AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1997.31
Data decisione, Autorità:
31.07.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00031
Lugano
31 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 14 febbraio 1997
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
SA, __________,
rappr.
da: __________, __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La __________ SA,
con sede a __________, è una società anonima costituita il 17 aprile 1989, con
lo scopo di gestire, acquistare, vendere e amministrare bar e altri esercizi
pubblici ed in particolare di rilevare l’esercizio pubblico __________
__________ a __________ __________ per il prezzo massimo di fr. 400’000.–.
In data 27 settembre 1996,
l’Ufficio delle imposte alla fonte scriveva alla società quanto segue:
«Ci risulta che non ci
avete ancora notificato dei dipendenti non domiciliati i quali secondo i dati a
noi noti hanno svolto attività lucrativa presso di voi durante l’anno
1995 e fino al 29.02.1996.
Vi invitiamo a ovviare
alla dimenticanza ritornandoci gli annessi conteggi debitamente compilati,
unitamente alle vostre giustificazioni,
Resta riservato l’avvio
di una procedura di contravvenzione a norma degli art. 258 e 259 della legge
tributaria».
L’amministratore unico
della __________ SA, __________, rispondeva a tale scritto con lettera del 25
ottobre successivo, nella quale osservava:
«Come già comunicato a
suo tempo al V/Ufficio, riconfermiamo con la presente che la nostra Società ha
cessato di gestire direttamente l’esercizio pubblico __________, via __________
- __________ a fine gennaio 1995.
Quale ulteriore
conferma alleghiamo alla presente una dichiarazione della Cassa di
Compensazione AVS Gastrosuisse, in fotocopia».
L’autorità di tassazione
scriveva quindi al signor __________, in data 28 novembre 1996, comunicando
quanto segue:
«Con riferimento ai
colloqui telefonici intercorsi e da un nostro successivo accertamento presso la
polizia amministrativa, risulta che tutte le persone senza permesso di
domicilio sono state regolarmente assunte per gli anni 1995-96 (28.02.1996) con
richiesta del permesso da parte della __________ SA.
La invitiamo pertanto a
volerci trasmettere, entro il 13 dicembre 1996, gli allegati conteggi
debitamente compilati e firmati.
Il mancato invio di
quanto sopra entro il termine stabilito, comporterà da parte nostra
l’automatico avvio di una procedura per sottrazione d’imposta (art. 258 e 259
LT) e relativa tassazione d’ufficio.».
- Con decisione del 13
dicembre 1996, l’Ufficio imposte alla fonte quantificava le imposte dovute per
il 1995 dai dipendenti della __________ SA in fr. 16’477.– e ne chiedeva il
pagamento nel termine di 30 giorni.
La __________ SA impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 13 gennaio 1997, nel quale argomentava di
avere ceduto la gestione del locale ai signori __________, con regolare accordo
contrattuale, che prevedeva pure che i cessionari richiedessero la patente
secondo la legge sugli esercizi pubblici e comunicassero l’avvenuta cessione
alla Cassa di compensazione AVS ed all’Ufficio delle imposte alla fonte.
Quest’ultimo Ufficio
respingeva il reclamo con decisione del 14 gennaio 1997, in cui rilevava che la
reclamante si era assunta il ruolo di prestanome nella gestione de “__________
” ed era pertanto tenuta ad assumersi ogni responsabilità per manchevolezze
nella gestione del locale.
-
Con tempestivo
ricorso alla Ca__________ SA protesta la propria buona fede e chiede
l’annullamento della tassazione d’ufficio. Osserva che i signori __________
hanno gestito il locale solo fino al 10 dicembre 1995, quando essa stessa ha
fatto intervenire l’autorità, per interrompere l’esercizio abusivo. Rileva
inoltre come i permessi di lavoro venissero richiesti a nome de “__________ ”,
ma fossero firmati dal signor __________.
-
4.1.
Sono soggetti ad una
trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa
dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD).
L'imposta è prelevata sui
proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto per la
trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in
Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato
sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton
Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei
contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Il debitore della
prestazione imponibile, cioè il datore di lavoro, ha l'obbligo di trattenere
l'imposta e di riversarla all'autorità fiscale (art. 121 cpv. 1 lett. a
e c LT 1994; art. 88 cpv. 1 lett. a e c LIFD).
Egli è altresì
solidalmente responsabile con il contribuente per il prelevamento dell'imposta
e unico responsabile del successivo riversamento degli importi ricevuti all'autorità
(art. 121 cpv. 3 LT 1994; art. 88 cpv. 3 LIFD).
Se poi il datore di lavoro
non ha oppure ha operato solo in parte la ritenuta, l'autorità di tassazione lo
obbliga a versare l'imposta non trattenuta, riservato il regresso del debitore
nei confronti del contribuente (art. 211 cpv. 1 LT 1994; art. 138 cpv. 1 LIFD).
Se poi la mancata
trattenuta è dovuta a comportamento intenzionale o a negligenza grave, il
debitore d'imposta é punito con la multa (cfr. art. 258 cpv. 2 LT 1994; art.
175 cpv. 2 LIFD).
- La vertenza che ha
dato luogo al ricorso in esame ha preso avvio nel momento in cui l’autorità
fiscale si è rivolta alla ricorrente, ritenendola debitrice delle imposte da
trattenere sui salari versati ai dipendenti, non domiciliati, attivi presso
l’esercizio pubblico “__________ ” nel corso del 1995 e nelle prime settimane
del 1996. Mentre, infatti, per l’autorità, la __________ SA deve considerarsi
“datore di lavoro” e dunque debitrice dell’imposta, avendo funto, a suo avviso,
da prestanome per consentire l’esercizio dell’attività di gerente a persone non
autorizzate, invece la ricorrente ritiene di non poter essere ritenuta
responsabile, avendo ceduto in affitto l’esercizio pubblico in questione.
5.1.
La legge tributaria non
definisce la nozione di “datore di lavoro”, ai fini dell’applicazione
dell’imposta alla fonte. Si può allora fare capo alla definizione vigente nella
legislazione sulle assicurazioni sociali, ove, analogamente a quanto previsto
per l’imposizione alla fonte, i contributi da dedurre dal reddito del
lavoratore dipendente devono essere versati periodicamente dal datore di lavoro
alle casse di compensazione (cfr. p. es. art. 14 cpv. 1 LAVS).
Ebbene, per l’intero
settore delle assicurazioni sociali, si applica la nozione di datore di lavoro
contenuta nella LAVS, anche se le altre leggi sono silenti a tale proposito (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 141). E, secondo l’art.
12 cpv. 1 LAVS, è considerato datore di lavoro chiunque paghi a persone
obbligatoriamente assicurate una retribuzione giusta l’art. 5 cpv. 2. Qualora
sia dubbio chi sia il vero datore di lavoro, viene presunto che si tratti di
colui che paga il salario. Questi può però confutare tale presunzione,
dimostrando che lo fa semplicemente su mandato di terzi (Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea 1993, p. 119 e giurisprudenza citata).
5.2.
Ristoranti, osterie, bar e
locali notturni rientrano nel novero degli esercizi pubblici soggetti
all’obbligo della patente secondo l’art. 5 della legge cantonale sugli esercizi
pubblici del 21 dicembre 1994. La stessa legge prevede pure l’obbligo, per il
titolare, di notificare ogni cambiamento relativo alla gerenza (art. 15).
5.3.
Da uno scritto
dell’Ufficio permessi e passaporti, indirizzato al signor ,
amministratore unico della ricorrente, e da questi trasmesso all’autorità di
tassazione, risulta quanto segue: la __________ SA ha assunto la gestione del
locale notturno “ ” a partire dal 16 maggio 1989. Dal 22 febbraio
1996, la gestione è passata al signor __________. Per quanto concerne il
periodo che qui interessa, l’autorità amministrativa preposta alla vigilanza
sugli esercizi pubblici così si esprime:
«Dal 1° febbraio 1995 a
metà dicembre 1995 la __________ ha assunto il ruolo di prestanome, lasciando
la gestione al signor __________» (cfr. lettera Ufficio permessi e
passaporti del 20 dicembre 1996).
L’uso dell’espressione
“prestanome”, da parte dell’autorità amministrativa, deve essere interpretato
alla luce delle argomentazioni addotte dalla ricorrente nel suo ricorso.
Risulta cioè che la __________ SA, titolare della patente, ha sottoscritto un
contratto di subaffitto con il signor __________ (cfr. contratti del 24 novembre
1994 e del 5 gennaio 1995). Poiché però la società non ha informato l’autorità
del subaffitto, come avrebbe dovuto fare secondo la legge, il Dipartimento
competente la considera “prestanome”; si osservi, d’altronde, che il
subaffittuario non era in condizione di gestire l’esercizio pubblico, non
adempiendo i requisiti di legge.
5.4.
Alla luce di quanto precede,
la situazione, nel periodo in discussione, sembrerebbe dunque potersi
descrivere così: di fronte all’autorità di vigilanza sugli esercizi pubblici,
la ricorrente figurava quale gerente de “__________ ”; di fatto, però, la
gestione del locale era stata ceduta, con un contratto di subaffitto, al signor
__________.
Tali conclusioni trovano
conferma dall’esame della documentazione assunta dalla Camera nel corso
dell’istruttoria.
5.4.1.
La Cassa di compensazione
AVS Gastrosuisse ha confermato di avere stralciato la __________ SA dall’elenco
dei datori di lavoro su segnalazione del 10 ottobre 1996, con effetto
retroattivo al 31 gennaio 1995 (cfr. lettera Gastrosuisse del 4 marzo 1997, con
segnalazione allegata);
5.4.2.
Dall’incarto penale relativo
alle inchieste condotte dal Ministero pubblico in relazione ai reati di cui è
accusato __________ risulta che la __________ SA ha gestito l’esercizio
pubblico “__________ ” in un locale concessole in affitto da un’altra società;
gestore era il signor __________, dipendente della __________ fino al 31
gennaio 1995. In seguito, secondo quanto dichiarato dal signor __________ alla
Polizia cantonale,
«la struttura esercentesca
è stata concessa in subaffitto a __________, __________ e __________ __________
__________. Il 05.01.1995, è stato sottoscritto un pre-contratto... in attesa
dell’ufficializzazione delle pratiche. Alla firma, hanno versato una caparra di
fr. 15’000.– secondo i termini dell’accordo stesso. Il 01.02.1995, alla presa
in consegna delle chiavi dell’esercizio pubblico, hanno versato il secondo
acconto, sempre di fr. 15’000.–. ... Secondo gli accordi, la __________ avrebbe
dovuto diventare la nuova titolare della patente in sostituzione della
__________ SA e quindi essere designata quale responsabile nei confronti del
Dipartimento.
«Nonostante i miei
ripetuti solleciti orali e scritti, avvertimenti di chiusura e sostituzione
delle serrature, i sublocatari non hanno mai presentato la necessaria documentazione
da trasmettere all’Autorità competente per il passaggio della patente.
«__________ conduttore
reale dell’accordo, rispettivamente dell’esercizio pubblico, non ha mai
risposto in maniera coerente adducendo solo banali scuse». (dal verbale di
interrogatorio di __________, del 13 gennaio 1996).
5.4.3.
Con riferimento al suo
ruolo di “prestanome”, come lo definisce l’Ufficio permessi e passaporti, lo
stesso __________ ha dichiarato alla Polizia cantonale che la chiusura del
locale è intervenuta in seguito ad una sua pressione sul gestore __________,
cui egli aveva imposto di presentare la disdetta. Egli avrebbe inoltre chiesto
l’intervento della Polizia ed avrebbe inoltrato una causa in Pretura onde
ottenere lo sfratto dei subaffittuari. Solo con le dimissioni di __________,
però, i suoi sforzi avrebbero prodotto gli effetti desiderati.
5.4.4.
Interrogato a sua volta
dalla Polizia, in merito a una presunta frode commessa da __________ ai danni
della Cassa di disoccupazione __________, il signor __________ ha confermato il
tenore dell’accordo intervenuto fra la __________ e i signori __________ e
. Ha precisato fra l’altro che in qualità di gestore de “ ”
egli era stipendiato da __________, da cui percepiva un salario mensile di fr.
2’900.–. Ha quindi spiegato che il signor __________ tardava nell’adempimento
degli impegni assunti nei confronti della __________ SA, sicché egli ha dato la
disdetta con effetto al 3 dicembre 1995; allora l’Ufficio permessi ha ordinato
la chiusura dell’esercizio pubblico (verbale di interrogatorio del 2 gennaio
1996).
5.4.5.
Anche dal rapporto
preliminare di polizia giudiziaria si ricavano informazioni che vanno nello
stesso senso:
«In riferimento
all’abusiva estensione d’attività commessa, segnatamente l’abusivo cambiamento
di posto, possiamo confermare che il __________ era autorizzato, stando alla
documentazione depositata presso l’Ufficio regionale degli stranieri Lugano, ad
esercitare l’attività di cuoco c/o Snack Bar __________ e non quella di gerente
presso locale notturno __________.
«A conferma che
__________ non fosse autorizzato alla gestione di tale ambiente vi sono due
lettere raccomandate che portano la data del 27.12.1995 (la I. intestata alla
__________ SA c/o __________ e la II. ad __________). Qui l’Ufficio Permessi e
Passaporti evidenziava l’abuso e di riflesso l’estensione d’attività» (dal
Rapporto preliminare del 25 aprile 1996).
5.4.6.
Per avere un’ulteriore
conferma di quanto fin qui emerso, la Camera di diritto tributario ha ancora
chiesto alla ricorrente di produrre la propria contabilità relativa agli esercizi
1994, 1995, 1996, unitamente alle schede dei salari dei propri dipendenti.
Anche da tale
documentazione si evince che la gestione dell’esercizio pubblico, compresa la
retribuzione del personale, è passata a terzi all’inizio del 1995. Mentre
infatti al conto economico del 1994 figurano “stipendi” per fr. 63’820.–, tale
voce si riduce a fr. 5’155.– nel 1995, per poi scomparire del tutto nel 1996.
Nel 1995, d’altronde, è registrata un’entrata di fr. 30’000.– per
«subaffitto discot. e grill __________».
5.5.
L’esito degli accertamenti
in questione induce a dubitare che la ricorrente possa considerarsi “datore di
lavoro” dei dipendenti che hanno lavorato a “__________ ” dopo il 31 gennaio
1995. Infatti, se il signor __________, gestore del locale, è stato dipendente
della società ricorrente solo fino alla fine del gennaio 1995 e, dopo quella
data, è passato alle dipendenze di __________, come sembra accertato, non si
vede come possa ancora essere invocata la responsabilità della __________ SA
per i debiti d’imposta relativi ai salari versati ai dipendenti dopo tale data.
In altri termini, la ricorrente è stata “datore di lavoro” fino al momento in
cui le è subentrato nella gestione dell’esercizio pubblico, sia pure senza
regolare patente, il signor __________.
Se poi si passa all’esame
delle domande di permesso di dimora, su cui si è fondata l’autorità di
tassazione per procedere alla tassazione d’ufficio, si osserva che la maggior
parte delle domande in questione recano il timbro “__________ ”. Alcune
indicano quale “datore di lavoro” la __________ SA, altre addirittura la
__________ SA o la __________ SA; in qualche caso, persino, compare
l’indicazione dattiloscritta “resp. __________ ”.
5.6.
Qualche considerazione sul
timbro impiegato per le domande di permesso in questione non pare fuori luogo.
Infatti, l’uso o, per meglio dire, l’abuso di un timbro con la __________ ” è
stato tema di diversi interrogatori condotti dalla Polizia cantonale
nell’ambito della già citata inchiesta a carico di __________ ed altri. Tale
timbro sarebbe infatti servito per commettere una frode ai danni della cassa di
disoccupazione. Esso è infatti stato apposto in calce agli attestati di
guadagno intermedio presentati alla cassa di disoccupazione dai dipendenti ed
anche dallo stesso __________, per ottenere un’indennità di disoccupazione
parziale, cui in realtà nessuno aveva diritto essendo tutti impiegati a tempo
pieno.
Nel verbale
d’interrogatorio di __________ si legge, a tale proposito:
«non so chi abbia
firmato i documenti tra cui: la polizza d’assicurazione RC e __________ presso
__________, le richieste di permessi di polizia degli stranieri, gli attestati
d’assicurazione contro la disoccupazione.
«Anche il timbro con la
__________ ”, l’ho consegnato personalmente a __________ nel mese di febbraio
1995, all’ultimo versamento dell’acconto di fr. 15’000». (dal verbale di
interrogatorio del 13 gennaio 1996).
Lo stesso __________ ha
ammesso di avere usato tale timbro, sugli attestati da sottoporre alla cassa di
disoccupazione, da lui stesso firmati (verbale di interrogatorio del 2 gennaio,
p. 3).
Nel suo rapporto
preliminare, la Polizia osserva pertanto che __________ «ha negato che
__________ avesse il diritto di ergersi a gerente del locale pubblico in
questione precisando che l’unico timbro valido nell’ambito dell’economia di
questo locale è quello della __________ SA, quindi con messa al bando del
timbro utilizzato dal __________» (cfr. Rapporto preliminare del 25 aprile
1996, p. 8).
Non pare quindi difficile
giungere alla conclusione che lo stesso timbro sia stato usato, sempre dal
__________, per controfirmare le domande di permesso di dimora per le artiste e
ballerine.
5.7.
In conclusione, anche se
si volesse ammettere – accertamento che peraltro non compete a questa Camera –
che chi amministra la __________ SA abbia contravvenuto agli obblighi che gli
spettano in base alla legge sugli esercizi pubblici, ciò non basterebbe
tuttavia a fondare una responsabilità della società stessa per le imposte alla
fonte dovute da chi di fatto ha gestito l’esercizio pubblico di cui si tratta.
Datore di lavoro del personale non domiciliato assunto nel corso del 1995 a
“__________ ” era infatti il signor __________.
La decisione impugnata
deve di conseguenza essere annullata.
Ciò non toglie che le
imposte alla fonte avrebbero dovuto essere versate all’autorità fiscale da chi
effettivamente pagava il salario ai dipendenti. A tale riguardo, una copia
della presente sentenza è trasmessa all’Ufficio procedure speciali della Divisione
delle contribuzioni, affinché apra una procedura per sottrazione d’imposta e
valuti se non vi siano addirittura gli estremi dell’appropriazione indebita
d’imposta alla fonte (art. 270 LT, art. 187 LIFD), nel quale caso si
giustificherebbe la trasmissione degli atti al Ministero pubblico.
- Il ricorso è dunque
accolto. Di conseguenza, non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 14 gennaio e la decisione (tassazione
d’ufficio) del 13 dicembre 1996 sono annullate.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti e
all’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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