AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.194
Data decisione, Autorità:
26.11.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00194
Lugano
26 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 30 settembre 1996
in
materia di: imposte cantonali sull'utile e il capitale
presentato
da:
-__________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La __________
-__________ __________, con sede a __________, è una società anonima costituita
nel 1993 dalla __________ __________ __________ con il seguente scopo:
«die Finanzierung von juristischen
und natürlichen Personen sowie die Tätigung von anderen Aktivgeschäften im Rahmen
der von der __________ __________ gemäss Artikel 25a des Gesetzes über die
__________ __________ per 1. Januar 1993 übernommenen Kredit- und übrigen Aktivgeschäfte»
(cfr. Statuto del 12 marzo 1993).
Quale proprietaria di
immobili nel Canton Ticino, la __________ -__________ __________ è qui limitatatamente
imponibile.
Con istanza dell’11
dicembre 1995, la società in questione chiedeva l’esenzione dalle imposte
cantonali sull’utile e sul capitale, quale persona giuridica con scopo di
pubblica utilità. Spiegava infatti di essere stata costituita con il solo fine
di diminuire le perdite riportate dalla __________ __________ __________ e di
garantire così la sopravvivenza di quest’ultima. Tali finalità avrebbero
presentato, a suo avviso, un’evidente utilità pubblica, non solo per il Canton
__________ ma per l’intera Svizzera.
La Divisione delle
contribuzioni (DdC) del Dipartimento delle finanze e dell’economia respingeva
l’istanza con decisione del 29 agosto 1996, nella quale rilevava che «un
ente che esplica un’attività commerciale non può fruire dell’esenzione fiscale
fintanto che entra in concorrenza economica con altre imprese».
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ -__________ __________
contesta le conclusioni cui è pervenuta l’autorità fiscale e nega di svolgere
un’attività commerciale, come le altre società che operano liberamente sul
mercato. Il suo unico obiettivo è quello di acquistare immobili in modo tale da
ridurre al minimo le perdite. Essa non è perciò attiva sul mercato per suo
privato interesse bensì per concretizzare l’interesse pubblico, rappresentato
dal risanamento delle finanze del Canton __________.
Nelle sue osservazioni del
6 novembre 1996, la DdC propone la reiezione del ricorso.
- 3.1.
Secondo l’art. 65 della
legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT 1994), sono esenti dall'imposta, fra
l’altro, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica
utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente
destinati a tali fini. Il legislatore ha voluto altresì precisare che scopi imprenditoriali
non sono di norma considerati di interesse pubblico (lett. b).
L'acquisizione e
l'amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di
utilità pubblica quando l'interesse al mantenimento dell'impresa occupa una
posizione subalterna rispetto allo scopo di utilità pubblica e quando non sono
esercitate attività dirigenziali (art. 65 lett. b ultima frase).
Per ottenere il
riconoscimento di esenzione dall’imposta, le persone giuridiche devono
presentare richiesta scritta all’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni
(art. 5 Regolamento della legge tributaria).
3.2.
Adottando la disposizione
citata, il legislatore cantonale ha voluto conformarsi alle scelte effettuate
dal legislatore federale, riprendendo testualmente gli articoli 23 cpv. 1 lett.
f della legge sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e
dei Comuni (LAID) e 56 lett. g della legge federale sull’imposta
federale diretta (LIFD).
Rispetto al diritto
cantonale previgente, il cambiamento è sostanziale, soprattutto su due aspetti:
• in
primo luogo, vi è una restrizione per quanto attiene agli scopi
perseguiti dalle persone giuridiche che chiedono l’esenzione: è contemplato ora
solo lo scopo «pubblico o di pubblica utilità», mentre l’abrogata legge
tributaria del 1976 riconosceva anche scopi «ideali nel Cantone o di interesse
per la comunità svizzera»;
• vi
è invece un’estensione per quanto concerne la sede della persona
giuridica: mentre la legge del 1976 richiedeva che fosse nel Canton Ticino, la
nuova legge ha soppresso tale limitazione, sicché la possibilità di esenzione è
estesa anche alle persone giuridiche con sede fuori Cantone
(cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato concernente il progetto di nuova legge tributaria, n.
__________ del 13 ottobre 1993, p. 49 s.).
3.3.
In relazione alle persone
giuridiche che perseguono scopi ideali, la Commissione tributaria, nell’esame
del progetto sottopostole dal Consiglio di Stato, ha tuttavia auspicato
un’interpretazione estensiva della nozione di scopo pubblico o di pubblica utilità,
in modo da continuare a garantire l’esonero delle persone giuridiche che allora
ne beneficiavano per il fatto di perseguire uno scopo ideale. Si tratterebbe
infatti perlopiù di associazioni che, se anche fossero tassate, non
pagherebbero alcuna imposta perché non conseguono alcun utile (cfr. Verbale
della Commissione speciale in materia tributaria, del 16 novembre 1993, p. 16
s.; Rapporto di maggioranza n. __________ R1, del 26 aprile 1994,
p. 45).
Quest’ultima presa di
posizione della Commissione desta non poche perplessità, se si pensa che
l’esenzione degli enti con scopi ideali era stata introdotta con un’apposita
modifica della lett. l dell'art. 15 e della lett. e dell'art. 120
della legge tributaria del 1976, con effetto dal 1° gennaio 1987 (cfr. L. del
18 febbraio 1986). A tale proposito, nel capitolo II cifra 8 del Messaggio
n. __________ del 9 ottobre 1985 si legge:
«La base legale
prevista dai vigenti art. 15 cpv. 1 lett. l e 120 cpv. 1 lett. e LT non
consente invece di concedere l'esenzione a quegli enti che, quale attività
principale, promuovono gli interessi ideali specifici dei loro membri, quindi
all'interno dell'ente medesimo.
Il Consiglio di Stato
reputa tuttavia che questa vasta cerchia di associazioni, che svolgono
un'attività a scopo ideale con l'intendimento di migliorare la condizione dei
loro aderenti, debba poter fruire dell'esenzione».
L'elenco di associazioni
che segue questa citazione è oltremodo significativo: società sportive, società
per il tempo libero, società amatoriali, società locali e altre.
Questi intendimenti
risultano confermati dal Rapporto n. 2980 della Commissione
speciale in materia tributaria del Gran Consiglio, del 29 gennaio 1986. Per
evitare che, ad esempio, a «un ente che si occupa in modo principale degli
interessi personali, sociali e filosofici dei suoi membri» debba essere
negata l'esenzione, poiché «non ha carattere di pubblica utilità (ASA 25
261)», nel Rapporto si afferma «la necessità di inserire nella legge accanto
al carattere di pubblica utilità il concetto di “scopo ideale” e ciò onde poter
estendere maggiormente il campo d'applicazione di tale esenzione» (cfr. Rapporto
cit., p. 44; v. anche CDT n. 17-18 dell’11 febbraio 1993, in RDAT
II‑1993 n. 5t).
Ebbene, da un lato, il
legislatore esprime dunque la volontà di sopprimere la menzione degli enti che
perseguono scopi ideali, per conformarsi alle esigenze della legge federale
sull’armonizzazione (LAID), che è molto più restrittiva (cfr. Locher,
Referto concernente la compatibilità della vigente legge tributaria in
relazione ai disegni di legge sull’armonizzazione e sull’imposta federale
diretta, edizione speciale RTT 1990 p. 31 s.); dall’altro, auspica però
un’interpretazione della nuova formulazione restrittiva della disposizione
sull’esenzione, che si rivela tanto “estensiva” da finire per comprendere
esattamente tutti i casi che rientravano nella precedente formulazione della
norma, che si è voluta modificare! Si osservi, d’altronde, che in Commissione è
stata addirittura scartata la proposta di introdurre una norma transitoria, che
avrebbe lasciato sussistere l’esenzione degli enti con scopi ideali fino al
2001, proprio per evitare di dover rinunciare all’esonero di tali persone
giuridiche nel 2002 (cfr. Rapporto di maggioranza n. 4169 R1, del
26 aprile 1994, p. 45)!
Non si può tuttavia
supporre che il legislatore voglia eludere con uno stratagemma gli obblighi
dettati dalla legge sull’armonizzazione.
È quindi chiaro che
l’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale è riservata alle persone
giuridiche che perseguono uno scopo «pubblico o di pubblica utilità» e non
anche a quelle con un mero scopo “ideale”.
3.4.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale é data in linea di
principio quando un ente svolge un'attività durevole a favore di una certa
cerchia indeterminata di destinatari, nell'interesse generale e in modo
disinteressato.
Devono quindi essere
adempiute le seguenti condizioni:
-
lo
svolgimento di un'attività che serve alla collettività o che risponde ad un
preminente interesse della medesima, esercitata a favore della generalità della
popolazione;
-
il
perseguimento dello scopo d'interesse generale deve essere disinteressato ed
altruista, il che presuppone che l'ente non abbia un fine di lucro e che i
promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e privilegiato
della sua attività e facciano anche dei sacrifici d'una certa importanza a
favore di terzi e quindi nell'interesse pubblico;
-
la
devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente garantito, dei beni
devoluti a scopi d'interesse generale, quale corollario della pubblica utilità
(cfr. STF,
II Corte di diritto pubblico, del 18 marzo 1983 in re Zoologischer Garten AG,
Basilea, cons. 7; DTF 114 Ib 279, 113 Ib 9, 85 I 25, 76 I 202
cons. 1; ASA 60 p. 626, 25 p. 360; Richter, Die Steuerbefreiung
gemeinnütziger Vereine mit wirtschaftlicher Tätigkeit im Bund und im Kanton Zürich,
in RF 49/1994 p. 300; Reich, Gemeinnützigkeit als Steuerbefreiungsgrund,
in ASA 58 p. 468 ss.; Trümpy, Die Gemeinnützigkeit im Recht
der direkten Bundessteuer, der Staats- sowie der Erbschafts- und Schenkungssteuern,
Zurigo 1987, p. 80 ss.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, 2a ediz., p. 36 s.; Sutter, L'esenzione
dalle tasse di successione per motivo di 'pubblica utilità' giusta l'art. 10
lett. a LTS, in RTT 1971 p. 34 ss.; Gygax, Die Steuerbefreiung
wegen Gemeinnützigkeit nach Wehrsteuerrecht, in RF 16/1961, p. 95 ss.; Grüninger/Studer,
Kommentar zum Basler Steuergesetz, Basilea 1970, p. 62 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 13 ss. ad art.
16 DIFD; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 66 ss.; Meier,
Die Besteuerung der gemeinnützigen Institutionen im Kanton Aargau, in ZBl
65/1964, p. 201 ss.; CDT n. 168 del 30 aprile 1980 in re
Fondazione P.C.; CDT n. 175 del 22 aprile 1981 in re Clinica S.
A.).
3.5.
Di regola il carattere di
esclusiva pubblica utilità viene negato quando lo scopo viene perseguito,
ovvero quando l'attività viene gestita secondo criteri commerciali; quanto meno
quando tale attività non si pone in un rapporto adeguato con il perseguimento
dello scopo di pubblica utilità (cfr. Trümpy, op. cit., p. 97 s.;
inoltre Reich, op. cit., p. 473 s., segnatamente la dottrina
maggioritaria ivi citata che diverge dall'opinione dell'autore espressa nella
nota a piè di pagina n. 41).
Da questi casi vanno
tuttavia distinti i casi in cui la gestione commerciale non mira a massimizzare
il profitto, ma piuttosto a fornire prestazioni a prezzi modici, grazie ad
esempio alla rinuncia del personale a una retribuzione adeguata o ai sacrifici
di terzi (Trümpy, op. cit. p. 98). A maggior ragione quando a
essere gestito con criteri commerciali è soltanto un esercizio parziale di un
ente cui è riconosciuto carattere di utilità pubblica. In simili casi
determinante è l'adeguatezza del legame che deve intercorrere tra l'attività
parziale di natura commerciale e l'ente esente da imposta, segnatamente se
l'attività parziale si inserisce nel quadro o è al servizio di quella di
pubblica utilità (Trümpy, op. cit., p. 99; cfr. RDAT
II‑1992 n. 2t).
La perdita dell’esenzione
fiscale a causa dell’esercizio di attività economiche è d’altra parte
giustificata in dottrina anche con il principio per cui l’imposizione non deve
influenzare la concorrenza (Reich, op. cit., pp. 474 e 488 ss.; Richter,
op. cit., p. 304). La libertà di commercio e di industria, garantita dall’art.
31 Cost. fed., esige infatti che se un ente di pubblica utilità opera sul
mercato quale concorrente, deve essere messo dal punto di vista fiscale nelle
stesse condizioni concorrenziali degli altri soggetti economici. È evidente
infatti che, se un’impresa è esentata dalle imposte, tale circostanza le
permette di offrire le proprie prestazioni a condizioni più vantaggiose, ma ciò
comporta un vantaggio dal profilo concorrenziale nei confronti degli altri
concorrenti (STF del 13 aprile 1983 inedita, citata da Reich,
op. cit. 489).
Si osservi, a tale
proposito, che la nuova legge esclude espressamente che gli «scopi
imprenditoriali» possano essere considerati di utilità pubblica.
- 4.1.
Nella decisione impugnata,
l’autorità fiscale nega che la __________ -__________ __________ persegua scopi
di pubblica utilità e ritiene invece che si tratti di attività imprenditoriale.
La ricorrente sostiene per contro di perseguire il solo fine di risanare le
finanze del Canton __________ e che tale obiettivo avrebbe un indubbio interesse
pubblico.
4.2.
Alla luce dei requisiti
cui è subordinato il riconoscimento dell’esenzione per pubblica utilità, si può
ritenere che possa essere lasciata aperta la questione se il risanamento delle
finanze del Canton __________, per cui la società ricorrente è stata costituita,
rappresenti un fine di pubblica utilità. Sono infatti le modalità di esercizio
dell’attività della stessa ad escludere che possa essere riconosciuta
l’esenzione richiesta. È indubbio che la società persegua lo scopo per cui è
stata costituita operando sul mercato, in regime di concorrenza.
4.3.
Come già accennato,
infatti, la __________ -__________ __________ è nata per far fronte a
difficoltà sorte all’inizio degli anni ‘90, a causa degli eccessivi rischi assunti
dalla Banca __________ __________ negli anni ‘80. In seguito alla crisi del
mercato immobiliare, alla recessione economica ed all’incremento dei tassi
d’interesse, impegni che la Banca aveva assunto negli anni precedenti si sono
rivelati fonti di perdite sicure. In particolare nel settore edile erano stati concessi
crediti che alla luce della politica creditizia all’inizio degli anni ‘90 non
sarebbero stati ammessi in quella misura o non lo sarebbero stati del tutto.
Fra le misure urgenti che la Banca __________ ha allora dovuto adottare, vi è
stata appunto una nuova politica degli affari e dei crediti. Nel 1992, la Banca
ha così proceduto a separare i prestiti che non corrispondevano più alla nuova
politica della banca e dai quali si attendeva delle perdite. L’anno successivo
ha poi costituito una società figlia, nella forma di una società anonima di
diritto privato, e le ha trasferito gli attivi che non corrispondevano alla
nuova politica della banca. Tale rimedio ha consentito alla Banca __________ di
presentarsi al pubblico come una banca sana, in grado anche di distribuire
dividendi; d’altra parte, l’istituto ed i suoi clienti hanno potuto differire
la soluzione dei problemi, non dovendo necessariamente liquidare gli impegni
problematici in breve termine. Alla nuova società figlia, che ha assunto gli
attivi problematici, è stata comunque estesa la garanzia dello Stato (cfr. lo
Statuto della ricorrente, la modifica della legge sulla banca __________
__________ e il relativo Messaggio del Consiglio di Stato bernese).
4.4.
Come si vede, l’attività
della ricorrente è puramente commerciale, dovendo essa gestire dei crediti,
sebbene essi siano considerati “rischiosi”. La circostanza che dall’attività
della ricorrente ben difficilmente siano destinati a scaturire degli utili non
ha alcuna influenza sul carattere economico dell’attività da essa esercitata.
Lo stesso Tribunale
federale ha d’altronde negato l’esenzione dall’imposta federale diretta ad una
fondazione privata avente lo scopo di promuovere l’edificazione di abitazioni a
pigione moderata, pur ammettendo che la promozione dell’edilizia abitativa
rientra tra i compiti dello Stato. L’Alta Corte ha infatti attirato
l’attenzione sulla circostanza che, quando l’edilizia sociale è esercitata non
da enti pubblici ma da corporazioni e istituti di diritto privato, non sono
perseguiti esclusivamente scopi di pubblica utilità; infatti, imprese edili che
investono il proprio capitale nella costruzione di abitazioni sociali tutelano
nel contempo i propri interessi ed anche le cooperative perseguono pure gli
interessi dei loro membri, ai quali procurano le abitazioni. Sulla base di
queste considerazioni, il Tribunale federale ha negato alla fondazione citata
l’esenzione richiesta, sottolineando che la sua attività aveva carattere economico
ed anche indirizzato al conseguimento di utili, sebbene in misura trascurabile
trattandosi di edilizia abitativa sociale. Un’esenzione fiscale avrebbe potuto
entrare in considerazione solo se l’attività economica della fondazione fosse
stata indirizzata direttamente ed esclusivamente al sostegno di persone anziane,
invalide, bisognose di cure, cui fossero p. es. stati concessi mutui senza
interessi o fideiussioni (DTF 114 Ib 277 ss.).
4.5.
Neppure la ricorrente
pretende, nel caso in esame, che la propria attività economica sia indirizzata
più o meno direttamente al sostegno di persone bisognose. L’attività è invece
direttamente finalizzata al “salvataggio” della società da cui è dominata, cioè
della Banca __________ __________. Si osservi, d’altronde, che, a differenza di
altre banche cantonali, quest’ultima non beneficia dell’esenzione neppure nel
Cantone di domicilio, essendo anzi espressamente esclusa dal privilegio
previsto dalla legge per il Cantone ed i suoi stabilimenti (cfr. art. 23 cpv. 1
cifra 2 legge tributaria bernese). Se anche beneficiasse dell’esenzione, come
nel caso di altre banche cantonali, bisogna comunque rilevare che non si
tratterebbe di un privilegio legato allo scopo di pubblica utilità perseguito
dalla Banca cantonale, bensì alla sua natura di ente pubblico cantonale. È
infatti impensabile che una Banca, sia pure costituita in forma di ente
pubblico, possa considerarsi ente con scopo di pubblico interesse, operando
essa in diretta concorrenza con gli altri istituti di credito.
- Il ricorso della
__________ -__________ __________ è conseguentemente respinto.
Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster