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Numero d'incarto:
80.1997.123
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00123
80.97.00124
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi del 22
luglio 1997
in materia di: IC/IFD
91/92
presentati da:
__________, __________ __________
rappr. da: Fiduciaria
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- a. La
società in nome collettivo F.lli __________ è attiva nel campo della
floricoltura e dell’orticoltura a __________. Nei vivai della ditta venivano
fatte crescere, in serra o in campo aperto, piantine che erano poi vendute
direttamente a privati o a grandi magazzini. Inoltre la ditta svolge attività
accessorie nel campo della produzione in proprio di fiori e ortaggi e
nell’ambito della manutenzione delle strade (calla neve, pulizia dei cigli
stradali).
Il
1° luglio 1990 veniva costituita la __________ & __________ __________, di
cui sono azionisti oltre ai fratelli __________ e __________ __________, anche
due ex dipendenti della società in nome collettivo F.lli __________ e il signor
__________, giardiniere. La __________ & __________ __________ assumeva
dalla F.lli __________ tutta la parte relativa alla produzione delle piantine e
dei fiori. La F.lli __________ continuava invece l’attività nel campo della
manutenzione stradale.
b. I
fratelli __________ sono comproprietari di diversi beni immobili, segnatamente:
-
a
__________: part. RFD n. __________, __________, __________, __________,
__________, __________ e __________ (tutte vendute nell’aprile del 1988) in comproprietà
in ragione di un mezzo ciascuno;
-
a
__________: part. RFD n. __________, __________ (venduta il 4 novembre 1994) e
__________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno;
-
a
__________: part. RFD n. __________ in comproprietà, assieme a __________
__________, in ragione di un terzo ciascuno;
-
a
__________: part. RFD n. __________, __________ e __________ in comproprietà in
ragione di un mezzo ciascuno.
Dopo
la costituzione della __________ & __________ __________, la part. N.
__________ e parte della part. N. __________ di __________ sono state affittate
dai fratelli __________ alla neocostituita società per una durata di quindici
anni.
c. Nel
novembre del 1991 l’Ispettorato fiscale della Divisione cantonale delle contribuzioni
effettuava una verifica fiscale presso la ditta F.lli __________ con lo scopo
precipuo di determinare il profitto in capitale derivante dal trapasso nella
sostanza provata dei terreni e delle aree utilizzate a scopo aziendale (cfr.
Rapporto di verifica dell’ 8 gennaio 1996). Gli Ispettori giungevano alla
conclusione che, sussistendo perfetta identità tra comproprietari e membri
della società in nome collettivo ed essendo gli immobili adibiti
prevalentemente a scopi aziendali, l’utile derivante dal loro trasferimento
nella sfera privata andava imposto quale profitto in capitale. Secondo gli
Ispettori, tale utile era imponibile anche per l’IFD, poiché la società in nome
collettivo, benché non iscritta a Registro di commercio, sottostava, a loro
avviso, all’obbligo di tenere la contabilità.
- Nella
tassazione IC/IFD 1991-92 del 17 luglio 1995 l’Ufficio di tassazione esponeva:
a
__________ __________ un reddito aziendale di fr. 615'782.- di media
annua per l’IC e di fr. 1'555'940.- per l’IFD, al posto di quello dichiarato di
fr. 56'467.- per l’IC e
ad
__________ __________ un reddito aziendale di fr. 615'733.- di media
annua per l’IC e di fr. 1'612'407.- per l’IFD, al posto di quello dichiarato di
fr. 56'467.- di media annua sia per l’IC sia per l'IFD.
-
e __________ __________, entrambi assistiti dalla Fiduciaria __________
__________, presentavano separatamente reclamo in tempo utile, contestando in
particolare per quanto concerne l’IFD l’obbligo della società in nome
collettivo F.lli __________ di tenere la contabilità e quindi il conseguimento
di un profitto in capitale imponibile in relazione al trasferimento degli
immobili nella sfera della sostanza privata. I reclamanti contestavano inoltre
con riferimento all’IC l’inclusione dell’utile conseguito con la vendita del terreno
di __________, già colpito con l’imposta sul maggior valore immobiliare, come
pure di quello relativo al trasferimento nella sfera privata di immobili o
parti di immobili usati a esclusivi scopi privati.
Con
decisione su reclamo del 23 giugno 1997, successiva quindi alla verifica
dell’Ispettorato fiscale, l' Ufficio di tassazione stralciava dal reddito
aziendale l'utile conseguito con la vendita di __________, perché già colpito
con l’imposta sul maggior valore immobiliare.
Il
reddito aziendale IC veniva rettificato:
per
__________ __________ in fr. 574'258.- di media annua e quello IFD in
fr. 1'628'781.-;
per
__________ __________ in fr. 573'091.- di media annua e per l'IFD in fr.
1'628'781.-.
-
Con
i presenti, tempestivi ricorsi i contribuenti, assistiti dalla Fiduciaria
__________ __________, chiedono in via principale lo stralcio per l'IFD
dell'utile di liquidazione e comunque in via subordinata per l'IFD e in via
principale per l'IC lo stralcio dall'utile di tutti gli immobili che hanno
avuto e hanno tuttora una destinazione ed un carattere privato. Chiedono
inoltre l'annullamento della tassazione IMVI del 21 gennaio 1994 relativa alla
vendita dell'immobile di __________.
-
5.1.
In
occasione dell'udienza preliminare, in cui le parti si sono inizialmente
confermate nelle rispettive posizione, il giudice ha chiesto, tra l'altro, un
complemento d'istruttoria all'Ispettorato fiscale e si è riservato di invitare
l' Amministrazione federale delle contribuzioni a prendere posizione sulla
contestazione relativa all'obbligo della collettiva F.lli __________ di tenere
la contabilità.
5.2.
Al
termine del complemento istruttorio, il giudice ha nuovamente convocato le
parti, che, in occasione della discussione finale del 17 settembre 1998, con il
consenso del giudice, sono addivenute al seguente accordo:
-
Il mappale
__________ di __________, adibito ad abitazione privata e separato dall'azienda,
viene considerato di natura privata.
Tenuto conto dei costi di costruzione e di altri elementi emersi nel corso
dell'istruttoria e dell'udienza, l'utile assoggettato per IFD e per l'aliquota
IC viene ridotto di fr. 600'000.--.
Vengono abbandonate tutte le altre contestazioni di principio.
L'IMVI soluta nel 1993 verrà considerata quale acconto sulle imposte dovute.
Questo
accordo, raggiunto dopo prolungata istruttoria, merita conferma e fungerà da
base per l'emissione di nuovi conteggi d'imposta da parte dell'autorità
fiscale.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
- I ricorsi sono
parzialmente accolti a'sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di
tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente a quanto convenuto
(consid. 6).
-
Non
si prelevano né tassa di giustizia né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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