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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.177
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00177
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 25 agosto 1995
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ , cittadino straniero, lavora alle dipendenze della
__________ __________ di __________ e in quanto tale è assoggettato alla
trattenuta alla fonte. Sua moglie, __________ __________ __________ -,
di nazionalità colombiana, nata in Svizzera, ha iniziato a lavorare in proprio,
quale disegnatrice, l’ 8 settembre 1994, dopo il matrimonio.
L’Ufficio cantonale delle
imposte alla fonte in Bellinzona ha pertanto stabilito che l’aliquota
applicabile per la trattenuta alla fonte è quella della categoria dei coniugati
con doppio reddito (cfr. decisione su reclamo del 4 agosto 1995).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede la riforma della
suddetta decisione nel senso che gli venga riconosciuta, come precedentemente,
l’aliquota per dimoranti con un solo reddito, vale a dire l’aliquota del 10,9%
invece di quella del 14,8%. Argomenta l’attività svolta dalla moglie quale
libera professionista non fornisce una fonte di reddito immediata.
L’ Autorità fiscale propone
invece di respingere il ricorso.
- Secondo l’art. 233
lett. a-b LT sono soggetti a ritenuta di imposta alla fonte sul reddito
d'attività lucrativa dipendente esercitata nel cantone:
a. i lavoratori stranieri che,
senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel
Cantone;
b. i lavoratori che, pur non
avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per corti
periodi, durante la settimana o come frontalieri.
L'imposta è prelevata
sull'ammontare lordo della prestazione (art. 235 cpv. 1 LT).
L’aliquota applicabile ai
soggetti di imposta di cui alle lett. a) e b) dell'art. 233 LT è, in linea di
principio, progressiva e tiene conto sia della capacità contributiva
conformemente al principio dell'aliquota globale, vale a dire dell'aliquota
corrispondente all'intero reddito (reddito unico o doppio) sia della situazione
familiare del contribuente (stato civile, numero dei figli), come emerge dalle
apposite tabelle per le aliquote allestite dall’Autorità fiscale, che tengono
conto delle aliquote applicabile ai contribuenti assoggettati in via ordinaria.
L'imposta alla fonte poggia infatti su di un sistema basato su molteplici
generalizzazioni e semplificazioni, che non dà luogo, di regola, nel caso di
salari medio-bassi, a differenze intollerabili rispetto all'imposizione
ordinaria (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum ZH-StG,
Ergänzungsband, 2.a ed., p. 26).
- Il ricorrente, per
quanto si può evincere dalla succintissima motivazione del suo ricorso, non
contesta in quanto tale la tabella delle aliquote applicabile ai dimoranti con
doppi redditi; chiede unicamente che non la si applichi nel suo caso, poiché
l’attività che sua moglie, libera professionista, ha iniziato a svolgere, non
fornisce un reddito immediato.
L’argomento non è di
pregio nel contesto del presente gravame. Che la moglie del ricorrente, libera
professionista, non consegua immediatamente un reddito, è questione di cui si
terrà conto nel determinare il reddito imponibile con la tassazione intermedia
per inizio dell'attività indipendente, che le verrà allestita. In quel contesto
occorrerà infatti tener conto di un periodo di attività sufficientemente
significativo, per poi riportarlo a dodici mesi, come vogliono gli articoli 100
cpv. 3 e 96 cpv. 1 LT-1976 e gli articoli 96 cpv. 1 e 41 cpv. 4 DIFD. In altre
parole il reddito che le verrà imposto, sarà un reddito medio e varrà tanto per
il periodo di tassazione iniziale quanto per il successivo periodo ordinario.
Ai fini dell'imposizione alla fonte del ricorrente, data anche la schematicità
della stessa, basta prendere atto che la consorte ha iniziato a lavorare quale
indipendente. Sotto questo profilo, quindi, la decisione impugnata non appare
minimamente censurabile.
Per questi motivi,
visto per le spese gli articoli 185 cpv. 5 LT-1976 e 231 cpv. 1 e 5
LT-1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e art. 230 cpv. 3 LT-1994.
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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