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Numero d'incarto:
80.1997.188
Data decisione, Autorità:
18.12.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00188
Lugano
18 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 24 novembre 1997
in
materia di: IC/IFD 97/98
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, nella dichiarazione
fiscale 1997/98, __________ __________, muratore indipendente, dichiarava un
reddito aziendale di fr. 10’000.– per il 1995 e di fr. 9’500.– per il 1996,
precisando altresì di avere risieduto in Svizzera solo da giugno ad ottobre nel
primo anno e dal maggio ad ottobre nel secondo;
-
che, notificandogli la
tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 23 giugno 1997, l'Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito aziendale in fr. 30’000.– in
media annua ed il reddito imponibile per l’IC in fr. 22’096.–, cui corrispondeva
un’imposta di fr. 317.– all’anno;
-
che il contribuente
risultava per contro esente dall’imposta federale diretta e dall’imposta
cantonale sulla sostanza;
-
che il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’11 luglio 1997, nel quale
osservava di non disporre di alcun documento relativo alla propria attività
lucrativa ed invocava la propria «difficile situazione fisica, finanziaria ed
ora anche morale»;
-
che l’autorità fiscale
respingeva il gravame con decisione del 24 novembre 1997, nella quale osservava
che il reclamante era stato imposto per apprezzamento, «in considerazione del
fabbisogno normale occorrente per vivere annualmente unitamente alla sua
famiglia sia in patria che all’estero»;
-
che, con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente di
essere tassato in base a quanto dichiarato, adducendo di aver subito un infortunio
nel 1987 e di non essere più in grado, da allora, di lavorare a tempo pieno;
-
che, a dimostrazione della
difficile situazione finanziaria in cui è venuto a trovarsi, il ricorrente
invita la Camera a prendere visione di due ricorsi inoltrati alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, e dei relativi allegati;
-
che si deve osservare che
il contribuente si era trasferito all’estero (Filippine) nel 1995 e ha ripreso
domicilio nel Cantone il 1° maggio 1996, data a partire dalla quale è stata
intrapresa una tassazione per inizio dell’assoggettamento, in cui il reddito
aziendale è stato commisurato in fr. 20’000.– (periodo di computo: 1.5.1996 –
21.12.1996);
-
che, all'inizio
dell'assoggettamento, il reddito è determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che è immediatamente
evidente come la condotta dell’autorità di tassazione sia stata
contraddittoria, avendo essa commisurato il reddito aziendale relativo allo
stesso periodo di computo (da maggio a dicembre 1996) una volta (per la
tassazione 1996) in fr. 20’000.– ed un’altra (per la tassazione 1997/98) in fr.
30’000.–;
-
che, con riferimento
proprio alla tassazione per inizio assoggettamento, il reddito aziendale era
stato commisurato in un primo tempo in fr. 30’000.–, ma è poi stato ridotto a
fr. 20’000.–, in seguito a reclamo, con la seguente motivazione: «con il
ritorno in Ticino dal 1.5.96 il contribuente risulta essere coniugato; pertanto
avuto riguardo del fabbisogno normale occorrente per vivere unitamente alla
moglie, in questa sede si reputa di poter ridurre il reddito aziendale medio
annuo a fr. 20’000.–»;
-
che, data l’identità del
periodo di computo valevole per le due tassazioni, la suddetta motivazione deve
essere estesa anche alla tassazione qui in discussione;
-
che, pertanto, si
giustifica di ridurre il reddito aziendale a fr. 20’000.–.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 novembre 1997 è riformata nel senso
che il reddito aziendale è ridotto a fr. 20’000.–.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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