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Numero d'incarto:
80.1997.132
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00132
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 5 agosto 1997
in
materia di: multa disciplinare
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, non avendo __________
__________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96, nonostante richiamo, con
decisione del 13 giugno 1996 l'Ufficio di tassazione di __________ -__________
la diffidava a voler ottemperare all’obbligo entro dieci giorni, avvertendola
che in caso di inadempimento sarebbe stata multata e sarebbe stata intrapresa
una tassazione d’ufficio;
-
che, non avendo ancora
ricevuto la dichiarazione fiscale della contribuente, l'Ufficio di tassazione
le infliggeva una multa disciplinare di fr. 2’000.– con decisione del 18 giugno
1997;
-
che la contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 giugno 1997, argomentando
di non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96 «perché era in corso la
sistemazione delle tassazioni 1991-92-93-94» ed ella aveva pertanto ritenuto
inutile inviare dei formulari «che non andavano bene e che sarebbero dovuti
sicuramente essere sostituiti»;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 30 luglio 1997, rilevando che l’ultima
proroga concessa alla reclamante (l’ottava) era scaduta il 30 aprile 1997 senza
che tuttavia fosse stata inviata la dichiarazione;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede una
riduzione della multa disciplinare inflittale, invocando la propria buona fede;
-
che chiunque, nonostante
diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe
giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste
ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati,
non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni,
viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di
inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o
di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD);
-
che, perché l'autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due
distinte condizioni:
• l'una
soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in
una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e
l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve
rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le
norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in
Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem,
Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p.
483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
-
che il Tribunale federale
ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura
da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente
può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la
scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9);
-
che, nel caso in esame,
non può esservi dubbio sul fatto che la ricorrente abbia commesso una
violazione delle disposizioni citate, non avendo ottemperato all’obbligo di
collaborare, neppure dopo la diffida del 21 maggio 1997;
-
che non è pertinente
l’argomento addotto dalla ricorrente, secondo cui ella avrebbe omesso di
inoltrare la dichiarazione per il fatto che non era ancora stata definita la
tassazione dei periodi fiscali precedenti (1991/92 e 1993/94);
-
che, infatti, l’obbligo di
dichiarare redditi e sostanza che si riferiscono ad un determinato periodo
fiscale non può minimamente essere attenuato dalle eventuali contestazioni
relative a tassazioni di periodi precedenti, dato che i fattori imponibili in
ogni periodo fiscale sono indipendenti fra loro;
-
che neppure l’affermazione
secondo cui la ricorrente riteneva di poter beneficiare di proroghe
“automatiche”, per la ragione appena esposta, porta ad una diversa conclusione,
tanto più che ella aveva già ricevuto ben otto proroghe del termine ed i contribuenti
non hanno alcuna pretesa ad ottenere tante proroghe quante ne desiderano (Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 70);
-
che, d’altra parte, la
ricorrente ha ottemperato all’obbligo di dichiarazione solo dopo il ricorso
alla Camera di diritto tributario;
-
che, per quanto concerne
la commisurazione della multa, l'autorità di tassazione fa riferimento alle
direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del
1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario
allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale
deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della
capacità contributiva;
-
che, pertanto, la sanzione
deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame,
considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali
determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato;
-
che, nel caso in esame,
l’autorità di tassazione deve così riferirsi alla tassazione IC 1989/90, che
aveva stabilito le imposte cantonali complessive in fr. 73’164.20 all’anno,
sicché la multa ammonterebbe a fr. 1’500.–;
-
che sia la legge cantonale
sia quella federale prevedono pene più aspre, fino a raggiungere l’importo di
10’000 franchi, per i «casi gravi o di recidiva»;
-
che, per i casi di
recidiva, la già citata Circolare della Divisione delle contribuzioni prevede
che l’importo calcolato in base alla tariffa sia raddoppiato, se si tratta della
prima recidiva, triplicato, se si tratta della seconda e così via;
-
che alla ricorrente era
già stata inflitta una multa disciplinare in data 13 aprile 1995, per il
mancato inoltro della dichiarazione 1993/94, sicché l’ammontare della multa
deve essere raddoppiato;
-
che la multa disciplinare
deve dunque essere elevata da fr. 2’000.– a fr. 3’000.–;
-
che non appare
giustificata, in simili circostanze, una conferma della decisione impugnata,
proprio perché le tariffe allestite dall’autorità fiscale per il calcolo delle
multe disciplinari perseguono lo scopo di rendere il più possibile uniformi i
criteri di commisurazione delle sanzioni;
-
che si deve pertanto
procedere ad una modifica della decisione impugnata a svantaggio della
ricorrente;
-
che, conformemente a
quanto dispongono gli articoli 230 cpv. 2 LT e 143 cpv. 1 LIFD, applicabili
anche alla procedura di ricorso contro le multe disciplinari in virtù degli
articoli 266 cpv. 4 LT e 182 cpv. 3 LIFD, la Camera di diritto tributario ha
conferito alla ricorrente la possibilità di prendere posizione sulla
prospettata “reformatio in peius” della decisione impugnata;
-
che, visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 30 luglio 1997 è riformata nel senso
che la multa disciplinare è elevata da fr. 2’000.– a fr. 3’000.–.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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