AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.153
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00153
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 2 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________. __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella tassazione IC/IFD
1993-94 l'UT ha esposto al contribuente un reddito annuo medio di fr.
120'000.-- al netto della deduzione per premi AVS/AI, così come dichiarato dal
contribuente medesimo (cfr. notifica della tassazione del 17 ottobre 1994).
Il 15 novembre 1994 __________
__________ presentava tempestivo reclamo. Faceva presente che dal dicembre del
1992 aveva completamente cessato per ragioni di salute l'attività di venditore
e di aver ceduto ad altre persone l'attività nell'ambito dell'organizzazione di
tombole per associazioni della regione per un importo di fr. 5'000.--.
L'UT, con decisione del 17
luglio 1995, ha respinto il reclamo. In base a indagini esperite nella regione,
il contribuente avrebbe continuato a essere attivo nella regione quale
indipendente e in particolare nell'ambito dell'organizzazione di tombole.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ribadisce d'aver cessato l'attività di
venditore a seguito di un infortunio, a causa del quale soffrirebbe tuttora di
continui svenimenti. Ribadisce che le tombole sono organizzate da associazioni
e società della regione , come pure di aver ceduto a terzi l'inventario. Fa
inoltre presente che l'AVS gli ha restituito i contributi pagati nel 1993 e che
varie assicurazioni gli hanno riconosciuto delle indennità.
-
All'udienza del 14
dicembre 1995 il ricorrente si è riconfermato nel proprio ricorso, contestando
d'aver acquistato nel corso degli anni 1993 e 1994 delle cartelle per le
tombole. Le stesse sarebbero state acquistate direttamente dalle società.
-
4.1
Di regola sia l'imposta
federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito
medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1
DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le
basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione
intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art.
96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi -
elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla
tassazione intermedia vi è la cessazione dell'attività lucrativa (cfr. DTF
109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.;
Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit
fiscale suisse, p. 262). Detto motivo è anche previsto dall'art. 99 cpv. 1
lett. b LT.
4.2
Va inoltre ricordato che
la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che una mera
diminuzione dell'attività lucrativa globale non esclude la possibilità di una
tassazione intermedia, purché il decremento del reddito tragga origine dalla
cessazione completa dell'attività principale o dalla mancata sostituzione di
un'attività accessoria che ha un' incidenza considerevole sul reddito
complessivo (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.; DTF 101
Ib 401; DTF 109 Ib 12).
Per quanto attiene al
diritto cantonale la giurisprudenza di questa Camera ha costantemente negato
che oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contri-buente
sempre imposto prenumerando costituiscano motivo di tassazione intermedia (cfr.
tra le molte, CDT 18 aprile 1979 in re Lo.; 16 marzo 1981 in re
Ma.: 21 settembre 1981 in re St.; 17 dicembre 1984 in re To.; STF
25 maggio 1984, cit., che ha ritenuto non arbitraria tale interpretazione dell'art.
99 cpv. 1 lett. b LT; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, 1983 p. 126).
4.3
È infine appena il caso di
ricordare che l'onere di provare l'esistenza di un motivo d'intermedia,
segnatamente la cessazione dell'attività, incombe a chi se ne prevale.
- Nel caso in esame
__________ __________ è stato tassato, almeno nei due periodi fiscali che
precedono quello in contestazione, per apprezzamento, su un importo di fr.
80'000.-- di media annua nel 1989-90 e di fr. 110'000.-- nel 1991-92, per altro
come a dichiarazione. Il contribuente stesso nella dichiarazione fiscale
1993-94 ha dichiarato di aver conseguito nei due anni di computo precedenti
mediamente un reddito di fr. 120'000.-- all'anno. Egli non ha tuttavia mai
presentato alcuna documentazione contabile, né l'ha presentata in questa sede.
Il che preclude la possibilità di fornire, attraverso la produzione di una
contabilità completa e veritiera, la prova della cessazione da parte sua dell'attività
con effetto dal 1° gennaio 1993.
Occorre quindi
forzatamente basarsi su indizi o su altre prove.
La documentazione raccolta
presso l' Amministrazione cantonale delle contribuzioni in relazione alla
vendita di cartelle per le tombole consente di escludere con certezza che il
ricorrente abbia cessato l'attività già dal 1° gennaio 1993 in questo remunerativo
settore professionale. Risulta infatti che, se negli anni 1991 e 1992 il
ricorrente ha acquistato a proprio nome cartelle per fr. 689'986.--, risp. per
fr. 630'517.--, nei due anni successivi, 1993-94, ha acquistato a proprio nome
cartelle per fr. 580'986, risp. per fr. 729'000.--, mediamente quindi per un
importo sostanzialmente identico a quello del biennio precedente. Ma agli importi
degli acquisti a proprio nome negli anni 1993 e 1994 se ne devono aggiungere
altri effettuati dal ricorrente a nome di terzi, come lo comprovano i
versamenti pervenuti all' Amministrazione ed anche le dichiarazioni degli
interessati. Se si considerano, come è doveroso, anche tali importi, gli
acquisti nel 1993 praticamente raddoppiano.
Dall'incarto fiscale
emergono inoltre le dichiarazioni di una collaboratrice e di un nuovo
collaboratore del ricorrente, di cui fra l'altro si è discusso in udienza, che
affermano chiaramente che l'attività nel settore delle tombole è continuata
regolarmente anche nel 1993 e nel 1994.
Quindi, anche astrazion
fatta dalla cessazione dell'attività di vendita, vi sono sicuri indizi che
dimostrano che il ricorrente ha continuato, forse addirittura con intensità
accresciuta, la propria attività nel settore dell'organizzazione delle tombole.
In simili condizioni, la
richiesta di tassazione intermedia a decorrere dal 1° gennaio 1993 rasenta la
temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.--
c. nelle spese di verifica
di fr. --.--
per un totale di fr. 680.--
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster