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Numero d'incarto:
80.1995.204
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
.
Incarto n.
80.95.00204
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 settembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 14
novembre 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava ai
coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione
IC/IFD 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 64'372.–
in media annua per l'IC e in fr. 71'369.– per l'IFD e la sostanza imponibile in
fr. 314'670.–.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo del 3 dicembre 1994, non motivato. Dopo
ripetuti inviti, da parte dell'autorità di tassazione, a voler completare il
gravame, in data 26 giugno 1995 i reclamanti si limitavano a inviare copia dell'elenco
oneri relativo ad una procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare, avviata nei confronti del sig. __________.
Ciò nonostante l' Ufficio
di tassazione ammetteva in parte il reclamo, tenendo conto di documenti
prodotti dai reclamanti alla Camera di diritto tributario, in sede di ricorso
contro la tassazione di un periodo precedente; venivano cioè ammessi in deduzione
degli interessi passivi pagati alla Banca __________ __________ nel corso del
1991. Il reddito imponibile si riduceva pertanto a fr. 61'142.– per l'IC ed a
fr. 70'139.– per l'IFD.
- __________ ha
interposto ricorso alla Camera di diritto tributario, in data 28 settembre
1995, contro la decisione su reclamo del 21 agosto 1995. Lamenta la mancata
deduzione del debito contratto con la Banca __________ e dei relativi interessi,
nonché l'imposizione di titoli per fr. 175'000.–.
Successivamente, in data
14 novembre 1995, il ricorrente ha trasmesso degli estratti conto della Banca
__________, dai quali risulta l'evoluzione del debito ipotecario a partire dal
1986.
- 3.1.
Secondo l'art. 181 LT
1976, contro la decisione su reclamo il contribuente può ricorrere a questa
Camera entro 30 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Per la
decorrenza del termine fa stato il giorno successivo a quello dell'intimazione
(art. 157 cpv. 2 LT).
La situazione è identica
anche per l'IFD: il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 106 cpv. 1 DIFD) e
la decorrenza del termine comincia il giorno successivo a quello della
notificazione; se scade di domenica viene protratto al primo giorno feriale
successivo (art. 99 cpv. 2 e LF 21.6.63 sulla decorrenza dei termini).
3.2.
I termini stabiliti dalla
legge sono perentori (art. 157 cpv. 1 LT). La restituzione dei termini è data
se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal Cantone o altri motivi gravi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT; art. 99 cpv. 4 DIFD).
Il reclamo,
rispettivamente il ricorso, devono essere presentati entro trenta giorni dal
momento in cui è cessato l'impedimento (art. 99 cpv. 4 DIFD).
3.3.
Per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, pp. 157; CDT
n. __________ del __________ 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12
dicembre 1986 in re K.B.).
La tassazione si considera
notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui
il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella
sfera di potere ("Herrschaftsbereich") del destinatario (Känzig/Behnisch,
Die direkte Bundessteuer, Vol. III, nota 3 ad art. 74, p. 33).
3.4.
Quando un atto
dell'autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la
posta la regolarità dell'intimazione viene, di regola, giudicata in base
all'Ordinanza d'esecuzione -1- (DTF 100 III 3 segg.; CDT
__________ del __________ 1984 in re E.B), le cui norme trovano applicazione
soltanto in via analogica (STF del 14 aprile 1994 in re R.G. SA, consid.
2b, inedita).
Giusta l'art 157 di questa
Ordinanza se al momento della distribuzione di un invio raccomandato non è
reperibile una persona legittimata alla consegna, il fattorino lascia un invito
di ritiro con l'indicazione del termine di giacenza che è di sette giorni. Se
il destinatario non lo ritira, l'ufficio postale ritorna la raccomandata al
mittente con la menzione "non ritirato". In siffatte circostanze, per
giurisprudenza federale, si considera che l'intimazione dell'atto sia avvenuta
l'ultimo giorno della giacenza presso la posta (DTF 100 III 5 c.
3).
- Nella fattispecie,
come si è già accennato in narrativa, la decisione impugnata reca la data di
intimazione del 21 agosto 1995. Il ricorso è invece stato inviato il 28 settembre
1995, per raccomandata, dall'ufficio postale di __________. Si pone dunque il
problema della tempestività dell'impugnazione.
Dalla busta che conteneva
la decisione su reclamo, presente nell'incarto fiscale in quanto non ritirata
dal destinatario e quindi ritornata al mittente dopo il regolare termine di
giacenza, risulta che l'ultimo giorno di giacenza è stato il 26 agosto 1995;
tanto è vero che il successivo 29 agosto 1995 l' Ufficio di tassazione ha
provveduto a intimare nuovamente, per posta semplice, la stessa decisione.
Orbene, in applicazione
dei princìpi precedentemente esposti, circa la validità della notifica in caso
di mancato ritiro della raccomandata, si può concludere che l'intimazione della
decisione su reclamo è avvenuta proprio in data 26 agosto 1995, settimo ed
ultimo giorno della giacenza presso la posta. Il termine di ricorso scadeva conseguentemente
il successivo 25 settembre, sicché il gravame del ricorrente appare tardivo.
Si sottolinea che il
ricorrente non può neppure invocare, a giustificazione dell'inosservanza del
termine, la propria assenza all'estero, per la semplice ragione che egli stesso
afferma, in uno scritto del 5 settembre 1995 a questa stessa Camera, con il quale
impugna la tassazione del periodo fiscale 1991/92, di avere ritirato quest'ultima
tassazione in data 20 agosto 1995, prima di partire per l'estero. A parte il
fatto che il 20 agosto 1995 era domenica e verosimilmente l'ufficio postale di
__________ era chiuso, non si può non considerare che, se davvero il ricorrente
è partito per l'estero solo in tale data, avrebbe dovuto ricevere la
raccomandata al proprio domicilio in tempo utile, essendo il periodo di
giacenza iniziato il 19 agosto.
Comunque stiano le cose,
neppure l'eventuale assenza all'estero – quand'anche fosse dimostrata –
consentirebbe al ricorrente di beneficiare della restituzione in intero del
termine di ricorso. Infatti, la giurisprudenza costante limita la restituzione
dei termini per assenza dal Cantone (per l'IC) o dalla Svizzera (per l'IFD) ai
soli casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non
permettere di dare le necessarie disposizioni per incombenti procedurali che
possono rendersi necessari prima del ritorno (CDT __________/1980
in re S; __________/1985 in re H; __________/1986 in re H); come per gli altri
impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere cioè in modo che
non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto dei
termini. Nel caso concreto, l'incarto fiscale trabocca di buste ritornate
all'autorità di tassazione con la menzione "non ritirato"; il contribuente
ha ripetutamente dimostrato, negli ultimi anni, intenzioni dilatorie, obbligando
l' Ufficio di tassazione, ma anche già questa stessa Camera, a ripetere invii
postali non ritirati, a concedere termini per motivare ricorsi incompleti e
ripetute proroghe dei termini assegnatigli. Anche l'affermazione della prossima
partenza per l'estero o del recente rientro dall'estero appare con tale
frequenza nella corrispondenza con l'autorità fiscale, da imporre di escludere
che ricorra uno di quei casi di «partenza inopinata e imprevista», in presenza
dei quali esclusivamente la giurisprudenza ammette una restituzione del termine
di ricorso. Chi, come il ricorrente, parte sovente per l'estero, per periodi
prolungati, deve assumersi i pregiudizi che possono derivare da una mancata
notifica di decisioni delle autorità del luogo di domicilio, se non provvede a
cautelarsi, incaricando per esempio una persona fidata di ritirare la corrispondenza
e di trasmettergliela.
- Il ricorso è
pertanto irricevibile, in quanto tardivo. Tassa di giustizia e spese del presente
giudizio sono poste a carico del ricorrente, come previsto dalla legge.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD, 144 LIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 250.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD, 146
LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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