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Numero d'incarto:
80.1995.250
Data decisione, Autorità:
13.02.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00250
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 28 novembre 1995
in
materia di: IC 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 15
maggio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a
__________ __________, domiciliata a __________, la tassazione IC 1993/94,
nella quale il reddito imponibile era stabilito in via valutativa in fr.
36'000.–, non avendo la contribuente collaborato all'accertamento dei fattori
imponibili;
-
che, con una lettera
indirizzata all'autorità di tassazione il 19 maggio 1995, la contribuente
comunicava la propria intenzione di interporre reclamo, riservandosi di motivare
il proprio gravame in uno scritto successivo;
-
che, non avendo ricevuto
alcuna motivazione, l'autorità fiscale scriveva alla reclamante, in data 4
luglio 1995, attribuendole un termine fino al 31 agosto 1995 per completare il
reclamo ed avvertendola nel contempo che quest'ultimo sarebbe altrimenti stato
dichiarato irricevibile;
-
che, non essendo pervenuto
alcun cenno di risposta da parte della contribuente, l' Ufficio di tassazione
dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 novembre 1995;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ lamenta la
propria grave situazione personale, con due figli a carico e notevoli spese da
sostenere;
-
che, invitata dalla Camera
di diritto tributario a trasmetterle la documentazione necessaria per entrare
nel merito delle sue generiche censure – in particolare, i conteggi
dell'indennità di disoccupazione, il dettaglio degli aiuti ricevuti, le spese
sostenute per i figli e per la locazione –, la ricorrente non ha risposto;
-
che, per l'art. 227 cpv. 2
LT 1994, il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i
fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti
probatori devono essere allegati o designati esattamente;
-
che lo stesso articolo, al
capoverso 3, stabilisce che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al
ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità;
-
che, come detto, la Camera
si è rivolta alla ricorrente, chiedendole di emendare il proprio ricorso, con
lettera del 4 dicembre 1995 e con un successivo scritto del 15 gennaio 1996,
con il quale le è stato attribuito un ultimo termine di dieci giorni, con
comminatoria di irricevibilità del ricorso;
-
che, non essendo pervenuto
alcuno scritto da parte della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato
irricevibile.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia e le
spese processuali, in complessivi fr. 180.–, sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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