-
che, con decisione del 12
giugno 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________, domiciliati a __________ e limitatamente
imponibili nel Cantone in quanto proprietari di immobili, una tassazione
intermedia con effetto dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, giustificata da una
modifica dei rapporti intercantonali;
-
che una settimana dopo, il
19 giugno 1995, l'autorità fiscale notificava loro pure la tassazione ordinaria
IC 1993/94, fondata sugli stessi fattori di reddito e di sostanza;
-
che, con reclamo del 14
luglio 1995, i contribuenti interponevano reclamo contro le due decisioni in
questione, contestando i valori di stima attribuiti agli immobili di loro
proprietà;
-
che, con decisione del 18
settembre 1995, l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo
contro la tassazione intermedia IC 1992, in quanto tardivo, mentre respingeva
nel merito quello relativo alla tassazione IC 1993/94, argomentando che la
verifica dei valori di stima ufficiale confermava i valori imposti;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
contestano nuovamente i valori di stima attribuiti alle loro proprietà
immobiliari di __________, lamentando un’aggiunta ingiustificata di fr.
157'872.–, mentre, per quanto si riferisce alla tardività del reclamo contro la
tassazione intermedia, adducono a giustificazione la loro assenza all'estero;
-
che, la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata;
-
che, infatti, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario
la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che l'art. 175 cpv. 1 LT
1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT
1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del
termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);
-
che, per quanto attiene
alla restituzione dei termini per assenza dal Cantone la giurisprudenza la
ammette nei casi in cui la partenza é inopinata e imprevista, in modo da non
permettere al contribuente di dare le necessarie disposizioni per incombenti
procedurali che possono rendersi necessari prima del ritorno (sentenze CDT
__________/1980 in re S; __________/1985 in re H; __________/1986 in re H);
-
che, in altri termini,
come gli altri impedimenti, anche l'assenza all'estero deve sopraggiungere in
modo che non sia possibile prendere i provvedimenti idonei a garantire il rispetto
dei termini;
-
che, nella fattispecie, i
ricorrenti non negano di avere ricevuto la decisione intimata dall'autorità
fiscale mediante invio raccomandato, in data 12 giugno 1995, ma adducono di
essersi dovuti in seguito recare all'estero per una riunione dei direttori
delle organizzazioni economiche europee tenutasi a Taormina (cfr. lettera
inviata all' Ufficio di tassazione in data 20 luglio 1995);
-
che in simili circostanze
non vi è ragione di concedere la restituzione del termine, non trattandosi di
partenza imprevista, né si può negare che i contribuenti avrebbero potuto
comunque prendere i provvedimenti necessari per il reclamo prima di partire,
avendo già ricevuto la decisione;
-
che peraltro, se anche
fosse data una causa di restituzione del termine di reclamo, si vuole precisare
che il ricorso dovrebbe comunque essere respinto nel merito, per le ragioni che
seguono;
-
che, secondo l'art. 99
lett. d LT 1976 il reddito e la sostanza fanno oggetto di tassazione
intermedia in caso di modificazione delle basi determinanti per l'imposizione
nelle relazioni intercantonali;
-
che, infatti, per il
soggetto fiscale limitatamente imponibile in ragione della sua appartenenza
economica (art. 7 cpv. 1 lett. b LT 1976), l'aumento o la diminuzione
della sostanza posseduta e del reddito conseguito nel Ticino, è tale da
modificare le basi determinanti per l'imposizione nelle relazioni intercantonali;
-
che, in caso di tassazione
intermedia, gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono
commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art.
100 cpv. 3 LT 1976);
-
che, nella fattispecie, i
ricorrenti sono stati oggetto di una tassazione per inizio assoggettamento al
momento in cui hanno acquistato i primi beni immobiliari a __________ (3
febbraio 1992), cioè le particelle __________ e __________;
-
che, avendo poi
acquistato, in data 1° aprile 1992, le ulteriori particelle __________,
__________ e __________, l'autorità di tassazione ha correttamente proceduto a
emettere una tassazione intermedia per modifica delle relazioni intercantonali;
-
che i valori di stima
ufficiale presi in considerazione a tal fine erano già in vigore, secondo
informazioni assunte da questa Camera presso la Cancelleria del Comune di __________,
nel corso del 1992, al momento dell'acquisto dei suddetti immobili;
-
che pertanto, se anche l'
Ufficio di tassazione fosse entrato nel merito del gravame, la decisione
relativa all'imposta cantonale dovuta per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre
1992 avrebbe dovuto essere confermata;
-
che l'unico aspetto sul
quale le decisioni impugnate devono essere modificate è rappresentato dalla
somma dei valori di stima dei singoli immobili, la quale ammonta non a fr.
498'614.– bensì a fr. 498'604.–;
-
che tale correzione può
essere apportata sia alla tassazione IC 1993/94, non ancora cresciuta in
giudicato, sia alla tassazione intermedia IC 1992, già passata in giudicato, ma
suscettibile tuttavia di rettificazione in presenza di un errore di calcolo (art.
235 LT 1994);
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 settembre 1995, in materia di IC
1993/94, è riformata nel senso che il valore degli immobili di __________ è ridotto
a fr. 498'604.–.
§§ Gli
atti sono rinviati all'autorità di tassazione, perché proceda a rettificare la
decisione del 12 giugno 1995, in materia di IC 1992 intermedia, nello stesso
senso.
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 150.–
sono a carico dei
ricorrenti.