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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1996.202
Data decisione, Autorità:
05.03.1997, CDT
Incarto n.
80.96.00202
Lugano
5 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 ottobre 1996
in
materia di: assoggettamento all'imposta sull'utile e sul
capitale assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni
presentato
da:
Fondazione
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 7 giugno 1982
l’Ospedale __________ (__________), con sede a __________, formulava istanza di
esenzione dal pagamento delle imposte di donazione e successione. L’istanza
veniva accolta dall’ allora Amministrazione cantonale delle contribuzioni con
decisione del 12 luglio 1982.
Precedentemente un’istanza
volta a conseguire l’esonero dal pagamento delle imposte sul reddito era stata
accolta dall’autorità cantonale competente con decisione del 19 settembre 1978.
Il 19 maggio 1994 l’
Amministrazione cantonale delle contribuzioni comunicava all’ __________
l’intenzione di riesaminare la pratica alla luce del fatto che non aveva
aderito all’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC).
Dopo approfondita
istruttoria la Divisione delle contribuzioni, rivedendo le precedenti decisioni
di esenzione, con due distinte decisioni del 18 settembre 1996 stabiliva che l’
__________ sarebbe stato assoggettato sia all’imposta sull’utile e il capitale
sia all’imposta di donazione e successione dal 1° gennaio 1997.
- Con il presente, tempestivo
ricorso l’ __________ chiede l’annullamento delle due suddette decisioni e
conseguentemente la conferma delle precedenti decisioni di esenzioni sia in
materia di imposta ordinaria sia in materia di imposta di successione e
donazione.
Argomenta sostanzialmente
di chiedere l’esenzione non tanto in quanto persona giuridica di diritto
pubblico, quanto piuttosto quale persona giuridica che persegue scopi di
pubblica utilità (interesse pubblico), come era avvenuto vigente la vecchia LT
del 1976. Rileva inoltre che la sua funzione all’interno della pianificazione
ospedaliera cantonale non è mutata e continua a essere conglobato nella
pianificazione. Nega infine di perseguire uno scopo imprenditoriale, facendo
presente di non aver mai conseguito utili di sorta e di aver potuto sopravvivere
solo grazie al patrimonio della Fondazione e alle donazioni e devoluzioni di
privati.
La Divisione delle
contribuzioni propone invece di respingere il ricorso. Dopo aver ripercorso
l’evoluzione della struttura sanitaria cantonale fino alla creazione dell’ EOC,
l’autorità fiscale rileva che l’ OM, non aderendo all’ EOC, dopo la modifica
legislativa del 1982, ha abbandonato per sua libera scelta e, meglio, perché desiderava
mantenere una posizione indipendente, lo statuto di ospedale pubblico.
D'altronde, nemmeno un
esame del caso alla luce dei presupposti classici della pubblica utilità, come
invocato nel ricorso, consentirebbe, secondo la Divisione cantonale delle
contribuzioni, una diversa soluzione.
- All’udienza del 23 gennaio
1997 le parti illustravano ulteriormente le rispettive posizioni, chiedendo, al
termine dell'udienza, di tenere in sospeso la procedura contenziosa, in modo da
consentire loro di esaminare in contraddittorio la natura delle eventuali
devoluzioni a titolo gratuito, che sarebbero risultate imponibili.
Con lettera del 19
febbraio 1997 l' __________ comunicava a questa Camera di ritirare il ricorso
presentato il 16 ottobre 1996 contro le decisioni della Divisione cantonale
delle contribuzioni.
In simili condizioni la
causa deve venire stralciata dai ruoli.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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