AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1996.174
Data decisione, Autorità:
26.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00174
Lugano
26 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 23 agosto 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________ __________,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale 1995/96, inoltrata in data 21 aprile 1995, i coniugi __________ e
__________ __________ __________ chiedevano la deduzione dal reddito di fr.
20’000.– in media annua, quali oneri permanenti. Dall’atto di donazione
allegato alla dichiarazione risultava infatti che i contribuenti avevano
beneficiato della donazione di un milione di franchi da parte della madre della
signora __________ e si erano obbligati a versare a quest’ultima l’importo
annuo di fr. 20’000.– vita natural durante.
Notificando loro la
tassazione IC/IFD 1995/96, con decisione del 28 giugno 1996, l’Ufficio di
tassazione di Lugano-Campagna negava peraltro la deduzione richiesta, non
riconoscendo che fossero adempiuti i presupposti.
- Con reclamo del 4
luglio 1996, i contribuenti lamentavano l’iniquità della decisione e chiedevano
la deduzione dell’onere permanente. Postulavano inoltre la deduzione per
attività lucrativa di entrambi i coniugi e quella per l’uso professionale di un
locale del loro appartamento.
L’autorità di tassazione
respingeva il gravame, con decisione del 19 agosto 1996, in cui spiegava che la
deduzione degli oneri permanenti era esclusa quando il debitore della rendita
ha ottenuto una controprestazione, almeno fintantoché il totale delle rendite
versate non superi il valore della controprestazione; negava inoltre la deduzione
dal reddito dell’attività lucrativa dei coniugi, per il fatto che la moglie era
casalinga; riteneva infine che non fosse ammissibile la deduzione per l’uso di
un locale adibito a studio, potendo il ricorrente disporre di locali entro la
scuola.
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ ripropongono
le richieste già respinte dall’autorità di tassazione.
Quanto alla rendita
versata alla madre della contribuente, negano che possa essere considerata
controprestazione, essendo essi stati assoggettati ad imposta di donazione al
momento del trasferimento di proprietà del capitale.
I ricorrenti contestano
quindi la mancata deduzione dal reddito d’attività dei coniugi, non essendo
richiesto a loro avviso il conseguimento di un doppio reddito.
Infine, ritengono che il
signor __________, professore al liceo di __________, non possa preparare tutte
le attività scolastiche nei locali messi a disposizione dall’istituto.
Nelle rispettive
osservazioni del 2 e del 31 ottobre 1996, l’Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) e la Divisione delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze
e dell’economia propongono di accogliere il ricorso limitatamente alla deduzione
per l’uso di una camera a scopi professionali.
- Deduzione degli
oneri permanenti
4.1.
Come detto, i ricorrenti
hanno beneficiato di una donazione di un milione di franchi da parte della
signora __________ __________, madre di __________ __________. Nello stesso
atto di donazione, i ricorrenti, donatari, hanno assunto l’obbligo di versare
alla donante fr. 20’000.– all’anno. Ritengono pertanto di avere diritto alla
deduzione di tali importi a titolo di oneri permanenti, come d’altronde avveniva
nei precedenti periodi fiscali.
4.2.
Fino al periodo fiscale
1993/94, erano in vigore il Decreto concernente l’imposta federale diretta del
9 dicembre 1940 (DIFD) e la legge tributaria del 28 settembre 1976 (LT 1976). Entrambi
ammettevano il diritto, per il debitore, di dedurre dal reddito imponibile,
oltre agli interessi maturati su debiti, anche gli oneri permanenti fondati o
sulla legge o su contratto, con l’eccezione peraltro delle rendite versate in adempimento
di un obbligo di mantenimento fondato sul diritto di famiglia (art. 22 cpv. 1
lett. d DIFD; art. 31 cpv. 1 lett. b LT 1976).
Fra le rendite fondate
sulla legge, entravano in considerazione in particolare quelle dovute in
relazione a responsabilità extracontrattuale, per esempio per risarcire i danni
causati al creditore con un atto illecito (Känzig, Direkte Bundessteuer,
2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 147 ad art. 22 DIFD, p. 637 s.);
quelle fondate su contratto erano rappresentate essenzialmente dalle rendite
vitalizie (Känzig, op. cit., n. 148 ad art. 22 DIFD, p. 639 s.).
Nella nozione di oneri permanenti venivano fatti rientrare inoltre gli oneri
fondiari, le servitù prediali e le servitù personali (Känzig, op.
cit., nn. 155-158 ad art. 22 DIFD, pp. 643-646; inoltre Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 178).
4.3.
Dal punto di vista
economico, le rendite devono essere considerate in parte come interessi
del capitale da cui sono pagate e in parte come rimborso del capitale stesso (ASA
55 p. 48, 19 p. 342). Se si tratta di rendite vita natural durante, sarà allora
possibile stabilire quale parte della rendita sia stata reddito solo dopo la
cessazione del suo versamento (Känzig, op. cit., n. 130 ad art.
21 DIFD, p. 347).
4.4.
Fino al 1954 l'imposta
federale diretta (allora imposta per la difesa nazionale) prevedeva
l'imposizione integrale delle rendite presso il beneficiario e la deduzione dal
reddito imponibile del debitore. Con l'entrata in vigore del decreto federale
concernente l'esecuzione dell'ordinamento finanziario per gli anni dal 1955 al
1958 (RU 1954 pag. 1376), che ha introdotto nel Decreto concernente l'imposta
federale diretta il nuovo art. 21bis, si è però voluto alleggerire
l'onere fiscale sugli introiti derivanti da assicurazioni di rendite e di
capitali non suscettibili di riscatto (cfr. la circolare del giugno 1955
emanata dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in: ASA
23 pag. 514 segg.). Lo sgravio è stato voluto per evitare che i contribuenti,
una volta maturato il diritto alla rendita, si trovassero a pagare appieno
l'imposta sul reddito per entrate assimilabili in parte più o meno grande, dal
profilo economico, a rimborsi di capitale (FF 1954 pag. 853 in fondo; art. 21bis
DIFD; cfr. STF del 15 giugno 1990 in re S. SA; Känzig,
op. cit., pp. 347 ss. e 476 s.).
Nel progetto di nuova
legge sull'imposta federale diretta, presentato nel 1983, il Consiglio federale
aveva però suggerito di abbandonare il sistema descritto a favore del c.d.
“sistema vodese”, consistente nella deduzione integrale di premi e contributi e
nell'imposizione integrale delle rendite (Zuppinger/Böckli/Locher/Reich,
Steuerharmonisierung, Berna 1984, p. 84 s.). Il Parlamento ha peraltro
preferito ritornare al sistema tradizionale dell'imposizione di quella parte di
ogni rendita che si presenta quale vero e proprio reddito (art. 22 cpv. 3 LIFD,
art. 7 cpv. 2 LAID). Il legislatore ticinese si è adeguato a tale decisione del
legislatore federale.
4.5.
Dunque, le nuove
legislazioni federale e cantonale sull'imposta sul reddito prevedono che le
rendite da fonti previdenziali siano imposte solo nella misura di 3/5, a condizione
però che «le prestazioni su cui poggia la pretesa [siano] state fornite esclusivamente
dal contribuente». Proprio perché i premi e i contributi non sono a carico del
solo beneficiario, non rientrano nel campo di applicazione di tali disposizione
né le rendite AVS/AI né le prestazioni delle istituzioni di previdenza
professionale; al contrario, le stesse leggi prevedono per tali redditi
l'imposizione integrale (art. 22 cpv. 1 LIFD e art. 21 cpv. 1 LT 1994). Per il
1° e il 2° Pilastro vige peraltro il principio della deducibilità integrale dei
contributi.
4.6.
L'aspetto più innovativo
della nuova disciplina legislativa delle rendite è rappresentato
dall'estensione del suo ambito di applicazione: la regola dell'imposizione
agevolata è ora applicabile, oltre che alle vere e proprie rendite
previdenziali, anche ai diritti di abitazione ed agli usufrutti. È vero infatti
che la natura giuridica di tali diritti differisce sostanzialmente da quella
della rendita vitalizia, se solo si pensa che quest'ultima ha un mero carattere
obbligatorio e si fonda su un contratto, mentre l'usufrutto e l'abitazione sono
diritti reali limitati; tuttavia, dal punto di vista economico, presentano tali
analogie da giustificare un uguale trattamento fiscale. Al momento in cui viene
costituito l'usufrutto (o il diritto di abitazione) su un immobile, infatti, il
diritto di utilizzarlo viene trasferito ad un terzo per un certo lasso di
tempo, durante il quale al proprietario resta solo la «nuda proprietà». Il
valore dell'immobile diviene allora molto inferiore per il proprietario, mentre
il diritto che è attribuito all'usufruttuario assume un vero e proprio valore
patrimoniale. La suddivisione del valore dell'immobile, operata al momento
della costituzione, non rimane costante, ma evolve continuamente: col
trascorrere degli anni, tende a spostarsi nuovamente in direzione dello stato
primitivo. La nuda proprietà tende così a perdere la sua iniziale “nudità”, mentre
il diritto d'uso dell'usufruttuario perde progressivamente valore (Locher,
Besteuerung von Renten und rentenähnlichen Rechtsverhältnissen in der Schweiz,
in SJZ 87/1991 pp. 185 e 188-191; cfr. CDT n.
..__________ dell’11 ottobre 1996 in re L. e B.D.).
4.7.
La considerazione della
rendita dal punto di vista economico parzialmente come restituzione di capitale
non ha ripercussioni solo sull’imposizione del creditore della rendita ma anche
su quella del debitore.
Ammettere infatti che il
debitore della rendita possa dedurre dal proprio reddito la totalità delle
rendite versate comporterebbe una deroga al principio per cui è esclusa la
detrazione dal reddito delle spese per l’estinzione di debiti (cfr. art. 34
lett. c LIFD; art. 33 lett. c LT 1994). Se la legge ammettesse la
deducibilità di tutti i versamenti effettuati a tale titolo creerebbe di fatto
un privilegio fiscale ingiustificato a favore del debitore della rendita (Bieri,
Die Besteuerung der Renten und Kapitalabfindungen, tesi, Berna 1970, p. 122 s.;
Locher, op. cit., p. 184; Zuppinger/Böckli/Locher/Reich,
Steuerharmonisierung – Probleme der Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone
und Gemeinden, Berna 1984, p. 88).
Per questa ragione, il
legislatore federale ha introdotto, nella nuova legge federale sull’imposta
federale diretta, una restrizione, già presente peraltro nella legge tributaria
bernese. Ha dunque stabilito che «il debitore di rendite che ha ottenuto una controprestazione
può dedurre le proprie prestazioni soltanto quando il totale delle rendite
versate supera il valore della controprestazione» (art. 33 cpv. 1 lett. b
LIFD vedi anche art. 32 cpv. 1 lett. b LT 1994). Tale disposizione è stata voluta,
secondo il Consiglio federale, che l’aveva introdotta nel proprio disegno di
legge presentato al Parlamento nel 1983, proprio per conformarsi «al principio
secondo cui le spese riguardanti il rimborso di debiti non possono essere
dedotte» (Messaggio a sostegno delle leggi federali
sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e
sull’imposta federale diretta, del 25 maggio 1993, in FF 1983 III p. 109).
4.8.
I ricorrenti negano che la
donazione di cui la signora __________ __________ __________ ha beneficiato nel
1988 costituisca una controprestazione per la rendita vitalizia da loro
versata. Fanno notare, infatti, di essere già stati assoggettati all’imposta di
donazione, al momento della liberalità in questione.
Non si vede tuttavia come
la rendita vitalizia, che essi si sono obbligati a versare, nel quadro di un
atto di donazione a loro favore, possa essere considerata gratuita. Vi è sì
stata una liberalità, ma non certo da loro alla madre della contribuente, bensì
dalla madre a loro.
Le considerazioni dei
ricorrenti in merito all’assoggettamento all’imposta di donazione non sono
perciò pertinenti. In primo luogo, è vero che la donazione di cui essi sono
stati beneficiari è stata imposta quale liberalità a loro favore, ma l’imponibile
è stato calcolato deducendo il valore capitalizzato della rendita che essi si
sono obbligati a versare. In secondo luogo, se il contratto di rendita
vitalizia da loro stipulato con la madre della signora __________ fosse davvero
gratuito, lo stesso sarebbe soggetto proprio all’imposta di donazione, in
applicazione dell’art. 143 LT 1994: la madre che riceve una rendita vitalizia a
titolo gratuito è infatti beneficiaria di una donazione (v. anche Primi,
Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Lugano 1995, p. 176 s. e
l’esempio a p. 258).
4.9.
Conformemente a quanto
stabilito nella decisione impugnata, i ricorrenti avrebbero il diritto di
dedurre le rendite versate solo nel momento in cui il loro totale superasse la
prestazione ricevuta nell’ambito dello stesso contratto. In considerazione
della proporzione esistente fra le due prestazioni, si deve peraltro ritenere
che ciò non accadrà mai.
- Deduzione dal reddito
d’attività lucrativa dei coniugi
5.1.
Secondo gli articoli 33
cpv. 2 LIFD e 32 cpv. 2 LT 1994, se i coniugi vivono in comunione domestica, è
concessa una deduzione di fr. 5'400.– per l'IFD e di fr. 4'300.– per l'IC dal
reddito lavorativo che uno dei coniugi consegue indipendentemente dalla
professione, dal commercio o dall'impresa dell'altro; una deduzione analoga è
concessa quando uno dei coniugi collabora in modo determinante alla
professione, al commercio o all'impresa dell'altro.
La detrazione in questione
è stata introdotta per compensare almeno in parte le conseguenze
dell'impossibilità di dedurre il maggiore costo di mantenimento della famiglia
causato dalla circostanza che entrambi i coniugi esercitano un'attività lucrativa
(Känzig, op. cit., p. 676).
5.2.
L'Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) ha indirizzato agli uffici di tassazione delle
istruzioni per la concessione della deduzione in esame (Circolare
n. __________ del 28 luglio 1994). Esse prevedono, in particolare, che se i
coniugi svolgono un'attività indipendente l'una dall'altra la deduzione è operata
dal minore dei due redditi del lavoro o, in caso di collaborazione, dal reddito
lavorativo comune dei coniugi; inoltre, se il minore dei redditi del lavoro è
inferiore all'ammontare della deduzione legale, è possibile dedurre solo questo
importo inferiore; se poi l'attività lucrativa comporta una perdita, non è data
alcuna deduzione. Non è invece possibile ridurre la deduzione per il solo fatto
che il coniuge che consegue il reddito minore lavora solo durante una parte dell'anno
o a tempo parziale (cfr. anche CDT n.
..__________ dell’11 ottobre 1996 in re E. e M.L.).
5.3.
I ricorrenti ritengono di
avere il diritto di dedurre 4’300 franchi dal reddito imponibile soggetto
all’imposta cantonale, sebbene la moglie, casalinga, non eserciti un’attività
lucrativa da cui trae un reddito imponibile.
Tale pretesa appare del
tutto incompatibile con la ratio stessa della detrazione in esame, che,
come detto, è stata introdotta dal legislatore proprio per tener conto della diversa
situazione economica in cui si trovano due coniugi entrambi attivi fuori casa
rispetto alle famiglie in cui vi è un coniuge casalingo. Nel caso in cui
entrambi i coniugi lavorano fuori casa, infatti, la coppia non può beneficiare
integralmente dei risparmi connessi con la vita in comune; si richiederanno
spese maggiori per l'acquisto di prodotti già pronti o per il consumo di pasti
fuori casa ed eventualmente si dovranno assumere persone di servizio per la
pulizia e per accudire i bambini (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht,
Berna 1988, p. 40; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés
et des concubins, Lausanne 1992, p. 49 ss.; RDAT I-1994 16t).
Se si tiene conto di tale
obiettivo della disposizione in esame, la contestazione dei contribuenti appare
manifestamente infondata.
- Deduzione delle spese
professionali
6.1.
I ricorrenti fanno valere,
infine la deduzione per le spese corrispondenti all’uso professionale di un
locale dell’abitazione, nel quale il signor __________ prepara le lezioni per
poter svolgere la propria attività di docente liceale.
6.2.
Tra le spese professionali
deducibili dal reddito lordo di chi esercita un’attività dipendente sia l’art.
26 cpv. 1 LIFD sia l’art. 25 LT 1994 annoverano, oltre alle spese di trasporto
(lett. a) e a quelle cosiddette di doppia economia domestica (lett. b),
le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).
Sono considerate altre
spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di
una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc.
(art. 7 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle
persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta
federale diretta, del 10 febbraio 1993; art. 7 cpv. 1 DE concernente
l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 1995-96,
dell’8 novembre 1994).
La relativa deduzione è
ammessa per l’imposta cantonale nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno
oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificati
la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. DE). Per
l’imposta federale diretta la deduzione forfetaria è del 3% del salario netto,
al minimo fr. 1’700.-- l’anno al massimo fr. 3’400.-- (cfr. Appendice
all’Ordinanza). Il contribuente che, in luogo della deduzione forfetaria, fa
valere spese più elevate, deve giustificare la totalità delle spese effettive e
la loro necessità professionale (art. 4 Ordinanza).
6.3.
Le nuove norme del diritto
cantonale e del diritto federale riprendono in sostanza la precedente normativa
dell’art. 22bis cpv. 1 lett. a e cpv. 2 DIFD; cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109).
In merito all’uso
professionale di un locale privato la giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire, in linea di principio, che i contribuenti, che possono provare di
dover riservare, a titolo principale e regolare, una stanza del loro
appartamento privato a scopi professionali, possono dedurre separatamente le
spese cagionate dall'uso di questa stanza di lavoro privata. Non entrano in
linea di conto lavori professionali occasionali fatti nell'appartamento
privato, poiché non sono fonte di spese supplementari. In altre parole i locali
devono servire a titolo principale all'esercizio dell'attività lucrativa. Non
possono quindi essere considerate ragioni di comodità che inducono il
contribuente a usare uno o più locali della propria abitazione per lo
svolgimento dell'attività professionale (cfr. sentenza del Tribunale federale
del 23 agosto 1990, in ASA 60 p. 341; Funk, Der Begriff
der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, Zurigo 1989,
p. 105 s.; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/ Ursprung, Kommentar zum Aargauer
Steuergesetz, Berna 1991, pp. 324-326; inoltre: Circolare n.
__________ dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, del 22 settembre
1995, n. 4; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p.
199).
Concretamente, il
contribuente che chiede la deduzione per l’uso professionale di un locale
privato della propria abitazione, deve provare:
-
l'esecuzione
regolare a casa propria di una parte importante del proprio lavoro
professionale, poiché il suo datore di lavoro non gli mette a disposizione un
locale appropriato;
-
la
disponibilità nel suo appartamento privato, risp. nella sua abitazione usata in
proprio, di un locale particolare utilizzato essenzialmente per scopi
professionali e non privati
(ASA 60 341 ss).
Assenza di un locale
adeguato sul luogo di lavoro, necessità di un locale per l’esercizio della
professione, disponibilità di un locale nella propria abitazione: queste in
sintesi le condizioni che devono essere soddisfatte per avere diritto alla deduzione
(Funk, op. cit., p. 105; Känzig, op. cit., n. 20 ad
art. 22bis cpv. 1, pp. 694-5).
6.4.
Questa Camera ha affermato
che per certe categorie professionali, fra le quali quella dei docenti, é
usuale e rientra fra i canoni abitativi moderni disporre al proprio domicilio
di locali adibiti sia allo studio e al perfezionamento professionale sia ad altre
attività connesse alla professione o culturali del tempo libero e che in questi
locali, secondo un proprio schema organizzativo, torna più comodo e proficuo
svolgere anche il proprio lavoro professionale o ad esso direttamente
collegato. Data questa premessa s'è giudicato che, potendo usufruire al luogo
di lavoro di locali idonei per compiere, nel caso dei docenti, attività
scolastiche collaterali all'insegnamento degli allievi (quali la preparazione
delle lezioni e la correzione dei compiti), non si giustifica di riconoscere
una deduzione per l'uso professionale di un locale presso la propria abitazione
(CDT n. 216 del 6 settembre 1985 in re S.C.; CDT n.
423 del 9 dicembre 1985 in re P.G.).
Ha per contro ammesso la
deduzione nel caso di un docente di una scuola professionale che non disponeva,
nell’istituto in cui insegnava, degli spazi necessari per lo svolgimento delle
attività didattiche (in particolare correzione e preparazione delle lezioni), per
cui era costretto a svolgere parte della sua attività professionale a domicilio
(CDT n. 29 del 2 marzo 1989 in re G.B.).
Alla medesima conclusione
questa Corte è giunta nel caso di due coniugi, lui insegnante di scuola
superiore, lei assistente universitaria, con necessità costante di studio e di
aggiornamento nella materia, che avevano realizzato nella loro casa una vera e
propria biblioteca specializzata, per i loro studi filologici e le ricerche
sulla civiltà e sulla letteratura greca e romana, non per mero arricchimento
personale ma in stretta connessione con l’esercizio delle loro rispettive
professioni (CDT n. 164 del 27 agosto 1993 in re B.G.).
Con una decisione recente,
questa Camera ha poi concesso la deduzione per l'uso professionale di un locale
privato ad un docente di informatica che, al luogo di lavoro, poteva servirsi
solo di un ordinatore a disposizione dell'intero corpo docente all'interno di
un'aula scolastica (CDT n. ..__________ del
22 agosto 1996 in re E.P.).
6.5.
Non diversamente dalla
giurisprudenza di questa Camera, quella argoviese ha stabilito, ad esempio, che
un docente di dattilografia e informatica, che ha allestito un locale apposito
nella sua abitazione usato prevalentemente per scopi professionali, ha diritto
alla deduzione per uso professionale (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., n. 63b, p. 325). Del pari la deduzione è stata concessa a un docente
che, per carenza di spazio, non poteva disporre a scuola di un'aula adeguata
per svolgere i propri lavori di correzione o poteva disporre unicamente di
un'aula docenti in comune (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
op. cit., n. 64, p. 325 s.).
6.6.
Alla luce dei criteri
esposti, si ritengono adempiuti i requisiti per poter beneficiare della
detrazione fatta valere. Come il contribuente cui si riferisce la sentenza del
22 agosto 1996 di questa Camera, anche il ricorrente svolge infatti l’attività
di docente di informatica, ragione per cui non si vede perché dovrebbe essergli
riservato un trattamento diverso.
Quanto alla misura della
deduzione, l’AFC propone il rinvio degli atti all’autorità di tassazione,
ritenendo che manchino elementi per poter procedere ad una valutazione; per la
Divisione delle contribuzioni, invece, si tratta semplicemente di dividere il
valore locativo dell’intera abitazione dei ricorrenti per il numero dei locali,
operazione che nella fattispecie porta a quantificare la deduzione in fr.
2’925.– in media annua (fr. 17’550.– : 6).
Il metodo di calcolo
proposto dalla DdC presenta i pregi della conformità ai dettami della legge ed
anche della semplicità ed è dunque preferibile, p. es., a quello, estremamente
sofisticato che è stato adottato dall’autorità di tassazione del Canton Argovia
(Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., n. 65, pp.
326-327; CDT n. ..__________ del 22 agosto
1996 in re E.P.).
La deduzione è pertanto
ammessa nella misura di fr. 2’925.– in media annua.
- Tassa di giustizia e
spese
L’accoglimento parziale
del ricorso comporta la ripartizione proporzionale delle spese fra le parti
(art. 231 cpv. 1 ultima frase LT 1994).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 19 agosto 1996 è riformata nel senso
che la deduzione per «altre spese professionali» è elevata di fr. 2’925.– in
media annua.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 300.–
sono a carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 200.–).
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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