AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1997.86
Data decisione, Autorità:
08.10.1997, CDT
Incarto n.
80.97.00086
Lugano
8 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 giugno 1997
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
d'imposta IC/IFD 1995-96 __________ ed __________ __________ chiedevano la
deduzione dai loro redditi di un importo di fr. 2'552.-- di media annua per
spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di fr. 8'068.-- per spese
dentarie.
L' Ufficio di tassazione,
nella tassazione notificata ai contribuenti il 27 gennaio 1997, limitava sia
per l'IC che per l'IFD la deduzione per spese di gestione e manutenzione degli
immobili a fr. 1'837.-- di media annua. La deduzione per spese dentarie veniva
invece integralmente negata per l'IC e ammessa limitatamente a fr. 1'980.-- di
media annua per l'IFD.
-
Decidendo il reclamo
presentato dai coniugi __________, l'UT confermava quanto stabilito nella
notifica di tassazione. Precisava che nell'ambito della deduzione per spese di
gestione e di manutenzione degli immobili non possono essere accordate quelle
spese (riscaldamento, acqua, elettricità, ma anche abbonamento alla TV via
cavo, portineria, e la parte non utilizzata del contributo versato al fondo di
rinnovo) che costituiscono per il proprietario che lo abita destinazione di
reddito. Esponeva inoltre il calcolo in virtù del quale in materia di IFD la
deduzione per spese dentarie doveva essere circoscritta a soli fr. 1980.-- di
media annua (cfr. decisione su reclamo del12 maggio 1997).
-
Con tempestivo
ricorso del 12 maggio 1997 __________ __________ chiede la deduzione delle
spese di gestione e manutenzione dell'immobile da lui abitato nella misura
chiesta nella dichiarazione d'imposta, invocando le ordinanze del 24 agosto
1992 del Consiglio federale concernenti le deduzioni dei costi di immobili del
patrimonio privato.
Quanto alla deduzione
delle spese di malattia il ricorrente lamenta di essere ancora in attesa di una
risposta da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in merito
a una sua richiesta di informazioni.
Il 27 giugno 1997, dopo
aver preso atto della risposta fornitagli con lettera 2 giugno 1997
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, il ricorrente ribadisce, tra
l'altro, la propria richiesta di deduzione integrale delle spese dentarie in
materia di IFD, sollecitando inoltre l'Amministrazione federale delle
contribuzioni a essere più precisa nella propria circolare in merito alla
possibilità di scegliere ogni biennio, in materia di deduzione delle spese di
gestione e manutenzione immobiliari, il sistema analitico o quello forfetario.
L'Amministrazione federale
delle contribuzioni con risposta del 21 agosto 1997 propone di accogliere
parzialmente il ricorso in materia di spese di gestione e manutenzione
immobiliari, portando la deduzione a fr. 1'941.-- di media annua e di respingerlo
invece in merito alla richiesta di dedurre integralmente le spese dentarie.
La Divisione cantonale
delle contribuzioni, dal canto suo, rileva come le contestazioni dei ricorrenti
siano rivolte unicamente contro la tassazione in materia di IFD. Nel merito
rileva, a titolo abbondanziale, che la non concessione della deduzione per
spese dentarie trova conferma nella giurisprudenza della CDT e che la deduzione
per spese di gestione e manutenzione degli immobili è stata determinata conformemente
alla Circolare 6.33/2 dell' 8 agosto 1992.
- In ordine
Dalla lettura del ricorso,
presentato il 12 maggio 1997 da __________ __________, si evince che la
contestazione concerne unicamente l'imposta federale diretta. Egli chiede
infatti la deduzione integrale delle spese di gestione e manutenzione
immobiliari "almeno per l'imposta federale diretta", rinunciando
quindi a contestare su questo punto la decisione su reclamo in materia di
imposta cantonale.
Nella misura in cui la
contestazione riguarda le spese dentarie, la stessa, come si evince chiaramente
dalla motivazione, riguarda chiaramente l'imposta federale diretta, facendo
espresso riferimento nella motivazione alla richiesta di informazioni rivolta all'Amministrazione
federale delle contribuzioni.
Il successivo scritto del
27 giugno 1997 non consente altra conclusione, ma anzi conferma al di là di
ogni dubbio che la contestazione concerne unicamente l'IFD.
Ne consegue che la
decisione su reclamo del 12 maggio 1997 è cresciuta incontestata in giudicato
per quanto concerne l'imposta cantonale.
- Deduzione per
spese di gestione e manutenzione
5.1.
Secondo l'art. 32 cpv. 2
LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT 1994 di identico tenore, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT
n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
5.2.
L’art. 1 dell’ Ordinanza
del Consiglio federale del 24 agosto 1992, concernente i costi deducibili di
immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, sono
deducibili le seguenti spese:
Spese di
manutenzione:
v
Le spese di riparazione o rinnovo che non determinano un aumento
del valore dell’immobile;
v
I versamenti al fondo di riparazione o di rinnovazione (art. 712
CC) di una comunione di comproprietari, fintanto che detti mezzi sono impiegati
esclusivamente per coprire i costi di manutenzione degli impianti in comune;
v
Le spese di gestione: le tasse ricorrenti per l’eliminazione dei
rifiuti (ad esclusione delle tasse pagate secondo il principio “chi inquina
paga”), la depurazione delle acque, l’illuminazione e la pulizia delle strade;
i costi di manutenzione delle strade; le imposte immobiliari con valore di
imposte reali; le indennità versate al portinaio; i costi dei locali comuni,
dell’ascensore, ecc. nella misura in cui è il proprietario a doversele
accollare;
Spese
d’assicurazione
I premi d’assicurazione
sui beni materiali (assicurazione contro gli incendi, contro i danni
dell’acqua, contro la rottura vetri e di responsabilità civile)
Costi di
amministrazione
Spese per porto, telefono,
inserzioni, moduli, riscossioni, processi, indennità versate all’amministratore
dell’immobile ecc. (soltanto le spese effettive e senza le indennità per il
lavoro del proprietario stesso).
(cfr. art. 1 cpv. 1
Ordinanza cit.).
5.3.
Diversamente
dall’Ordinanza del Consiglio federale appena citata, la Circolare della
Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 1994 distingue,
nell’ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza
privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e
immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore
locativo). In caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili
utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la
deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del
proprietario e non possono venire accollate all’inquilino, vale a dire delle
spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di
amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 5.4; inoltre Sentenza 7
giugno 1995 della Pretura del distretto di Lugano - sez. 4 - Inc. LA 95.).
5.4.
La distinzione introdotta
dalla citata Circolare della Divisione delle contribuzioni trova la sua ragion
d’essere nel fatto che il reddito della sostanza del contribuente che abita
personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a
una mera stima.
5.4.1.
La deduzione di costi
effettivi da un reddito stimato deve essere effettuata con la massima prudenza.
Si deve verificare, in particolar modo, che il reddito determinato per
apprezzamento corrisponda effettivamente a quello che il proprietario potrebbe
conseguire da una terza persona, mediante la locazione; esso deve cioè essere
tale da coprire tutte le spese che il contribuente stesso fa valere quali costi
di manutenzione e di amministrazione, comprese quelle che servono a mantenere
installazioni e dotazioni lussuose come parchi, piscine, campi di tennis eccetera
(cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea
1982, n. 171 ad art. 22 DIFD, p. 659). In altre parole, perché una certa spesa
sia deducibile, deve essere garantito che il valore locativo da cui si vorrebbe
detrarla sia commisurato in modo tale da comprenderla. Altrimenti, il
contribuente che abita la propria casa sarebbe ingiustamente avvantaggiato
rispetto al proprietario che cede in locazione l’immobile che gli appartiene e
che di solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione
della casa (riscaldamento, pulizia, e riscaldamento delle parti dello stabile
che sono usate in comune dagli inquilini).
5.4.2.
Secondo
l’art. 257a CO, le spese accessorie sono la remunerazione dovuta per le
prestazioni fornite dal locatore o da un terzo in relazione all’uso della cosa.
Esse sono a carico del conduttore soltanto se specialmente pattuito (Mosca,
Il Nuovo Diritto di Locazione, Lugano 1991, p. 105). La legge non prevede una
lista esauriente delle spese che possono essere poste a carico del conduttore.
Emerge dal Messaggio del Consiglio federale che le spese sopportate dal locatore
per la manutenzione della cosa, quali le riparazioni o le sostituzioni delle
parti deteriorate della cosa locata, non sono spese accessorie e non possono
quindi essere domandate in aggiunta al corrispettivo per l’uso e il godimento
del bene locato. Esso è infatti la controprestazione sia per la cessione della
cosa e il suo mantenimento in uno stato idoneo all’uso convenuto sia per
l’adempimento degli obblighi accessori che ne derivano, quali l’obbligo di
custodire e di salvaguardare la cosa (FF 1985 I 1237).
Se
la pigione rappresenta la remunerazione di tutte le prestazioni del locatore in
relazione con la cessione dell’ente locato, il suo mantenimento in uno stato
idoneo all’uso cui é destinato e l’adempimento dei doveri di sorveglianza e di
protezione della cosa locata (Obhuts- und Schutzpflichten), le spese
accessorie costituiscono il corrispettivo dovuto per le prestazioni che il locatore
o un terzo forniscono in relazione all’uso dell’ente locato (Zihlmann,
Das neue Mietrecht, p. 49; Portner, Wegleitung zum neuen Mietrecht, p.
31).
Il
locatore dell’immobile può quindi addebitare al conduttore, a titolo di spese accessorie,
determinati costi da lui sostenuti, solo se essi denotano per loro natura tale
caratteristica. Se ciò non è il caso, l’eventuale clausola contrattuale
pattuita dalle parti, è nulla (Barbey, L’arrêté Fédéral instituant des
mesures contre les abus dans le secteur locatif, § 30 no. 2). La libertà
contrattuale é in effetti limitata, in materia di locazione, da un insieme di
norme imperative a tutela della parte considerata più debole, l’inquilino.
La
giurisprudenza cantonale in materia civile ha pertanto negato carattere di
spesa accessoria addebitabile all’inquilino all’assicurazione responsabilità
civile e all’assicurazione cose, poiché non rappresentano delle prestazioni che
il locatore fornisce al proprio inquilino in relazione all’uso dell’ente
locato. La protezione assicurativa é infatti intesa a proteggere l’immobile e
il suo proprietario, indipendentemente dall’inquilino il quale direttamente non
ne trae alcun vantaggio (cfr. Sentenza 7 giugno 1995 della Pretura del
distretto di Lugano - sezione 4 - Inc. LA 95). Secondo la dottrina, addebitare
ai conduttori a titolo di spese accessorie i premi delle assicurazioni sarebbe
addirittura abusivo, poiché essi vengono già considerati nella quantificazione
della pigione (Gmür, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zur Mietzinserhöung,
p. 21; inoltre Commentario SVIT, ad art. 269 CO).
5.4.3.
Ora, mentre nel caso della
locazione le spese accessorie sono accollate all’inquilino ed in tal modo
cessano di gravare il proprietario, nel caso dell’uso proprio della casa esse
sono a carico del proprietario in qualità di inquilino di se stesso. Si giustifica
pertanto di dedurre dal valore locativo solo se non sono già state considerate
mediante una corrispondente riduzione del valore locativo (Känzig, loc.
cit., Zwahlen, Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung von
Liegenschaftskosten [insbesondere im Recht der direkten Bundessteuer], Basilea
1986, p. 104, Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach
schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991,
p. 164).
Il proprietario che abita
il proprio immobile potrà per contro dedurre le spese di manutenzione e quelle
assicurative, non addebitabili agli inquilini.
Il problema che si pone è
pertanto di stabilire se, nel singolo caso concreto, il valore locativo sia
stato calcolato in modo tale da poter essere assimilato ad un canone di
locazione al netto delle spese accessorie oppure no. Di conseguenza, si
tratterà di decidere se ammettere o meno la detrazione delle spese di cui si
tratta.
5.5.
Nel caso in esame, il
valore locativo di fr. 10’740.– annui può certamente essere considerato
prudenziale e comunque inferiore alla somma del canone di locazione e delle
spese accessorie che il ricorrente percepirebbe qualora cedesse in locazione
l’appartamento. Esso ammonta infatti a meno del 5% del valore di stima
ufficiale (fr. 210’790.–), il quale è a sua volta nettamente inferiore al
valore commerciale dell’oggetto di cui si tratta, se è vero che il ricorrente
lo ha acquistato nel 1988 per fr. 380’000.–. In altre parole, è impensabile che
il ricorrente sarebbe disposto a cedere in locazione a fr. 895.– al mese, tutto
compreso, un appartamento che ha acquistato per fr. 380’000.– e per la cui manutenzione
paga oltre 300 franchi mensili di spese condominiali.
Egli non ha pertanto il
diritto di dedurre le spese di amministrazione e di gestione relative alla sua
quota di comproprietà.
5.6.
Per quanto concerne la
deduzione delle spese di manutenzione, deve essere tenuta presente una
peculiarità propria del condominio. I costi di manutenzione si distinguono
infatti fra quelli che si riferiscono al singolo appartamento, cioè all’oggetto
del diritto esclusivo del comproprietario, e quelli relativi invece alle parti
comuni.
5.6.1.
Sono senz’altro deducibili
dal reddito del singolo condomino i costi per la manutenzione delle parti
dell’edificio su cui ha un diritto esclusivo o un diritto di uso esclusivo, a
condizione naturalmente che si tratti di spese che non sono qualificabili come
costi di miglioria.
5.6.2.
Per quanto attiene invece
ad interventi su parti comuni dell’edificio (si pensi al rinnovo della facciata
o del tetto o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento), di solito sono
finanziati mediante versamenti annuali al c.d. fondo di rinnovazione
dell’immobile (art. 712m cpv. 1 cifra 5 CC; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 378).
I versamenti al fondo in
questione rientrano indubbiamente nel novero dei costi deducibili, purché siano
irrevocabilmente sottratti ai condòmini e possano essere impiegati solo per
futuri costi di manutenzione, vale a dire di riparazione e di rinnovo (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.
32 LIFD, p. 121).
5.7.
In conclusione, dai
princìpi sin qui enunciati, emerge che la decisione su reclamo impugnata deve
essere riformata, per quanto concerne l’imposta federale diretta, in relazione
alla mancata deduzione dei versamenti al fondo di rinnovo. Alle spese deducibili
di fr. 618.– per il 1993 e di fr. 911.– per il 1994, già ammesse dall’Ufficio
di tassazione, si devono pertanto aggiungere fr. 740.– in media annua.
Alle suddette spese, che
si riferiscono alle parti comuni, devono poi essere aggiunte, come già ha fatto
l’autorità fiscale, le spese di manutenzione relative all’appartamento su cui
il ricorrente ha il diritto esclusivo, per complessivi fr. 2’145.15 (fr.
2’072.15 e fr. 73.–).
La deduzione complessiva,
in media annua, ammonta allora a fr. 2’552.– in media annua.
- Deduzione per
spese dentarie
6.1.
L'art. 33 cpv. 1 lett. h
LIFD prevede che sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33.
6.2.
Secondo l'Amministrazione
federale delle contribuzioni “sono considerate spese per malattia le spese per
le cure sanitarie volte al mantenimento e al ristabilimento della salute fisica
e psichica, in particolare le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale,
le spese per farmaci e rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese
supplementari che superano il limite delle norme usuali e necessarie (ad es.
occhiali di lusso ecc.), non rientrano nella nozione di spese per malattia...”
(Circolare n. 16 del 14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale
diretta, par. 2.1).
Dal canto loro, le cure
dentarie sono equiparate alle spese per malattia, a condizione che si tratti di
spese causate da malattia dentaria; ma sono deducibili altresì le spese per
provvedimenti di carattere preventivo, come l'igiene dentaria. Esclusa è per
contro la deduzione delle spese per cure di natura puramente estetica (Circolare
cit., par. 2.4; inoltre CDT n. ..__________ del 22
agosto 1996 in re G.F.).
6.3.
Per l’accertamento delle
spese è determinante la data del pagamento. La deduzione viene calcolata
separatamente per ognuno dei due anni di computo (Circolare cit., par.
4).
6.4.
Dalla documentazione
prodotta dal ricorrente all’UT, le spese effettivamente sopportate nel 1993
ammontano, come ha potuto verificare anche questa Camera, a fr. 2'581.-- e non
raggiungono quindi la soglia del 5% dei proventi imponibili, pari a fr.
3'971.--; quelle sopportate nel 1994 ammontano invece a fr. 7850.-- e superano
quindi la franchigia in misura di fr. 3'879.--. Esse danno quindi luogo a una
deduzione di fr. 1980.-- di media annua, come stabilito dall'UT.
Non possono invece essere
presi in considerazioni gli acconti per cure dentarie versati nel 1992, poiché
sono di pertinenza del periodo di tassazione IFD 1993-94, al quale era
applicabile la normativa dell'abrogato DIFD, che non prevedeva deduzioni di
sorta per spese di malattia.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 maggio 1997 è riformata nel senso
che la deduzione in materia di imposta federale diretta per spese di gestione,
amministrazione dell'immobile nel comune di domicilio è portata a fr. 2'552.--
di media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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