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Numero d'incarto:
80.1995.107
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00107
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 8 giugno 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92 int. (IC/IFD 88/95)
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L'
Ufficio di tassazione di Bellinzona ha allestito con effetto dal 10 giugno
1991 fino alla fine del periodo di tassazione (31 dicembre 1992) una tassazione
intermedia per inizio dell'attività lucrativa della moglie, in cui ha esposto
ai coniugi __________, accanto al reddito del marito __________ di fr.
66'910.-- (accertato nella tassazione ordinaria del 31 luglio 1992), il reddito
della moglie __________ di fr. 23'235.-- di media annua (cfr. notifica della
tassazione intermedia del 13 marzo 1995).
Assistiti
dall'avv. __________, i coniugi __________ hanno presentato reclamo in tempo
utile contestando gli estremi della tassazione intermedia, poiché il reddito
conseguito dalla moglie deriverebbe da un'attività accessoria.
L'
Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo con decisione dell' 8 maggio 1995,
argomentando che __________ __________ , precedentemente casalinga, ha iniziato
con effetto dal 10 giugno 1991 un'attività a tempo parziale, che dà luogo a una
tassazione intermedia.
- Con
il presente, tempestivo ricorso __________ e __________ __________, sempre
assistiti dall'avv. __________, chiedono l'annullamento della tassazione intermedia.
Argomentano che l'attività che __________ __________ ha iniziato il 10 giugno
1991 è un'attività accessoria, che viene svolta durante due ore al giorno per
cinque giorni la settimana presso la Banca __________ di __________. Principalmente
__________ __________ continua a occuparsi dell'educazione della figlia, che
ora frequenta la scuola elementare.
Ribadisce
in sostanza che il reddito da attività accessoria della moglie deve essere
considerato fiscalmente come reddito conseguito dallo stesso unico
contribuente in aggiunta al reddito da attività principale (art. 10 LT),
irrilevante essendo che il reddito da attività principale sia conseguito dal
marito e quello accessorio dalla moglie.
Richiama
al riguardo la sentenza pubblicata in RDAT 1993 II pp. 430 ss.
-
Di
regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono
calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale
(cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un
periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene
eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al
momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente art. 99 cpv. 1 lett. b
LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che
danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e
il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF
II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig,
Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262).
A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT, appoggiandosi sostanzialmente alla
giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali motivi di intermedia la
modificazione durevole delle fonti di reddito come l'inizio e la cessazione dell'attività
lucrativa, il passaggio da un'attività dipendente a una indipendente o
viceversa, aggiungendovi il pensionamento.
-
Da
quanto detto discende anzitutto che la semplice variazione di reddito - quali
che ne siano le dimensioni - è irrilevante ai fini della decisione sulla
tassazione intermedia. Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei
motivi di intermedia; nella fattispecie, l'autorità fiscale ha proceduto alla
tassazione intermedia, ritenendo esservi l'inizio di un'attività lucrativa.
4.1.
In
generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata
nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a
causa dell'età o di malattia (DTF 109 Ib 10; ASA
53, 188; RTT 1988, 27). "Si può evidentemente immaginare che
un contribuente muti professione diverse volte; è legittima però una tassazione
intermedia solo quando si ha a che fare con un cambiamento radicale
dell'attività (come per esempio il passaggio da un'attività dipendente ad un'attività
indipendente e viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig,
Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel
caso di mutamento profondo dell'attività, subentra una variazione sostanziale
particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid.
2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)" (cfr. RTT
1980, p. 27).
In
breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una
tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come
pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della
situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il
mantenimento della tassazione ordinaria (CDT n. 205 del 28
settembre 1993).
4.2.
A'
sensi degli articoli 10 cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 DIFD, i coniugi non legalmente e
effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro
redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni -
c.d. sostituzione fiscale - (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64 ss.; Känzig, Wehrsteuer, 2. ed.,
Basilea 1982, 1. parte, p. 145 ss.; Bottoli, Lineamenti di
diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 26 ss.). Tuttavia, la moglie è un
soggetto fiscale, così come il marito; i presupposti dell'obbligo fiscale
devono cioè essere integrati separatamente in ognuna delle due persone.
Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori
imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta
dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia
devono tuttavia essere esaminati separatamente (STF 16 giugno
1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton
Ticino, in Sammlung n. 700; CDT n. 205 del 28 settembre
1993).
4.3.
Non
può quindi essere seguito il ragionamento sviluppato dai ricorrenti nell'atto
di ricorso, che, muovendo da una fattispecie diversa (RDAT 1993
II p. 430), in cui l'inizio dell'attività accessoria si realizzava nella
persona del medesimo contribuente, il marito, e non in quella dell'altro
coniuge, trae la conclusione che l'unica condizione per cui si possa allestire
una tassazione intermedia in caso di inizio dell'attività, anche parziale, da
parte di uno dei coniugi fino a quel momento inattivo, sia quello quantitativo,
facendo invece completamente astrazione da quello qualitativo.
4.4.
D'altra
parte, si è detto però che la tassazione intermedia presuppone una sensibile
variazione del reddito del contribuente. Ebbene, secondo il Tribunale federale,
nel caso dei coniugi, bisogna tener conto del fatto che essi formano un'unità
economica e sono imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se
la modifica dei fattori imponibili del coniuge che realizza nella sua persona
il motivo di tassazione intermedia rivesta o meno carattere essenziale, bisogna
verificare se i fattori imponibili dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una
variazione rilevante (BLStP IX, p. 172; STF 16
giugno 1989 cit.; STF 5 settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione
cantonale di ricorso in materia di IFD del Canton Vallese, in Sammlung
n. 710; CDT n. 205 del 28 settembre 1993). Su tali presupposti,
l'Alta Corte ha negato esservi motivo d'intermedia, in presenza di una crescita
complessiva del reddito pari, in un caso, all'8,56%, e, in un altro, al 10%
circa.
- Ora,
che nella fattispecie si sia in presenza di un motivo di tassazione intermedia,
è assolutamente indubbio. È infatti accertato che la signora __________
__________ ha iniziato il 10 giugno 1991 un'attività lucrativa a tempo parziale
di due ore al giorno per i cinque giorni della settimana presso la Banca
__________ di __________. Tale attività, anche se non svolta a tempo pieno ma
soltanto ridotto, ha connotazioni di durevolezza e non di mera occasionalità
contrassegnata da interruzioni, cambiamenti, riprese sempre di breve o
brevissima durata. Essa configura quindi indubitabilmente un inizio d'attività
lucrativa che dà luogo, in linea di principio, ad una tassazione intermedia.
Si
tratta, dunque, di verificare - per quanto detto in precedenza - solo se la
variazione complessiva del reddito dei coniugi possa esser considerata
irrilevante. E' immediatamente evidente che non è così: il reddito del marito è
infatti rimasto invariato, sicché l'inizio dell'attività della moglie ha
comportato un incremento netto del 35% circa.
- Il
ricorso contesta marginalmente anche la quantificazione del reddito che l'
Ufficio di tassazione ha attribuito alla moglie dal momento dell'inizio dell'attività.
6.1.
Va
ricordato che in caso di tassazione intermedia (art. 99 LT) gli elementi di
reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole
applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT). All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è determinato, tanto per il periodo fiscale in
corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio
dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99
cpv. 1 LT). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art.
41 cpv. 1 e 4 DIFD).
Sia
la LT sia il DIFD non stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento
del reddito medio da riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di
scegliere il periodo di computo avuto riguardo alla 'ratio' della norma, allo
scopo di ottenere un risultato che rifletta la situazione reale del
contribuente (DTF 103 Ib 322; STF, II CDP 5.9.1984
in re D. Me., inedita, consid. 2 b; Känzig, Wehrsteuer ad art.
41, num. 12).
Come
rilevato dal Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione
'calcolato su un anno' e - data l'identità dei principi - anche quella del
diritto cantonale 'riportato a dodici mesi' (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96
cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su
un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (STF
del 5 settembre 1984, consid. 2; Rep. 1980 pag. 33).
6.2.
Il
calcolo dell' Ufficio di tassazione, ad un attento esame, appare ineccepibile.
Se si sommano i redditi conseguiti dal 10 giugno 1991 al 31 dicembre 1992 (fr.
10'144.-- più fr. 26'000.--), li si dividono per la durata dell' impiego (200
giorni nel 1991 e 360 nel 1992) e li si riportano a dodici mesi, si ottiene un
salario rappresentativo di fr. 23'235.--, che sfugge a qualsiasi critica.
Anche
sotto questo profilo, quindi, il ricorso si sottrae a fondate censure.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 300.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 350.--
sono
a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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