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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.12
Data decisione, Autorità:
05.03.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00012
Lugano
5 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 15 gennaio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1995-96 l’ Ufficio di tassazione esponeva a __________, oltre ai redditi
da pensioni (AVS e INSAI) un reddito della sostanza di fr. 7’000.--, dal quale
deduceva fr. 1’750.-- per spese di manutenzione e, come indicato dalla
contribuente medesima nella dichiarazione d’imposta, fr. 845.-- di interessi
passivi, oltre ai premi della cassa malati e a una quota esente di fr. 2’000.--
in quanto beneficiaria di una rendite AVS. Dal valore di stima della sostanza
immobiliare imponibile veniva dedotto un debito di fr. 13’400.--, conformemente
a quanto dichiarato dall’interessata nell’elenco debiti (cfr. notifica della
tassazione del 25 ottobre 1996). In sede di reclamo l’ Ufficio di tassazione
aumentava la quota esente da fr. 2’000.-- a fr. 4’000.--, concedendo inoltre una
deduzione per persone bisognose a carico di fr. 6’000.-- (cfr. decisione su
reclamo del 16 dicembre 1996).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________, assistita dal signor __________, chiede, da un
lato, di verificare se siano state concesse correttamente tutte le deduzioni e,
dall’altro, di verificare se i debiti ipotecari e i relativi interessi sono
stati dedotti nella loro integralità.
Questa Camera chiedeva
pertanto al patrocinatore della ricorrente di produrre la prova del debito
bancario verso le FFS e degli interessi pagati.
- Il ricorso deve
essere accolto e gli atti del procedimento devono essere retrocessi all’
Ufficio di tassazione per nuova decisione. In effetti il patrocinatore della
ricorrente ha saputo comprovare l’esistenza di un ulteriore debito verso le
FFS, che al 1° gennaio 1995 ammontava a fr. 26’145,50, come pure il pagamento
di interessi ipotecari per fr. 1’500,50 nel 1993 e di fr. 1’264,75 nel 1994,
pari a fr. 1'383.-- di media annua.
L’esistenza di tale debito
era per altro già nota al fisco, poiché l’importo dello stesso e i relativi
interessi erano stati regolarmente dedotti previa verifica telefonica presso le
FFS di Berna.
- Questa Camera non ha
motivo di apportare ulteriori correttivi alla decisione su reclamo. Il
patrocinatore della ricorrente non indica d’altronde eventuali altri elementi
della tassazione che potrebbero essere criticabili.
Non va comunque
dimenticato a tale riguardo che al ricorrente incombe l’obbligo di motivare il
ricorso e di fornire le relative prove (cfr. art. 140 cpv. 2 LIFD e art. 227
cpv. 2 LT 1994).
Questa Camera, per
scrupolo di completezza, ha potuto accertare che la maggiorazione del reddito
imponibile della ricorrente rispetto al periodo precedente è sostanzialmente
dovuto all’esposizione del valore locativo, dal momento che, a differenza del
periodo precedente, la contribuente ha usufruito della propria abitazione, in misura
nettamente minore all’aumento dei redditi da pensioni (AVS e INSAI) e in alcun
modo a una riduzione delle deduzioni. Queste ultime sono invero passate da fr.
11’610.-- nel precedente periodo a fr. 12’473.-- (compresa la deduzione in
media annua degli interessi passivi documentati in questa sede) e la quota
esente da fr. 3’200.-- a fr. 4’000.--.
- La tassa di
giustizia e le spese di procedura sono a carico della parte soccombente; quando
il ricorso è ammesso parzialmente, le spese sono ripartite proporzionalmente.
Tuttavia le spese sono totalmente a carico del ricorrente, se già nella
procedura di tassazione, ottemperando agli obblighi procedurali, avesse potuto
ottenere soddisfazione (cfr. art. 231 cpv. 1 e 2 LT 1994).
Tenuto conto della
situazione familiare della ricorrente questa Camera ritiene di poter fare
eccezionalmente astrazione dal prelevare spese e tassa di giudizio, ancorché il
presente ricorso avrebbe potuto essere facilmente evitato compilando con
maggiore attenzione la dichiarazione d’imposta o producendo la prova dei debiti
verso le FFS e degli interessi versati.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 dicembre 1996 è riformata
conformemente al consid. 3.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione dei nuovi conteggi d'imposta.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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