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Numero d'incarto:
80.1997.56
Data decisione, Autorità:
24.04.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00056
Lugano
24 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 25 marzo 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96 tassazione intermedia
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 1° aprile 1994
__________ __________ riconosceva davanti all'Ufficio di stato civile di
__________ la paternità di __________ __________;
-
che il 25 aprile 1996,
sottoscriveva una convenzione con cui si impegnava a versare mensilmente un
contributo alimentare a favore della figlia __________;
-
che detta convenzione
veniva approvata il 5 aprile 1996 dalla competente Delegazione tutoria di
__________;
-
che il 23 aprile
successivo __________ __________ inviava copia della suddetta convenzione all'
Ufficio di tassazione di Locarno, chiedendo di essere posto al beneficio della
tassazione intermedia;
-
che con decisione del 7
maggio 1996, notificata per lettera raccomandata, l' Ufficio di tassazione di
Locarno respingeva la domanda, poiché non configurava nessuno dei motivi
tassativamente previsti dalla legge per effettuare una tassazione intermedia;
-
che l'interessato
presentava reclamo in data 13 febbraio 1997;
-
che l'UT di Locarno con
decisione su reclamo del 6 marzo 1997 respingeva il reclamo in quanto
manifestamente tardivo;
-
che con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ propone nuovamente l'accoglimento
della propria richiesta di tassazione intermedia;
-
che gli articoli 206 cpv.
1 LT 1994 e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito
interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine
di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla
legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994 e 119 cpv. 1 LIFD);
-
che la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;
-
che se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito; caso contrario la Camera
confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che nel caso in esame l'
Ufficio di tassazione, a giusta ragione, ha dichiarato irricevibile il ricorso,
spedito dal contribuente ben oltre il termine di trenta giorni dalla
notificazione per lettera raccomandata della decisione relativa al rifiuto
della tassazione intermedia;
-
che, abbondanzialmente il
ricorso non potrebbe essere accolto nemmeno nel merito, poiché la legge elenca
tassativamente i motivi di tassazione intermedia e non prevede quello invocato
dal contribuente (cfr. art. 55 LT e art. 45 LIFD);
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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