-
che l’architetto
__________, domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente
imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di immobili a __________;
-
che con decisione del 13
dicembre 1993 l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la
tassazione IC 1993/94, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
6’914.– in media annua e la sostanza imponibile in fr. 70’750.–;
-
che, in data 27 settembre
1996, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto
intercantonale del 17 settembre 1996 redatto dall'amministrazione delle
contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo di correggere la tassazione
ticinese conformemente a quanto definito dall’autorità di tassazione del Canton
__________;
-
che, con decisione del 25
novembre 1996, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in
quanto tardivo;
-
che, con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ chiede l'annullamento
della suddetta decisione su reclamo, lamentando una violazione del divieto di
doppia imposizione intercantonale;
-
che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a
torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la
decisione di merito;
-
che l'art. 175 cpv. 1 LT
1976 (art. 206 cpv. 1 LT 1994) stabilisce che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 157 precisa che tale termine,
stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT, art. 192 cpv. 1 LT
1994), essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione
in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del
termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o
altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art.
157 cpv. 4 LT 1976, art. 192 cpv. 5 LT 1994);
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che, in altre parole, la
restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa
alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT
n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);
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che, nel presente caso,
nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde
ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva ricevuto il
riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio;
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che, stando così le cose,
non può essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha
dichiarato irricevibile il gravame;
-
che, inoltre, la norma
dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione,
ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di
limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se
un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto
lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per
quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a
ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);
-
che, pertanto, se, per
motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende
contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima
autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e
meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa
legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
-
che comunque il ricorrente
ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2
Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241
segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p.
530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);
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che, di fronte allo
scritto del ricorrente, ci si può domandare se lo stesso non configuri proprio
un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità
cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità
competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF
121 I 93);
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che, infatti, se lo
scritto del 27 settembre 1996, indirizzato all'Ufficio di tassazione di
__________, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe
osservato il termine di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG;
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che, pertanto, copia della
presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso
ed alla lettera del ricorrente del 27 settembre 1996.
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Copia al Tribunale
federale, con allegati citati.