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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.66
Data decisione, Autorità:
04.06.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00066
Lugano
4 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 16 aprile 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il 14 ottobre 1996 l'UT
di __________ notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1995-96,
in cui le veniva esposto, oltre al reddito del lavoro, a quello della sostanza
e alla rendita AVS, un reddito d'altra fonte di fr. 13'800.-- di media annua,
poiché le entrate dichiarate erano insufficienti per far fronte al dispendio
del medesimo periodo.
-
Il 23 ottobre 1996
la contribuente presentava reclamo, chiedendo lo stralcio del reddito d'altra
fonte. Dopo averle chiesto diverse precisazioni e la presentazione dei relativi
giustificativi, l'UT convocava la reclamante per riesaminare il reddito d'altra
fonte. In sede di audizione, il 13 febbraio 1997, "dopo discussione e
tenuto conto della documentazione acquisita agli atti" veniva convenuto
"di rettificare il reddito d'altra fonte in fr. 12'000.-- di media
annua". L'accordo veniva sottoscritto dall'interessata. Il 13 marzo 1997
l'UT emanava pertanto la decisione su reclamo, in cui il reddito d'altra fonte
veniva ridotto a fr. 12'000.--, conformemente all'accordo pattuito.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente il reddito d'altra
fonte, affermando di non poterlo assolutamente accettare.
-
Per quanto esposto
in narrativa si pone il problema della rilevanza dell'accordo transattivo
sottoscritto dalla contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza
di questa Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene
fra fisco e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. 296-297
del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT n. 259 del 4 settembre 1989 in re
Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni appare consolidata, alla
luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di transazione, sui quali
ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.
4.1.
Benché la legge tributaria
ticinese e la legge sull'imposta federale diretta non prevedano l'istituto
processuale dell'accordo transattivo ('Verständigung'), dottrina e giurisprudenza
sono concordi nell'ammetterlo a determinate condizioni (cfr. Blumenstein,
in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt,
Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein, op.
cit., p. 5; Reimann/Zuppinger/Schärrer, op. cit., p. 337). In
particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la natura stessa
della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un accertamento
esatto.
4.2.
Secondo la dottrina
risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità fiscale e come
tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (“behördliche Massnahme”;
cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo aspetto, l'accordo
differisce dalla convenzione (“Abmachung”), dalla cui natura contrattuale
discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze vincolanti sia sul piano dei
fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7).
Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto preparatorio della
notifica della tassazione («Vorbereitung der zutreffenden Veranlagung» [cfr.
Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene, per la sua natura
di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della successiva decisione
dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo contenuto non può essere
rimesso in discussione a piacimento delle parti: se così fosse lo si priverebbe
di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili conseguenze, l'accordo va valutato
secondo il principio della buona fede (“Treu und Glauben”) (Blumenstein,
op. cit., p. 9).
4.3.
Questa opinione è stata
messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta la mera natura
“procedurale” che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo dall'elemento
dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che nel caso
dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di una decisione.
L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una manifestazione
di volontà riferita ad un caso concreto: «Der Abschluss der Einigung trägt offensichtlich
vertragliche Züge. Behörde und Steuerpflichtiger erklären aus freiem
Entschluss, sich an diese oder jene Regelung halten zu wollen oder von einem
bestimmten Sachverhalt ausgehen zu wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich
um Willenserklärungen handelt, bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch
ihre sich je entsprechende Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für
beide Seiten grundsätzlich verbindlich ist» (Rickli, Die Einigung
zwischen Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss,
Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta di un vero e
proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente, che la dottrina
(Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla figura civilistica
della transazione extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia
od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli stessi autori propongono
di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e contribuente accordo quando avviene
prima o nel quadro della procedura di tassazione, ed invece transazione se
segue la decisione e si produce nel corso del procedimento di reclamo.
4.4.
Come si vede, alla luce
della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa fra autorità
fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In tale contesto,
il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in ambito interpretativo,
qualora i termini dell'accordo non fossero sufficientemente univoci e necessitassero
di essere chiariti. Non può più esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il
contribuente, che si è impegnato, sottoscrivendo una transazione con l'autorità
fiscale, non potrà poi semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta fermo, peraltro, il
principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo cui può
ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa in
un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter tenere
conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso (cfr., CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.; CDT
n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re K.).
- Esaminando il testo
della transazione sottoscritta il 13 febbraio 1997 presso l'UT di Locarno, non
si può trarre altra conclusione se non quella che l'accordo sia vincolante sia
per l'autorità fiscale sia per la contribuente.
L'accordo è infatti
scaturito al termine dell'esame del calcolo del dispendio alla luce della
documentazione presentata dall'interessata per giustificare la mancanza di liquidità,
segnatamente la differenza tra gli esborsi e le entrate.
La ricorrente non fa
d'altronde valere alcun motivo che in qualche modo possa giustificare che si
rimetta in discussione il tenore dell'accordo intervenuto nel corso dell'audizione
del 13 febbraio 1997. Il fatto che, in quella sede, l'autorità fiscale abbia ridotto
ad un terzo il reddito precedentemente fissato in via di apprezzamento dimostra
che, nel corso delle trattative, l'UT ha preso in considerazione le ragione accampate
dalla reclamante nella misura in cui permettevano di ridurre il divario tra
esborsi e entrate.
In simili condizioni, il
ricorso presentato dalla ricorrente va respinto, senza che questa Camera debba
esaminare il merito, vale a dire il calcolo del dispendio e l'esposizione di un
reddito d'altra fonte.
- A titolo meramente
abbondanziale si ribadisce che l'UT è pervenuto alla conclusione di dover
esporre alla ricorrente un reddito d'altra fonte dopo aver ricostruito minuziosamente
entrate e uscite del periodo di computo e dopo aver sottoposto al vaglio della
critica le proprie iniziali conclusioni, dando all'interessata la possibilità
di esprimersi sul calcolo e di giustificare il divario tra spese e entrate
(cfr. lettere del 15 novembre e del 6 dicembre 1996). Nemmeno in questa sede la
ricorrente fornisce elementi idonei a sostanziare una diversa conclusione,
limitandosi a una generica contestazione e a lamentarsi dell'aggravio
conseguente all'esposizione del reddito d'altra fonte.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 150.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 230.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente giudizio
è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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