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Numero d'incarto:
80.1996.120
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00120
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 19 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, svolge l'attività di esperto contabile
alle dipendenze della __________ __________ __________ di __________.
Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 chiedeva una deduzione per spese di trasferta di fr.
9'000.-- di media annua sia per l'IC sia per l'IFD. Notificandogli la tassazione
IC/IFD 1995/96, con decisione del 19 febbraio 1996, l'Ufficio di tassazione,
invece, la ammetteva unicamente nella misura di fr. 6'600.-- di media annua;
concedeva inoltre una deduzione per liberalità di fr. 100.-- per l'IC e di fr.
130.-- per l'IFD. La misura delle deduzioni in questione veniva confermata, in
seguito a reclamo del contribuente, con decisione del 24 maggio 1996.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede
l'aumento della deduzione per spese di trasferta a fr. 7'500.-- sia per l'IC
sia per l'IFD, adducendo di dover utilizzare il mezzo privato per esigenze di
lavoro, segnatamente dovendosi recare presso i clienti con la propria vettura.
Per l'IFD chiede inoltre la deduzione di un importo di fr. 360.-- di media
annua a titolo di liberalità al posto di quella concessa di soli fr. 130.-- di
media annua.
Il Servizio giuridico
della Divisione cantonale delle contribuzioni propone invece la reiezione del
ricorso, rilevando, da un lato, come la deduzione delle spese di trasferta sia
stata accordata in base a tabelle che riportano distanze medie tra un luogo e,
dall'altro, come la deduzione per liberalità di soli fr. 130.-- di media annua
per l'IFD sia sorretta dal fatto che non tutte le liberalità effettuate sono
deducibili
-
Nel corso
dell'udienza del 24 settembre 1996, il ricorrente ha ritirato la contestazione
relativa alla deduzione per liberalità a persone giuridiche esenti da imposta.
In merito alla questione della deduzione delle spese di trasporto, le parti si
sono per contro riconfermate nelle rispettive posizioni.
-
4.1.
Sia secondo l'art. 25 cpv.
1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili
sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l'esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio
dell'attività professionale.
Tra gli altri costi e
spese che non possono essere dedotti, rientrano in particolare le spese di
formazione professionale (art. 33 lett. b LT-1994; art. 34 lett. b
LIFD).
4.2.
Per le spese professionali
secondo il cpv. 1 lettere a - c dell'art. 25 LT-1994 sono
stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato.
4.3.
Sono considerate spese
di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di
domicilio a quello in cui lavora.
4.3.1.
Per l'uso di mezzi
pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a
DE dell'8 novembre 1994).Per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una
motoleggera la spesa deducibile è al massimo di fr. 600.– l'anno (art. 3 cpv. 1
lett. b DE dell'8 novembre 1994). Infine, per l'uso di una motocicletta
o di un'automobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo
pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE dell'8 novembre 1994).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente
non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina
fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km
per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le
automobili (art. 3 cpv. DE dell'8 novembre 1994). La deduzione per il tragitto
di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima
ammessa per i pasti consumati fuori casa di fr. 11.– al giorno o di fr. 2’400
all’anno (art. 3 cpv. 3 DE dell'8 novembre 1994).
4.3.2.
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art.
5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un
mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 1995-96: fr. 600.– all’anno per la bicicletta e il
motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 il km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.3.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più
adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere
che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta
comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33
p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p.
682/83).
- 5.1.
Nella fattispecie, l'autorità
di tassazione ha ammesso che il mezzo privato sia quello più idoneo per il
ricorrente, che deve spostarsi quotidianamente da __________ a __________ e che
si serve dell'automobile anche nell'ambito dell'esercizio della sua attività.
L'unico motivo per cui il
contribuente contesta la decisione dell'Ufficio di tassazione è rappresentato
dalla diversa stima della distanza chilometrica fra domicilio e luogo di
lavoro. Mentre, infatti, il calcolo dell'autorità considera una distanza di 50
km al giorno, quello del ricorrente si riferisce ad una distanza di 57 km
giornalieri.
Il calcolo dell'Ufficio di
tassazione si fonda sull'«Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona
- Lugano - Locarno per uso dei dipendenti dello Stato», elaborato dalla Sezione
del personale dello Stato, in primo luogo per il calcolo delle spese di
trasferta dei funzionari. Il ricorrente si riferisce invece alla misurazione
effettuata dal contachilometri della sua automobile.
5.2.
Il problema non può
evidentemente essere risolto in base alle norme di legge. La scelta
dell'autorità amministrativa di ricorrere ad una tabella che indichi le
distanze esistenti fra le località ticinesi è stata semplicemente dettata dalla
comprensibile preoccupazione di ottenere una certa uniformità nell'applicazione
della legge. Si tratta cioè delle stesse esigenze che ispirano anche le precedentemente
menzionate ordinanze e i decreti esecutivi in materia di deduzione delle spese
professionali.
5.3.
Le direttive rientrano nel
novero delle cosiddette "ordinanze amministrative dell'esecutivo" (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p.
77), cioè di quelle regole ad uso prevalentemente interno che ogni autorità
amministrativa ha il potere di adottare.
Destinatari delle
ordinanze amministrative sono le autorità medesime. Esse costituiscono, in
altre parole, delle semplici direttive interne all'attenzione dei funzionari,
volte a garantire l'applicazione uniforme della legge e di riflesso la parità
di trattamento di tutti i contribuenti. Proprio per questa loro natura esse non
sono vincolanti per l'Autorità giudiziaria (cfr. Höhn, Steuerrecht,
VII ediz., Berna 1993, p. 101; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
5a ediz., Zurigo 1995, p. 347 s.), che può e deve dipartirsene
quando siano contrarie alla legge (Knapp, op. cit., p. 79 e giurisprudenza
ivi citata; in merito alle direttive emanate dall'Amministrazione federale
delle contribuzioni, cfr. in particolare DTF 104 Ib 337).
5.4.
Come detto, l'autorità di
tassazione si serve dell'indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del
personale dello Stato quale strumento di semplificazione, nel rispetto delle
esigenze della parità di trattamento. Tale scelta non è evidentemente illegittima,
bensì serve a garantire un'applicazione coerente ed uniforme della legge
stessa. Essa è pertanto senz'altro condivisa anche da questa Camera. Non si potrebbe
pretendere dall'autorità fiscale, d'altronde, che verifichi di volta in volta
l'effettiva distanza percorsa da ogni contribuente.
Non si può certamente
escludere che questa, come ogni altra semplificazione, comporti, in singoli
casi, un leggero svantaggio per un contribuente ed un lieve vantaggio per un
altro, a dipendenza per esempio dalla distanza del più vicino svincolo autostradale
dal domicilio e dal luogo di lavoro. Si tratta tuttavia di conseguenze inevitabili,
legate alla natura stessa di una semplificazione. Per le stesse ragioni,
d'altra parte, non è illegittimo, per esempio, che sia concessa la deduzione di
60 centesimi al chilometro sia al contribuente che fa uso di un'automobile
economica sia a quello che invece si serve di un veicolo di lusso.
5.5.
Nella tabella impiegata
dall'Ufficio di tassazione la distanza fra __________ e __________ è commisurata
in 24 chilometri. Ne consegue che il ricorrente avrebbe diritto alla deduzione
per una percorrenza di 48 chilometri al giorno. L'autorità fiscale ha però ritenuto
di arrotondare la distanza, a favore del contribuente, a 50 km. Alla luce delle
considerazioni che precedono, nulla impedirebbe alla Camera di diritto
tributario di modificare la tassazione a svantaggio del ricorrente, riducendo
il rimborso a quanto necessario per i 48 km giornalieri.
In considerazione della
relativa esiguità dell'importo che dovrebbe essere aggiunto ai redditi, si
rinuncia tuttavia ad una reformatio in peius.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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