AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.73
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00073
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 6 maggio 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con decisione del 21
ottobre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ la tassazione ICIFD 1995/96. Il reddito
imponibile era commisurato in fr. 57’112.– per l’IC ed in fr. 55’838.– per
l’IFD.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo del 18 novembre 1996, nel quale domandavano
in particolare quanto segue:
• una
riduzione del valore locativo da fr. 6’000.– a fr. 3’600.–;
• il
riconoscimento della deduzione di fr. 6’000.– per l’IC e fr. 4’700.– per l’IFD,
essendo il figlio __________ ______ persona bisognosa a carico;
• il
riconoscimento, sia per il figlio __________ Jun. sia per l’altro figlio
__________, della deduzione per figli agli studi;
• la
deduzione delle quote leasing per fr. 925,80 nel 1993 e fr. 250,45 nel 1994.
L’autorità fiscale
respingeva il gravame, con decisione del 14 aprile 1997.
• Quanto
al valore locativo, lo considerava giustificato in rapporto ai canoni di locazione
della zona;
• in
merito alla deduzione per persona bisognosa a carico, la negava essendo il figlio
studente universitario;
• le
deduzioni per figli agli studi, infine, erano rifiutate in considerazione delle
borse di studio di cui il ricorrente beneficiava per il figlio __________ ed a
causa dell’età del figlio __________.
- 2.1.
Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________
contestano la decisione su reclamo dell’autorità fiscale e chiedono nuovamente
le deduzioni per persona bisognosa a carico e quella per figli agli studi.
In relazione alla prima,
argomentano che __________ ______ è invalido fin dalla nascita, sebbene segua
ora corsi universitari. Per la stessa ragione, dovrebbe poter beneficiare della
deduzione per figli agli studi, nonostante il superamento del limite di età di
25 anni.
Quanto al figlio minore
__________, ritengono che adempia i requisiti per il riconoscimento della
deduzione richiesta, non avendo ancora 25 anni ed avendo ricevuto borse di
studio per soli fr. 5’500.– nel 1993 e fr. 5’750.– nel 1994.
2.2.
Nelle proprie osservazioni
dell’11 giugno, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone di
respingere il ricorso, facendo notare che già l'Ufficio di tassazione ha
riconosciuto la detrazione di fr. 4’700.– per il figlio __________ ______,
anche se l’ha qualificata erroneamente deduzione per figli a carico anziché,
come sarebbe stato corretto, deduzione per persona bisognosa.
La Divisione delle
contribuzioni del Dipartimento delle finanze, da parte sua, nelle osservazioni
del 6 agosto 1997, propone di accogliere il ricorso limitatamente alla
deduzione di fr. 6’000.– per persone bisognose a carico, da concedersi in
considerazione dell’invalidità di __________ ______.
- Deduzione per figli agli
studi
Ai soli fini dell'imposta
cantonale, i ricorrenti chiedono la deduzione per figli agli studi. Il loro
figlio __________, nato nel 1971, frequenta infatti l’Università di __________.
Poiché però ha beneficiato di un assegno di studio di fr. 24’500.– per l'anno
scolastico 1994-95, l' Ufficio di tassazione di __________ ha negato ai ricorrenti
la deduzione per figli agli studi. Quanto all’altro figlio, __________ ______,
la detrazione è stata rifiutata a causa del superamento del limite di età di 25
anni, stabilito dalla legge.
3.1.
Ai sensi dell'art. 34 cpv.
1 lett. c LT, «sono dedotti dal reddito netto... per ogni figlio fino
al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e
che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o
corsi di formazione, oltre al periodo dell'obbligo, un massimo di 5'400.–
franchi secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto
conto dei costi supplementari sopportati». Il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato concernente l'imposizione delle persone fisiche (art. 10)
stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
-
fr.
800.– se il figlio può rientrare giornalmente al proprio domicilio;
-
fr.
3'000.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione nel Cantone;
-
fr.
5'400.– se il figlio non può rientrare giornalmente al proprio domicilio e
frequenta scuole o corsi di formazione fuori Cantone.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità
agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto.
3.2.
La condizione che il figlio
agli studi non benefici di assegni o borse di studio, cui è subordinata la
concessione della deduzione in discussione, è dunque contenuta nella stessa
legge. La ratio di tale limitazione è di evitare che il contribuente
goda di agevolazioni fiscali cumulate (deduzione e assegno), in contrasto con
la volontà del legislatore.
3.3.
A ragione, allora,
l’autorità fiscale ha negato ai ricorrenti la detrazione rivendicata.
Il figlio __________
______, infatti, aveva oltrepassato, al momento determinante (1° gennaio 1995),
il limite di età posto dal legislatore, cioè il venticinquesimo anno, essendo
nato nel 1968.
Il figlio minore,
__________, non adempie invece l’altro requisito, in quanto beneficiava al
momento determinante di un assegno di studio, concesso dal Dipartimento
dell’istruzione e della cultura. A tale proposito, si deve rilevare un
disaccordo fra autorità di tassazione e ricorrente. Mentre, infatti, l'Ufficio
di tassazione ha respinto il reclamo argomentando che __________ beneficiava di
un assegno di studio di fr. 24’500.– per l’anno scolastico 1994/95, i
ricorrenti contestano tale circostanza, ammettendo solo che il figlio minore ha
ricevuto un prestito di fr. 5’500.– nel 1993 e un assegno di fr. 5’750.– nel
1994; tale affermazione è suffragata da una dichiarazione dell’ufficio competente.
Di fronte alle due
dichiarazioni discordanti, la Camera di diritto tributario si è allora rivolta
direttamente all’Ufficio borse di studio e sussidi, per delucidazioni. Ha così
appreso che il vero e proprio assegno di studio per l’anno scolastico 1994/95 ammontava
a fr. 10’250.–, cui si aggiungeva poi un prestito di fr. 1’250.–. Per il successivo
anno scolastico 1995/96, __________ __________ ha poi goduto di un assegno di
fr. 7’000.–.
Non vi è quindi alcuno
spazio per un’ulteriore deduzione per figli agli studi.
- Deduzione per persone
bisognose a carico
4.1.
Gli articoli 35 cpv. 1
LIFD e 34 cpv. 1 LT 1994 prevedono la deducibilità dal reddito netto di un
importo di 4'700 franchi per l'IFD e di 6'000 franchi per l'imposta cantonale,
per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa,
al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno
l'importo della deduzione. La deduzione non è ammessa per il coniuge e per i
figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
4.2.
Oltre al requisito della
parziale o totale incapacità di esercitare un'attività lucrativa, la legge
subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione
all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un reddito e
di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che
abbisogni perciò di un aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della
deduzione (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149; Circolare n. 1 dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni del 14 luglio 1988, p. 3; Circolare n. 18
della Divisione cantonale delle contribuzioni del 16 gennaio 1995, p. 2;
inoltre CDT n. ..__________ del 15 settembre 1995 in
re P.B.; CDT n. ..__________ del 13 gennaio 1997 in
re G.P.).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, è bisognoso chi non dispone di un reddito e di una
sostanza sufficienti a provvedere da sé al proprio mantenimento. Vi rientrano
le persone che a causa dell'età, dello stato di salute o comunque della
disoccupazione non sono in grado di esercitare un lavoro retribuito oppure
possono guadagnare solo un reddito insufficiente; ne sono invece escluse le
persone che, vivendo in un unico nucleo familiare con il contribuente, non
dispongono di un proprio patrimonio ma provvedono alla sua economia domestica,
nel qual caso il mantenimento equivale ad un salario in natura (Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 712-713 e
giurisprudenza ivi citata).
Per stabilire se uno si
trovi in stato di bisogno occorre, a giudizio di questa Camera, riferirsi alla
tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello (CDT n. 80.95.00122 del 15 settembre 1995 in re
P.B.; CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983,
p. 491).
4.3.
Il figlio dei ricorrenti,
__________, ha beneficiato di una rendita AI di fr. 19'050.90 nel 1993 e fr.
17’542.– nel 1994, cui si aggiungeva la prestazione complementare.
Come osservano in modo
pertinente l’AFC e la Divisione delle contribuzioni, nelle rispettive
osservazioni al ricorso, la circostanza che __________ ______ percepisca una
rendita di invalidità sin dalla nascita induce a ritenere che egli sia una persona
bisognosa, per il fatto che l’art. 4 cpv. 1 LAI definisce l’invalidità come «l’incapacità
al guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio». Ma ciò non basta ancora a concludere che i genitori abbiano
perciò diritto alla detrazione rivendicata. Infatti, proprio perché il giovane
rientra nel campo di applicazione della LAI, spetta all’assicurazione contro
l’invalidità far sì che non cada nell’indigenza.
Si tratta piuttosto di
chiedersi se il figlio invalido sia ancora “bisognoso”, nonostante benefici
della rendita d’invalidità ed anche della prestazione complementare, che è
concessa proprio per coprire il fabbisogno vitale.
Ora, è evidente che un
figlio che beneficia di una rendita di invalidità intorno ai 18’000 franchi
annui più la prestazione complementare non è più bisognoso, secondo i minimi di
esistenza calcolati con le tabelle della Camera esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, almeno fintantoché vive nella stessa comunione domestica
dei genitori.
Certo, il suo fabbisogno è
accresciuto dal fatto di essere studente universitario. Ma le spese per la
formazione non rientrano nel minimo di esistenza secondo il diritto esecutivo
(cfr. anche StE 1995 B 29.3 n.13 cons. 2c). A tale proposito, si tenga
presente che la legge sull’assicurazione contro l’invalidità prevede anche il
diritto alla rifusione delle spese sostenute da quegli assicurati che non hanno
ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che, a cagione della loro
invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione
professionale (art. 16 LAI; art. 50 AI). Pertanto, se il figlio dei ricorrenti
affronta spese per la propria formazione professionale, egli ha diritto al
rimborso da parte dell’assicurazione contro l’invalidità.
4.4.
Ne consegue che neppure i requisiti
per l’ottenimento della deduzione per persona bisognosa a carico sono
adempiuti. Di conseguenza, dovrà essere stralciata la deduzione di fr. 4’700.–
erroneamente concessa nel calcolo dell’imposta federale diretta.
- Il
ricorso è pertanto integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
§ La
decisione su reclamo del 14 aprile 1997 è riformata nel senso che è stralciata
la deduzione di fr. 4’700.– per figli a carico, che si riferisce al figlio
__________ ______.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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