AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.171
Data decisione, Autorità:
11.10.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00171
Lugano
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 20 agosto 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 __________ ed __________ __________ chiedevano la
deduzione per spese di manutenzione della propria abitazione in ragione di fr.
1'625.--, pari al 25% del cui valore locativo della propria abitazione.
Con lettera del 15 maggio
1996 chiedevano poi che al posto della deduzione forfetaria gli venisse
concessa la deduzione delle spese effettive avute negli anni 1993-94, per
complessivi fr. 24'329.--.
In data il 24 maggio 1996 l'
Ufficio di tassazione, per il tramite del Centro d'informatica, notificava la tassazione
IC/IFD 1995, in cui ammetteva la deduzione forfetaria. Successivamente l'
Ufficio di tassazione, preso atto della documentazione pervenutagli, aumentava
la deduzione a fr. 9'210.-- di media annua, argomentando che i lavori eseguiti
allo stabili potevano essere considerati come interventi di manutenzione in
ragione di due terzi (cfr. decisione su reclamo del 12 agosto 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso i contribuenti chiedono la deduzione integrale delle spese
di manutenzione fatte valere il 15 maggio 1996.
-
In occasione
dell’udienza del 24 settembre 1996, dopo ulteriore esame della natura degli
interventi effettuati nella propria abitazione, le parti, su proposta del
giudice, hanno convenuto di stabilire la deduzione per spese di gestione e di
manutenzione in fr. 12’500.-- di media annua, comprese le spese
d’assicurazione.
In effetti i lavori
effettuati nell’abitazione nel corso degli anni di computo devono essere
sostanzialmente considerati nella loro globalità spese di manutenzione. In effetti,
è risultato che anche la sostituzione del vecchio pavimento in linoleum è
avvenuta con altro materiale (piastrelle) di qualità e costo parificabile al
linoleum, per altro non più reperibile in commercio.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 agosto 1996 è riformata nel senso
che le deduzioni per spese di manutenzione e gestione è elevata a fr. 12'500.--
di media annua e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster