versarle l'importo suddetto nel
giugno del 2000; mediante addebito di tale importo con valuta 8 giugno 2000
dalla relazione nr. __________ aperta presso la __________ a favore della
relazione nr. __________ anch'essa aperta presso la __________ ed a lei intestata;
1.3. A
Lugano, Milano, Roma, Porto Ercole ed altrove in Svizzera ed
in Italia,
nel
periodo aprile 1998 -novembre 2001,
con
l'intento di procacciarsi un indebito profitto,
ingannato
astutamente __________ ed i funzionari delle banche __________ e __________,
istituti presso i quali erano aperte le relazioni sue e di __________,
affermando cose false, sottacendo cose vere e confermandone subdolamente
l'errore, sfruttando il rapporto di fiducia con loro instaurato, nonché la
conoscenza dei metodi di controllo adottati dalle banche in presenza di ordini
di bonifico scritti recapitati a mano da terzi e provenienti da clienti non
residenti in Svizzera, utilizzando presso le suddette banche, in modo diverso
da quello stabilito, ordini di bonifico firmati da __________ e non interamente
compilati, in specie per quanto riguardava data, importo e destinazione dei
fondi, onde ottenere l'accredito a suo favore di somme di pertinenza di
__________, ingannando così i funzionari degli istituti di credito suddetti
facendo loro credere che l'ordine emanasse in tutto e per tutto dalla titolare
della relazione e sottacendo che, in realtà, i dati inseritivi non
corrispondevano alla volontà di quest'ultima, provocando in tal modo ripetuti
trasferimenti a suo favore di attivi dalle relazioni di __________ (in specie
le relazioni __________ aperta presso __________ e __________ aperta presso
__________);
e meglio,
1.3.1. nell'aprile
1998, consegnato per esecuzione ai funzionari della __________ un ordine di
bonifico ricevuto e sottoscritto da __________ con inserito l'importo di ITL
200'000'000 ed in bianco per quanto riguardava data, conto di partenza e conto
di destinazione, previa sua compilazione contraria alla volontà della
firmataria, inducendoli in tal modo ad effettuare un trasferimento di ITL
200'000'000 (valuta 3 aprile 1998) addebitando la relazione nr. __________ ed
accreditando la relazione nr. __________ aperta presso il __________ (di
seguito __________) ed a lei riconducibile;
1.3.2. nel gennaio 1999, consegnato per esecuzione ai funzionari della
__________ un ordine di bonifico ricevuto e sottoscritto da __________ con
inserito l'importo di ITL 300'000'000 ed in bianco per quanto riguardava data,
conto di partenza e conto di destinazione, previa sua compilazione contraria
alla volontà della firmataria, inducendoli in tal modo effettuare un
trasferimento di US$ 178'880.75 (con valuta 12 gennaio 1999,
controvalore di ITL 300'000'000)
addebitando
la relazione nr. __________ ed accreditando la relazione nr. __________ aperta
presso il __________ ed a lei riconducibile;
1.3.3. nel
gennaio 2001, consegnato per esecuzione ai funzionari della __________ un
ordine di bonifico ricevuto e sottoscritto da __________ con inserito l'importo
di US$ 100'000.-- ed in bianco per quanto riguardava data, conto di partenza e
conto di destinazione, previa sua compilazione contraria alla volontà della
firmataria, inducendoli tal modo ad effettuare un trasferimento di US$
100'000.-- (valuta 16 gennaio 2001) addebitando la relazione nr.
__________ ed accreditando la relazione nr. __________intestata alla
__________, aperta presso __________ ed a lei riconducibile;
1.3.4. nel
novembre 2001,
consegnato
per esecuzione ai funzionari della __________ un ordine di bonifico ricevuto e
sottoscritto da __________ con inserito l'importo di GBP 195'000.-- ed in
bianco per quanto riguardava data, conto di partenza e conto di destinazione,
previa sua compilazione contraria alla volontà della firmataria, inducendoli in
tal modo ad effettuare un trasferimento di GBP 195'000.-- (valuta 16
novembre 2001) addebitando la relazione nr. __________ ed accreditando la sua
relazione nr. __________aperta presso la __________;
- appropriazione
indebita
2.1. per
avere, a Lugano,
il 23
dicembre 1999,
impiegato
a proprio profitto e contrariamente agli accordi assunti l'importo di US$
156'548.42 (controvalore di ITL 300'000'000 e ~ 154'937.07 prelevato
dalla relazione nr. __________ aperta presso __________ intestata a __________
in data 23 dicembre 1999) rimessole a contanti a fronte di un ordine scritto
rilasciato da __________;
2.2. a
Lugano,
nell'ottobre
1999,
impiegato
a proprio profitto e contrariamente agli accordi assunti l'importo di US$
44'621.87 (controvalore di ITL 80'000'000 prelevato dalla relazione nr.
__________ aperta presso __________ intestata a __________ in data 14 ottobre
1999) rimessole a contanti a fronte di ordine scritto rilasciato da __________;
conseguendo
un indebito profitto pari a US$ 201'170.29;
- falsità
in documenti
per
avere,
a Lugano,
Roma ed altrove in Svizzera ed in Italia, fra l'aprile 1999 ed il novembre
2001,
nella sua
qualità di consulente finanziario di svariati cittadini italiani, al fine di
procacciare a sé un indebito profitto, ripetuta mente e intenzionalmente,
formato
documenti falsi, alterato documenti veri, abusato dell'altrui firma autentica o
dell'altrui segno a mano autentico per formare documenti suppositizi, attestato
o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti d'importanza
giuridica,
nonché
fatto uso, a scopo d'inganno, di tali documenti,
e meglio,
3.1. abusato
della firma autentica apposta da clienti su atti di pegno, onde costituire a
pegno gli averi a questi facenti capo a suo favore;
in
particolare,
3.1.1. a Roma
e Lugano, nell'aprile 1997,
abusato
della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno
29 aprile 1997 di cui sub. 1.1.1, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per i
motivi già indicati, di tale documento,
3.1.2. a
Milano e Lugano. nel febbraio 1999,
abusato
della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno
23 febbraio 1999 di cui sub. 1.1.2, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per
i motivi già indicati, di tale documento,
3.1.3. a
Milano e Lugano, nel marzo 2001,
abusato
della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno
6 marzo 2001 di cui sub. 1.1.3, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per i
motivi già indicati, di tale documento,
3.2. abusato
della firma autentica apposta da __________ su ordini di bonifico, onde
attestare o fare attestare in tali documenti, contrariamente alla verità, fatti
di importanza giuridica, indi fatto uso, a scopo di inganno, di tali documenti,
e meglio,
fatto uso
dei seguenti documenti, dopo avere abusato della firma su di essi apposta:
3.2.1. nell'aprile
1998,
dell'ordine
avente per oggetto un importo di ITL 200'000'000 di cui sub. 1.3.1,
3.2.2. nel
gennaio 1999,
dell'ordine
avente per oggetto un importo di ITL 300'000'000 di cui sub. 1.3.2,
3.2.3. nel
gennaio 2001,
dell'ordine
avente per oggetto un importo di US$ 100'000.-- di cui sub. 1.3.3,
3.2.4. nel novembre 2001,
dell'ordine
avente per oggetto un importo di GBP 195'000.-- di cui sub. 1.3.4;
fatti
avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati
previsti art. 146 CPS, art. 138 CPS, Art. 251 CPS;
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa 78/2002 del 13 agosto 2002, emanato dal Procuratore
pubblico.
E inoltre
prevenuta colpevole di:
- ripetuta
truffa
per
avere,
a Lugano,
Milano, Roma e altrove in Svizzera e in Italia,
fra l'aprile
1997 ed il novembre 1997,
con
l'intento di procacciarsi un indebito profitto,
ripetutamente
ed intenzionalmente,
ingannato
astutamente __________ e __________, affermando cose false, dissimulando cose
vere e confermandone subdolamente l'errore, inducendoli a compiere atti
pregiudizievoli al loro patrimonio,
e meglio
per avere,
1.1. A
Lugano e Milano,
in data
imprecisata, in ogni caso nell'aprile 1997,
ingannato
astutamente __________, affermando che le avrebbe organizzato l'apertura di una
relazione bancaria in Svizzera, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato
con quest'ultima, sottacendole che era sua intenzione diventare contitolare
della relazione suddetta in modo tale che potesse disporre degli averi che vi
sarebbero confluiti, inducendola in tal modo a sottoscrivere i documenti di
apertura della relazione no. __________, aperta presso la __________, documenti
sui quali avrebbe a sua volta apposto la sua firma in modo da figurare
contitolare della relazione, con conseguente facoltà di disporre degli averi
depositativi o in procinto di esservi depositati, indi indicando pure se stessa
quale avente diritto economico dei valori in conto;
1.2. a
Lugano e Roma,
in data
imprecisata, in ogni caso nel novembre 1997,
ingannato
astutamente __________, titolare della relazione __________aperta presso la
__________, sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con quest'ultimo,
inducendolo ad emettere e firmare, senza che ne avesse consapevolezza, un atto
di pegno generale datato 13 novembre 1997 rilasciato pure a favore della
relazione nr. __________sempre aperta presso la __________, a lei intestata,
sottacendogli che avrebbe utilizzato il suo patrimonio per garantire sue future
operazioni finanziarie, poi effettivamente messe in atto sulla relazione
suddetta, inducendo in tal modo __________ a compiere un atto pregiudizievole
al proprio patrimonio, che, da quel momento, risultava concretamente esposto a
rischio;
- ripetuta
falsità in documenti
per
avere,
a Lugano,
Roma ed altrove in Svizzera ed in Italia,
fra
l'aprile 1997 ed il novembre 1997,
nella sua
qualità di consulente finanziaria,
al fine
di procacciare a sé un indebito profitto,
ripetutamente
e intenzionalmente,
formato
documenti falsi, alterato documenti veri, abusato dell'altrui firma autentica o
dell'altrui segno a mano autentico per formare documenti suppositizi, attestato
o fatto attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti d'importanza
giuridica,
nonché
fatto uso, a scopo d'inganno, di tali documenti,
e meglio
per avere,
2.1. a
Lugano e Milano,
nell'aprile
1997,
compilato
e firmato il formulario A relativo alla relazione no. __________ datato 8
aprile 1997, indicando, contrariamente al vero, se stessa quale co-avente
diritto economico dei valori in conto o in procinto di essere versati in conto;
2.2. a
Lugano e Roma,
nel
novembre 1997,
abusato
della firma autentica di __________ apposta sull'atto di costituzione in pegno
13 novembre 1997 di cui sub. 1.2, nonché fatto uso, a scopo di inganno e per i
motivi già indicati, di tale documento;
fatti avvenuti
nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti
art. 146 CPS, art. 251 CPS;
e meglio
come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo 128/2003 del 3 novembre 2003, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il __________.
§ L'accusata
__________ assistita dal difensore di fiducia avv. __________;
§ L'avv.
__________ in rappresentanza della parte civile __________;
§ L’avv.
__________ in rappresentanza della Parte Civile __________;
§ L’avv.
__________ in rappresentanza della Parte Civile __________.
Espleti i pubblici dibattimenti:
martedì
23 marzo 2004 dalle ore 09.30
alle ore 17.45.
mercoledì
24 marzo 2004 dalle ore 09.30 alle ore 17.00.
giovedì
25 marzo 2004 dalle ore 09.30 alle ore 17.30.
Il Procuratore, sentito il perito,
rettifica il punto 1.2.2 dell’atto d’accusa correggendo in lire 120 milioni
l’importo di $ 120'000.- che vi figura. Analogamente vanno corretti anche gli
importi riassuntivi di cui al punto 1 pag. 1 dell’atto d’accusa, deducendo
120'000 $ e aggiungendo 120 milioni di lire.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma del punto 1.1 AA, richiamando la sentenza delle Assise
criminali 4.08.2003 in re P.A, caso analogo a quello in esame, evidenziando che
anche qui l’accusata ha commesso truffa, mediante l’uso di atti di pegno falsi.
Per il punto 1.2 AA, elenca i riscontri oggettivi a comprova del reato, quo
alla perizia agli atti, ai conteggi falsi, alle dichiarazioni della teste
__________. Sul punto 1.3, rileva che per le modalità con cui l’accusata ha
agito, la __________ non aveva possibilità di scoprire l’inganno, stante anche
il rapporto di amicizia, ergo di fiducia, che aveva con l’imputata. Circa il
punto 2AA, fa notare che le dichiarazioni dell’imputata, per altro non
comprovate, si discostano da quelle della vittima che, a dispetto della
__________, si è rivelata attendibile. Per il punto 3 AA, osserva che si tratta
indubbiamente di documenti falsi. Per la commisurazione della pena, si oppone
ad un’eventuale scemata responsabilità. Rileva che l’imputata ha agito per
avidità, bramosia di lucro, sfruttando, senza scrupoli, il rapporto di amicizia
instaurato con gran parte delle sue vittime. Evidenzia altresì che si tratta di
malversazioni dell’ordine di due milioni di franchi. Tutto ciò posto chiede che
l’accusata venga condannata alla pena di 2 anni e 10 mesi di detenzione, nonché
all’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 5 anni.
§ L'avv. __________, in rappresentanza della PC __________,
il quale per la colpevolezza dell’accusata, si associa alle conclusioni della
pubblica accusa. Con la conferma integrale dell’atto d’accusa, chiede che
l’istanza di risarcimento danni prodotta agli atti venga accolta.
§ L’avv. __________, in rappresentanza della PC __________,
il quale si associa al Procuratore Pubblico sulla colpevolezza della
__________. Conclude chiedendo il riconoscimento delle pretese formulate
nell’istanza di risarcimento versata in atti, facendo notare che in relazione
al punto 3.1.1 dell’atto d’accusa, la banca ha subito un danno diretto.
§ Il Difensore, il quale contesta che vi sia inganno astuto,
stante una crassa corresponsabilità da parte delle vittime. Trattasi di persone
cognite in affari, in particolare gli imprenditori __________ e __________, che
di fronte alla personalità dell’imputata, manifestamente pasticciona e
confusionaria, non avrebbero dovuto darle in gestione i loro averi. In
proposito, richiama la testimonianza di __________, il quale definisce la
__________ una persona che in ambito professionale dimostrava di non avere
quasi la capacità d’intendere e di volere. La difesa osserva altresì che la
__________ era stata avvertita circa l’incompetenza dell’imputata dalla banca
del __________. Fa notare inoltre, che __________ e __________ non avevano un
rapporto di particolare amicizia o di fiducia con l’accusata. Sottolinea che
tutte le vittime hanno dichiarato che i conteggi della __________ erano incomprensibili,
ciononostante nessuna di esse si è presa la briga di controllarli. Contesta che
vi sia stata una messa in pericolo del patrimonio di __________ e della
__________. Solleva il problema del nesso di causalità a sapere se l’intervento
di __________ escluda la colpevolezza dell’imputata con riferimento al danno
patito dalla __________ circa l’escussione del pegno da parte della banca
__________. Concludendo, chiede l’integrale proscioglimento di __________.
§ avv. __________, in replica, rileva che la messa a pegno
degli averi della __________, era dell’ordine di fr. 92'000.- non solo di 907.-
Euro.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle
Parti, i seguenti
quesiti: __________
- È autrice
colpevole di:
1.1. ripetuta
truffa
per avere,
tra aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma e altrove in Svizzera ed in
Italia, a scopo d’indebito profitto:
1.1.1. ingannato
astutamente __________, inducendoli a sottoscrivere, a loro insaputa, quattro
atti di pegno sui loro averi, mettendo in tale modo in pericolo il loro
patrimonio, ritenuto che a __________ sono stati addebitati, in esecuzione di
tale pegno, US$ 450'790,60 da parte della __________?
1.1.2. ingannato
astutamente in due occasioni __________ dandole informazioni fasulle sul risultato
della gestione dei di lei averi, ed inducendola così a corrisponderle US$
120'000.- e 120 milioni di lire?
1.1.3. ingannato
astutamente __________ ed i funzionari delle banche __________ e __________,
mediante l’uso di quattro ordini di bonifico falsi, conseguendo in tale modo un
illecito profitto di lire 200 milioni, US$ 278'880,75, sterline 195'000.-?
1.1.4. ingannato
astutamente Irene __________, inducendola a mettere in pericolo il suo
patrimonio, mediante cointestazione del conto bancario in cui ha depositato i
propri averi?
1.2. ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, tra ottobre 1999 e dicembre 1999, a Lugano, a scopo d’indebito profitto,
in due occasioni, indebitamente impiegato a proprio profitto valori
patrimoniali a lei affidati per complessivi US$ 201'170,29?
1.3. ripetuta
falsità in documenti
per
avere, fra l’aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma ed altrove in Svizzera
ed in Italia, a scopo d’indebito vantaggio, in più occasioni, allestito e/o
fatto uso, a scopo d’inganno, di quattro atti di costituzione in pegno fasulli,
quattro ordini di bonifico falsi, un formulario A fasullo?
E come
meglio descritto negli atti d’accusa.
- Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
2.1 privativa
della libertà?
2.2 accessoria
dell’espulsione?
-
Deve
essere condannata a risarcire le indennità richieste dalle Parti Civili?
-
Deve
essere ordinata la confisca degli averi patrimoniali posti sotto sequestro?
Considerato in
fatto ed in diritto
- __________,
cittadina italiana, è nata il __________a __________, dove è cresciuta e vive
tuttora. Dopo le scuole dell’obbligo ha conseguito il diploma di ragioneria. Si
è quindi iscritta all’università, abbandonando gli studi dopo un breve periodo
per andare a lavorare in una ditta d’import/export di prodotti coloniali. In
seguito è passata alle dipendenze della casa editrice __________ nel ramo della
pubblicazione di libri scolastici, attività che ha lasciato nel 1968, anno del
matrimonio, da cui è nata la figlia __________, oggi maggiorenne, per lavorare
con il marito, titolare di varie società attive nel campo dell’editoria. Nel
1974 la __________ si è separata dal marito, continuando ciononostante a
lavorare con lui sino al fallimento delle sue società. L'accusata si è quindi
messa in proprio nel settore delle pubbliche relazioni, curando in particolare
l’organizzazione di eventi mondani per conto di aziende o istituti bancari,
quali ad esempio la __________. Agli inizi degli anni novanta, essa avrebbe a
suo dire avuto una situazione economica dignitosa, che le avrebbe in
particolare consentito di pagare una scuola privata per la figlia, pur non
percependo (o percependo irregolarmente) gli alimenti dall’ex marito, che si
trovava invece in ristrettezze finanziare. Essa aveva pure accumulato risparmi
per circa 350 milioni di lire, che, tra il 1992 e il 1993, ha depositato presso
la __________ (in seguito: __________).
A partire da questo periodo, come meglio si dirà
più avanti, essa ha iniziato a portare in Svizzera anche gli averi di varie
persone appartenenti alla cerchia delle sue amicizie e conoscenze, e a
dedicarsi, con la parziale collaborazione di funzionari delle banche in
questione, alla gestione di questi averi di terzi, abbandonando vieppiù, con
l'intensificarsi di questa nuova attività, il settore delle pubbliche
relazioni.
La nuova attività della __________ l'ha poi
portata all’arresto ed alla detenzione preventiva, durata dal 16 gennaio al 27
maggio 2002. Al dibattimento essa ha dichiarato di non avere più trovato un
posto di lavoro dopo la carcerazione, ma anche di non sentirsi più in grado di
lavorare, siccome prostrata, e di vivere dell’aiuto finanziario della figlia e
dell’ex marito, dal quale nel frattempo ha divorziato.
Dall’estratto del casellario italiano
dell’imputata risultano due precedenti: con decreto del Pretore di __________
del 18 ottobre 1986 essa è stata condannata ad una multa di lire 200'000 per
emissione di assegni a vuoto, mentre che il 26 luglio 1990 il Tribunale di
__________ l’ha condannata ad un anno e 10 mesi di reclusione per bancarotta
fraudolenta, commessa come amministratrice tabulare delle società del marito
(doc. _), pena tuttavia condonata il 6 giugno 1991.
- L'imputata
al dibattimento ha affermato di avere iniziato ad intrattenere rapporti con
banche della piazza di Lugano all'incirca all'inizio degli anni '90, allorché
vi ha esportato i propri risparmi, ammontanti a suo dire a circa 350-400
milioni di lire.
In parte con l'aiuto dei consulenti degli
istituti ai quali si appoggiava, in particolare la prefata __________ e la
__________ (in seguito: __________), ma anche agendo in proprio, essa ha
iniziato così ad impratichirsi nella disciplina della gestione patrimoniale,
prediligendo, come poi farà anche in seguito, le operazioni sui cambi delle
valute e gli investimenti in titoli. Giova precisare sin d'ora che la
__________, tolta qualche nozione appresa empiricamente, è in tema
d'investimenti finanziari una perfetta ignorante.
La difesa durante l'arringa ha raccontato che un
direttore di banca l'ha considerata, sulle questioni economiche, "incapace
di intendere e volere", ma per chi ha vissuto il dibattimento rimarrà
indelebilmente impresso, in guisa di etichetta del personaggio e a riprova
della correttezza di quella valutazione, il ricordo della __________ colta
totalmente alla sprovvista dall'innocente domanda del Presidente volta a sapere
quale fosse a mente sua la differenza tra un'azione ed un'obbligazione (ovvero
i generi di titoli sui quali essa concentrava la propria operatività), e capace
solo di farfugliare che le azioni "sono qualcosa di azionario",
mentre che del tutto ignoto le sarebbe il concetto di obbligazione.
- Ignorante
non significa però incapace o privo di risorse. Al contrario, l'imputata sapeva
indubbiamente, come si vedrà, mettere in pratica con successo quanto da lei
appreso lavorando nel settore delle pubbliche relazioni, con digressioni, come
risulta dal suo curriculum vitae (doc. _), anche nella specialità del
"public speaking". Detto altrimenti, l'imputata sopperiva alle
proprie lacune tecniche con le risorse della capacità di contatto e di
convincimento, con la cortesia e il savoir faire. Ne danno atto tutte le
persone che oggi l'accusano: per __________ essa era "molto attenta e
premurosa nei miei confronti" (cubo 1, classificatore verbali
istruttori, verbale 17 dicembre 2001, A1, pag. 2) mentre che secondo __________
l'accusata era addirittura "una specie di mamma ideale"
(verbale 27 marzo 2002, A23, pag. 1).
L'imputata aveva conosciuto la __________, dietro
presentazione da parte di un'amica, tale __________, in occasione di un
ricovero in ospedale, mentre che la __________ l'aveva conosciuta frequentando
con lei un gruppo di terapia dove si prestava sostegno psicologico, ragione per
cui alla Corte è sorto il dubbio, rimasto tale, che l'accusata fosse solita
cercare potenziali clienti anche nei luoghi e nei momenti in cui essi erano
particolarmente vulnerabili.
Come che sia, la predetta __________, ma
soprattutto la __________ divengono il cavallo di Troia della __________,
introducendola alla frequentazione di un ambiente che se non era quello dei cocktails
sulla spiaggia con ostriche e champagne evocato dal Procuratore Pubblico avv.
__________ nella sua ultima requisitoria, era almeno quello dei salotti bene di
Milano e di Roma, popolati da persone facoltose ma non necessariamente cognite
in tema di gestione patrimoniale, sensibili -come chiunque- alle lusinghe
dell'ipotesi di trasferire al sicuro in Svizzera parte dei loro averi e nel contempo
di ottenere un migliore rendimento senza particolari rischi. Ed infatti, tolte
la __________ e la __________, che l'imputata ha come detto conosciuto in
ambiti terapeutici, sia __________ (verbale 29 ottobre 2002, AI 2 inc.
2002.150, pag. 1) che __________ verbale 29 ottobre 2002, AI 1 inc. 2002.150,
pag. 1) e __________ (verbale 25 giugno 2002, A37, pag. 2) entrano in contatto
con l'accusata più o meno direttamente per il tramite della __________ o della
__________, che presentano l'accusata come la persona che gestisce il loro
denaro.
- Tanto
bastava all'accusata, che al dibattimento ha precisato di avere avuto una
cerchia limitata di clienti, in pratica solo quelli che la accusano di
malversazioni, o pochi di più.
La gestione di questi pochi clienti, in effetti,
consentiva alla __________ -illeciti a parte- di conseguire per sé un reddito
assai sostanzioso: da un lato essa aveva stipulato degli accordi di
retrocessione delle commissioni con le banche __________ e __________, che a
tal titolo nel periodo di circa 4 anni in cui ha gestito la __________ le hanno
fruttato più di fr. 800'000.--, ovvero almeno circa fr. 200'000.-- all'anno;
d'altro lato essa veniva remunerata anche dai suoi clienti con una quota pari a
circa il 10% degli utili che essa faceva loro conseguire durante un anno, a
condizione che la gestione fosse stata soddisfacente, ovvero che la performance
fosse stata pari a circa il 6-10% del capitale investito (cfr. verbale
dibattimentale, pag. 2) Come si vede dall'atto di accusa, per la sola cliente
__________ -che era di gran lunga la sua cliente più importante, avendole
affidato complessivamente circa 8-10 milioni di dollari (AI 73, pag. 20 e
segg.)- la __________ ha ricevuto a tal titolo U$ 120'000.-- nell'aprile del
1999 per la gestione dell'anno precedente e lire 120 milioni (in luogo degli U$
120'000.-- erroneamente indicati al punto 1.2.2 AA) nel giugno 2000. Inoltre
l'imputata beneficiava (teoricamente) degli utili che essa conseguiva con la
gestione del proprio patrimonio, con il quale effettuava -come per i clienti-
in primo luogo speculazioni sui cambi delle divise.
Grazie a queste entrate, l'accusata riconosce che
il suo patrimonio iniziale sarebbe lievitato sino ad un massimo di circa lire 1
miliardo e 200 milioni, raggiunto negli ultimi mesi del 1999. Poi sarebbero
iniziati gli investimenti sbagliati, tutto l'attivo si sarebbe dissolto e la
__________ si sarebbe trovata addirittura, quasi all'improvviso, ad essere
debitrice nei confronti della __________ di circa fr. 1'200'000.-- (verbale 17
gennaio 2002 di __________, A7, pag. 2). Per ulteriori informazioni sulla
situazione economica della prevenuta all'epoca delle asserite malversazioni si
rinvia a pag. 19 del verbale dibattimentale.
- Il 14 dicembre 2001 __________ ha denunciato __________ al
Ministero Pubblico di Lugano per i titoli di truffa, appropriazione indebita,
amministrazione infedele e falsità in documenti (cubo 1, classificatore
denuncia penale, AI 1). Essa, ereditiera di un'ingente sostanza, verso la fine
del 1996 sarebbe stata indotta dalla __________, con la quale era entrata in
rapporto d'amicizia, a dapprima conferirle mandato di gestione sugli averi
depositati presso la Banca __________, ed in un secondo tempo a trasferire
detti averi su vari conti aperti presso la __________ e la __________. Il
rapporto di fiducia sarebbe venuto meno verso la fine del 2001, momento in cui
la denunciante, con l'aiuto di persone competenti, avrebbe proceduto a delle
verifiche dell'operato della __________ nel corso degli anni. Ad un primo esame
sarebbe risultato che, a sua insaputa e contro le sue intenzioni, le sarebbero
stati sottoposti per firma degli atti di pegno dei propri averi in favore della
__________ ed inoltre risulterebbero prelevamenti di denaro non autorizzati
effettuati per mezzo di ordini di bonifico falsificati. Dal che la richiesta
dell'avvio di approfondite indagini.
L'accusata è stata sentita il 16 gennaio 2002 ed
in seguito arrestata e mantenuta in detenzione preventiva sino al 27 maggio
2002.
Già il 13 agosto 2002 il Procuratore Pubblico ha
emanato nei suoi confronti un primo atto di accusa per i titoli di ripetuta
truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti.
A mente dell'accusa, il reato di truffa sarebbe
stato commesso in tre ambiti differenti: la __________ avrebbe innanzitutto
fatto sottoscrivere a tre ignari clienti degli atti di costituzione in pegno
dei loro averi bancari in suo favore; in secondo luogo essa avrebbe ingannato
con astuzia la __________ circa l'entità dei guadagni (in realtà inesistenti)
conseguiti con la sua gestione, inducendola così a corrisponderle degli onorari
non dovuti, ed in terzo luogo essa avrebbe falsificato degli ordini di bonifico
firmati dalla __________, beneficiando così di importi che non le spettavano, pervenuti
su conti di sua pertinenza. L'appropriazione indebita riguarderebbe invece
degli importi in contanti che la __________ avrebbe prelevato per conto della
__________, e dei quali si sarebbe appropriata invece di effettuare i pagamenti
che le erano stati indicati. I falsi documentali sarebbero stati allestiti ed
utilizzati per commettere gli altri reati.
Dopo l'emanazione di questo atto di accusa, il
Ministero Pubblico ha ricevuto altre notizie di reato riguardanti la
__________. La nuova inchiesta è sfociata nell'atto di accusa aggiuntivo del 3
novembre 2003 per il titolo di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti,
risultando un altro caso di atto di pegno in favore della __________ contestato
dal firmatario, ed essendosi l'accusata cointestata, all'insaputa della
cliente, il conto aperto in Svizzera e sul quale sono confluiti gli averi di
detta cliente.
- Al
dibattimento l'accusata ha, in sostanza, respinto ogni addebito, tanto che la
difesa ha concluso per la sua assoluzione. Ne è seguita un'istruttoria
particolarmente laboriosa, ed in effetti il dibattimento si è protratto
sull'arco di tre giorni. Vista la natura indiziaria del procedimento, l'accusa
ha chiesto l'escussione di numerosi testimoni, ma la vera difficoltà
dell'istruzione è stata determinata dalla quasi impossibilità (riconosciuta
dalla difesa, che anzi ha ravvisato gli estremi del patologico, cfr. il doc.
TPC _, allegato 1.2) di stabilire con l'accusata un dialogo coerente, vista la
di lei insormontabile attitudine elusiva, che la portava, a dispetto dei moniti
del Presidente, ad uscire continuamente dal solco della conversazione, e di
fatto a rifiutare in prima battuta la risposta anche alle domande più semplici
e dirette, oppure a formularla in termini incomprensibili.
Sintomatico in proposito l'episodio della domanda
del Presidente, formulata al termine della seconda giornata del processo, volta
a sapere perché essa conservasse l'originale di un ordine di bonifico,
parzialmente in bianco, manoscritto e sottoscritto dalla __________ (che a
rigore di logica avrebbe dovuto trovarsi, compilato, nella banca destinataria),
e perché dello stesso essa possedesse anche delle fotocopie a colori, pressoché
identiche all'originale (cfr., in cubo 1, la mappetta separata rossa doc. _).
A tale domanda, la prevenuta ha fornito una
risposta tanto prolissa quanto inintelligibile. Il Presidente ha pertanto
invitato la difesa a verbalizzare con proprie parole la risposta della
prevenuta. Non riuscendovi al momento, il difensore è stato invitato a procedere
nella verbalizzazione alla ripresa del dibattimento. Il giorno dopo la
dichiarazione è infine stata quella di non essere in grado di rispondere alla
domanda (verbale dibattimentale, pag. 18).
Proprio per evidenziare questa particolare
attitudine della __________, già il Procuratore Pubblico aveva fato allestire
il verbale del suo interrogatorio dell'8 febbraio 2002 nella forma
dell'integrale e letterale trascrizione delle dichiarazioni dell'accusata
(A12), dalla cui lettura si evince chiaramente la particolarità della persona.
Nondimeno, la Corte non ha voluto dedurre da
questo atteggiamento dell'accusata un giudizio di non credibilità delle sue
tesi ed affermazioni, ma ha proceduto alla disamina dell'atto di accusa in
primo luogo sulla scorta di elementi di giudizio oggettivi.
- La
Corte si è chinata in primo luogo sull'accusa relativa alla sottoscrizione da
parte degli ignari clienti di atti di costituzione in pegno dei loro averi
bancari in favore dell'accusata.
7.1. Una
prima considerazione, di ordine generale, è quella per cui gli atti di pegno
sono del tutto estranei alla logica dei rapporti che normalmente intercorrono
tra un gestore patrimoniale ed il suo cliente, e non sono invece un atto di
normale prassi bancaria, come ha tentato di sostenere la __________ (p. es.
verbale 25 giugno 2002, A39, pag. 3).
E' infatti evidente che gli atti di pegno in
questione sono stati sottoscritti nell'esclusivo interesse della __________i,
senza che vi sia alcun visibile motivo che avrebbe giustificato la loro firma
da parte dei clienti. Per effetto delle messe a pegno l'accusata veniva a
ricevere, grazie agli averi dei clienti, la copertura per le operazioni che
essa effettuava per sé sui suoi conti garantiti dai pegni. Essa poteva pertanto
estendere la propria operatività anche oltre l'ammontare dell'avere in conto,
senza tema di vedersi rifiutare l'operazione. La banca, detto altrimenti,
poteva permettersi di farle credito, potendo contare sulla copertura fornita
dagli averi dei conti messi a pegno.
Chiarissimo è pertanto il tornaconto
dell'accusata, mentre che per i clienti è visibile solo il rischio che essi
correvano nel dovere garantire l'operatività della __________. Essa non
riconosceva loro remunerazione di sorta per questa prestazione, di modo che
proprio non è dato di vedere quale vantaggio essi avrebbero potuto trarre
dall'operazione.
Ovviamente il risultato dell'analisi dei rischi e
degli utili derivanti da questi atti di pegno è un primo chiaro e pesante
indizio a favore della tesi accusatoria.
Un secondo elemento di giudizio di carattere
generale, anch'esso sfavorevole all'accusata, è dato dal fatto che non è in
discussione un unico atto di pegno contestato, ma che ben 4 suoi clienti
misconoscono altrettanti documenti sottoscritti in epoche differenti, il che
desta il sospetto che si trattasse di una sua modalità operativa ricorrente.
7.2. La
__________ nei verbali predibattimentali è stata perentoria nell'affermare di
non avere mai inteso costituire i propri averi in pegno in favore della __________,
cosa che essa non avrebbe fatto per nessuno (verbale 17 dicembre 2001, A1, pag.
2), e di non essere pertanto stata consapevole della sottoscrizione di un
simile impegno (verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 5). Al dibattimento (cfr.
verbale dibattimentale, pag. 3 e 4) la __________ ha spiegato di avere
compilato e firmato l'atto di pegno, senza leggerlo, assieme ad altri documenti
presso la __________, alla presenza dell'imputata e del direttore __________,
nella data indicata, in cui aveva aperto il conto e aveva conferito mandato di
gestione alla prevenuta.
Al Presidente siffatto racconto è apparso
spontaneo, privo di enfasi e del tutto credibile, anche laddove afferma -contro
l'ordinario andamento delle cose- la firma del documento senza preventiva
lettura, circostanza che poteva però giustificarsi in virtù della fiducia
nutrita nei confronti della __________, alla quale non a caso affidava in
gestione circa 10 milioni di dollari e che comunque, a prescindere dai rapporti
contrattuali, essa considerava un'amica, "una che ti guarda negli occhi"
(verbale dibattimentale, pag. 3).
L'atto di pegno in questione è poi stato escusso
dalla __________ per U$ 450'790.60, come risulta dall'istanza di risarcimento
della parte civile.
7.3. __________
ha a sua volta deposto di non avere letto l'atto di costituzione in pegno da
lui sottoscritto all'atto dell'apertura del conto presso la __________,
presenti la __________ e il __________. A suo dire, gli sarebbe stato spiegato
che i documenti da lui sottoscritti non consentivano alla __________ di
prelevare denaro dal suo conto, mentre che nulla gli sarebbe stato detto in
merito alla mesa a garanzia dei suoi averi in favore di un altro conto (AI2,
inc. 2002.150).
In aula egli ha confermato la precedente
dichiarazione (verbale dibattimentale, pag. 8), precisando di avere unicamente
inteso conferire un mandato di gestione senza facoltà di prelievo per il
gestore, e di creduto che la compilazione manoscritta da parte sua dell'atto di
pegno (doc. _) con l'indicazione di due numeri di conto, a lui sconosciuti,
servisse a tale scopo. Egli confidava nella __________, ed intendeva procedere
ad investimenti poco rischiosi, senza assumersi il rischio di una garanzia,
mentre che il concetto medesimo di un "atto di pegno" non gli
sarebbe del tutto chiaro.
Anche questo teste è sembrato alla Corte del
tutto credibile nelle proprie dichiarazioni. Egli è inoltre del tutto
disinteressato dal profilo economico, posto che l'atto di pegno da lui
rilasciato in queste circostanze non è stato utilizzato, e perciò egli non ha
subito alcuna diminuzione dei suoi averi.
7.4. __________,
come gli altri, afferma di non avere letto la documentazione sottopostale
presso la __________ all'atto dell'apertura del conto, presenti la __________ e
il __________, e di non avere perciò realizzato di avere posto i propri averi a
garanzia degli impegni della __________ nei confronti della banca. Ne sarebbe
divenuta consapevole solo più tardi, incontrando in banca __________, che aveva
sostituito il __________.
" Questi
mi disse che i miei soldi c'erano ma che erano congelati in quanto garantivano
un debito della signora __________. Debito che si aggirava sugli ITL 800
milioni. In quel momento io sono sbiancata. Non sapevo assolutamente che dovevo
garantire per la signora __________. Mai la cosa mi è stata detta e mai ho
inteso farla." (verbale 27 marzo 2002, A23, pag. 3).
Al dibattimento essa ha confermato queste sue
asserzioni, precisando di avere firmato in quell'occasione "tanti
fogli" che le vivano via via sottoposti, senza leggerli o leggendoli molto
sommariamente. Le parti manoscritte le avrebbe scritte di proprio pugno su
dettatura del __________, ma mai essa avrebbe inteso fungere da garante,
nemmeno in favore della __________, che pure era sua amica (verbale
dibattimentale, pag. 9).
Al Presidente la __________ è apparsa come
persona incapace di mentire, e quindi totalmente sincera, oltre che intimamente
colpita da questa vicenda, che le ha causato la disillusone per il tradimento
della fiducia accordata all'amica, e il blocco dei suoi averi (almeno 230
milioni di lire) per un lungo periodo.
Per buona fortuna, alla fine è stato possibile
liberare il conto della __________ dietro versamento di soli 907.-- Euro,
pagamento al quale ha provveduto l'imputata durante il dibattimento (cfr.
verbale dibattimentale, pag. 12). La Corte ha apprezzato questo buon gesto
dell'accusata.
7.5. __________
i, sentito dal Procuratore Pubblico il 25 giugno 2002, ha detto, semplicemente,
"che io non so di aver dato un atto di pegno alla signora __________
". Pur riconoscendo il documento da lui compilato, riteneva che i due
numeri di conto iscritti di suo pugno come beneficiari del pegno fossero suoi e
non sapeva che il conto __________della __________ fosse invece dell'imputata
(A37, pag. 4).
Sentito al processo (verbale dibattimentale, pag.
6) ha ribadito di non avere inteso mettere i propri averi in pegno in favore di
nessuno, ed ha spiegato le circostanze della sottoscrizione del documento
incriminato: presenti lui, la moglie, la __________, __________ e il
__________, egli, nell'ufficio del __________, ha firmato senza leggerla la
documentazione che gli veniva sottoposta e che gli era stato detto essere
necessaria per l'apertura del conto.
Anche questo teste è apparso alla Corte come del
tutto credibile. La deposizione è libera da incongruenze, se non quella (comune
a tutte le vittime) della mancata lettura dei documenti firmati, ed è comunque
sicuramente disinteressata, atteso che l'atto di pegno non ha comportato addebiti
sul suo conto.
7.6. __________,
come già aveva fatto prima del dibattimento, sostiene che tutti i predetti
clienti sarebbero stati consapevoli di rilasciare in suo favore gli atti di
costituzione in pegno, e pertanto sarebbero stati consenzienti. I suoi clienti
avrebbero di conseguenza mentito in blocco. Riconosce che gli atti di pegno
avrebbero servito i suoi interessi, ma ritiene -per quanto la Corte crede di
avere compreso- che essi sarebbero stati utili anche alla causa dei suoi
clienti, in quanto in tal modo, riunendo i denari, da una parte si sarebbero
potute effettuare delle operazioni più grandi che altrimenti non sarebbero
state possibili, e quindi i clienti avrebbero profittato del buon esito di
queste operazioni, oppure, d'altra parte, in presenza di importi più
consistenti sarebbe stato possibile ottenere condizioni più favorevoli per
certe operazioni, cosa di cui nuovamente i clienti avrebbero profittato (cfr.
anche le poco chiare dichiarazioni di cui al verbale 8 febbraio 2002
dell'accusata, A12, pag. 52 e segg.).
La spiegazione non ha per nulla convinto la
Corte, che ha in particolare obiettato che non risultava alcun tipo di
operazione che non avrebbe potuto essere eseguita anche con importi inferiori.
Inoltre è manifesto che questa giustificazione non spiega per nulla l'esistenza
dell'atto di pegno __________, alla quale, titolare di molti milioni di
dollari, non si può certo validamente opporre l'esigenza di riunire i suoi
soldi con quelli di altri per potere operare.
Del resto, una costante del comportamento
processuale dell'accusata è stata quella di non fornire assolutamente nessun
tipo di riscontro oggettivo per le proprie affermazioni di innocenza, eccezion
fatta per le analoghe dichiarazioni di __________ (di cui si dirà al consid. 7.7
che segue). Non che all'imputata si chiedesse di dimostrare la propria
innocenza, e che la si voglia qui sanzionare per non averne fornito la prova,
ma è ben vero che -in genere- all'accusato si può chiedere di almeno fornire
gli estremi della verosimiglianza delle proprie asserzioni, così da poterle
verificare in base agli atti, e che in difetto, come nella specie, di
qualsivoglia indicazione concreta, non appare iniquo trarre delle conclusioni
negative al riguardo della credibilità del prevenuto.
7.7. L'unico
elemento favorevole alla tesi della prevenuta è giunto dalle dichiarazioni del
__________. Questi, non comparso in aula, durante l'istruttoria predibattimentale,
in cui -è bene precisarlo- è stato sentito come indagato, ha sostenuto che la
signora __________ chiedeva esplicitamente ai suoi clienti di rilasciarle degli
atti di pegno, "era una sua richiesta che formulava come gestore"
(verbale 25 febbraio 2002, A16, pag. 2), richiesta che sarebbe stata
giustificata dal fatto che la __________ utilizzava il proprio conto per
operare per i clienti, beneficiando così di un patrimonio più consistente e
potendo effettuare operazioni di cambio "che non era possibile
effettuare sui conti piccoli di altri clienti" (A16, pag. 7).
Più avanti egli ha però precisato "che
tutto quanto detto in precedenza circa lo scopo di questi atti di pegno sono
mie deduzioni, tratte in base a quello che vedevo" (ibidem).
Egli ha comunque affermato di avere illustrato
alla signora __________ la portata di un atto di pegno (pag. 7) e che essa era
perciò a conoscenza dell'esistenza di tale atto pag. 8).
Il __________ è quindi stato messo a confronto
con la __________ (verbale 9 aprile 2002 di confronto __________ o/__________
/__________, A26). Le sue dichiarazioni in quell'occasione sono caratterizzate
da non meno di sette "non ricordo" in sole tre pagine di verbalizzazione.
Sulla questione dell'atto di pegno __________ ha detto di avere "già
riferito" (pag. 2), rinviando con ciò al predetto verbale e alle
modalità in cui l'atto fu rilasciato. Sulla questione dell'eventuale menzione
dell'esistenza del pegno, in occasione di successive visite in banca della
__________ e della __________, ha dichiarato di non ricordare (pag. 2).
Le affermazioni del __________ devono però essere
valutate con estrema cautela, già solo per il motivo che vanno a smentire
quelle di quattro parti lese parse alla Corte credibili e disinteressate.
Orbene, come dichiarato da __________ al dibattimento, risulta che il
__________ ha dovuto lasciare la __________ dopo avere arrecato enormi danni
con il proprio operato, tanto che la banca ha effettuato risarcimenti in favore
di almeno 30 clienti (verbale dibattimentale, pag. 13), per un importo che
secondo la difesa ammonta a parecchi milioni di franchi. La stessa __________
si ritiene pesantemente danneggiata da malversazioni commesse dal __________
nei suoi confronti, poi parzialmente risarcite, ed è a causa di queste asserite
malversazioni che la __________ ha dovuto confessare alla __________ di avere
subito delle perdite, per il che essa ha messo in atto le verifiche che hanno
poi condotto al suo arresto.
Questo sospetto di malversazioni del __________
trova almeno parziale riscontro, a livello di indizio, nell'esistenza a suo
carico di una procedura penale, i cui dettagli non sono però stati resi noti
alla Corte.
Rimane però il fatto che in simili circostanze
-allontanamento dalla banca, pagamento di risarcimenti milionari ed esistenza
di una procedura penale a suo carico- la Corte deve ritenere un chiaro ed accresciuto
interesse del __________ nell'affermare all'autorità penale la correttezza del
proprio operato, e pertanto nel sostenere di avere spiegato ai clienti della
__________ il senso del rilascio di un atto di pegno e di averne raccolto il
consapevole consenso, coprendo quindi se stesso prima ancora che la __________.
All'atto pratico, tuttavia, anch'egli è stato
vago quanto la __________ circa le operazioni di cambio che sarebbero divenute
possibili solo effettuandole dal conto dell'accusata, spiegazione come detto
oltretutto non valida almeno per la __________, e nel complesso ha comunque
dovuto ammettere che si trattava in realtà di un'esigenza della __________.
La Corte, in definitiva, ha deciso di non credere
alle dichiarazioni predibattimentali del __________ o, preferendo le lineari e
convincenti dichiarazioni dei testimoni che le sono sfilati davanti.
7.8. Un
ulteriore elemento di giudizio, ancorché indiretto, è dato dal trattamento che
le banche __________ e __________ hanno riservato a questi atti di pegno.
La __________, come dichiarato dal __________, ad
un certo punto avrebbe deciso "che questo sistema degli atti di pegno
non poteva più essere accettato" (A16, pag. 7). Ciò appare strano se
si pone mente al fatto che quello della messa a pegno, fosse anche per un
debito di terzi, è istituto giuridico assolutamente lecito, motivo per cui la
decisione (interna) della banca di distanziarsi da tali atti riflette
necessariamente, a mente della Corte, l'esistenza di qualche dubbio al riguardo
della correttezza di inconsueti pegni concessi dal cliente al proprio gestore
esterno. E' ben vero che la __________ ha poi attinto al pegno rilasciato dalla
__________, ma l'alternativa era quella di sobbarcarsi, senza possibilità di
rientro, lo scoperto in conto della __________.
Ancora più significativo è l'atteggiamento
assunto da __________ nei confronti degli atti di pegno sottoscritti dai
clienti per gli impegni del loro gestore. __________, direttore della sede di
__________ di quell'istituto, ha dichiarato senza mezzi termini (verbale 6
marzo 2002, A18, pag. 3)
" che
la banca non faceva comunque affidamento su questi atti di pegno …(omissis)…che
questi atti di pegno non mi piacevano in quanto ci erano stati consegnati dalla
signora __________ dopo l'apertura dei conti. Venivano cioè raccolti
autonomamente dalla signora __________ e fatti firmare in occasione dei suoi
viaggi. Non venivano quindi firmati al momento dell'apertura del conto. In
questo senso posso dire che non vi facevo affidamento…(omissis)…Io non penso
che la signora __________ fosse consapevole di questo atto di
pegno..(omissis)...Non ho mai affrontato questa questione con i clienti in
quanto per me questi atti di pegno non erano utilizzabili. In effetti non sono
mai stati escussi o sfruttati. Pertanto per me era come se non
esistessero".
Si presume che proprio lo scarso credito dato
dalla __________ a questi atti di pegno abbia preservato la __________ da
ulteriori imputazioni di almeno tentata truffa.
La differenza di comportamento della __________
segue palesemente la differente attitudine dei banchieri. La Corte non può che
dedurne che in __________ la __________ non osava farli firmare ai suoi
clienti, cosa che invece faceva abitualmente alla __________, presente il
__________, con il quale secondo la __________ aveva "un affiatamento
perfetto" (A8 pag. 5).
Il tutto, seppure indirettamente, ad ulteriore
riprova della natura irregolare degli stessi, e della non attendibilità del
__________.
- Da
tutto quanto precede al riguardo degli atti di pegno, la Corte ha maturato nel
complesso il convincimento del fatto che essi sono stati fatti firmare
dall'accusata ai suoi clienti in assenza di un accordo in tal senso, e che
pertanto la loro firma è stata carpita con astuzia, confidando nel fatto che
essi, stante il rapporto di fiducia nei suoi confronti e la presenza
rassicurante di un direttore di banca, avrebbero firmato tutti i documenti loro
sottoposti senza verifica, come in effetti è avvenuto.
E' chiaro che ciò costituisce inganno astuto ai sensi
dell'art. 146 CP, ed è evidente che la firma degli atti di pegno è un atto di
disposizione patrimoniale ai sensi della medesima norma. Con la firma degli
atti di pegno l'avere in conto dei firmatari è stato esposto al rischio di
essere incamerato dalla banca a copertura degli impegni della __________. Tanto
basta affinché debba essere ammesso anche il requisito del danno patrimoniale
ex art. 146 CP anche per i clienti __________ e __________, che la banca non ha
chiamato alla cassa (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna,
2002, vol. 1, n. 36 e 37 ad art. 146 CP), mentre è manifesto il danno subito da
__________, i cui averi sono stati bloccati per oltre due anni dalla banca, e
ancora di più da __________, alla quale sono stati addebitati a tal titolo U$
450'790.60.
Dal profilo soggettivo la __________ ha di sicuro
agito consapevolmente, non essendovi spazio per ipotesi di negligenza che
risulta invero difficile da concepire in queste circostanze.
Essa è perciò autrice colpevole delle truffe
ascrittegli al punto 1.1 dell'atto di accusa 13 agosto 2002 e di quella
imputatagli al punto 1.2 dell'atto d'accusa aggiuntivo.
- Al
punto 1.2 dell'atto di accusa 13 agosto 2002 il Procuratore Pubblico ha
addebitato alla prevenuta come truffa anche l'avere percepito dalla __________
la retribuzione per le proprie prestazioni nel periodo 1998/1999 ed in quello
1999/2000 per il motivo che essa le avrebbe prospettato, in base a conteggi
manoscritti, il conseguimento in quegli anni di importanti utili di gestione,
in realtà inesistenti, sicché detta retribuzione, in base agli accordi, non
sarebbe stata dovuta.
La Corte ha accertato, sulla scorta delle
risultanze peritali, che in effetti nei periodi in questione la gestione
__________ non ha portato ad utili apprezzabili (cfr. AI 73, pag. 21-23), come
confermato dal perito in aula (cfr. verbale dibattimentale, pag. 17), e che
pertanto la corresponsione di U$ 120'000.-- nel 1999 e di 120 milioni di lire
nel 2000 a titolo di percentuale su detti utili non si giustificava.
Nondimeno, la Corte per queste fattispecie non ha
addebitato all'accusata l'ascritto reato di truffa, non essendoci la prova
certa dell'intenzionalità del suo agire.
Lo stesso Procuratore Pubblico, in effetti, ha
sottolineato in requisitoria la difficoltà di calcolare se vi fossero stati
degli utili nei periodi incriminati per il motivo dell'esistenza di vari conti
bancari e di numerosissime operazioni d'investimento, con la conseguenza che
per la __________ sarebbe stato impossibile capire qualcosa della situazione.
Il rilievo della poca trasparenza della
situazione è senz'altro corretto, se solo si pensa che è stato necessario far
capo ad una perizia giudiziaria per vederci chiaro, e che anche il perito
giudiziario ha avuto delle difficoltà nel verificare il rendimento nei periodi
critici del patrimonio affidato alla __________, difficoltà attestate, oltre
che dalle parole del perito, dall'alto costo del referto, pari a fr. 75'000.--
(doc. TPC _).
Dalla poca trasparenza della situazione degli
investimenti, il Procuratore Pubblico ha giustamente dedotto che la __________
non potesse comprendere nulla delle spiegazioni ammannitele dalla prevenuta
sulla base dei suoi grossolani conteggi manoscritti, cosa che del resto essa
aveva esplicitamente dichiarato (verbale 7 febbraio 2002, A11, pag. 4):
" Per
quanto attiene i commenti della __________ a questi conteggi, essi erano sempre
lunghi. Innanzitutto teneva lei il foglio in mano, me lo descriveva e poi
appena facevo una domanda, ogni sua risposta generava confusione totale. Anzi,
ad ogni mia domanda la __________ reagiva come se io non capissi cose evidenti;
per cui non serviva continuare a fare domande, tanto era impossibile capire
alcunché. Evidentemente, questa situazione era per me accettabile, anche se sgradevole,
in quanto mi fidavo ciecamente della __________ ".
Posto che la __________, per quanto si è visto al
dibattimento, non può rivendicare alcun primato di intelligenza nei confronti
della sua vittima, e accertata l'oggettiva difficoltà di determinare
l'effettivo andamento degli investimenti, il quesito determinante quo
all'esistenza della volontà della __________ di ingannare la __________ (anche)
facendosi remunerare senza titolo è innanzitutto quello a sapere se l'accusata
fosse effettivamente in chiaro sul reale andamento degli investimenti operati
con gli averi della __________.
In altre parole, stabilito che i conteggi
allestiti dalla __________ erano sbagliati perché attestavano di utili in
realtà non esistenti, ci si deve chiedere se essi fossero anche falsi, ossia se
l'errore fosse stato voluto dalla __________ per incamerare provvigioni che non
le spettavano, oppure se anch'essa -sicuramente desiderosa di potere mostrare
un risultato favorevole- fosse stata vittima del suo disordine e della mancanza
di trasparenza.
L'accusa non ha speso una parola su questa
basilare questione e pertanto, dovendo essere accordato alla __________ il
beneficio del dubbio, non può esserci condanna per questa ipotesi di truffa.
-
La
Corte non è convinta neppure dell'esistenza dell'ipotesi di truffa in danno di
__________, che sarebbe stata astutamente indotta, contro le sue reali
intenzioni, a cointestarle il conto bancario aperto in Svizzera. Ne è seguito
anche al riguardo di questa fattispecie (punto 1.1 dell'atto di accusa 3
novembre 2003) il proscioglimento dell'accusata.
-
Passando
alla disamina dell'imputazione di truffa commessa dall'accusata ottenendo dei
trasferimenti di denaro in suo favore sulla base di 4 ordini di bonifico di
__________ da lei falsificati (punto 1.3 AA 13 agosto 2002), il rilievo che si
impone d'entrata è quello del fatto che la credibilità dell'imputata risulta in
generale minata dalle sue accertate menzogne al riguardo degli atti di pegno.
Nondimeno, anche in questo caso la Corte ha in primo luogo fatto capo ad
elementi oggettivi di giudizio, come meglio illustrato nei considerandi che
seguono.
-
ha più volte sottolineato di non avere mai voluto accordare alla __________ la
facoltà di prelevare denaro dai suoi conti, ed in effetti non le ha mai
accordato procure a tal fine. Nell'ambito dei loro rapporti era invece usuale
che la __________ chiedesse alla __________, in aggiunta all'attività di
gestione, di trasmettere per suo conto alle banche degli ordini di bonifico
qualora le occorresse denaro per sue esigenze personali. Visto che la
__________ viveva in Italia quando non era in Sudamerica, e che la __________
aveva invece frequenti contatti con le banche di __________, sembrava cosa del
tutto normale che la __________ avesse a fare da tramite degli ordini di
trasferimento della sua amica e mandante.
Per motivi di discrezione, dovendo la __________
varcare la frontiera con gli ordini di bonifico, avveniva che gli stessi non
venissero interamente compilati dalla mandante, ma che al contrario essa li
sottoscrivesse, lasciando però in bianco l'indicazione relativa all'origine e
alla destinazione del denaro. Inoltre, accadeva che la __________ chiedesse
alla mandante di allestire un secondo ordine di bonifico relativo al medesimo
trasferimento di fondi, all'asserito scopo di ripristinare la situazione sul
conto dal quale si era attinto.
Così si è espressa in proposito la __________
(verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 6 e 7):
" Gli
ordini di bonifico venivano firmati, per esigenze mie e della __________. Mi
spiego. Per l'operazione in Sardegna era la __________ che mi chiamava e mi
diceva che occorreva fare una determinata operazione di trasferimento. Per
rimpinguare il conto __________, anche in questo caso è la __________ che lo
teneva d'occhio e mi diceva quando si trattava di girargli qualche cosa. Oppure
mi diceva anche che occorreva versare qualche cosa da un conto all'altro, da
una banca all'altra, perché lei potesse fare una determinata operazione di
investimento. Alle volte ero io che dicevo di fare un determinato bonifico per
esigenze mie. Accenno per esempio all'appartamento che volevo comperare a mia
nipote a Londra.
Per tutti questi trasferimenti io rilasciavo
quindi alla __________ degli ordini di bonifico, dove lasciavo in bianco
partenza e destinazione degli averi. La __________ insisteva sempre perché io
lasciassi pur in bianco gli spazi per inserire gli importi. Da quanto mi
ricordo mi sono sempre rifiutata di procedere in questo senso. I nomi dei conti
di partenza e di arrivo non dovevano essere inseriti in quanto la __________
doveva passare la dogana con questi documenti, così mi disse lei. Questi
documenti venivano da me stilati e firmati o in presenza della __________, che
mi veniva a trovare, oppure la __________ mi telefonava dandomi gli estremi
dell'ordine da compilare. A questo punto io trasmettevo questo ordine via fax
alla __________ e poi lo facevo proseguire per ____.
Preciso che il fax di questo ordine lo anticipavo
io alla banca. Sempre in bianco per quanto attiene i conti. In questi casi
l'originale lo inviavo via ____ alla __________ perché lo voleva tenere a casa
sua.
E' possibile che il fax venisse pure mandato alla
__________.
Poi l'intesa era che la __________ si recava in
banca e, o sul fax che era già arrivato in banca, o sull'originale che portava
lei stessa brevi manu, in banca inseriva le indicazioni circa i conti di
partenza ed i conti di destinazione.
E' capitato che la __________ mi chiedesse, per
una medesima operazione di trasferimento, di allestire due ordini di mio pugno,
dicendomi che ne aveva bisogno una copia che doveva restare agli atti. Io mi
rifiutai dicendo che bastava fare una fotocopia. Lei si offese ma non
insistette più di quel tanto.
Devo però dire che per una sola operazione di
trasferimento mi capitava di dover stilare due ordini. Mi spiego. Se per
esempio occorreva per questa operazione addebitare il mio conto in __________
(i pagamenti solitamente venivano fatti dal conto __________) occorreva, così
mi diceva la __________, immediatamente riaccreditare questo mio conto
__________ dell'importo appena uscito, attingendo al mio conto in __________.
In __________ in effetti avevo molti più averi che non in __________. Questo è
stato fatto sia per l'operazione in Sardegna, più volte, che per l'operazione
relativa all'appartamento di Londra (quella delle __________ 195'000.--)."
Ad un certo punto, però la __________ è diventata
più rigorosa con l'amica, avendo ricevuto notizia di una sua presunta
malversazione in danno della __________, alla quale non aveva però dato più
credito di tanto. La prassi è pertanto cambiata nel senso che la __________
chiedeva alle banche di eseguire gli ordini di bonifico dopo una verifica
telefonica delle sue intenzioni. Così continua il racconto (A8, pag. 7 e 8):
" A
partire da un certo momento, penso attorno al 1998, diedi effettivamente
disposizioni alle banche per eseguire questi ordini di bonifico soltanto previa
mia conferma telefonica. Io avevo sentito dalla mia amica __________, che mi aveva
presentato la __________, che la __________ le aveva rubato circa ITL 1
miliardo. Dopo molte pressioni pare che la __________ le restituì questo
importo.
La __________ mi disse che la __________
sfruttava degli ordini di bonifico non compilati. Ne parlai con __________ e
appunto decidemmo di dare queste istruzioni alle banche.
(omissis)
" Io
con la __________ parlai della __________. Lei mi disse che era una pazza e che
anzi era lei __________ che aveva perso dei soldi a causa della __________
….(…)…Preciso che la __________ è comunque una persona piuttosto agitata, alla
quale non è che si può dare credito totalmente. Poi quando la __________ mi
disse queste cose era anche in un momento di depressione e di agitazione.
Quindi quanto mi rispose la __________ e le cautele che avevo adottato mi
sembravano sufficienti per tutelarmi."
- La
__________ sulla questione dei bonifici nega ogni addebito, ed ha nelle grandi
linee confermato le modalità descritte in dettaglio dalla __________. Sulla
cruciale (come si vedrà) questione degli originali di detti ordini, essa ha
affermato (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 4):
" __________
che tutti gli originali degli ordini che mi dava la signora ovviamente li ho
tutti portati in banca.
Può essere che qualche volta la banca non abbia
chiesto l'originale (quasi mai), in tal caso l'originale lo strappavo."
Anche i funzionari di banca chiamati ad eseguire
i bonifici hanno deposto per l'esistenza di ordini compilati solo parzialmente
dalla titolare del conto e della prassi di chiedere una loro generica conferma
telefonica alla signora __________ (per __________: __________, A6, pag. 2;
__________, A17, pag. 3; per __________: __________, A16, pag. 6)
- Il
primo dei bonifici contestati esaminati dalla Corte è quello di lire 300
milioni di cui al punto 1.3.2 (l'unico di quelli incriminati fatto eseguire in
), con cui il denaro è stato trasferito il 12 gennaio 1999 dal conto
"" della __________ presso quell'istituto al conto
__________presso il __________, di pertinenza dell'imputata (AI 73, pag. 12).
Il perito giudiziario ha innanzitutto confermato
l'esistenza di questa operazione (verbale dibattimentale, pag. 17).
L'ordine di bonifico sulla cui base la __________
ha effettuato il trasferimento dei fondi si trova in atti, in fotocopia, quale
foglio 2 dell'allegato 21 al verbale 15 febbraio 2002 di __________ (A14), e
consiste in un manoscritto della signora __________ in cui è visibile che i
conti di partenza e di arrivo sono stati scritti con una grafia differente da
quella del resto del testo. Il documento presenta inoltre la particolare
caratteristica di una correzione della lettera "s" nella parola
"saluto".
A rigore di logica (e in caso di operazione
regolare), l'originale di quell'ordine dovrebbe trovarsi presso la banca che
l'ha ricevuto.
Nella fattispecie, invece, lo stesso
-inconfondibile per il predetto dettaglio della "s" corretta- è stato
rinvenuto in originale nella disponibilità della __________ con le indicazioni
dei conti di partenza e di arrivo ancora in bianco, e figura in atti nella mappetta
rossa doc. _, assieme a due fotocopie a colori del medesimo documento.
La __________ nei verbali predibattimentali aveva
escluso di potere essere in possesso di ordini di bonifico originali (cfr. la citazione
al precedente considerando 13), e al processo non ha saputo spiegare in alcun
modo il possesso di tali documenti.
A ciò si aggiunga il fatto che la __________
disconosce il bonifico in questione (da ultimo nel verbale dibattimentale, pag.
4) e che la __________ non ha saputo fornire per esso altra spiegazione che non
la pretesa "restituzione in mio favore di denaro da me anticipato per
contanti alla signora __________ oppure di denaro consegnato immediatamente
dopo alla signora __________ " (verbale dibattimentale, pag. 18),
ammettendo di non potere comprovare questa affermazione.
Si è già detto che la Corte non intende chiedere
alla __________ di dimostrare la propria innocenza, ma è ben vero che è lei ad
essere gravata dell'onere di rendere conto del destino di denaro pervenuto su
di un suo conto bancario, e non è fuori luogo rilevare anche che l'atto di
accusa risale all'agosto 2002, e che pertanto l'imputata sapeva da due anni di
dovere rispondere alla domanda relativa alla causale di quel bonifico.
Quale ulteriore, pesante indizio della
colpevolezza dell'accusata, risulta poi che il medesimo ordine di bonifico,
riconoscibile dal predetto dettaglio, era già stato usato (lecitamente) nel
1998 per il trasferimento del medesimo importo di lire 300 milioni su di un
conto presso la __________ (cfr. le pag. 3 e 4 dell'allegato 14 al medesimo
verbale A14), dal che la logica deduzione che in quell'occasione, dove detto
ordine venne usato almeno due volte perché vennero apportate delle correzioni,
alla fine l'originale, parzialmente non compilato, rimase nelle mani della
prevenuta, così come esso è stato trovato e come visibile in atti nella
predetta mappa doc. _ con le sue brave fotocopie a colori, prive di qualsiasi
lecita giustificazione.
Sulla scorta di tutti questi elementi, la Corte
non può che accertare la manifesta natura illecita di questo bonifico.
Come giustamente prospettato dall'atto di accusa,
si concretizza così il reato di truffa, avendo l'autrice ingannato con astuzia
i funzionari della __________ utilizzando un documento falso e abusando del
rapporto di fiducia instaurato con la pluriennale collaborazione in qualità di
gestore esterno appoggiato all'istituto bancario, per il che essi sono stati
indotti ad effettuare il trasferimento di fondi in suo favore, a debito del
conto di __________.
Va da sé, inoltre, che l'accertamento della
commissione di questo ulteriore reato nella nuova modalità della manipolazione
di ordini di bonifico non giova alla credibilità dell'imputata laddove essa
nega la sussistenza di altri reati di questo genere.
- Il
secondo bonifico incriminato preso in esame dalla Corte è quello di GBP
195'000.-- di cui al punto 1.3.4 dell'atto di accusa, con cui il novembre 2001
detto importo è stato trasferito, sulla scorta di un ordine manoscritto della
, dal di lei conto "" in __________ al conto n.
__________della __________ in __________.
Anche in questo caso il perito giudiziario ha
confermato l'esistenza dell'operazione (verbale dibattimentale, pag. 17).
Essa è stata revocata in dubbio dalla __________
a solo un mese dalla sua esecuzione, posto che essa veniva censurata già nella
denuncia del 14 dicembre 2001 (cubo 1, classificatore denuncia penale, AI 1,
punto 8a, con riferimento all'allegato doc. _, pag. 9) e la contestazione della
liceità di quel trasferimento di fondi è stata costantemente mantenuta sino al
dibattimento (verbale dibattimentale, pag. 4).
Secondo la parte lesa, essa avrebbe inteso
effettivamente operare, con l'aiuto della __________, un trasferimento di fondi
di GBP 195'000.-- ma non a beneficio della __________, ma bensì del suo (della
__________) conto presso la __________ (verbale dibattimentale, pag. 4), per
rimpinguare detto conto dopo che dallo stesso era uscito il medesimo importo in
favore della __________, essendo lo scopo ultimo dell'operazione quello di
finanziare l'acquisto di un appartamento in quella città per i suoi nipoti.
Doveva trattarsi, detto più semplicemente, di una
di quelle astruse triangolazioni di denaro volute dalla __________ e descritte
al consid. 12, secondo la quale per effettuare un trasferimento di denaro
occorrevano due bonifici: uno per effettuare l'operazione desiderata (in questo
caso il versamento di fondi a Londra per l'acquisto di un appartamento), ed un
secondo, di pari importo per ripristinare il saldo del conto che aveva
effettuato l'operazione a detrimento di un altro conto della __________.
Così ha dettagliatamente descritto l'operazione
la parte lesa (verbale 17 dicembre 2001 di __________, A1, pag. 4,
sottolineatura della Corte):
" In
sostanza dovevo versare in una banca a Londra GBP 195'000.-- per acquistare un
appartamento per i miei nipoti. La __________ volle organizzare questa
operazione tramite la __________. In sostanza mi disse che era conveniente
aprire un conto presso la __________ di Londra. Questo era già successo un anno
prima quando mia nipote si era spostata a Londra. Per l'acquisto
dell'appartamento la __________ mi disse che occorreva attingere ai conti
__________ per non prosciugare il conto ________. Per cui l'operazione
avrebbe dovuto essere la seguente. GBP 195'000.-- partivano dalla __________
per Londra e dal __________ venivano versati a favore del mio conto in
__________ il medesimo importo. La __________ mi chiese di sottoscriverle in
bianco due ordini di bonifico (doc. di denuncia): uno per la __________ e uno
per la __________. Difatti si vede sull'ordine doc. _ che io ho scritto di
mio pugno l'ordine, sennonché esso è poi completato dalla __________ stessa.
Nel dicembre di quest'anno abbiamo poi scoperto che il conto indicato su quest'ordine
è in realtà il conto della __________ e non il mio, anch'esso presso la
__________."
L'accusata su questa operazione ha fornito tesi
generiche, confuse e discordanti.
In un primo tempo (verbale 18 gennaio 2002, A2,
pag. 5) ha sostenuto l'importo era stato girato sul suo conto perché
" eravamo
d'accordo così", ovvero "…perché abbiamo fatto dei conteggi. Mi doveva dare GBP
195'000.--" che "…si riferivano a delle operazioni che
dovevamo fare di comune accordo", ovvero ancora "…che ho anticipato io alla signora __________ GBP 195'000.--.
Una parte dell'importo è stato da me dato in sterline ed un'altra parte in
dollari …. è stato un mio cliente che mi doveva dei soldi, che me li ha dati e
che io ho utilizzato per fare questo anticipo alla signora __________. ADR che
non voglio fare il nome di questo cliente."
Si rileva, per inciso, che questa tesi
dell'accusata non spiega l'esistenza di due bonifici di pari importo, ma solo
di quello in suo favore.
Diversa la versione di cui al verbale 11 marzo
2002 (A19, pag. 9):
" Sia
sul mio conto che su quello della signora __________ in __________ abbiamo
avuto dei problemi con il direttore __________. Problemi relativi ad
investimenti illeciti. Preciso che la signora __________ mi aveva concesso
sotto forma di atto di pegno una garanzia. Questa garanzia era stata fatta
illimitata dal __________. Allora, d'accordo con la signora per avere una
limitazione della garanzia abbiamo fatto questo trasferimento perché altrimenti
la banca glieli avrebbe dedotti dal suo conto facendo valere la garanzia."
Qui affiora, implicitamente, una parte di verità,
ovvero l'esistenza di una richiesta della __________ alla __________ di ridurre
il saldo negativo del proprio conto, mentre che -come si è già visto- è del
tutto falso che la __________ avesse consapevolmente concesso la garanzia alla
prevenuta sotto forma di atto di pegno.
Diversa ancora la versione resa a confronto con
la denunciante e __________, funzionaria della __________, che la smentiscono,
il 9 aprile 2002 (A24, pag. 5), secondo cui
" quell'ordine
era già depositato in banca da un po' di tempo. Durante un incontro avvenuto
appunto in novembre con la signora __________ e la signora __________ abbiamo
discusso di queste GBP 195'000 che non andavano investite ma che andavano
girate in __________ sul mio conto",
mentre che al dibattimento la prevenuta ha
sostenuto che si sarebbe trattato della restituzione in suo favore di denari
che le erano dovuti (verbale dibattimentale, pag. 18).
I retroscena del trasferimento di queste GBP
195'000.-- sul conto della __________ presso la __________ vengono svelati
dall'illuminante deposizione di __________, già vicedirettore di quell'istituto
(verbale 17 gennaio 2002, A7, pag. 2, sottolineature della Corte):
" La
signora __________ aveva in effetti una posizione debitoria di circa CHF 1,2
milioni per la quale abbiamo dato disdetta. Questa posizione debitoria era
garantita sia dagli averi della signora __________ (per circa EURO 400'000.--)
e dagli averi della signora __________."
(omissis)
" La
posizione debitoria della __________ ha origine, credo almeno in un'attività di
gestione patrimoniale. Prima della disdetta la __________ aveva ridotto la
propria esposizione passiva con un versamento di GBP 195'000.--. La
disdetta è stata data ad inizio dicembre 2001. Era da tempo che noi chiedevamo
alla signora __________ di ridurre la propria esposizione passiva, almeno da
quando io l'ho conosciuta. Questo versamento di GBP 195'000.-- è quindi
giunto dopo nostre insistenti richieste."
(omissis)
" Devo
dire che la __________ premeva anche per poter attingere ad una sua cassetta di
sicurezza. Noi avevamo bloccato internamente questa cassetta dato che la
__________ ci aveva detto che nella stessa vi erano circa CHF 200'000.--.
Volevamo quindi utilizzare questo importo per rimborsare parzialmente il suo
debito. Era quindi stato fatto un patto ai sensi del quale previo versamento della __________
di ITL 530 milioni la cassetta le sarebbe stata rimessa a disposizione. Al
posto di questo importo in lire è invece giunto l'importo di GBP 195'000.--. La cassetta è quindi stata sbloccata e
la __________ vi ha avuto accesso normalmente."
In queste circostanze, non occorrono molte altre
spiegazioni per giustificare il fatto che la Corte sia assolutamente convinta
che la __________, a questo punto in difficoltà economiche, abbia derubato la
__________ per mezzo della truffa commessa con gli ordini di bonifico, avendo
falsificato quello in suo favore compilandolo indebitamente con l'inserimento
di un suo conto bancario quale beneficiario, senta titolo, del trasferimento
delle GBP 195'000.--.
- La
Corte ha poi esaminato l'addebito relativo al trasferimento di lire 200 milioni
dell'aprile 1998 dal conto __________della __________ in __________ al conto
__________della __________ (cfr. consid. 14) presso il __________ (punto 1.3.1
AA).
La __________ al momento della presentazione
della denuncia nemmeno sapeva che il conto __________fosse della __________ (cfr.
il punto 8a, pag. 9, con riferimento al doc. _ allegato), limitandosi a
ritenere verosimile tale ipotesi (punto 10c, pag. 11).
Raccolta ulteriore documentazione, essa in
occasione del verbale del 15 febbraio 2002, riferendosi all'allegato 16 del
verbale stesso dichiarava che
" …
anche vedendo l'originale di questo ordine (prodotto in copia sub doc. _), vedo
che di mio pugno vi è soltanto l'importo e la firma. Tutto il resto non è mio.
Non so assolutamente ricordare per quale motivo diedi questo foglio alla
__________. A me il conto __________ non dice assolutamente niente" (A14,
pag. 4),
"
ed anche al dibattimento essa ha sostenuto di non
ricordare di avere avuto nell'aprile 1998 motivo di bonificare 200 milioni di
lire ad un conto __________della prevenuta.
La __________, interrogata dal Procuratore
Pubblico sul bonifico in questione, ha dichiarato che
" sicuramente
sono soldi che ho portato io alla signora __________ in Italia. Non ricordo se
ho attinto ai miei conti per fare questo versamento alla signora. Ci devo
pensare"(verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 10).
Anche al dibattimento, a quasi due anni dall'atto
di accusa, ha semplicemente affermato di avere con quell'operazione ottenuto la
restituzione di denaro anticipato per contanti alla sua mandante, oppure di
denaro consegnato immediatamente dopo alla signora __________, riconoscendo nel
contempo di non potere portare prove a sostegno del suo dire (verbale
dibattimentale, pag. 18).
Scartata la seconda possibilità, essendo privo di
ogni senso logico che la __________ si faccia girare denaro su di un suo conto
per poi consegnarlo "immediatamente dopo" alla __________ e
ritenuto che rimarrebbe traccia della successiva operazione bancaria effettuata
a tale scopo dalla __________, rimane quella della restituzione di denaro da
lei anticipato per contanti alla __________.
Certo, la __________ ha tenuto ad affermare di
avere avuto ingenti disponibilità di contante al proprio domicilio in Italia
(abitudine in Italia assai rischiosa), affermazione che naturalmente non è
verificabile, ma rimane il fatto che appare contrario alla logica delle cose e
alla natura del loro rapporto contrattuale che la __________, gestore esterno
di patrimonio che a suo dire guadagnava il giusto per un'esistenza dignitosa,
avesse ad anticipare ingenti somme di denaro alla sua cliente multimilionaria
(in dollari) e non priva della liquidità necessaria alle sue esigenze.
__________ è apparsa alla Corte come una persona
ordinata, lucida nei propri ricordi, e non certo poco intelligente o confusa,
se non dalle cortine fumogene sollevate dall'accusata. Come è giusto che sia a
fronte di importi così rilevanti, essa ha sempre affermato di ricordare i
principali movimenti di denaro da lei ordinati, e le sue contestazioni di operazioni
eseguite dalla __________ non sono state indiscriminate, ma sono al contrario
state sollevate dopo attente verifiche e nel
quadro di una ricostruzione dell'intera situazione sulla base dei
giustificativi bancari (cfr. il prefato verbale 15 febbraio 2002, A14, alla
presenza oltretutto del perito). Con riferimento allo specifico tema di
eventuali consegne a lei di contanti da parte della __________, essa -a
confronto con l'accusata- ha escluso una simile prassi (verbale 9 aprile 2002,
A24, pag. 6), mentre che essa, come detto ha affermato di ricordare sia i
prelevamenti effettuati (verbale 7 febbraio 2002, A11, pag. 3) che le
"operazioni di compensazione", perifrasi sinonimo di esportazioni di
capitale, in virtù delle quali essa riceveva denaro in Italia da persone
desiderose di ottenere il controvalore (dedotta solitamente una congrua
commissione) in Svizzera (verbale 18 gennaio 2002, A8, pag. 6; verbale 15
febbraio 2002, A14, pag. 5).
A fronte di ciò, la __________, già distintasi
sino a questo punto per l'inaffidabilità delle dichiarazioni, che in altre due
occasioni ha illecitamente incamerato denaro della __________ con il medesimo
sistema degli ordini di bonifico, che anche questa volta ha percepito il
denaro, e che avrebbe avuto ogni interesse a tentare di chiarire la faccenda,
si limita a generiche affermazioni, senza fornire -nemmeno all'ultimo minuto,
ovvero con l'arringa difensiva- neppure un minimo appiglio circostanziale sulla
causale degli asseriti anticipi di denaro fatti alla __________.
In simili circostanze, la Corte ha concluso per
la colpevolezza della prevenuta anche quo all'addebito di truffa di cui al
punto 1.3.1 dell'atto di accusa.
- L'ultimo
bonifico contestato esaminato dalla Corte è quello di U$ 100'000.-- con cui il
16 gennaio 2001 il conto __________di __________ in __________ è stato
addebitato in favore del conto __________della __________ (in seguito:
__________) presso la medesima __________ (punto 1.3.3 AA).
La Corte ha innanzitutto accertato l'esistenza
dell'operazione contestata chiedendone conferma al perito giudiziario (verbale
dibattimentale, pag. 17), come pure la titolarità dell'accusata al riguardo
della __________ (AI 73, pag. 9).
Anche in questo caso la __________ disconosce il
pagamento, ipotizzando che potrebbe trattarsi, come già per le predette GBP
195'000.-- (cfr. consid. 15), dell'abuso da parte della __________ di una
situazione di doppio bonifico per una medesima operazione (uno per fare il
pagamento e il secondo per coprire il conto da cui è uscito il pagamento), in
cui però non è stata la __________k, ma bensì (indebitamente) la __________ a
beneficiare del secondo bonifico (verbale 15 febbraio 2002, A14, pag. 4):
" Forse
è possibile collegare questo ordine di bonifico da me messo a disposizione
della __________ con il versamento del dicembre 2000 fatto a favore della
__________ per sue provvigioni. Spesso lei mi faceva il discorso secondo cui
occorreva rimpinguare il suo conto __________ con averi dal conto __________.
Ora, la remunerazione per la __________ il 19 dicembre 2000 (U$ 100'000.--
appunto) è stata pagata attingendo al mio conto in __________. Si vede che
occorreva coprire questo prelevamento attingendo al mio conto in __________.
Così mi diceva lei, per poter garantire l'operatività sul conto in __________.
Mettendo a confronto gli originali di questi due
bonifici (doc. _ e doc. _) vedo proprio che questi due ordini sono stati da me
stilati in contemporanea, la struttura essendo esattamente la stessa."
Il rilievo della parte lesa appare pertinente, in
quanto esaminando i doc. _ allegati al verbale A14 si notano in effetti
manifeste analogie: innanzitutto l'importo è il medesimo e la data di
esecuzione è vicina nel tempo (19 dicembre 2000/16 gennaio 2002), inoltre il
testo è identico, anche nella struttura, visto che ogni riga contiene il
medesimo numero di parole.
La __________, interrogata in proposito, ha
immediatamente ("Questo lo spiego subito..") tentato di
approfittare dell'equivoco ingenerato dall'esistenza dei due bonifici identici,
giustificando il bonifico che le veniva contestato con il pagamenti del suo
credito per onorari (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 10):
" Il
PP mi mostra l'ordine riferito al bonifico di U$ 100'000.-- con valuta 10 (recte:
16) gennaio 2001 riferito ad un addebito del conto nr. __________ a favore del
mio conto nr. __________ (doc. _ del verbale di interrogatorio 15 febbraio 2002
di __________).
Questo lo spiego subito. Questo importo è quello
di cui sub doc. _ riferito all'andamento degli investimenti fra l'aprile 1999 e
il maggio 2000. Questo bonifico consiste pertanto nella mia remunerazione per
la mia attività di gestore patrimoniale."
Così facendo la prevenuta avvalora la tesi della
__________, che a sua volta attribuiva questo pagamento ad una questione di
onorari dell'accusata, ma non spiega però assolutamente per quale motivo essa
risulti beneficiaria per due volte a distanza di pochi giorni di bonifici
riguardanti il medesimo importo.
Al dibattimento la __________ ha fornito la
diversa spiegazione, secondo cui anche in questo caso si sarebbe trattato della
restituzione da parte della __________ di denaro da lei anticipato (verbale
dibattimentale, pag. 18), ma la contraddizione tra questa generica
giustificazione e la predetta dichiarazione fatta al Procuratore Pubblico è
manifesta, e suscettibile di sgretolare ulteriormente la scarsissima
credibilità di cui si può accreditare l'accusata, considerato anche che il
bonifico del dicembre 2000 era di per sé destinato a sistemare le pendenze tra
gestore e cliente, ragione per cui parrebbe illogico avere fatto un successivo
bonifico poche settimane dopo per liquidare un debito (oltretutto di pari
importo) lasciato in sospeso, a meno di volere pensare -cosa che la Corte non
fa- che il preteso credito dell'accusata identico al precedente sia sorto nel
breve lasso di tempo costituito dalle festività di fine anno.
E' perciò per la Corte ancora una volta manifesta
la natura truffaldina del bonifico contestato a giusta ragione dalla
__________, motivo per cui la relativa imputazione trova puntuale conferma,
così come quella di falsità in documenti.
- Al
punto 2 dell'atto di accusa è stato addebitato alla prevenuta anche il reato di
appropriazione indebita, per avere, in due occasioni, nell'ottobre (lire 80
milioni) e nel dicembre 1999 (lire 300 milioni), incamerato denaro contante che
la __________ le aveva chiesto di ritirare per suo conto e che avrebbe dovuto
rimettere a terze persone nel contesto dell'operazione immobiliare effettuata
in Sardegna dalla parte lesa.
__________ ha raccontato di avere messo a
disposizione, a più riprese, ingenti somme di denaro per un'operazione
immobiliare in Sardegna per aiutare il padre del suo compagno __________. Nel
proprio verbale del 15 febbraio 2002 (A14) essa ha indicato la distinta dei
bonifici fatti a tale scopo, includendovi anche le due operazioni eseguite
-contrariamente alle sue abitudini- con consegna
di contanti alla __________ sulla base di ordini manoscritti in tal senso
(allegati 7 e 8 al verbale A14), circostanza confermata dallo __________ almeno
al riguardo della tranche da 300 milioni (verbale 26 marzo 2002 confronto
__________ /__________, A21, pag. 3). La __________ contesta proprio queste due
ultime operazioni sostenendo che il denaro non sarebbe mai arrivato a
destinazione, mentre che risulterebbe che contestualmente a detti prelievi per
contanti un conto della __________ sia stato bonificato degli identici importi.
Così ha raccontato la denunciante, dopo avere
fatto la distinta dei soldi da lei destinati all'operazione in Sardegna (A14,
pag. 2):
" Il
perito precisa che gli ultimi due importi a contanti risultano confluiti sul
conto __________ (il 23 dicembre 1999 per i 300 mio e il 14 ottobre 1999 per
gli 80 mio).
Tutti questi bonifici per l'operazione Sardegna
sono da me riconosciuti e non contestati. Tranne che ITL 380 milioni riferiti a
due versamenti a contanti a favore della signora __________ non mi risultano
essere mai giunti in Sardegna. In questo senso queste due operazioni sono
quindi da intendere contestate.
Aggiungo ancora in questo contesto
dell'operazione Sardegna ITL 300 milioni partiti dal conto __________ in data 9
gennaio 2001 (doc. _). Questo ordine non è mai stato da me dato. Meglio, questo
importo era in effetti da destinare alla Sardegna. In realtà questo importo è
il medesimo di quello oggetto di un prelevamento a contanti poc'anzi citato
fatto dalla signora __________. Si vede che lei ha utilizzato i prelevamenti a
contanti a suo favore e poi ha dovuto colmare questo ammanco effettuando un
altro bonifico a debito del mio conto per un medesimo importo. Constato che
l'ordine di bonifico sub doc. _ utilizzato per impartire questo bonifico del 9
gennaio 2001 corrisponde in tutto e per tutto a quelli trovati nell'ufficio
della __________ a __________ e che ho avuto modo di consultare in quanto
messimi a disposizione dal PP."
Nuovamente, pertanto, la __________ spiega in
termini chiari e ragionevoli l'ipotesi di illecito di cui incolpa la
__________, ipotizzando che essa, ad un anno di distanza, abbia coperto
l'appropriazione dei 300 milioni di lire in contanti del dicembre 1999 con un
bonifico di pari importo del gennaio 2001 fatto utilizzando ancora una volta
uno dei falsi ordini in bianco caratterizzati dalla "s" di
"saluto".
A fronte di queste circostanziate accuse, la
__________ ha ritenuto "impossibile" la tesi della __________
di non avere ricevuto i soldi (verbale 11 marzo 2002, A19, pag. 6),
giustificando di avere versato i medesimi importi di 300 e 80 milioni di lire
sul proprio conto __________nelle date dei prelevamenti a debito del conto
__________ con delle operazioni di compensazione a seguito delle quali essa
avrebbe consegnato il controvalore in Italia alla __________ (ibidem), ma di
non ricordare con i soldi di quali altri suoi clienti essa avrebbe fatto le
compensazioni (pag. 7). Quanto alla presenza dell'ordine di bonifico identico a
quello già utilizzato per un'operazione lecita di trasferimento fondi a Ginevra
(e del cui originale e delle cui fotocopie a colori essa è stata trovata in
possesso) essa ha affermato, nell'ordine,
" Dico
che non è possibile"; "Dico che non è possibile in quanto l'originale
se è qui a __________ in banca non può certamente essere stato utilizzato due
volte" e "Non me lo spiego" (A19, pag. 8).
Al dibattimento la prevenuta per i 300 milioni ha
fornito le medesime generiche spiegazioni addotte per le altre operazioni a lei
contestate, sostenendo cioè di avere preventivamente dato il denaro alla
mandante con il contante di cui essa disponeva in Italia, eventualmente per
averlo ricevuto nel contesto di operazioni di compensazione, per il che essa
sarebbe stata autorizzata ad incamerarlo (verbale dibattimentale, pag. 18).
Quo agli 80 milioni, essa ha invece sostenuto che
" il
denaro venne tenuto a mia disposizione in banca e io lo ritirai in tre, quattro
volte. La mia istruzione era quella di consegnare il denaro per conto della
signora __________ ed anche di __________ a tale dottor __________ che era il
commercialista di __________ padre e figli e nel contempo si occupava
dell'operazione immobiliare in Sardegna che comunque era legata agli interessi
della famiglia __________. Ho consegnato il denaro al destinatario indicatomi
all'aeroporto della Malpensa dove egli è venuto a ritirarlo. Non mi è stata
rilasciata la ricevuta. Si trattava di un pagamento in nero al __________,
questo spiega perché non mi fu rilasciata ricevuta." (verbale
dibattimentale, pag. 18 e 19).
Secondo la Corte, le giustificazioni della
prevenuta non reggono.
Per quanto riguarda il prelievo di lire 300
milioni si osserva infatti che se si fosse trattato, come sostiene l'accusata,
di effettuare il rimborso in suo favore di denaro che aveva anticipato,
risulterebbe incomprensibile che sia stata fatta un'operazione per contanti
invece che un bonifico diretto in favore del conto della __________ sul quale
essa ha poi versato il denaro. E ancora, l'ipotesi difensiva della liceità
dell'operazione male si concilia con la presenza del famigerato ordine di
bonifico con la "s" corretta, ordine sicuramente falso, relativo al
medesimo importo e destinato a __________ (cfr. A14, allegato 9), ovvero il
canale normalmente utilizzato per il finanziamento dell'operazione in Sardegna
(cfr. A14, pag. 1 e 2). Risulta in effetti molto più verosimile, ed anzi appare
l'unica spiegazione ragionevole, ammettere per vero che la prevenuta -come
afferma la __________ - abbia distratto il denaro affidatole a contanti, ed in
un secondo tempo abbia poi recuperato il pagamento che con quel denaro andava
effettuato per mezzo di un bonifico abusivo, eseguito utilizzando uno dei falsi
di cui disponeva.
Per ciò che riguarda invece il prelievo di lire
80 milioni la Corte constata in primo luogo come l'accusata abbia cambiato
versione, cosa che non giova certo alla sua attendibilità. Inoltre la sua tesi
finale conferma quella della __________ almeno laddove riconosce che il denaro
contante serviva all'operazione in Sardegna: Tale tesi sarebbe stata facilmente
comprovabile, assumendo la testimonianza del __________ che essa ha chiamato in
causa, ma la richiesta in tal senso non è stata presentata né prima, e nemmeno
in vista del dibattimento. Inoltre, valesse per vero che il denaro fu
(correttamente) rimesso a terza persona, rimarrebbe inspiegabile l'esistenza
del bonifico di pari importo in favore del suo conto contestuale al
prelevamento dei contanti.
Anche in questo caso, la Corte è perciò convinta
dell'esistenza della malversazione addebitata all'accusata.
Nelle due predette circostanze l'imputata si è
appropriata di denaro contante a lei affidato, il che realizza chiaramente
l'ascritto reato di appropriazione indebita ex art. 138 CP.
- L'atto
di accusa principale addebita alla __________ il reato di falsità in documenti
in ordine a tre atti di pegno __________, ed un quarto falso atto di pegno
__________ è imputato nell'atto di accusa aggiuntivo. Che si tratti di
documenti ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP è assolutamente pacifico e non deve
qui essere ulteriormente motivato, così come è manifesto che fare sottoscrivere
alle vittime con l'inganno un testo contrattuale al quale esse non aderiscono
ed in seguito prevalersi del contenuto di tali documenti è fattispecie vietata
dall'art. 251 CP.
Pure fondata è l'accusa di falsità in documenti
in relazione ai 4 ordini di bonifico di cui ai punti 1.3.1 - 1.3.4 AA, avendo
l'imputata utilizzato fotocopie di un originale ed avendole compilate
attribuendo alla firmataria, conto verità, l'intenzione di disporre del proprio
denaro in favore dell'accusata, rispettivamente avendo l'accusata riempito
degli ordini originali contrariamente alle istruzioni ricevute.
- Per
l’art. 63 CP, il giudice commisura la pena nei limiti della comminatoria edittale,
alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita
anteriore e delle sue condizioni personali. L’art. 68 cifra 1 CP dispone
inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il
giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza
andare oltre al massimo legale della specie di pena.
__________ ha commesso reati di indubitabile
oggettiva gravità, perpetrando malversazioni che l'hanno arricchita di non meno
di 2 milioni di franchi, ritenuto anche l'addebito di U$ 450'000.-- e rotti a
carico della __________ per l'escussione in favore della prevenuta dell'atto di
pegno fasullo. L'attività illecita si è protratta dall'aprile del 1997 al
novembre del 2001, ossia per circa 4 anni e mezzo. Essa, ancorché tecnicamente
da qualificare in prevalenza come truffa, è connotata dall'odioso abuso di
fiducia commesso in danno di persone, in specie la __________ e la __________,
di cui si professava amica e che per loro parte sinceramente la ritenevano
amica. Il motivo di siffatto agire è stato unicamente quello di arricchire se
stessa a detrimento dei suoi clienti, ed in parte anche amici. Se in effetti si
potrebbe avere ancora qualche comprensione per i reati commessi nel 2001,
allorché la sua situazione stava precipitando (significativo in merito
l'episodio delle GBP 195'000.--), è sconsolante, e indicativo di una colpa
grave, rilevare che la __________ ha iniziato a delinquere allorché non ve ne
era necessità di sorta, potendo essa beneficiare di leciti proventi nell'ordine
di fr. 200'000.-- all'anno per effetto dei soli ristorni in suo favore delle
commissioni bancarie, ai quali andavano ancora aggiunti almeno gli onorari
corrisposti dai clienti. L'avere carpito degli atti di pegno in proprio favore
a danno degli ignari clienti è del resto ampiamente sintomatico della sfrenata
bramosia di denaro della __________, atteso che essa approfittava di siffatti
pegni per estendere illecitamente le sue possibilità di operare per proprio
conto, e quindi per incrementare i propri guadagni, mentre che si riconosce che
non era sua intenzione quella di rendere operativi i pegni, non fosse altro che
perché in tal caso sarebbe immediatamente emersa la loro indebita esistenza.
Quanto alla vita anteriore della __________, essa non è apparsa alla Corte come
particolarmente meritoria. Certo, egli ha cresciuto con profitto una figlia, ma
non è totalmente incensurata ed inoltre deve lasciarsi imputare in senso
negativo il fatto di essersi improvvisata ed autonominata (con la colpevole
tolleranza di banche che da tale attività lucravano abbondanti commissioni)
gestore patrimoniale per conto terzi senza averne neppure lontanamente la
necessaria preparazione, circostanza questa che ha di fatto reso possibili gli
illeciti che le sono addebitati.
A fronte di importanti elementi di giudizio nel
senso di una colpa grave, ben poche sono le circostanze attenuanti. La Corte ha
ritenuto che dai primi illeciti sono trascorsi circa 7 anno, e che dagli ultimi
ne sono passati 2 e mezzo, apprezzando inoltre il pagamento di Euro 907.--
eseguito in sede dibattimentale per consentire la liberazione del conto della
__________. Per il resto, nulla può esserle accreditato per il comportamento preprocessuale
e processuale, volto alla pervicace negazione di ogni colpa, anche a fronte
della più irrefutabile evidenza. Si tratta però di una scelta processuale
dell'accusata e non di un comportamento patologico, avendo la stessa difesa (a
giusta ragione) rinunciato ad invocare uno stato di possibile scemata
responsabilità al momento del compimento dei reati, per limitarsi invece ad
attirare l'attenzione sulle carenti capacità di esposizione logica, sconfinanti
nella logorrea, fermi però restando il giudizio di realtà e la capacità di
discernimento (allegato 1.2 ad doc. TPC _).
Tutto ciò considerato, la Corte ha concluso per
l'esistenza di una colpa di gravità tale da giustificare la condanna ad una
pena sicuramente e chiaramente eccedente il limite massimo entro cui può
entrare in linea di conto la sospensione condizionale.
Visto anche il raffronto con casi teoricamente
assimilabili alla fattispecie quo all'ammontare delle malversazioni e alla
volontà dell'autore, marcatamente rivolta al proprio personale ed egoistico
vantaggio (cfr. in particolare la sentenza 1. marzo 2001 in re B. condannato
alla pena di 22 mesi di detenzione per malversazione di importo di poco
superiore a fr. 1'000'000.--), la Corte ha ritenuto equa e non eccessivamente
severa la pena di due anni di detenzione, con computo del carcere preventivo
sofferto, prescindendo però dalla pronuncia della richiesta pena accessoria
d'espulsione.
- La
parte civile __________ (avente titolo per la __________ dopo una fusione) ha instato
al dibattimento per l'attribuzione di complessivi fr. 225'138.63 (doc. dib. _ e
allegati). Essa sostiene di essere danneggiata dal falso atto di pegno
sottoscritto da __________ in favore della , confidando nel quale la
banca ha rilasciato per l'accusata due garanzie bancarie a prima richiesta nel
contesto dell'acquisto da parte della __________ dell'imbarcazione
"" al prezzo di complessive lire 450 milioni, acquisto
perfezionato con l'acquisizione del pacchetto azionario della società
intestataria del natante, la __________, domiciliata nell'Isola di Man e le cui
azioni sono state sequestrate dal Procuratore Pubblico.
La parte civile ha addotto e dimostrato di avere
subito l'escussione della seconda garanzia bancaria, di lire 180 milioni, con
un esborso complessivo superiore a fr. 190'000.-- compresi interessi, spese
legali e di giustizia e ripetibili (cfr. distinta al punto 12, pag. 10), senza
potersi prevalere -come credeva al momento dell'emissione- sul patrimonio della
garante __________, stante la nullità dell'atto di pegno, costituente falso
documentale.
Inoltre, a tutela dei propri diritti, la parte
civile ha sostenuto spese investigative per la ricerca del natante in Italia ed
ulteriori spese legali per gravarlo di un sequestro civile in Italia, per
ulteriori circa fr. 20'000.-- (punto 12, pag. 11). Anche questa richiesta pare
giustificata nel principio e documentata nell'ammontare, avendo la parte civile
agito per ridurre il proprio danno, garantendosi il substrato a sua copertura
costituito dalla barca medesima. Infine, la banca postula l'attribuzione di fr.
12'105.-- quale partecipazione alle spese di patrocinio nella procedura penale,
importo a mente della Corte adeguato alla complessità del caso, alla durata del
dibattimento e più in generale all'impegno che ha dovuto essere profuso dal
patrocinatore.
L'imputata non ha del resto sollevato
contestazioni su questa richiesta della parte civile, che viene perciò
integralmente ammessa.
-
La
parte civile ha altresì chiesto l'attribuzione in suo favore delle azioni
sequestrate, incorporanti la proprietà del natante. Posta la confisca dei
titoli, acquistati almeno in parte con l'ausilio di un reato, anche questa
richiesta viene accolta ex art. 60 CP, unitamente però all'analoga richiesta
della parte civile __________, per il che i titoli vengono attribuiti alle
parti civili in misura proporzionale all'entità dei rispettivi crediti, grosso
modo per il 10% a __________ e per il 90% alla __________.
-
ha presentato richiesta risarcitoria per gli importi relativi ai reati commessi
in suo danno indicati nell'atto di accusa, per complessivi (dopo conversione
delle valute estere al saggio del giorno del dibattimento) fr. 2'116'982.--
(doc. dib. _).
Le posizioni di danno sono computate
correttamente, ma dalla pretesa vanno defalcati gli importi per i quali non vi
è stata condanna dell'accusata, ovvero U$ 120'000.-- di cui al punto 1.2.1
dell'atto di accusa e lire 120 milioni (dopo rettifica degli U$ 120'000.--
erroneamente indicati nell'atto di accusa), ovvero al cambio fr. 96'645.-- di
cui al punto 1.2.2. E' ammessa pure la richiesta della parte civile di
(proporzionale) attribuzione delle azioni della __________, così come indicato
al considerando che precede, con il rilievo che l'accusata non ha formulato
opposizione di sorta nemmeno quo alle pretese di questa parte civile.
- Gli
averi depositati sui conti __________ c/o __________, __________ , __________ e
__________, di pertinenza della __________, vengono incamerati e destinati al
pagamento delle ingenti spese di giustizia.
I conti n. __________di __________ c/o __________
e __________di __________ c/o __________ vengono di contro dissequestrati, non
giustificandosi più provvedimento di sorta al loro riguardo.
- Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 500.-- vanno caricate all'accusata.
Quanto alle spese peritali, si rileva che 4/5 del
costo del referto vanno addossati allo Stato, essendo la perizia in prevalenza
dedicata all'accertamento dell'ipotesi accusatoria di cui al punto 1.2 AA,
rivelatasi infondata. Il referto si è invece rivelato prezioso quo alla
ricostruzione dei movimenti di bonifico e alla titolarità dei vari conti,
questioni legate alle imputazioni di cui la __________ è stata ritenuta
colpevole. Anche il costo della presenza del perito al dibattimento va
addebitato alla prevenuta.
Rispondendo, affermativamente a
tutti i quesiti, tranne che ai ni. 1.1.2, 1.1.4, 1.3 limitatamente al
formulario A, 2.1;
visti gli art. 18, 36, 41,
55, 58, 59, 60, 63, 68, 69, 138, 146, 251 CP;
9 e segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
-
è autrice colpevole di:
1.1. ripetuta
truffa
per
avere, tra aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma e altrove in Svizzera ed
in Italia, a scopo d’indebito profitto:
1.1.1. ingannato
astutamente __________, __________, __________, __________, inducendoli a
sottoscrivere, a loro insaputa, quattro atti di pegno, mettendo in tale modo in
pericolo il loro patrimonio ritenuto che a __________ sono stati addebitati, in
esecuzione di tale pegno, US$ 450'790,60 da parte della __________;
1.1.2. ingannato
astutamente __________ ed i funzionari delle banche __________ e __________,
mediante l’uso di quattro ordini di bonifico falsi, conseguendo in tale modo un
illecito profitto di lire 200 milioni, US$ 278'880,75, sterline 195'000.-;
1.2. ripetuta
appropriazione indebita
per
avere, tra ottobre 1999 e dicembre 1999, a Lugano, a scopo d’indebito profitto,
in due occasioni, indebitamente impiegato a proprio profitto valori
patrimoniali a lei affidati per complessivi US$ 201'170, 29;
1.3. ripetuta
falsità in documenti
per
avere, fra l’aprile 1997 e novembre 2001, a Lugano, Roma ed altrove in Svizzera
ed in Italia, a scopo d’indebito vantaggio, in più occasioni, allestito e/o
fatto uso, a scopo d’inganno, di quattro atti di costituzione in pegno fasulli
e quattro ordini di bonifico falsi,
e come
meglio descritto negli atti d’accusa.
-
è prosciolta dalle imputazioni di truffa di cui al punto 1.2 AA 13-8-02 e 1.1
AA 3.11.03, nonché dall’imputazione di falsi in documenti di cui al punto 2.1
AA 3.11.03.
- Di
conseguenza, __________, è condannata:
3.1. alla pena di
2 anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
3.2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 500.- e delle spese processuali.
-
è inoltre condannata a versare le seguenti indennità:
4.1. fr 2'116'982
meno $ 120'000.- meno fr. 96'645.- alla Parte Civile __________;
4.2. fr.
225'138,63 alla Parte Civile __________.
- E'
ordinata la confisca:
5.1. di due certificati
azionari per un totale di 5000 azioni della società __________ e la loro
attribuzione a __________ e a __________ in proporzione delle rispettive
pretese come ai dispositivi 4.1 e 4.2 ;
5.2. degli averi
patrimoniali depositati sulla relazione n. __________intestata a __________
presso la __________;
5.3. degli averi
patrimoniali depositati sulla relazione n. __________ intestata a __________
presso la __________;
5.4. degli averi
patrimoniali depositati sulla relazione n. __________ intestata a __________
presso la __________;
5.5. degli averi
patrimoniali depositati sulla relazione n. __________intestata a __________
presso la __________.
- E'
ordinato il dissequestro:
6.1. degli averi
patrimoniali depositati sulla relazione n.__________ intestata a __________
presso la __________;
6.2. degli averi
patrimoniali depositati sulla relazione n.__________ intestata a __________
presso la __________.
- Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale.
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Testi fr. 322.80
Perizie fr. 76'560.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 77'632.80
===========
Quota parte a carico di __________:
Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Testi fr. 322.80
Perizie fr. 16'560.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 17'632.80
===========
Quota parte a carico dello Stato:
Perizia fr. 60'000.--
===========
Intimazione a:
-
c/o avv. __________
-
Ministero
pubblico, via Pretorio 16, 6901 Lugano
-
Comando
della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),
Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
-
Ministero
Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona
-
Sezione
dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp
238,
6807
Taverne
-
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,
6501
Bellinzona
-
(rappr. PC)
-
(rappr.PC)
-
(rappr. PC)
-
(rappr. PC)
terzi implicati
_PC1
2.
_PC2
3.
_PC3
4.
_PERI1
5.
_PC4
6.
_PC5
7. _PC6
_TEST1
9.
_TEST2
10.
_TEST3
11.
_TEST4
12.
_TEST5
13.
_TEST6
14.
_TEST7
15.
_TEST8
16. Gilberto
_PERI2
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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