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Numero d'incarto:
80.1998.144
Data decisione, Autorità:
17.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00144
Lugano
17 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 25 giugno 1998
in
materia di: bollo di archivio notarile
presentato
da:
__________, ing. __________
__________ __________. __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con atto pubblico
del 22 dicembre 1997, rogato dal notaio __________ __________, la massa
fallimentare __________ __________ in liquidazione fallimentare vendeva ai
signori __________ e __________ __________ la part. n. __________ RFD __________
al prezzo di fr. 1’015’000.–; il contratto prevedeva che, a carico della
proprietà venduta, dopo il trapasso della proprietà, sarebbe stato iscritto un
diritto d’usufrutto vita natural durante a favore dell’ing. __________
__________, padre degli acquirenti.
In data 20 gennaio 1998,
l’Archivista notarile di __________ notificava alle parti la bolletta relativa
alla tassa d’archivio, commisurata in fr. 3’045.–, pari al 3‰ del valore di
alienazione.
Con scritto del 3 marzo
1998, l’Ufficio dei registri di Mendrisio, che aveva nel frattempo iscritto il
trapasso di proprietà, comunicava all’Archivio notarile di __________ che il
valore del rogito ammontava a fr. 1’608’720.–, cioè al valore di stima
ufficiale dell’immobile. Sulla base di tale informazione, l’Archivista notarile
notificava alle parti, il 4 marzo 1998, una nuova bolletta, con cui chiedeva il
versamento di un ulteriore importo di fr. 1’781.–.
In seguito a reclamo
dell’ing. __________ __________, secondo cui non sarebbe stato possibile modificare
una tassa dopo la sua crescita in giudicato, l’Archivista notarile confermava
peraltro la propria precedente bolletta con decisione del 26 maggio 1998, con
riferimento agli articoli da 22 a 24 LB.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, l’ing. __________ __________ postula
nuovamente l’annullamento della bolletta supplementare emessa dall’Archivista
notarile. Egli contesta l’interpretazione degli articoli di legge su cui si
fonda la decisione impugnata.
-
3.1.
È soggetta all’imposta di
bollo la copia insinuata all’Archivio notarile degli istromenti di carattere
determinato o determinabile (art. 19 legge sull’imposta di bollo e sugli
spettacoli cinematografici, del 20 ottobre 1986 [LB]).
L’imposta di bollo sulla
copia degli istromenti destinati all’Archivio notarile è di fr. 3.– per mille o
frazione di mille del valore determinato o determinabile (art. 21 cpv. 1 LB).
Per le costituzioni di ipoteche e le fidejussioni l’ammontare dell’imposta è
invece solo di fr. 1.– per mille o frazione di mille (art. 21 cpv. 2 LB).
Soggiacciono inoltre all’imposta di bollo le cartelle ipoteca-rie (art. 18 LB).
L’aliquota è, come per le ipoteche, di fr. 1.– per mille o frazione di mille
del loro valore (art. 31 cpv. 1 LB).
3.2.
L’imposta sul bollo va
considerata una vera e propria imposta sul documento che colpisce la confezione
dell’atto. L’applicazione del bollo non dipende dal rapporto giuridico so-stanziale
su cui si fonda l’atto, ma dalla forma che il rapporto giuridico assume. Si
tratta pertanto di un tributo prettamente formale, svincolato dalle cause e dai
motivi che hanno indotto le parti a redigere il documento, dallo scopo che intendono
conse-guire o dagli effetti che ne scaturiscono (cfr. DTF 109 Ia 308 s.;
STF II Corte di diritto pubblico, del 17 settembre 1985 in re H. SA; DTF
117 Ia 517 ss.; Messaggio del Consiglio di Stato con-cernente la
revisione totale della legge sul bollo del 16 giugno 1966, del 15 gennaio 1986,
n. __________, cifra __________ segg., in particolare .).
3.3.
Circa la determinazione
del valore degli istromenti, la legge stabilisce che viene fatta
dall’archivista notarile (art. 22 cpv. 1 LB). Per i singoli contratti che
vengono stipulati nella forma dell’atto pubblico, la stessa legge prevede poi
delle regole (art. 22 cpv. 2 LB), le quali sono a loro volta completate dal
rinvio alle disposizioni valide per la determinazione del valore dei contratti
stipulati nella forma della scrittura privata (art. 22 cpv. 3 LB, che rinvia
agli art. 9 e 10 LB).
- 4.1
Secondo l’art. 42 cpv. 2
LB l’accertamento del valore degli istromenti e la relativa tassazione sono
eseguiti dall’Archivista notarile.
L’art. 44 cpv. 1 LB
precisa poi che contro gli accertamenti di valore e le tassazioni eseguiti
dall’Archivista notarile è data la facoltà di reclamo nel termine di 30 giorni.
Il termine di reclamo contro le tassazioni dell’Archivista notarile decorre
dall’intimazione della decisione formale. Facendo difetto una tale decisione (art.
24) decorre dall’intimazione della bolletta (art. 44 cpv. 3 LB).
Ogni
reclamo va presentato per iscritto all’autorità competente per la tassazione
che emanerà una decisione motivata; la procedura è retta per analogia dalle
disposizioni della Legge tributaria (art. 44 cpv. 4 LB).
Per l’art. 45 LB, infine,
contro la decisione su reclamo e nel termine di 30 giorni dall’intimazione può
essere presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello.
4.2.
Nella fattispecie, il
ricorrente ha impugnato, con ricorso tempestivo ex art. 45 LB, una
decisione su reclamo che si riferisce all’imposta di bollo sul contratto di compravendita
immobiliare stipulato fra la massa fallimentare della __________ __________ in
liquidazione e i signori __________ e __________ __________. Sulla bolletta
impugnata, alla voce “natura”, figura infatti l’indicazione “compravendita”.
Ora, il ricorrente non è
né alienante né acquirente nell’ambito del contratto in questione. Egli è
invece beneficiario di un diritto di usufrutto concessogli, nell’ambito dello
stesso atto pubblico, dagli acquirenti.
Ne consegue che egli non è
legittimato ad impugnare la decisione di cui si tratta, non essendo debitore
dell’imposta. Infatti, per l’art. 23 cpv. 2 LB, i diritti d’archivio sono
dovuti in solido dalle persone che sono parte nell’istromento notarile. È vero
che, nella fattispecie, anche il ricorrente è parte nell’istromento notarile;
tuttavia, quest’ultimo contiene due distinti accordi contrattuali, fra parti diverse,
e uno solo costituisce il presupposto dell’imposta in questione. La
costituzione di usufrutto è infatti stata ignorata dall’autorità fiscale,
sebbene dal combinato disposto degli articoli 22 cpv. 3 e 9 lett. b LB
discenda chiaramente la conseguenza che, se in uno stesso atto sono riuniti più
contratti soggetti all’imposta, i valori delle singole contrattazioni sono
sommati.
4.3.
Il ricorso è pertanto
irricevibile, per difetto di legittimazione del ricorrente. Neppure potrebbe
essere esaminata l’eventualità che egli abbia agito quale rappresentante dei
propri figli, acquirenti dell’immobile, giacché in nessuna parte del ricorso
compare l’indicazione secondo cui egli agirebbe «in nome e per conto» di
costoro.
- L’esito del ricorso
impone di lasciare aperte le questioni di merito sollevate dal gravame.
Questa Camera non può
esimersi tuttavia da alcune considerazioni in merito allo svolgimento dei fatti
su cui si fonda la decisione impugnata.
5.1.
Il primo interrogativo
riguarda l’indicazione del valore dell’atto apposta dal notaio sulla copia del
rogito insinuata all’archivio notarile. Quale pubblico ufficiale, egli avrebbe
infatti dovuto sapere che, per l’art. 22 cpv. 2 lett. a LB, «per i
contratti a titolo oneroso relativi a proprietà immobiliare fa stato il valore
contrattuale, al minimo tuttavia quello di stima ufficiale».
La legge sul notariato
stabilisce infatti che il notaio è tenuto ad insinuare all’archivio notarile
del Distretto della sua residenza principale una copia autentica degli atti ricevuti
sotto forma di pubblico istromento, entro il 15 del mese successivo a quello
della ricevuta (art. 97 cpv. 1 LN). L’art. 21 del regolamento d’applicazione
della legge sul notariato del 22 maggio 1985 precisa che sul retro dell’ultimo
foglio della copia autentica destinata all’Archivio notarile, deve essere
impresso il sigillo, indicato il numero di rubrica dell’istromento, la
designazione dell’atto e il valore dello stesso.
Indicando il valore
contrattuale pur sapendo che il valore di stima ufficiale era superiore, ci si
potrebbe persino chiedere se il notaio non si sia esposto al rischio di sottostare
ad una procedura di contravvenzione.
5.2.
Si aggiunga un’ulteriore
considerazione.
Come detto, il rogito in
questione contiene due distinti contratti, fra parti diverse. Sebbene il rogito
rechi l’intestazione “contratto di compravendita”, esso contiene anche un
contratto di costituzione di usufrutto, prevedendo al paragrafo VI la seguente
clausola:
A carico della proprietà
venduta e a favore dell’ing. __________ __________, che accetta, verrà iscritto,
non appena trapassata la proprietà, a cura del Notaio rogante, un diritto
d’usufrutto sua vita natural durante.
Per
il fatto che non viene indicata alcuna controprestazione per la costituzione
dell’usufrutto, si sarebbe indotti a ritenere che la stessa sia avvenuta a
titolo gratuito. La stessa conclusione si imporrebbe alla luce della
circostanza che il notaio, insinuando la copia del rogito all’archivio
notarile, non ha attribuito alcun valore al contratto di costituzione
d’usufrutto. In effetti, per il combinato disposto degli articoli 20 cpv. 1
lett. n e 7 cpv. 2 lett. e LB, i negozi soggetti all’imposta di
donazione sono esenti dal bollo.
Tuttavia, da un verbale
dell’Ufficio imposte di successione e donazione risulta che il notaio rogante,
agendo in quella sede quale rappresentante del signor __________ __________ e
dei suoi figli nell’ambito della procedura di tassazione dell’imposta di donazione,
ha spiegato che «in pratica il signor __________ ha acquistato dai figli il
diritto di usufrutto per il prezzo di fr. 246’500.–». Il capo dell’Ufficio
aveva infatti prospettato alle parti l’eventualità di considerare la
costituzione dell’usufrutto a favore del padre come una donazione da parte dei
figli, cosa che avrebbe poi comportato un’ulteriore imposizione dello stesso
importo quale donazione dal padre ai figli, per tener conto del fatto che
questi ultimi non disponevano del denaro necessario all’acquisto immobiliare.
Sorge pertanto qualche legittimo
interrogativo sulla condotta delle parti e del notaio rogante, che, da un lato,
hanno sostenuto la tesi del carattere oneroso della costituzione di usufrutto
per diminuire l’imposta di donazione, e, dall’altro, ne hanno indicato la
gratuità per sottrarsi all’imposta sul bollo. L’art. 22 cpv. 2 lett. f
LB prevede infatti espressamente che, per i contratti di costituzione di uso ed
usufrutto immobiliari e di abitazione fa stato la metà del valore di stima
ufficiale del fondo.
Non compete comunque a
questa Camera la decisione circa l’eventuale emissione di una nuova decisione,
relativa all’imposta di bollo sul contratto di costituzione di usufrutto.
- Il ricorso è
pertanto dichiarato irricevibile. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico del ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 44 cpv. 4 e 45 LB e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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