AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.218
Data decisione, Autorità:
10.02.1998, CDT
Incarto n.
80.97.00218
Lugano
10 febbraio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 19 dicembre 1997
in
materia di: imposta comunale - moltiplicatore
presentato
da:
__________. __________, __________
__________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nel corso del 1997
__________ __________ ha incassato, a titolo di prestazioni professionali
eseguite in passato a favore di __________ __________, un credito, che è stato
valutato al 31 luglio di fr. 396'500.--.
Il 7 luglio 1997 ha avuto
luogo un incontro tra il contribuente e la Divisione delle contribuzioni, in
cui è stato convenuto che il credito, dedotte le spese sostenute per conseguire
il reddito, sarebbe stato assoggettato nella misura di fr. 337'000.-- a un'imposta
annua intera per il 1997 a norma degli articoli 47 LIFD e 57 LT. Da qui la notifica
dell'imposta cantonale annua intera , secondo l'art. 57 LT, dell' 11 luglio
1997.
Il Comune di __________, a
sua volta, emetteva il 14 luglio successivo la tassazione dell'imposta comunale
annua intera, in cui applicava il moltiplicatore dell' 80% all'imposta dovuta
al cantone.
Il 29 settembre 1997 il
Municipio di __________ decideva di fissare il moltiplicatore d'imposta per il
1997 al 90%. Il 22 ottobre successivo notificava a __________ __________ una
nuova tassazione d'imposta annua intera, alla quale applicava il nuovo
moltiplicatore. L'imposta dovuta passava così da fr. 37'868.-- a fr. 42'601,50.
Il 4 novembre 1997
__________ __________, assistito dallo studio legale __________, presentava
reclamo, contestando la tassazione “aggiuntiva” emessa dal Comune di __________
il 29 settembre 1997. Avverte che la tassazione del 14 luglio 1997 è cresciuta
incontestata in giudicato, al più tardi già il 17 luglio successivo, quando
l’importo è stato pagato. Rileva poi che non sono dati, nel suo caso, gli
estremi del recupero d’imposta. Avverte infine che il principio della sicurezza
del diritto si oppone all’applicazione retroattiva di leggi e decisioni.
Con decisione del 18
novembre 1997 il Municipio di __________ ha respinto il reclamo del
contribuente, argomentando sostanzialmente che al momento della prima decisione
il moltiplicatore d’imposta per il 1997 non era ancora stato definito.
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________, sempre assistito dallo Studio legale
__________, contesta la tassazione “aggiuntiva” del 4 novembre 1997,
riproponendo sostanzialmente le argomentazioni già sviluppate nel reclamo. Rileva
inoltre che quanto sostenuto dal Municipio di __________ nella decisione su
reclamo non può avere validità per una tassazione annua intera, l’imposizione essendo
avvenuta in un momento preciso e tenendo conto del moltiplicatore allora vigente
e senza indicazione alcuna che il montante avrebbe potuto essere rivisto a dipendenza
di eventuali modifiche del moltiplicatore.
Il Municipio di
__________ propone invece di respingere il ricorso, limitandosi a confermare la
propria decisione su reclamo.
- Ricevibilità
4.1.
Contro la decisione di
assoggettamento e il calcolo dell'imposta comunale è dato reclamo al Municipio
entro trenta giorni (art. 299 cpv. 1 LT). Contro la decisione su reclamo il
contribuente può ricorrere alla Camera di diritto tributario entro trenta
giorni dalla notifica (art. 299 cpv. 2 LT).
L'imposta comunale è
prelevata in base alle classificazioni per l'imposta cantonale del medesimo
anno (art. 276 cpv. 1 LT). Essa è calcolata applicando il moltiplicatore
comunale all'imposta cantonale base (art. 276 cpv. 2 LT).
4.2.
La competenza di questa
Camera è pacificamente data, litigioso essendo il calcolo dell'imposta annua
intera e, meglio, l'applicazione del moltiplicatore d'imposta nei termini di
cui sarà detto in seguito.
- Imposta annua intera
5.1.
Secondo l’art. 57 cpv. 1
LT, alla fine dell’assoggettamento o in caso di tassazione intermedia gli utili
in capitale previsti dall’articolo 17 capoversi 2 e 3, le liquidazioni in
capitale dell’articolo 37, gli indennizzi previsti dall’articolo 22 lettere c)
e d), conseguiti durante il periodo di computo e quello fiscale e che non
possono più essere imposti come reddito per un periodo fiscale intero,
soggiacciono complessivamente ad un’imposta annua intera con l’aliquota
applicabile unicamente a questi redditi. Di analogo tenore l’articolo 47 cpv. 1
LIFD.
L’imposta annua intera
costituisce un’eccezione al principio della tassazione sul passato (tassazione
praenumerando, “Vergangenheitsbemessung”) e viene determinata per
l’anno fiscale, nel quale si è verificata l’entrata straordinaria. Dal profilo
della sistematica le norme del diritto cantonale e di quello federale in
questione rientrano nel quadro della tassazione biennale sul passato, cosicché
tornano applicabili le altre regole di questo sistema. La situazione al 1°
gennaio del relativo periodo di tassazione, e non il momento dell’esigibilità
della prestazione imponibile, fa stato per accertare lo stato civile
determinante per la scelta dell'aliquota. Più prestazioni straordinarie nel
corso di un medesimo anno vengono cumulate ai fini dell’aliquota (Agner/ Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 167).
5.2.
In linea di principio,
quindi, la tassazione annua intera si riferisce all’anno (intero) per il quale
viene prelevata. Determinante non è il momento preciso in cui la prestazione
imponibile diviene esigibile, né il momento in cui viene emessa la tassazione,
bensì l'anno di pertinenza della prestazione imponibile.
- Moltiplicatore
comunale d'imposta
6.1.
L’ imposta comunale è
prelevata in base alle classificazioni per l’ imposta cantonale del medesimo
anno. Essa è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all’ imposta
cantonale base. La definizione di moltiplicatore comunale e le modalità di calcolo
del medesimo sono stabilite dall’ articolo 162 della legge organica comunale
(art. 276 LT).
Il moltiplicatore è il
rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell’ imposta cantonale
base (art. 162 cpv. 1 LOC). Il municipio lo stabilisce annualmente, dopo l’
approvazione del conto consuntivo dell’ anno precedente (art. 162 cpv. 2 LOC;
art. 110 lett. a LOC). Nella determinazione del moltiplicatore d’ imposta il
municipio tien conto degli avanzi, rispettivamente dei disavanzi d’esercizio,
degli anni precedenti nel rispetto del principio dell’ equilibrio finanziario a
medio termine e dell’ art. 162 cpv. 2 LOC (art. 20 Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei Comuni, del 30 giugno 1987).
Ai fini della
determinazione del moltiplicatore politico il Municipio gode di un’ ampia
latitudine di giudizio (RDAT n. 5/II-1992).
6.2.
Secondo l’ art. 49 cpv. 1
LOC il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all’
anno, alla data prevista dal regolamento comunale. La prima sessione deve
tuttavia essere convocata entro il 30 aprile ed avere come oggetto principale
la gestione dell’ esercizio precedente (art. 49 cpv. 2 LOC). La seconda, da
tenersi entro il 31 dicembre, deve invece essere in ogni caso consacrata all’
approvazione del preventivo dell’ anno seguente (art. 49 cpv. 3 LOC). Il
Dipartimento, in casi eccezionali, può prorogare i termini per la tenuta delle
sessioni ordinarie del Consiglio comunale (art. 49 cpv. 4 LOC).
Il ritardo non autorizzato
dal Dipartimento nell’ approvazione dei conti consuntivi non pregiudica
tuttavia la validità della decisione del Legislativo (RDAT n. 5/II-1995) .
- Modifica di una
tassazione definitiva
7.1.
Il problema che si pone
nel caso in esame è unicamente quello di sapere se la fissazione del
moltiplicatore ad anno già iniziato e, meglio, dopo la notifica della tassazione
annua intera possa avere effetto retroattivo e comportare quindi la revisione
di una tassazione già cresciuta in giudicato.
7.2.
Con la notificazione della
tassazione al contribuente (art. 131 LIFD ed art. 205 LT), inizia a decorrere
il termine per interporre reclamo; se la tassazione intimata dall' Ufficio di
tassazione non viene tempestivamente impugnata, cresce in giudicato.
L'autorità fiscale non può
allora ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se non in casi
eccezionali previsti dalla legge o dalla prassi (Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 198; Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 353; Höhn, Steuerrecht, VII ediz.,
Berna 1993, p. 586 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 1128; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.). La
principale eccezione è rappresentata dal ricupero d'imposta, cioè
dall'esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione, che
permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che
la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv.
1 LIFD; CDT n.132 del 23 giugno 1994 in re E.M.). Questa norma consente
di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza di una
sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175 LIFD, vale a dire
indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore
l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e
delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può
tuttavia essere eseguito, se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione
completa e precisa del suo reddito, della sua sostanza e del suo capitale,
quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche
risultasse in seguito insufficiente (cfr. art. 236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2
LIFD).
Altra eccezione è la
rettificazione di errori di calcolo. Vi é errore di calcolo allorché, dopo
determinazione dei fattori imponibili, una svista di natura contabile s'insinua
nel calcolo dell'ammontare d'imposta (art. 235 LT; art. 299 cpv. 3 LT; art. 150
LIFD; 85 in re B. SA; CDT n. 62 del 9 marzo 1990 in re A.G.; CDT n. 32
del 10 gennaio 1978 in re W.J.).
7.3.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, è chiaro che, trascorso il termine di
impugnativa, la sostituzione di una tassazione non può più avvenire senza
violare principi essenziali di procedura e portare ad una insicurezza giuridica
inammissibile in materia fiscale; questa Camera ha già avuto occasione di decidere
quindi che l'autorità fiscale non può semplicemente sostituire una tassazione,
dopo che sia trascorso il termine per impugnarla (CDT n.132 del 23
giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 374 del 2 settembre 1983 in re C.; CDT
n. 150-1 del 6 aprile 1988 in re B.; CDT n. 85 del 21 maggio 1990 in re.
F.D.). Gli unici rimedi che l'autorità fiscale ha a sua disposizione, per
modificare una decisione, dopo che sia trascorso il termine per impugnarla, sono,
come già detto, quelli del ricupero d'imposta e della rettificazione degli
errori di calcolo.
- Si tratta ora di
esaminare la fattispecie in esame, cioè la nuova notifica di tassazione
dell'imposta annua intera, del 22 ottobre 1997, alla luce dei princìpi
descritti.
Come emerge dalla
descrizione dei fatti, la tassazione dell'imposta comunale annua intera,
notificata dall'autorità fiscale comunale il 14 luglio 1997, è pacificamente cresciuta
incontestata in giudicato. Non solo il ricorrente non l'ha impugnata nel
termine di trenta giorni, ma ha addirittura provveduto a saldare il proprio
debito d'imposta nel giro di pochi giorni e, meglio, già il 17 luglio
successivo.
L'autorità fiscale
comunale ha poi notificato al ricorrente una nuova tassazione, sostitutiva
della precedente, il 22 ottobre 1997, in cui veniva sostituito il
moltiplicatore d'imposta comunale dell'80% con quello del 90%, che il Municipio
di __________ aveva nel frattempo adottato.
Tale modo di procedere non
trova consenziente questa Camera. In effetti, l'adozione del moltiplicatore
d'imposta del 90% da parte del Municipio di __________ il 29 settembre 1997 non
configura in alcun modo un motivo idoneo a consentire la riapertura di una
tassazione cresciuta in giudicato dall'angolazione del recupero d'imposta.
All'autorità fiscale comunale non poteva certo sfuggire che il Municipio non
aveva ancora deliberato il moltiplicatore d'imposta per il 1997.
Né si può ragionevolmente
sostenere che l'adozione del moltiplicatore d'imposta in data successiva alla
notifica della tassazione possa in qualche modo configurare un errore di
calcolo, così come è circoscritto dalla legge.
L'autorità fiscale comunale,
che sapeva che il Municipio non aveva ancora stabilito il moltiplicatore
d'imposta per il 1997, avrebbe dovuto attendere l'adozione del nuovo
moltiplicatore prima di notificare la tassazione dell'imposta annua intera a
carico del ricorrente, o quanto meno limitarsi a esigere un anticipo d'imposta
in attesa di poter notificare la tassazione corretta. Avendo invece scelto di
notificare subito la tassazione dell'imposta annua intera, prima ancora di
conoscere il moltiplicatore d'imposta dell'anno 1997, essa ne rimane vincolata.
La decisione su reclamo
del 18 novembre 1997 e la decisione del 22 ottobre precedente vanno pertanto
annullate.
- Non mette quindi
conto, stando così le cose, esaminare le ulteriori censure ricorsuali, che,
comunque, si rivelerebbero prive di pertinenza per quanto detto in precedenza.
Non si vede infatti come
possa essere questione di retroattività dell'aliquota, quando la legge non
impone nessun termine all'esecutivo comunale entro il quale stabilire il
moltiplicatore comunale d'imposta, ritenuto che il Municipio di __________ ha
fatto uso della propria competenza soltanto il 29 settembre 1997 per stabilire
il moltiplicatore dell'anno in corso. Né va dimenticato, come già si è
ricordato, che determinante per l'imposta annua intera è l'anno di pertinenza
della prestazione imponibile e non il momento preciso in cui scade e diventa
esigibile la prestazione.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 18 novembre 1997 e la notifica di
tassazione aggiuntiva del 22 ottobre 1997 sono annullate.
- Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
Il soccombente Comune di
__________ verserà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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