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Numero d'incarto:
80.1995.189
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00189
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 13 settembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il __________ __________
__________ __________ ha lavorato fino al 31 agosto 1992 alle dipendenze della
Clinica __________ __________, in qualità di __________ __________. In seguito
è rimasto disoccupato, ricevendo pertanto una indennità dell'assicurazione
disoccupazione.
Con decisione del 30
gennaio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la
tassazione IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile dei
coniugi __________ e __________ __________ __________ in complessivi fr.
105'770.- in media annua e la sostanza in fr. 90'193.-.
I contribuenti impugnavano
la decisione suddetta con reclamo alla stessa autorità fiscale, lamentando la
mancata considerazione della riduzione del reddito subìta dal __________
__________ __________ in seguito al licenziamento e della riduzione dell'orario
lavorativo della moglie. L' Ufficio di tassazione confermava i redditi accertati
con la decisione contestata, conformemente ai certificati di salario, e negava
che la riduzione dell'attività lavorativa della moglie dall'80 al 50%
configurasse un motivo di tassazione intermedia. L'autorità fiscale ammetteva
per contro una deduzione di fr. 500.- per spese di perfezionamento
professionale.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________
ripropone le censure già contenute nel reclamo all' Ufficio di tassazione.
Chiede, in primo luogo, una tassazione intermedia per riduzione dell'attività
della moglie; postula una maggiore deduzione delle spese di perfezionamento; definisce
"non comprensibile" il computo dell'indennità di disoccupazione.
-
Tassazione intermedia
3.1.
L’autorità che ritenga non
siano integrati i presupposti per concedere una tassazione intermedia richiesta
da un contribuente deve comunicarlo con una decisione scritta, motivata e accompagnata
dall’indicazione dei rimedi giuridici (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 206; CDT n. 38 del 14 aprile
1994 in re D.A.).
3.2.
Sebbene il contribuente
non abbia esplicitamente richiesto una tassazione intermedia, tuttavia le
considerazioni contenute nel reclamo del 20 febbraio 1995 contro la decisione
relativa alla tassazione ordinaria 1993/94 sono state correttamente interpretate
dall' Ufficio di tassazione nel senso di un'istanza di tassazione intermedia
per riduzione del reddito della moglie. L'autorità fiscale avrebbe allora
dovuto pronunciare una decisione formale di rigetto della domanda e non
limitarsi ad un generico diniego contenuto nella motivazione della decisione su
reclamo. Tale considerazione non deve apparire eccessivamente formalistica,
giacché si tratta di garantire al contribuente i rimedi giuridici che spettano
a chi chiede l'emissione di una tassazione intermedia, ovvero il reclamo prima
e il ricorso poi.
Si invita pertanto
l'autorità fiscale ad emettere una decisione formale, senza che occorra
peraltro annullare la decisione impugnata, che si pronuncia sulla tassazione intermedia
in modo puramente incidentale.
- Spese di perfezionamento
4.1.
Dal reddito lordo delle
persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente sono deducibili le
spese per il perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio
dell'attività professionale (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e LT).
L'ammontare annuo massimo della deduzione non può superare fr. 500.-- (cfr. art.
3 cpv. 2 decreto esecutivo del 10 novembre 1992). Non è invece ammessa la
deduzione delle spese di formazione e di avanzamento professionale (cfr. art.
32 lett. b LT), volte cioè ad agevolare un cambiamento di professione o
il raggiungimento di una posizione all'interno della professione che richiede
maggiori requisiti (cfr. ASA 23 p. 32; Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 198).
Sono deducibili, in altre
parole, le somme che il contribuente spende per essere meglio in grado di
svolgere la propria funzione o il lavoro attribuitogli (cfr. art. 3 cpv. 1
decreto esecutivo del 10 novembre 1992; ASA 22 p. 386).
Principi analoghi vigono
in materia di IFD (cfr. art. 22bis lett. c in fine DIFD). Una
deduzione di fr. 1'700.-- all'anno per le spese elencate alla lett. c dell'art.
22bis DIFD è concessa ai contribuenti senza speciale
giustificazione; le spese per riviste e libri specializzati e per il
perfezionamento della formazione richiesta dall'esercizio dell'attività
professionale, nella misura in cui superino complessivamente i 900 franchi, e
le spese per l'utilizzazione necessaria a scopi professionali di una stanza da
lavoro privata, possono essere dedotte separatamente (art. 1 cpv. 2 Ordinanza
del 7 maggio 1992 del Dipartimento federale delle finanze). Il contribuente è
tenuto a giustificare le sue spese effettive, se pretende deduzioni superiori
agli importi indicati (art.22bis cpv. 2 DIFD; art. 3 Ordinanza
cit.).
4.2.
Nella fattispecie, l'
Ufficio di tassazione ha concesso, nella decisione su reclamo, una deduzione
per spese di perfezionamento di fr. 500.- ai fini dell'IC e di fr. 3'900.- ai
fini dell'IFD, senza chiedere al contribuente di definire e documentare i costi
sostenuti. Il contribuente, dal canto suo, si è limitato a precisare, in uno
scritto allegato alla dichiarazione fiscale, di doversi sobbarcare ingenti
costi, essendo ancora in formazione quale candidato psichiatra e
psicoterapista; i costi di specializzazione, per libri, congressi, riviste
specializzate nonché per l'analisi psicanalitica personale sarebbero ammontati,
secondo lui, a fr. 15'000.- nel 1991 e a fr. 17'000.- nel 1992.
In concreto, l'importo
ammesso in deduzione dall'autorità fiscale appare molto favorevole al
ricorrente, se solo si considera che egli stesso definisce le spese sostenute
non quali spese di perfezionamento ma quali spese di formazione e di specializzazione.
Si deve ricordare, a tale riguardo, che la stessa legislazione tributaria afferma
esplicitamente che non possono essere dedotte "le spese di formazione e
quelle per l'avanzamento professionale" (art. 32 lett. b LT).
L'analisi personale cui il contribuente si sottopone in vista della
specializzazione in psicoterapia rientra manifestamente in questo ambito, così
come i costi per frequentare simposi e congressi. Si può tutt'al più ritenere
che, nella misura in cui il ricorrente ha acquistato libri e riviste in materia
medica, tali strumenti servano, almeno in parte, anche al semplice perfezionamento.
In tal senso si ritiene di poter confermare la decisione impugnata, che ha
concesso deduzioni di una certa portata anche senza esigere che i corrispondenti
costi fossero documentati, come invece richiede la legge.
- Indennità di disoccupazione
Quanto alla generica
censura del ricorrente, che definisce incomprensibile il computo dell'indennità
di disoccupazione, basti precisare che la sua imponibilità è prevista
chiaramente dalla legge, quale "reddito realizzato in via di
compensazione", analogamente a quanto accade per le pensioni, le rendite
di invalidità e di vedovanza ecc. (art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD; art. 21
lett. b LT; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985,
p. 101 e 165).
Quanto al calcolo del
reddito in questione, si sono sommate le indennità dei mesi di settembre,
ottobre, novembre e dicembre 1992 e si è imposto il reddito di questi quattro
mesi in media annua.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
§ L'
Ufficio di tassazione è invitato ad emettere una decisione formale sulla domanda
di tassazione intermedia (cfr. consid. 3).
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 350.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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