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Numero d'incarto:
80.1997.25
Data decisione, Autorità:
25.03.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00025
Lugano
25 marzo 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 7 febbraio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ è
illimitatamente imponibile nel Canton Ticino dal 1° dicembre 1992, quando ha
preso domicilio a __________, in arrivo dal __________.
Dal rientro nel Canton
Ticino, ha conseguito i seguenti redditi:
1.12.1992-28.2.1993 disoccupazione fr. 11’998.–
1.3.1993-31.12.1993 lavoro
(__________SA) fr. 43’333.–
1.1.1994-31.1.1994 vacanza
all’estero fr. –.–
1.2.1994-30.4.1994 lavoro
(Cassa mal. __________) fr. 10’585.–
1.5.1994-31.10.1994 nessuna
attività né AD fr. –.–
1.11.1994-31.12.1994 lavoro
(__________SA) fr. 7’280.–
totale redditi in 25
mesi fr. 73’196.–
- 2.1.
Con decisione del 13
giugno 1994, l'Ufficio di tassazione di __________ ha notificato alla
contribuente la tassazione IC/IFD 1992 per inizio assoggettamento, valida per
il solo mese di dicembre 1992. Il reddito del lavoro è stato commisurato in fr.
43’333.– in media annua, pari al guadagno del 1993.
2.2.
Il 20 febbraio 1995 ha poi
notificato alla contribuente la tassazione IC/IFD 1993/94, riprendendo lo
stesso reddito del lavoro. L’imponibile ammontava pertanto a fr. 37’566.– per
l’IC e a fr. 40’756.– per l’IFD. In seguito a reclamo della contribuente,
l’autorità fiscale ha quindi modificato la suddetta decisione, riducendo il
reddito a fr. 35’134.–, pari alla somma di tutte le entrate del periodo dal 1°
dicembre 1992 al 31 dicembre 1994, riportata a 12 mesi:
fr. 73’196 x 12 mesi
= fr. 35’134.–
25 mesi
2.3.
Con decisione del 16
settembre 1996, l’autorità fiscale ha infine intimato alla contribuente la
tassazione IC/IFD 1995/96, nella quale ha quantificato il reddito del lavoro in
fr. 48’710.–. Con un reclamo, la contribuente chiedeva di essere tassata per i
redditi già imposti nel periodo precedente. L’Ufficio di tassazione respingeva
il reclamo, con la seguente motivazione:
«Per il calcolo
dell’imposta relativa al periodo 1995/96, viene considerato il reddito
conseguito durante i mesi effettivi di lavoro, escludendo i mesi in cui non è
stata svolta l’attività, poiché di tale situazione si è già tenuto conto nel
periodo precedente.
Di conseguenza, appare
giustificata la conferma del reddito di fr. 48’710.– (riporto sull’anno dei
redditi effettivi degli anni 1993/94) come previsto dalle vigenti disposizioni».
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ contesta la decisione su
reclamo dell'Ufficio di tassazione di Bellinzona, chiedendo nuovamente che
quale reddito imponibile sia considerato quello del biennio 1993/94.
-
4.1.
Di regola il reddito
imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente
il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: a) per il
periodo fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo
di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
La base di calcolo
temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i
casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994),
limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).
4.2.
La tassazione biennale praenumerando,
cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi
percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del
periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per
questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente
conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar
zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche
Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten
Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna
1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit im schweizerischen
Steuerrecht, dargestellt anhand der steuergesetze des Bundes und des kantons Aargau,
Basilea/Francoforte 1993, p. 33; Idem, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit
in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).
Si procede dunque ad una
tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt.
45 LIFD, 55 LT 1994).
Per la sola imposta
cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in
caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali
o internazio-nali (art. 55 lett. e LT 1994).
- Nella fattispecie,
l’autorità fiscale ha preso in considerazione i redditi conseguiti nel periodo
di computo 1993/94, precisamente dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994,
considerando peraltro i soli mesi in cui la ricorrente ha esercitato
un’attività lucrativa, ed ha poi riportato il reddito a dodici mesi. In altri
termini, ha considerato la somma delle entrate come se queste ultime si
riferissero non a ventiquattro mesi ma solo a diciassette mesi.
Il reddito è pertanto
stato così determinato:
fr. 69’006 x 12 mesi
= fr. 48’710.–
17 mesi
A giustificazione di tale
modo di procedere, l'Ufficio di tassazione ha invocato la norma secondo cui i
proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo
fiscale che segue quello in cui inizia l’assoggettamento (artt. 44 cpv. 2 LIFD
e 53 cpv. 2 LT 1994; Agner/Jung/Steinmann, op. cit., p. 163).
5.1.
Le suddette disposizioni,
contenute nelle leggi federale e cantonale, codificano la giurisprudenza del
Tribunale federale, adottata quando era in vigore l’abrogato decreto
concernente l’imposta federale diretta (DIFD). L’Alta Corte aveva infatti deciso
che, quando uno spazio di tempo determinato serve da periodo di computo per diversi
periodi di tassazione successivi e il reddito imponibile di questo spazio di
tempo è aumentato o diminuito in modo essenziale da elementi straordinari unici,
questi elementi devono essere presi in considerazione soltanto per l'imposta concernente
un periodo di tassazione. Per esempio: la diminuzione straordinaria del patrimonio
per sottovalutazione del monte merci effettuata nelle chiusure immediatamente
successive all'assunzione di una azienda commerciale (ASA 37 p. 454); o,
in caso di trasformazione di ditta individuale in società anonima, il dividendo
distribuito nel secondo esercizio della SA che va preso in considerazione
soltanto nella tassazione ordinaria successiva all'intermedia (ASA 38
p. 386; cfr. anche ASA 49 p. 482; Känzig, Wehrsteuer, 2a
ediz., Basilea 1982, p. 772; STF del 4 novembre 1992 in re G. & F.
SA, consid. 3).
5.2.
Nel caso qui in esame, non
entra evidentemente in considerazione l’applicazione della norma citata.
La tassazione IC/IFD
1995/96, qui impugnata, non si riferisce infatti al «periodo fiscale che segue
quello in cui inizia l’assoggettamento» e neppure al periodo fiscale che segue
una tassazione intermedia. Infatti, la tassazione per inizio
dell’assoggettamento è stata effettuata, per la ricorrente, ancora nel periodo
fiscale 1991/92, anche se ha avuto effetto per un solo mese (dicembre 1992). Il
periodo fiscale seguente, in relazione al quale avrebbe eventualmente potuto
trovare applicazione la disposizione citata, è rappresentato dal biennio
1993/94.
5.3.
Ne consegue che per la
commisurazione dei redditi ai fini della tassazione 1995/96 vale la regola
generale, secondo la quale il reddito imponibile è calcolato in base al reddito
medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD,
52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).
Il reddito imponibile per
la tassazione IC/IFD 1995/96 è quindi rappresentato dal reddito medio del
biennio 1993/94, sebbene in alcuni mesi la ricorrente non abbia avuto alcuna
entrata.
La decisione impugnata
deve pertanto essere riformata in base al seguente calcolo del reddito,
proveniente in parte dal lavoro dipendente e in parte dall’assicurazione contro
la disoccupazione:
fr. 69’006 x 12 mesi
= fr. 34’503.–
24 mesi
- Il ricorso è dunque
accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 31 gennaio 1997 è riformata nel senso
che il reddito del lavoro e dall’assicurazione disoccupazione è ridotto da fr.
48’710.– a fr. 34’503.– in media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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