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Numero d'incarto:
80.1998.165
Data decisione, Autorità:
29.09.1998, CDT
Incarto n.
80.98.00165
Lugano
29 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 7 luglio 1998
in
materia di: IC/IFD 1996
presentato
da:
rappr.
dallo Studio __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nella
dichiarazione d’imposta IC/IFD 96 l’__________ __________ __________ dichiarava
una perdita di fr. 7'304.-. Nella notifica di tassazione l’UT riprendeva alla
società, a titolo di accantonamenti non ammessi, un importo di fr. 190'525.-. In
altre parole, l’UT non ammetteva la perdita su debitori allibrata dalla società
nel conto economico del 1996 per prestiti concessi a società nel frattempo
dichiarate fallite e senza più nessun attivo a bilancio.
L’utile
lievitava così in materia di IFD a fr. 183'220.- e in materia di IC a fr.
13'220.-, ritenuto che gli ulteriori fr. 170'000.- erano già stati colpiti con
l’imposta sull’utile immobiliare (TUI) (cfr. notifiche di tassazione IC e IFD
del 19 febbraio 1998, confermate con decisioni su reclamo dell’ 8 giugno 1998).
Nella motivazione delle decisioni su reclamo si legge:
“La contestazione sollevata dalla
contribuente, __________ __________ __________, verte sulla ripresa
dell'accantonamento di Fr. 190'525.-- di parte dei prestiti concessi a suo
tempo dalla __________ __________ __________ a società sorelle.
II tema in questione
fu del resto già oggetto di ampia discussione (nell'audizione del 4 giugno
1997) in occasione del reclamo interposto contro la notifica di tassazione IC e
IFD 1995 del 21 marzo 1997 (ripresa dell'accantonamento di Fr. 100'000.--) che
venne poi ritirato dalla contribuente in data 19 giugno 1997.
Come ribadito
nell'audizione del 13 maggio 1998, I'accantonamento di parte dei prestiti a
favore di società (società sorelle) appartenenti allo stesso azionista cela una
distribuzione dissimulata di utile. In effetti, le modalità dei prestiti della
__________ __________ alle società sorelle (____________________, __________
__________, __________ __________) sono spiegabili unicamente con la vicinanza
tra le società e l'azionista sig. __________ __________.”
- Con
il presente, tempestivo ricorso la __________ __________ __________,
patrocinata dalla Studio fiduciario __________, chiede lo stralcio della
ripresa della voce perdite su debitori, effettuata dall’UT.
Dei
motivi ricorsuali, molti dei quali di carattere generale, verrà detto in
seguito, per quanto necessario.
In
occasione dell'udienza del 17 settembre 1998 le parti si sono confermate nelle
rispettive posizioni.
- 3.1.
Gli
articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta
sull’utile delle persone giuridiche, che
1 Costituiscono utile netto
imponibile:
a. il
saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno precedente ;
b. tutti
i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e
non destinati alla copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale , in particolare:
...[omissis]...
– le
distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non
giustificate dall’uso commerciale.
Quanto
all’imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1
LIFD prevedono da parte loro che
1Sono imponibili i
redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:
c. i
dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni
valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere
(comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).
3.2.
La
dottrina ha così riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili”
che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht,
8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson,
Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172):
• una
prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;
• il fatto
che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a
lui vicina, cioè che essa non fosse stata concessa ad un terzo alle stesse
condizioni;
• il fatto
che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un
azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.
3.3.
In
caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della
prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non
equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito
in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e
controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 25; ASA
32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore
della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (Rivier,
loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Berna 1969, vol. III, p. 40).
3.4.
Sono
considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una
relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia
oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op.
cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate
tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle
circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo
della prestazione insolita (ASA 45 p. 595).
3.5.
È
ad esempio stata riconosciuta essere una distribuzione dissimulata di utili la
vendita da una società alla propria società madre, a valore contabile, della
propria partecipazione a un' altra società, poiché la partecipazione ha potuto
essere rivenduta con profitto dalla società holding solo quattro mesi dopo (RF
1998 p. 88).
Costituisce
inoltre distribuzione dissimulata di utili la vendita di beni dalla società a
azionisti o persone vicine per un prezzo manifestamente inferiore a quello
reale (RDAF 53 / 1997 p. 486).
Alla
stessa stregua viene trattata la costituzione di cartelle ipotecarie da parte
di una società anonima per garantire crediti bancari concessi a (futuri)
azionisti, per l' acquisto di azioni (RF 51 / 1996 p. 142).
La
giurisprudenza considera pure distribuzione dissimulata di utili la concessione
di mutuo senza garanzie ad una società sorella, che ha riportato e si prevede
che riporterà perdite (StE 1996 B 72.13.22 n. 33).
3.6.
Va
rilevato, a proposito di quest’ultimo caso, simile per altro a quello in esame,
che se la concessione di prestiti senza particolari garanzie tra società
sorelle è pratica corrente, ciò non significa che ogni e qualsiasi
accantonamento per perdite su debitori debba essere ammesso dal fisco. Se la
solvibilità del creditore appare dubbia, la concessione di un prestito senza
garanzie consente la conclusione che il negozio giuridico è stato concluso a
condizioni “che non sarebbero state pattuite tra terzi" (Reich, Verdeckte
Vorteilszuwendungen zwischen verbundenen Unternehmen, in ASA 64
609 ss.).
- La
situazione, nel caso in esame, appare del tutto chiara.
__________ controlla in qualità di azionista non solo la ricorrente ma anche le
tre società beneficiarie dei prestiti, che vanno quindi considerate società
sorelle.
Come
ha avuto modo di spiegare all’udienza l’azionista, signor __________, i
prestiti alle tre società sorelle, la __________ __________ __________, la
__________ __________ e la __________ __________, sono stati concessi a seguito
delle gravi difficoltà di liquidità in cui erano venute a trovarsi quando, dopo
un periodo di esuberanza del mercato creditizio, le banche hanno cambiato strategia,
invitando i propri creditori a “rientrare”.
Proprio
per evitare il fallimento delle tre società sorelle, la ricorrente,
nell’intento di salvarle, ha concesso loro i prestiti per i quali ora il fisco
non riconosce l’accantonamento a titolo di perdite su debitori.
In
effetti, proprio la circostanza che le banche non erano più disposte a
concedere credito alle società in questione e che anzi abbiano esatto il
“rientro” dei crediti concessi dimostra che i prestiti, concessi senza garanzie
dalla ricorrente, sono stati pattuiti a condizioni che mai avrebbero trovato
riscontro in un normale rapporto giuridico tra terzi.
È
appena il caso di rilevare che nemmeno l’iniezione di capitali mediante
prestiti ha contribuito a salvare le società sorelle. La __________ __________
è nel frattempo fallita; la __________ __________ è ormai "decotta" e
la __________ __________ si trova in fase di realizzazione di pegno.
Così
stando le cose, la decisione dell’UTPG appare ineccepibile, in quanto conforme
alla costante giurisprudenza e alla dottrina sviluppatasi attorno alla nozione
di distribuzione dissimulata di utili.
- I
numerosi e svariati argomenti sviluppati nel ricorso e riproposti durante
l’udienza, non consentono di giungere a una diversa soluzione. Essi sollevano
aspetti di principio, in parte di natura economica, ma anche filosofica ed
etica, che possono se del caso trovare ascolto in altro contesto e, meglio, “de
lege ferenda”, posto che consentano soluzioni innovative praticabili e trovino
il consenso necessario.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD
e 231 LT 1994
dichiara e
pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per
un totale di fr. 580.–
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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