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Numero d'incarto:
80.1997.150
Data decisione, Autorità:
05.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00150
Lugano
5 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 5 settembre 1997
in
materia di: riparto intercomunale
presentato
da:
Comune
di __________, __________
__________,
rappr.
da: Municipio di __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 30
gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava alle parti
(contribuente e Comuni interessati al riparto) la tassazione IC/IFD 1993/94,
nella quale commisurava l’imposta dovuta dal __________. __________ __________
e dalla moglie __________ e ripartiva i fattori imponibili fra i Comuni, ai
fini del prelievo dell’imposta comunale;
-
che, a quest’ultimo
proposito, al Comune di domicilio (__________) era attribuita una quota
dell’imposta cantonale sul reddito pari a fr. 44’557.20, al Comune di
__________ una quota di fr. 9’720.35 ed a __________ una quota di fr. 1’974.45;
-
che, non essendo stata
contestata da nessuna delle parti, la suddetta decisione passava in giudicato;
-
che, in data 21 aprile
1997, l'Ufficio di tassazione notificava alle parti un nuovo riparto
intercomunale dell’imposta, in cui attribuiva al Comune di __________ una quota
dell’imposta sul reddito pari a fr. 24’930.90 ed al Comune di __________ una
quota di fr. 29’346.65, con la seguente motivazione: «annulla e sostituisce
il precedente riparto»;
-
che, con ulteriore
decisione del 26 maggio 1997, l’autorità fiscale notificava alle parti una
tassazione intermedia per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 dicembre 1994, in
seguito alla cessazione dell’attività lucrativa della moglie;
-
che, ricevuto il nuovo
riparto del 21 aprile 1997, il Comune di __________ ne chiedeva l’annullamento,
con tempestivo reclamo all’autorità di tassazione, richiamandosi alla
sopravvenuta res judicata della tassazione e del relativo riparto
del 30 gennaio 1995;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 29 luglio 1997, così motivata:
«- la
nuova notifica è avvenuta per correggere un errore di calcolo (art. 235 LT)
intervenuto al momento della stesura del riparto del 30.1.95;
«- la
motivazione è la seguente: il comune di situazione dello studio medico non
poteva infatti sapere che il reddito professionale non era stato diviso fra il
luogo di situazione dello studio e il luogo di domicilio del contribuente,
errore rilevato dall'Ufficio circondariale di tassazione al momento della stesura
della tassazione intermedia 1993/94 notificata il 26.5.97»;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, il Comune di __________ postula
l’annullamento della decisione di riparto del 29 luglio 1997 e la conferma del
riparto del 30 gennaio 1995, passato in giudicato;
-
che l'imposta sul reddito
d'attività lucrativa indipendente delle persone fisiche e sulla sostanza
mobiliare investita è dovuta in ogni comune in cui si trova uno stabilimento
d'impresa (art. 251 cpv. 1 LT 1976), ma al comune di domicilio spetta tuttavia
il 50% degli elementi imponibili (cfr. art. 251 cpv. 2 LT 1976);
-
che, in altre parole, per
le persone fisiche che svolgono un'attività indipendente in uno o più comuni
diversi da quello di domicilio, il 50% del reddito d'attività e della sostanza
mobiliare investita in aziende individuali o società di persone sono assegnati
al comune di domicilio, mentre il restante 50% è ripartito fra i comuni in cui
il contribuente possiede installazioni stabili e permanenti, mediante le quali
svolge una parte importante, dal punto di vista qualitativo e quantitativo
dell'attività (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese,
1977, p. 191);
-
che contro il riparto il
contribuente e i Comuni interessati possono inoltrare reclamo all' Autorità di
tassazione entro trenta giorni dall'intimazione (art. 256 cpv. 1 LT 1976, ora
art. 286 cpv. 1 LT 1994) e contro la decisione su reclamo gli interessati
possono inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni
dalla decisione impugnata (art. 257 cpv. 1 LT 1976, ora art. 287 cpv. 1 LT
1994);
-
che, in contrasto con
quanto dispone la legge, nel riparto allegato alla notifica della tassazione
del 30 gennaio 1995, l'Ufficio di tassazione ha attribuito l’intero reddito
aziendale al Comune di __________, invece di ripartirlo con il Comune di
__________, ove ha sede lo studio __________ del __________. __________;
-
che, tuttavia, il Comune
di __________, cui tale decisione era stata notificata, non ha interposto
reclamo, lasciando che passasse in giudicato;
-
che, per rimediare a tale
errore, l’autorità ha invocato l’art. 235 LT 1994, che permette di rettificare
«gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze
cresciute in giudicato..., su richiesta o d’ufficio» entro cinque anni dalla
notifica;
-
che, per la
giurisprudenza, vi è errore di calcolo allorché, dopo determinazione dei
fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua nel calcolo
dell'ammontare d'imposta (cfr. Sammlung BGE n. 632 del 24 giugno
1985);
-
che deve cioè trattarsi di
un errore che sorge in fase di stesura e non nella formazione della volontà
dell’autorità che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale)
e che è pertanto anche agevolmente riconoscibile (Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, p.
722);
-
che è di immediata
evidenza che, nella fattispecie, non si è in presenza di alcun errore di
calcolo e nemmeno di scrittura, bensì di un vero e proprio problema di allestimento
del riparto, ove non è d’altronde possibile stabilire se lo stesso sia stato originato
da una mancata rivendicazione del comune di __________ oppure da un errore di
applicazione della legge da parte dell’autorità di tassazione;
-
che, di conseguenza, si
tratta chiaramente di una censura che il comune avrebbe dovuto sollevare con un
reclamo tempestivo all’autorità fiscale;
-
che non è neppure
condivisibile la considerazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo
cui «il comune di situazione dello studio medico non poteva... sapere che il
reddito professionale non era stato diviso fra il luogo di situazione dello
studio e il luogo di domicilio del contribuente», data l’entità
dell’importo che avrebbe dovuto essere suddiviso e che invece è stato integralmente
attribuito al Comune di domicilio;
-
che il ricorso è pertanto
accolto e la decisione impugnata deve essere annullata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29 luglio 1997 e il riparto intercomunale
del 21 aprile 1997 sono annullati.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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