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Numero d'incarto:
80.1995.217
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00217
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 11 ottobre 1995
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ __________, celibe, domiciliato ad , è impiegato presso la
__________ __________ di __________ ().
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 24 luglio 1995, l' Ufficio di
tassazione di __________ -__________ quantificava il reddito del lavoro in fr.
71'500.– in media annua e concedeva deduzioni di fr. 5'000.– per spese di
trasporto, di fr. 10'560.– per spese di doppia economia domestica e di fr.
2'000.– per l'IC e fr. 1942.– per l'IFD a titolo di «altre spese professionali».
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 7 agosto 1995, nel quale lamentava
l'insufficiente considerazione delle spese di trasporto, da lui stimate in fr.
21'432.– all'anno. Faceva notare la distanza esistente fra la sua residenza di
__________ ed il luogo di lavoro e la necessità di rientrare nel Ticino ogni
fine settimana per farvi il bucato.
L'autorità di tassazione
respingeva il gravame con decisione del 9 ottobre 1995. Spiegava di avere già
concesso la deduzione delle spese per il trasporto mediante mezzi pubblici per
lo spostamento settimanale dal Ticino al luogo di lavoro (abbonamento generale
FFS: fr. 2'600.– all'anno) e di avere riconosciuto un'ulteriore deduzione,
sufficiente a coprire i costi per lo spostamento in automobile da __________ a
__________.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________
ribadisce la necessità, per lui, di servirsi del mezzo di trasporto privato per
recarsi settimanalmente a lavorare, giacché, dovendosi spostare con i mezzi
pubblici, sarebbe costretto ad impiegare il doppio del tempo necessario con
l'automobile. Sottolinea inoltre la necessità di servirsi dell'automobile anche
per gli spostamenti quotidiani fra il luogo di lavoro e la residenza settimanale.
All'udienza del 29
febbraio 1996, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni,
illustrandole ulteriormente.
- 3.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
3.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
3.3.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo
di domicilio a quello in cui lavora.
3.3.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell' 8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell' 8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell' 8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell' 8 novembre 1994).
3.3.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p.
682/83).
3.4.
Sono considerate spese supplementari
per doppia economia domestica quella causate al contribuente
quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa
deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di
domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale,
la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a
domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell'
8 novembre 1994).
La deduzione massima per
spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'400.– l'anno, se i
pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett.
a DE dell' 8 novembre 1994), rispettivamente in fr. 4'800.– se il
contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la
fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE dell' 8 novembre 1994).
Per l’IFD le spese
supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il
contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il
luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché
la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del
10 febbraio 1993). Per il periodo 1995-95 la deduzione massima è di fr. 2’400.–
all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993).
- In linea di
principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora
e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua
famiglia (il c.d. "Wochenaufenthalter") ha diritto di dedurre
costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano
rientro al domicilio (Känzig, p. 688; AA.VV., Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der
Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2. ediz., Zurigo
1991, p. 106; CDT n. __________ del __________ 1993, in RDAT
– n. 4t p. __________).
4.1.
Nella fattispecie, non
sono in discussione le spese di doppia economia domestica, che l' Ufficio di
tassazione ha ammesso in deduzione nella misura di fr. 2'400.– per il pasto
serale, di fr. 1'200.– per il pasto di mezzogiorno (mensa a disposizione) e di
fr. 6'960.– per la camera.
4.2.
Quanto alle spese di
trasporto, l'autorità di tassazione ha invece concesso la deduzione di un
importo di fr. 2'600.–, pari al costo dell'abbonamento generale delle FFS, per
il trasferimento settimanale dal Ticino a Zurigo; ha inoltre ammesso
un'ulteriore detrazione di fr. 2'400.– per il costo dello spostamento
giornaliero da __________ – luogo ove il contribuente dimora nel corso della
settimana lavorativa – a __________ – ove egli lavora –.
Nel ricorso, il
contribuente sostiene di non potersi servire dei mezzi pubblici per i suoi
spostamenti settimanali, in particolare per il fatto che da __________ la stazione
ferroviaria di Zurigo è raggiungibile (agevolmente) solo con l'automobile.
Da quanto invece ha potuto
accertare questa Camera, il luogo di domicilio del ricorrente dista soltanto
quattro chilometri circa da , la più vicina stazione della __________
-, dalla quale si può raggiungere, con cadenze regolari, il centro di
Zurigo in soli venti minuti. Da __________ poi il ricorrente può raggiungere il
proprio comune di domicilio, __________, con la locale ferrovia, con cadenze di
venti minuti.
Certo è che da __________
il ricorrente non può raggiungere direttamente il proprio domicilio in Ticino.
Trattandosi tuttavia del rientro settimanale, si deve negare che le difficoltà
di spostamento fra Zurigo e __________ o da __________ a __________ bastino da
sole a giustificare la rinuncia all'impiego del mezzo pubblico per lo spostamento
settimanale dal Canton Ticino al Canton Zurigo.
Sarebbero sufficienti se
il criterio decisionale fosse quello della comodità; tuttavia, come si è
detto, è piuttosto l'idoneità del mezzo a determinare l'ammissibilità
della deduzione delle spese di trasporto (v. supra, consid. 3.3.3.).
La scelta del contribuente
di rientrare settimanalmente al proprio domicilio con il mezzo privato è
senz'altro comprensibile, tuttavia non si può ritenere che egli non possa
effettuare la trasferta, al riparo dei rischi legati al maltempo o al grande
traffico della fine settimana, utilizzando anche i mezzi pubblici.
Né possono essere
ascoltate le esigenze personali di spostarsi durante la fine settimana da un
luogo all'altro in Ticino, poiché tali spostamenti non possono essere posti in
relazione diretta con il conseguimento del reddito.
4.3.
Condivisa in linea di
principio la decisione dell'autorità di tassazione di ammettere la deduzione
delle spese di trasporto mediante mezzi pubblici, l'unico aspetto del problema
che merita di essere approfondito è quello della considerazione dei costi che
il ricorrente deve sopportare per raggiungere la propria dimora di __________
dalla stazione ferroviaria di Zurigo e viceversa. Quest'ultima spesa non è,
infatti, stata presa in considerazione dall'Ufficio di tassazione nella
decisione impugnata.
Considerato il fatto che
il ricorrente ogni fine settimana deve andare e tornare da __________ a
__________ per prendere il treno rapido per Zurigo, si giustifica di
quantificare le spese supplementari di trasporto, compreso l'eventuale
parcheggio a pagamento dell'automobile, in fr. 1'000.-- (mille) e di concederne
pertanto la deduzione in aggiunta all'abbonamento generale delle FFS.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso
che le spese di trasporto sono elevate da fr. 5'000.– a fr. 6'000.–.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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