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Numero d'incarto:
80.1996.55
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00055
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 12 marzo 1996
in
materia di: riparto dell'onere fiscale fra marito e moglie
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- I coniugi __________
e __________ esperivano un tentativo di conciliazione dinanzi al Pretore di
__________ in data 20 luglio 1989. Per il periodo fiscale 1989/90, l' Ufficio
di tassazione di __________ notificava loro le seguenti tassazioni:
• ad
entrambi i coniugi: IC/IFD 1989-90 ordinaria (dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre
1990), con decisione del 12 dicembre 1990;
• al
solo signor __________: IC/IFD 1989-90 intermedia per separazione (dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1990), con decisione del 22 ottobre 1991;
• al
solo signor __________: IC/IFD 1989-90 che annullava la precedente intermedia,
alla luce della circostanza che i coniugi __________, dopo il tentativo di conciliazione,
non avevano iniziato la causa di divorzio nel termine di sei mesi di cui
all'art. 421 CPC (decisione del 21 luglio 1992).
Il 27 agosto 1991 i
coniugi __________ esperivano un secondo tentativo di conciliazione, seguito,
in data 12 settembre 1991, dalla sentenza di divorzio. Con due decisioni
separate, notificate agli ex coniugi rispettivamente il 28 luglio 1992 ed il 30
ottobre 1992, l' Ufficio di tassazione di __________ emetteva due tassazioni
intermedie per divorzio, per il periodo dal 27 agosto 1991 al 31 dicembre 1992.
Lo stesso 30 ottobre 1992, intimava quindi al solo __________ la tassazione
ordinaria IC/IFD 1991-92, per il periodo fino al 26 agosto 1991.
- Con istanze
rispettivamente del 24 luglio e del 9 novembre 1992, __________ chiedeva all'
Ufficio di tassazione di __________ il riparto fra i coniugi dell'onere fiscale
relativo alle tassazioni 1989-90 e 1991-92. Il riparto delle tassazioni IC e
IFD 1989-90, effettuato in base alla decisione del 21 luglio 1992, veniva
notificato agli ex coniugi con decisione del 28 agosto 1992. Esso ripartiva
l'onere fiscale nel modo seguente: all'ex marito fr. 2'445.60 di IC e fr.
499.30 di IFD, alla ex moglie fr. 881.10 di IC e fr. 177.70 di IFD. La signora
__________ impugnava il suddetto riparto con reclamo del 9 settembre 1992,
contestando la tempestività della domanda di riparto inoltrata dal marito, dal
momento che la tassazione per il periodo 1989-90 notificata ad entrambi i
coniugi risaliva al dicembre 1990.
Il successivo 11 dicembre
1992, l' Ufficio di tassazione notificava quindi agli ex coniugi __________ il
riparto della tassazione IC/IFD 1991-92 (periodo fino al 26 agosto 1991). Al
signor __________ era attribuito un onere fiscale di fr. 2'639.– per l'IC e di
fr. 433.45 per l'IFD, alla signora __________ invece un onere di fr. 832.10 per
l'IC e di fr. 131.55 per l'IFD.
Anche quest'ultima
decisione veniva impugnata dalla signora __________.
-
L'Ufficio di
tassazione di __________ respingeva i reclami della signora __________ con
decisioni del 12 febbraio 1996, nelle quali spiegava di avere effettuato il
riparto dopo avere ricevuto domande in tal senso dal signor __________, che
aveva agito tempestivamente, essendo trascorsi meno di trenta giorni dall'intimazione
delle tassazioni a lui indirizzate.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________, la ex moglie frattanto
risposata, contesta l'allestimento di un riparto dell'onere fiscale effettuato
in base ad una tassazione notificata ad un solo coniuge.
-
Si precisa
preliminarmente che il ricorso può essere esaminato esclusivamente alla luce
delle norme della legge tributaria cantonale. Per quanto attiene all'imposta
federale diretta, infatti, il ricorso appare privo di oggetto, per il fatto che
dalle decisioni su reclamo risulta che i relativi debiti d'imposta sono tutti
stati estinti.
-
L'art. 10 della
Legge Tributaria (LT) prevede al suo capoverso 3 che i coniugi rispondono
solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia. La responsabilità
solidale fra i coniugi decade, in particolare, su richiesta scritta di uno di
essi all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della
tassazione. Le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto
inter-cantonale, ed i rimedi giuridici degli art. da 175 a 185 LT sono
applicabili per analogia al riparto delle quote fra marito e moglie.
È opportuno allora
cominciare a definire la portata del diritto attribuito ai coniugi dalla
disposizione in esame. In primo luogo, si deve distinguere fra il cumulo dei fattori
imponibili previsto dall'art. 10 cpv. 1 LT, per cui «i coniugi non
legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico
contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque
sia il regime dei beni», ed il regime della responsabilità solidale disciplinato
dall'art. 10 cpv. 3 LT. Il primo aspetto si riferisce alla fase della
tassazione, cioè dell'accertamento del debito d'imposta dei coniugi; il secondo
invece alle modalità di incasso del credito da parte del fisco.
Ebbene, tale
considerazione è importante, perché permette di tener presente che il fatto che
due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi
debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d'imposta accertato
nell'ambito del procedimento di tassazione. Inoltre evidenzia la reciproca autonomia
delle due procedure.
Tanto è vero che, nei
diversi cantoni svizzeri, si contano ben quattro diversi sistemi di disciplina
della responsabilità dei coniugi. Si va infatti dal regime (incostituzionale)
per cui solo il marito risponde dei debiti d'imposta della moglie, ma non
avviene il contrario, fino a quello basilese della responsabilità "per
quote" di ciascuno dei coniugi per la sua percentuale del debito. Vi sono
poi due sistemi intermedi: quello della responsabilità illimitata di ciascuno
dei coniugi per i debiti dell'altro (Sciaffusa) e quello della responsabilità
limitata, che decade cioè in caso di insolvenza dell'altro coniuge (cfr. Böckli,
Eintracht und Hader mit Steuerfolgen - Die Einkommenssteuer unter dem Einfluss des
neuen Eherechts, in StR 46/1991, p. 246 ss.; Wagner-Pfeifer,
Die interne Aufteilung der Einkommenssteuer unter Ehegatten, in StR
47/1992, p. 1 ss.; Hartl, Die verfahrensrechtliche Stellung der Gemeinsam
steuerpflichtigen Ehegatten und ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 161 ss.).
Il sistema previsto
dall'art. 10 cpv. 3 LT è in realtà diverso da tutti i modelli proposti, poiché
differisce dall'ultimo proprio per il fatto di far venir meno la responsabilità
solidale per effetto di una semplice richiesta; in tal modo si avvicina al
sistema basilese della responsabilità proporzionale. Ma ciò che importa, in
questa sede, è di sottolineare come tutti questi modelli siano perfettamente
compatibili con quello della tassazione congiunta dei coniugi.
Come ha avuto modo di
precisare questa Camera, l'art. 10 cpv. 3 lett. a LT deve essere
interpretato nel senso che la richiesta scritta di riparto delle quote
d'imposta deve pervenire entro 30 giorni dall'intimazione della decisione di
tassazione oppure della decisione su reclamo o della sentenza della Camera di
diritto tributario, a seconda dello svolgimento della procedura (CDT
n. 70 del 25 maggio 1994, in RDAT II-1994 n. 1t p. 335 ss.).
- Nella fattispecie,
come già esposto in narrativa, l'ultima tassazione notificata congiuntamente
agli ex coniugi __________ è quella ordinaria per l'intero periodo fiscale
1989-90 (cioè valida dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990), intimata in data
12 dicembre 1990. Le successive tassazioni, cioè quella intermedia per separazione
legale (per il periodo dal 1° gennaio 1990), quella che annullava quest'ultima
e ripristinava di conseguenza la prima anche per l'anno 1990, e la tassazione
ordinaria 1991-92 (valida fino alla separazione legale "definitiva",
cioè fino al 26 agosto 1991) sono per contro state notificate al solo
__________, al nuovo indirizzo di Via __________ a __________. La ricorrente
contesta pertanto che l'autorità fiscale possa procedere al riparto di
tassazioni che a lei personalmente non sono mai state notificate.
7.1.
Di fronte alla censura
suddetta, è opportuno confrontarsi brevemente con la questione della posizione
procedurale dei coniugi nel diritto dell’imposta cantonale.
L'art. 154bis
LT statuisce a tale proposito che i coniugi tassati a norma dell'art. 10 cpv. 1
LT (ovvero non legalmente e effettivamente separati) esercitano ed assumono in
comune, oppure l'uno come sostituto dell'altro con vincolo di entrambi i
diritti e gli obblighi che la presente legge conferisce al contribuente (art.
154bis cpv. 1 LT). Di converso, tutte le comunicazioni dell'autorità
di tassazione devono essere indirizzate congiuntamente a entrambi i coniugi
(art. 154bis cpv. 2 LT). Ciò implica, per entrambi, l'obbligo di
ossequiare agli obblighi procedurali imposti dalla legge, uno dei quali può
essere quello, ad esempio, di fornire i necessari ragguagli per definire i
fattori di reddito (cfr. art. 202 LT). Mediante la comunicazione in comune
degli atti entrambi saranno informati dello stato della procedura nonché dei
diritti e degli obblighi che loro incombono (cfr. Yersin, Le nouveau
droit matrimonial et ses conséquences fiscales, in RDAF 1987 p. 331). Si
tratta della procedura definita "unitaria" (cfr. Yersin,
op. cit., p. 328/329).
La modifica di legge
succitata si è resa necessaria per adeguare la Legge Tributaria al principio
dell'uguaglianza di trattamento tra uomo e donna sancito dall'art. 4 cpv. 2
Cost. fed.. Tale principio impone dal profilo procedurale e di rappresentanza
fiscali che ai due coniugi debbano essere conferiti pari diritti e obblighi.
Ciò implica che ogni coniuge debba essere ammesso a partecipare alla procedura
di tassazione e possa intervenire a nome dell'unione coniugale nonché con i
suoi atti e le sue dichiarazioni impegnare l'altro coniuge (Cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato n. 3269 del 10 febbraio 1988, p. 6; art. 154bis
LT; Yersin op. cit. pag. 331; Zweifel, Die verfahrensrechtliche
Stellung der Ehegatten in der Steuerveranlagung, in ZBl 89/1988 p. 333 ss.;
CDT n. 333 del 31 dicembre 1991 in re P.C. e B.).
La sostituzione fiscale
non può invece più essere presunta, e quindi cessa, soltanto quando uno dei
coniugi comunica all' autorità fiscale, come consente l'art. 154bis
cpv. 3 LT, di voler agire personalmente (cfr. Rapporto della
Commissione tributaria del Gran Consiglio, del 16 giugno 1988, p. 7; CDT
n. 236 del 4 novembre 1994 in re S.F.).
7.2.
Al momento del divorzio,
normalmente, le imposte per il lasso di tempo che precede la separazione non
sono ancora state accertate con una tassazione definitiva; per tale periodo, i
coniugi restano nondimeno tassati congiuntamente, sicché dovrebbero continuare
a trovare applicazione i princìpi procedurali che valgono “in costanza di
matrimonio”. In altre parole, dovrebbe bastare la notificazione indirizzata
congiuntamente a entrambi i coniugi (art. 154bis cpv. 2 LT), per far
sì che la tassazione sia efficace nei confronti di entrambi i coniugi
divorziati, anche se le possibilità, per uno dei due, di venire a conoscenza
della decisione dell’autorità fiscale sarebbero chiaramente ridotte, essendo
venuta meno la comunione domestica. Tale conclusione solleva peraltro non poche
perplessità, se si pensa che i coniugi rimangono comunque entrambi responsabili
ed hanno quindi interesse a conoscere la decisione dell’autorità fiscale (cfr. Hartl,
op. cit., p. 94). Nel campo del diritto amministrativo vige, d’altronde, il
principio per cui una decisione non intimata non produce alcun effetto nei
confronti della persona cui avrebbe dovuto essere notificata; destinatario di
una decisione e conseguentemente anche parte nel procedimento è colui i cui interessi
giuridici sono direttamente colpiti dalla decisione (Knapp, Grundlagen
des Verwaltungsrechts, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, pp. 157 e 223). Così il
legislatore del canton Argovia, per esempio, ha introdotto nella legge
tributaria una norma che prevede espressamente che la tassazione, per il tempo
per cui i coniugi erano tassati congiuntamente, sia notificata ad entrambi, a
partire dal momento in cui sono adempiuti i presupposti di una tassazione separata
e i coniugi hanno chiesto una tassazione separata (art. 134bis
LT-AG; cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna
1991, p. 972; CDT n. 275 del 12 dicembre 1994 in re R.M.).
7.3.
A ragione, dunque, la
ricorrente lamenta la mancata notificazione delle decisioni del 22 ottobre 1991
e del 21 luglio 1992. Per il fatto che esse sono state intimate all'indirizzo
dell'ex marito e con la sola indicazione del nome di quest'ultimo quale contribuente,
le stesse non possono produrre alcun effetto nei suoi confronti. Si è detto, infatti,
che la legge tributaria, pur prevedendo in linea di principio che tutte le
comunicazioni dell'autorità di tassazione devono essere indirizzate
congiuntamente a entrambi i coniugi (art. 154bis cpv. 2 LT), ammette
tuttavia che la sostituzione fiscale cessa quando uno dei coniugi comunica all'
autorità fiscale di voler agire personalmente (art. 154bis cpv. 3
LT). Ebbene, dall'incarto fiscale della ricorrente emerge una comunicazione,
trasmessa in data 8 gennaio 1991 dalla contribuente all'Ufficio cantonale di
esazione, con cui comunica la separazione dal marito ed il nuovo indirizzo di
via __________. La volontà della contribuente era dunque chiaramente quella di
ottenere una notificazione separata delle decisioni e delle comunicazioni dell'autorità
di tassazione.
All'atto pratico,
tuttavia, le considerazioni proposte non comportano alcun beneficio a favore
della ricorrente. È vero, infatti, come ella sostiene, che le due decisioni contestate
non producono effetti nei suoi confronti, non essendole mai state notificate. Come
ha peraltro rilevato l' Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, può essere
lasciata aperta la questione se la domanda di riparto formulata dall'ex coniuge
(istanza del 24 luglio 1992) fosse tempestiva, essendo trascorsi ben più di
trenta giorni dal momento della notificazione della decisione originaria indirizzata
ad entrambi i coniugi congiuntamente (decisione del 12 dicembre 1990). In
effetti, la tassazione ordinaria 1989-90, notificata in data 12 dicembre 1990,
era stata notificata ancora ai coniugi congiuntamente. L'eventuale debito
ancora scoperto deve pertanto essere ripartito tra gli ex coniugi a prescindere
da una domanda di uno di essi, in virtù dell'art. 10 cpv. 3 lett. c LT,
secondo cui la responsabilità solidale decade in caso di separazione durevole.
7.4.
Per quanto concerne,
invece, la tassazione IC 1991-92, valida fino al 26 agosto 1991, non risulta
essere mai stata notificata alla ricorrente. Ne consegue che, prima di procedere
al riparto dell'onere fiscale fra i coniugi, conformemente all'art. 10 cpv. 3
lett. c LT, la relativa decisione deve essere intimata alla ricorrente,
affinché possa, se ve ne sono i presupposti, contestare l'accertamento dei
fattori imponibili effettuato dall'autorità fiscale.
- Ne consegue che la
decisione di ripartizione dell'onere fiscale IC 1991-92 fra marito e moglie
deve essere annullata. L' Ufficio di tassazione procederà a notificare alla
ricorrente una tassazione per il periodo dal 1° gennaio al 26 agosto 1991 e ad
attribuirle un termine di reclamo.
Visto l'esito del ricorso,
si giustifica di rinunciare a porre a carico della ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD, 231 LT 1994 e 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
- 1.1. Il
ricorso in materia di IFD è privo d'oggetto.
1.2. Il
ricorso in materia di IC è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 febbraio 1996 (riparto fra marito e
moglie dell'imposta cantonale 1991/1992) è annullata.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti e al
signor __________, Via __________ __________, __________.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994 e 184 cpv. 3 LT 1976).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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