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Numero d'incarto:
80.1996.119
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00119
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 18 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione fiscale
IC/IFD 1995-96, __________ __________ e la moglie Irma chiedevano una deduzione
per spese di trasferta di fr. 11'304.-- all' anno. I coniugi __________ sono
domiciliati a ; il marito lavora alle dipendenze dello Stato,
segnatamente del Dipartimento del territorio, in qualità di ingegnere addetto
alla costruzione della galleria __________ - con luogo di lavoro a
__________; la moglie è docente delle scuole del Comune di __________.
L' Ufficio di tassazione,
invece, gli concedeva unicamente una deduzione di fr. 6'568.-- (cfr. notifica
della tassazione dell' 11 settembre 1995), poi aumentata a fr. 8'170.-- in sede
di reclamo, argomentando che la deduzione per le spese di viaggio del marito
veniva concessa dal domicilio alla sede principale di lavoro, cioè a
__________, mentre che per la moglie veniva ammessa la deduzione richiesta
(cfr. decisione su reclamo del 24 maggio 1996).
- Con il presente tempestivo
ricorso __________ __________ contesta la deduzione di fr. 3'200.-- concessagli
dall' Ufficio di tassazione per le sue spese di trasferta dal luogo di
domicilio al luogo di lavoro. Chiede inoltre se fosse corretto dedurre, come da
lui proposto nel reclamo, dalle spese di trasferta l' importo di fr. 6.-- al
giorno erogatogli dal datore di lavoro quale indennità per prestazioni di
cantiere (orari irregolari, uso vestiti, ecc.).
Con memoria del 31 luglio
1996 l' Amministrazione federale delle contribuzioni propone la reiezione del
ricorso e, in subordine, il rinvio degli atti all' Ufficio di tassazione di
Bellinzona. Osserva che in linea di principio la deduzione per spese di
trasferta deve basarsi sulla distanza tra il domicilio e il cantiere, residenza
di lavoro, ma va tuttavia concessa solo nella misura in cui le spese sono a carico
del contribuente e non del datore di lavoro.
Ad analoghe conclusioni
perviene la Divisione cantonale delle contribuzioni (cfr. osservazioni del 9
settembre 1996).
- Con scritto del 2 ottobre
1996 la Camera di diritto tributario retrocedeva l' incarto alla Divisione
cantonale delle contribuzioni perché avesse a meglio chiarire talune posizioni
del certificato di salario del contribuente, segnatamente la natura (salariale
o di rifusione spese) di talune indennità.
Il 6 dicembre 1996 la
Divisione cantonale delle contribuzioni comunica che al contribuente non sono
state riconosciute dal datore di lavoro spese di trasferta e che per tutto il
periodo di computo 1993-94 la residenza di servizio era fissa a ,
dove si è occupato della direzione lavori della galleria __________ -.
Conclude, su questo punto, che le spese di trasferta dovevano essere calcolate
in base alla distanza __________ - __________ e ritorno (pari a 2 volte km 24
al giorno).
L'autorità fiscale
cantonale rileva inoltre che questa Camera, che gode di pieno potere
cognitivo, può decidere di far rettificare la tassazione (decisione su
reclamo), riprendendo fra gli elementi imponibili le indennità per lavoro
esterno e per lavoro in galleria (dedotti i maggiori oneri sociali) e, meglio,
come risulta dalle comunicazioni del 21 e del 27 novembre dell'Ufficio
stipendi.
Con scritto del 24
dicembre 1996 __________ __________ aderisce sostanzialmente alle conclusioni
contenute nelle osservazioni del dicembre 1996 della Divisione cantonale delle
contribuzioni.
- Il complemento
d'istruttoria richiesto da questa Camera pendente il ricorso ha in effetti
consentito di chiarire compiutamente la fattispecie e di eliminare le
incertezze derivanti dalle indicazioni in parte fuorvianti contenute nel
certificato di salario del datore di lavoro.
4.1
Residenza di lavoro del
ricorrente è quindi senza alcun dubbio __________ per tutta la durata del
periodo di computo. La deduzione per spese di trasferta va pertanto calcolata
sulla distanza tra __________, luogo di domicilio, e __________, residenza di
lavoro, per un totale di km 48 al giorno.
4.2
Dalle precisazioni fornite
dall' Ufficio stipendi sono inoltre emerse alcune imprecisioni nella redazione
del certificato di salario. Devono quindi essere riprese come integrative del
salario, conformemente alla giurisprudenza di questa Camera (CDT
n. 80.96.00103 dell' 11 luglio 1996 in re J. M.; inoltre CDT
n.280 del 12 dicembre 1994 in re R. R. ), le indennità per lavoro in sede
esterna e per lavori in galleria, dalle quali vanno dedotti gli oneri sociali.
Il tutto come al certificato di salario rettificato del 27 novembre 1996.
4.3
Il ricorso va pertanto
accolto conformemente a quanto esposto ai consid. 4.1 e 4.2 e alla documentazione
cui fanno riferimento.
La Camera di diritto
tributario ha infatti facoltà di decidere le questioni d'ordine e di merito in
base alle risultanze dell'istruttoria senza essere vincolata alle proposte
delle parti e alla tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT-1994). Essa prende
la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta e, sentito il
ricorrente, può persino modificare la tassazione anche a suo svantaggio (art.
230 cpv. 2 LT-1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 24 maggio 1996, gli atti del
procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l' emissione di
nuovi conteggi, conformemente a quanto indicato ai consid. 4.1 e 4.2 del
presente giudizio.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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